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Svolgimento di interpellanze urgenti (ore 15,36).
(Chiarimenti sull'applicazione della normativa in materia di appalti pubblici di forniture - n. 2-00776)
PRESIDENTE. L'onorevole Ciocchetti ha facoltà di illustrare la sua interpellanza n. 2-00776, concernente chiarimenti sull'applicazione della normativa in materia di appalti pubblici di forniture (Vedi l'allegato A - Interpellanze urgenti sezione 2).
LUCIANO CIOCCHETTI. Signor Presidente, illustro brevemente la mia interpellanza urgente per segnalare l'importanza dell'argomento sul quale verte, che incide su molte società di forniture di servizi delle amministrazioni pubbliche del nostro Paese. Registriamo un'errata interpretazione delle norme che si sono succedute, tra le quali, vi è la legge n. 109 delle 1994 - parzialmente abrogata successivamente dal decreto legislativo n. 163 del 2006: l'abrogazione non ha riguardato infatti l'articolo 8 - che prevedeva una serie di garanzie a corredo delle offerte che dovevano essere presentate alla pubblica amministrazione in caso di partecipazione a gare pubbliche per forniture di servizi, nonché la cauzione definitiva attinente all'eventuale aggiudicazione della gara.
Signor sottosegretario, dal momento che assistiamo a interpretazioni diverse delle norme e a comportamenti differenti da parte delle stazioni appaltanti, chiediamo che il Governo intervenga per chiarire, una volta per tutte, quale norma vada applicata e riteniamo, altresì, necessario precisare che gli appalti di lavori pubblici non possono essere considerati alla stessa stregua degli appalti di servizi. Tale meccanismo sta ingenerando gravi problemi ai fornituristi che, in un momento particolarmente difficile per il settore si trovano costretti a dover impiegare ingenti risorse economiche; anche considerati i tempi di pagamento dei fornitori delle amministrazioni pubbliche, la situazione ingenera difficoltà per il mantenimento stesso delle società e per la possibilità di partecipare liberamente alle gare, dando luogo, oltretutto, a una violazione della libertà di concorrenza e di mercato.
Ciò premesso, chiediamo, quindi, al Governo un chiarimento in merito.
PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per le infrastrutture, Tommaso Casillo, ha facoltà di rispondere.
TOMMASO CASILLO, Sottosegretario di Stato per le infrastrutture. Signor Presidente, il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, detta la disciplina per la cosiddetta cauzione provvisoria e la cosiddetta cauzione definitiva o garanzia fideiussoria, rispettivamente agli articoli 75 (Garanzie aPag. 49corredo dell'offerta) e 113 (Garanzie di esecuzione e coperture assicurative), entrati in vigore, ai sensi dell'articolo 257 del codice, il 1o luglio 2006.
L'articolo 75 del codice riproduce con alcune modifiche l'articolo 30, commi 1 e 2-bis della legge n. 109 del 1994 e l'articolo 113 riproduce le disposizioni dell'articolo 30, commi 2, 2-bis, 2-ter della citata legge, estendendo la disciplina per i contratti di lavori ai contratti di servizi e forniture.
Si rileva che, in punto di drafting normativo, a differenza della legge n. 109 del 1994, il codice disciplina la cauzione provvisoria e definitiva in due diversi articoli in luogo di un unico articolo.
L'articolo 75, comma 7, del codice applicabile ai lavori, ai servizi e alle forniture, prevede che la cauzione provvisoria è ridotta del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI EN ISO 9000 ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema.
L'articolo 40 del codice, in tema di qualificazione per eseguire lavori pubblici, al comma 7, prevede che le imprese alle quali venga rilasciata la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI EN ISO 9000 ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, usufruiscono del beneficio che la cauzione e la garanzia fideiussoria, previste rispettivamente dall'articolo 75 e dall'articolo 113, comma 1, sono ridotte, per le imprese certificate, del 50 per cento.
