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Si riprende la discussione.
(Esame dell'articolo 3 - A.C. 2849)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 3 e delle proposte emendative ad esso presentate (Vedi l'allegato A - A.C. 2849 sezione 5).
Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore per la XI Commissione ad esprimere il parere delle Commissioni.
AUGUSTO ROCCHI, Relatore per la XI Commissione. Signor Presidente, le Commissioni esprimono parere contrario sugli emendamenti Lo Presti 3.21, Fabbri 3.20, sugli identici emendamenti Fabbri 3.17 e Lo Presti 3.18, gli identici Compagnon 3.2 e Capotosti 3.120, nonchè sugli identici Compagnon 3.5 e Capotosti 3.121. Il parere è altresì contrario sull'emendamento Lo Presti 3.8 e sugli identici emendamenti Compagnon 3.11, Lo Presti 3.13 e Fabbri 3.16, nonché sull'emendamento Fabbri 3.14.
Infine, le Commissioni esprimono parere contrario sull'articolo aggiuntivo Fabbri 3.01.
PRESIDENTE. Il Governo?
GIAN PAOLO PATTA, Sottosegretario di Stato per la salute. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Lo Presti 3.21.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lo Presti. Ne ha facoltà.
ANTONINO LO PRESTI. Signor Presidente, si avverte da parte di tutti la necessità di modificare il decreto legislativo n. 626 del 1994. Non bisognava, quindi, limitarsi a modificarne le parti indicate nel testo proposto dalle Commissioni.
Lo scopo del mio emendamento è quello di proporre una più ampia rivisitazione di quelle parti del decreto legislativo n. 626 del 1994 che riteniamo necessitino di una modifica. A questo fine abbiamo proposto, lo ripeto, il mio emendamento.
Da parte della maggioranza vi è sempre la volontà di non cambiare, di non modificare nulla, nemmeno una virgola, perché si vuole evitare di trasmettere di nuovo il provvedimento al Senato, come se ciò potesse in qualche modo alterarne la finalità.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Lo Presti 3.21, non accettato dalle Commissioni né dal Governo e sul quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 474
Votanti 473
Astenuti 1
Maggioranza 237
Hanno votato sì 214
Hanno votato no 259).
Passiamo alla votazione dell'emendamento Fabbri 3.20.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fabbri. Ne ha facoltà.
LUIGI FABBRI. Signor Presidente, relativamente ad alcune attività produttive - faccio riferimento alla cantieristica, all'edilizia e ad altre attività - questa parte del provvedimento non appare giustificata perché l'elaborazione del documento di valutazione del rischio - che indica esattamente le misure adottate per eliminare le interferenze da parte del datore di lavoro committente - è, nei cantieri mobili temporanei, che sono i più frequenti, un compito che compete al coordinatore per la progettazione, che rappresenta un'altra figura, della quale si parla poco ma che è di estrema importanza, soprattutto nel campo edile, perché redige il cosiddetto piano di sicurezza e coordinamento di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Fabbri 3.20, non accettato dalle Commissioni né dal Governo e sul quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 469
Maggioranza 235
Hanno votato sì 204
Hanno votato no 265).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Fabbri 3.17 e Lo Presti 3.18, non accettati dalle Commissioni né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 473
Maggioranza 237
Hanno votato sì 207
Hanno votato no 266).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Compagnon 3.2 e Capotosti 3.120, non accettati dalle Commissioni né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 476
Votanti 475
Astenuti 1
Maggioranza 238
Hanno votato sì 207
Hanno votato no 268).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identiciPag. 37emendamenti Compagnon 3.5 e Capotosti 3.121, non accettati dalle Commissioni né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 473
Maggioranza 237
Hanno votato sì 208
Hanno votato no 265).
Prendo atto che la deputata Lenzi ha segnalato che non è riuscita a votare e che avrebbe voluto esprimere voto contrario.
Passiamo alla votazione dell'emendamento Lo Presti 3.8.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lo Presti. Ne ha facoltà.
ANTONINO LO PRESTI. Signor Presidente, illustro brevemente il mio emendamento 3.8, con il quale chiedo di sopprimere la lettera d), comma 1 dell'articolo 3.
La disposizione in questione modifica una norma, prevista dal decreto legislativo n. 626 del 1994, in tema di elezione dei rappresentanti per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto. Noi riteniamo che non sia necessario procedere a tale modifica che appesantirebbe il sistema di elezione dato che si prevede che tale elezione avvenga in un'unica giornata su tutto il territorio nazionale. Tale norma non agevolerebbe, a mio avviso, un maggiore afflusso di quei soggetti, titolari dell'elettorato attivo, all'elezione di questo organismo rappresentativo.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Lo Presti 3.8, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 468
Maggioranza 235
Hanno votato sì 202
Hanno votato no 266).
Prendo atto che i deputati Volontè e Delfino hanno segnalato che non sono riusciti a votare.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Compagnon 3.11, Lo Presti 3.13 e Fabbri 3.16, non accettati dalle Commissioni né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 477
Votanti 476
Astenuti 1
Maggioranza 239
Hanno votato sì 207
Hanno votato no 269).
Prendo atto che la deputata Balducci ha segnalato di non essere riuscita a votare.
Passiamo alla votazione dell'emendamento Fabbri 3.14.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fabbri. Ne ha facoltà.