Nell'articolo 113, applicabile a lavori, servizi e forniture, non si rinviene una previsione analoga all'articolo 75, comma 7, o all'articolo 40, comma 7, applicabile ai soli lavori.
L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nella determinazione n. 7 dell'11 settembre 2007, con riferimento alle disposizioni del codice sopracitate, conclude che il codice «amplia l'applicazione dell'istituto delle garanzie previste dalla legge n. 109 del 1994 per i lavori anche a servizi e forniture e, nel contempo, non consente la riduzione del 50 per cento unicamente per questi ultimi, che precedentemente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 163 del 2006 godevano di obblighi meno restrittivi rispetto ai lavori».
Da quanto qui rappresentato, appare evidente che l'intervento normativo richiesto nell'interpellanza in esame comporta la necessità di prevedere adeguata copertura finanziaria, prefigurandosi oneri da quantificare per le stazioni appaltanti in conseguenza della riduzione del limite di garanzia per le imprese operanti nel settore dei servizi e delle forniture, per le quali non opera, peraltro, il sistema di qualificazione SOA, previsto invece per i lavori.
Pur confermando la disponibilità di questo Ministero a procedere a un riesame tecnico della questione, si ritiene di non poter esprimere un indirizzo definitivo, se non alla luce di un'azione di concerto con il competente Ministero economico.
PRESIDENTE. L'onorevole Ciocchetti ha facoltà di replicare.
LUCIANO CIOCCHETTI. Signor Presidente, non sono soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo perché la mia interpellanza era rivolta sia al Ministero delle infrastrutture sia a quello dell'economia e delle finanze: c'è, infatti, tra tali Dicasteri una cointeressenza di responsabilità, così come il sottosegretario ha affermato nella parte finale della sua risposta.
Ritengo che vi sia un problema di interpretazione più generale. Ricordo, infatti, che il decreto legislativo n. 163 del 2006 non ha abrogato l'articolo 8 della legge n. 109 del 1994, che introduceva, con i commi 1 e 2, due depositi cauzionali definiti in gergo rispettivamente, «cauzione provvisoria» e «cauzione definitiva».
Attualmente alcuni soggetti appaltanti stanno continuando a interpretare le norme in tal senso, applicando cioè il 50 per cento anche per la cauzione definitiva; altri, invece, non lo fanno, mentre altri ancora pongono problemi di interpretazione.Pag. 50
Signor sottosegretario, parliamo di cauzioni. Lei ha affermato che vi è un problema di copertura economica e di aumento dei costi per le amministrazioni pubbliche. Tali cauzioni, però, sono svincolate al momento della conclusione della fornitura. Pertanto, non credo si tratti di un problema di aumento dei costi, ma, probabilmente, soltanto di un problema di interpretazione normativa. Sarebbe opportuno, eventualmente, approvare, con un provvedimento legislativo, una novella che consentisse di fare chiarezza su tale problematica.
Si tratta di una questione che interessa centinaia, migliaia di piccole imprese fornitrici delle amministrazioni pubbliche. Lei sa bene quante amministrazioni pubbliche si servono di fornitori di servizi: siamo di fronte non alle grandi imprese appaltatrici, ma a piccole imprese per le quali anche cinquantamila o centomila euro versati a titolo di cauzione pesano notevolmente nella gestione economica.
Conosciamo quali difficoltà, oggi, incontrano le amministrazioni pubbliche per svolgere una gara: trascorrono tranquillamente sette, otto mesi, un anno in qualche caso! Sappiamo quali sono i tempi per lo svincolo delle garanzie fideiussorie o delle cauzioni definitive corrisposte e sappiamo quanto tempo passi (anche due anni, più di seicento giorni) per il pagamento dei servizi prestati dai fornitori da parte delle amministrazioni pubbliche.
Signor sottosegretario, si tratta di un problema da non sottovalutare, che riguarda la tenuta stessa di un mercato importante che esiste nel nostro Paese. Ritengo, pertanto, che sia giusto chiedere al Governo di porre un'attenzione ulteriore su tale problema.