LUIGI FABBRI. Signor Presidente, siamo di fronte ad un aspetto paradossale di questo provvedimento. Leggo il testo, anche perché è breve: «Il datore di lavoro è tenuto a consegnare al rappresentante per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 4, commi 2 e 3,» - che è il documento di valutazione del rischio - «nonché del registro degli infortuni sul lavoro di cui all'articolo 4, comma 5, lettera o)».Pag. 38
In questa disposizione viene assimilato ad un organo ispettivo l'RLS, cioè il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, che è un lavoratore eletto dai suoi colleghi, che partecipa alla riunione periodica della sicurezza ed è, quindi, a conoscenza di ciò che è scritto nel registro degli infortuni - il cui contenuto non può essere divulgato così facilmente - e anche del contenuto della valutazione del rischio. L'RLS, peraltro, è un soggetto che il più delle volte rimane in carico per poco tempo, perché ha un cumulo di responsabilità, non ha nessuna retribuzione, svolge gratuitamente questo servizio e il più delle volte è in contrasto con altri colleghi della commissione interna. La figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è quindi da rivisitare. Questo, signor sottosegretario Patta, andrà previsto nei decreti delegati che dovrete emanare, nei quali dovrete cercare di puntualizzare bene chi è, e cosa fa, il responsabile dei lavoratori per la sicurezza, perché in questo momento non è chiaro; è solo un elemento di raccordo che partecipa alle riunioni. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza viene assimilato impropriamente al ruolo di organo ispettivo e ciò contraddice in modo totale il metodo partecipativo della consultazione, cui è stata ispirata finora tutta la produzione normativa, compreso il recepimento delle direttive effettuato con il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
Nel settore industriale, tale vuoto è colmato dagli accordi interconfederali tra Confindustria e CGIL, CISL e UIL, e quindi non si rende necessaria una loro apposita previsione in un provvedimento legislativo. Peraltro, nel nostro ordinamento, almeno al momento, è esclusa - io mi auguro che non lo sarà in futuro - ogni possibilità di corresponsabilizzare i lavoratori o le loro rappresentanze sulle scelte di politica industriale, la cui responsabilità civile e penale grava interamente ed esclusivamente in capo all'imprenditore.
È priva di giustificazione la previsione, che viene qui adombrata, di imporre al datore di lavoro la consegna all'RLS di un documento che deve essere riservato. Faccio riferimento non al documento di valutazione dei rischi, ma a un documento ben più importante, che deve essere conservato in modo particolare, perché vi è il segreto professionale del medico dell'INAIL o del medico di famiglia, quando allunga il periodo di infortunio. Si tratta di dati sensibili, che erano tali ancor prima che fosse approvata la normativa sulla privacy.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Baldelli. Ne ha facoltà.
SIMONE BALDELLI. Signor Presidente, l'emendamento illustrato dal collega Fabbri sembra effettivamente una proposta di grande buon senso. Desidero pertanto invitare il relatore a rivedere il parere contrario espresso, mutandolo in un invito al ritiro utile ai fini dell'eventuale presentazione di un ordine del giorno che ne recepisse il contenuto. Dico ciò anche in considerazione del fatto che a volte i nostri lavori, pur non portando ad modifica del testo del provvedimento, potrebbero servire in via interpretativa del testo stesso.
Noi riteniamo che il datore di lavoro non debba essere obbligato a consegnare questo genere di documenti al rappresentante sindacale della sicurezza. Un pronunciamento dell'Assemblea in questo senso potrebbe risultare efficace.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Fabbri 3.14, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Pag. 39
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 465
Votanti 464
Astenuti 1
Maggioranza 233
Hanno votato sì 202
Hanno votato no 262).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 3.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 463
Votanti 285
Astenuti 178
Maggioranza 143
Hanno votato sì 281
Hanno votato no 4).
Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Fabbri 3.01.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fabbri. Ne ha facoltà.
LUIGI FABBRI. Signor Presidente, abbiamo affrontato questo argomento già nell'articolo 1. L'articolo aggiuntivo in esame si limita a prevedere che i datori di lavoro del settore edile non siano tenuti - limitatamente al personale di cantiere e anche agli addetti al trasporto, non mi riferisco alle mansioni di carattere impiegatizio - all'osservanza degli obblighi di assunzione obbligatoria dettati dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, riguardante norme in materia del diritto al lavoro dei disabili.
La modifica, proposta anche dalle organizzazioni sindacali, CGIL CISL e UIL, tiene conto della particolare tipicità e rischiosità delle attività edili, che si svolgono all'interno di un cantiere - dove vi sono anche mezzi mobili, di trasporto, che movimentano la terra - e delle difficoltà che, in questi anni, tutte le imprese hanno riscontrato per l'inserimento mirato dei disabili nelle proprie unità produttive.
La richiesta non è di non assumere disabili nelle mansioni possibili - che sono quelle di carattere amministrativo oppure progettuale - ma quella di non assumere disabili come personale di cantiere e come personale che opera nella movimentazione terra.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Fabbri 3.01, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 464
Votanti 463
Astenuti 1
Maggioranza 232
Hanno votato sì 202
Hanno votato no 261).
Prendo atto che la deputata Balducci ha segnalato che non è riuscita a votare.