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Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata.
(Iniziative relative all'affidamento e al rimpatrio del minore M. H. - n. 3-00602)
PRESIDENTE. L'onorevole Cancrini ha facoltà di illustrare la sua interrogazione n. 3-00602 (vedi l'allegato A - Interrogazioni a risposta immediata sezione 9).
LUIGI CANCRINI. La situazione descritta nell'interrogazione è quella di un ragazzo di 13 anni che in questo momento vive in un luogo di cui nessuno è a conoscenza, nel quale la madre lo tiene nascosto. Una sentenza del tribunale dei minori ha stabilito di non prendere in considerazione il parere del minore, ascoltandolo (secondo quello che prescrive la Convenzione de L'Aia), né i risultati di una perizia compiuta sul minore, né, infine, le risultanze processuali.
È una situazione in cui, se il minore ritornasse negli Stati Uniti obbedendo a questa decisione, la madre potrebbe non vederlo più. Inoltre, già per cinque anni in passato le è stato impedito di incontrare il minore mentre si trovava con il padre Pag. 39negli Stati Uniti. Dunque, vi è un problema concreto di tutela del minore e credo che il ministro potrebbe attivarsi - almeno secondo il mio parere - attraverso i suoi poteri ispettivi per verificare come sia stato possibile che un tribunale abbia disatteso in un modo così vistoso una Convenzione che è stata da noi sottoscritta e che garantisce quella tutela del minore in cui tutti dovremmo sentirci impegnati.
PRESIDENTE. Il ministro della giustizia, Clemente Mastella, ha facoltà di rispondere.
CLEMENTE MASTELLA, Ministro della giustizia. Grazie. Tenterò di ricostruire brevemente la vicenda. La signora Suzanne Branciforte, il 13 ottobre 2003 inoltrò un'istanza per l'esercizio del diritto di visita al figlio, ai sensi della Convenzione de L'Aia. Il minore risiedeva da oltre quattro anni negli Stati Uniti con il padre, al quale è stato affidato, a seguito di diverse ed univoche pronunce del competente giudice statunitense, nonché anche a seguito di un ordine di rimpatrio emesso dal tribunale dei minorenni di Genova, in data 26 gennaio 1999.
Successivamente a ciò, le parti pervenivano ad un accordo in base al quale veniva confermato l'affidamento del minore al padre negli Stati Uniti e accordato alla madre un diritto di visita nei confronti del figlio. In data 3 gennaio 2006, l'autorità centrale statunitense comunicava al Ministero della giustizia che la signora Branciforte, per la seconda volta, aveva dato luogo alla sottrazione del figlio conducendolo nuovamente in Italia.
Il signor Hernandez, pertanto, si rivolgeva direttamente al tribunale per i minorenni di Genova, così come previsto dall'articolo 29 della Convenzione de L'Aia, ed otteneva nuovamente con provvedimento il rimpatrio del figlio negli Stati Uniti.
In tale provvedimento, il tribunale per i minorenni di Genova ha esaminato le argomentazioni proposte dalla madre del minore, dirette ad evitare il rientro dello stesso negli Stati Uniti, così come previsto dall'articolo 13 della Convenzione de L'Aia.
Il tribunale ha altresì effettuato una consulenza tecnica e ha ritenuto che la valutazione del perito, in ordine alla situazione psicologica del minore con particolare riferimento alla dinamica relazionale con la madre, non impedisce allo stesso di fare immediato rientro negli Stati Uniti. Il perito aveva escluso che da tale rientro potesse derivare un pericolo. Inoltre, lo stesso perito aveva altresì rilevato che anche il rapporto con il padre dava luogo ad un legame stabile e radicato nel tempo, ridimensionando al contempo gli episodi riferiti dal bambino che, inizialmente, potevano essere interpretati come maltrattamenti.
Ciò premesso, posso concludere che il tribunale per i minorenni di Genova - nel succitato provvedimento - ha dato ampiamente conto delle ragioni poste a base della decisione adottata e ha opportunamente ritenuto di non ascoltare il minore, per non obbligarlo a schierarsi per la madre o per il padre.
Può dunque considerarsi adeguatamente motivato e ad ogni modo non sindacabile in sede amministrativa il provvedimento con il quale, onorevole Cancrini, il tribunale ha disposto il rientro del minore verso il padre negli Stati Uniti.
Non ravviso pertanto, i presupposti per iniziative di carattere disciplinare nei confronti dei magistrati giudicanti. Mi impegno tuttavia davanti al Parlamento ad attivarmi, come già fatto in altre occasioni, al fine di porre in essere una mediazione internazionale tra i due genitori.
PRESIDENTE. L'onorevole Cancrini ha facoltà di replicare.
LUIGI CANCRINI. Temo che la ricostruzione che è stata fatta dal ministro sia incompleta su alcuni punti e non rispondente ai fatti. Intanto, le decisioni dei tribunali americani non furono univoche, in quanto ebbero due segni diversi, in primo e secondo grado.
Lo stesso accade in Italia, perché la Cassazione dinanzi alla quale la signora si Pag. 40era rivolta, disse che il minore non doveva tornare. Tuttavia, il minore ormai era tornato negli Stati Uniti.
Da allora, sono passati quattro anni. Purtroppo, a me pare che le decisioni che si prendono in Italia non hanno valore negli Stati Uniti, mentre si pretende che le decisioni prese negli Stati Uniti, abbiano valore in Italia.
Allora, il minore è stato quattro anni negli Stati Uniti contro il parere del giudice italiano, nella sua massima manifestazione, qual è per l'appunto la Cassazione.
Non solo: poiché pende nei confronti della signora un processo presso il tribunale americano, il problema è che nel caso in cui il minore tornasse negli Stati Uniti, purtroppo, la signora non potrebbe recarsi a trovarlo. Dati i precedenti, non vi è nessuna possibilità concreta che il minore possa tornare in Italia.
Allora, mi chiedo - perché ritengo sia questa la questione fondamentale - in che modo sia possibile tutelare un minore evitando di ascoltarlo.
Ascoltare un minore non significa che egli si debba schierare, ma vuol dire verificare in quali condizioni si trovi. Non credo, infatti, che il giudice debba chiedergli di schierarsi dalla parte del padre o della madre. Penso che a 13 anni (ne compirà fra poco 14) il minore abbia la capacità di dire dove preferisce vivere, e ritengo fondamentale chiederlo a lui.
Ricordo, signor ministro, che, non molto tempo fa, il Parlamento ha approvato (anche se non ero ancora deputato) una disciplina normativa...
PRESIDENTE. La prego di concludere!
LUIGI CANCRINI. ...in base alla quale il parere del minore è decisivo rispetto alla sua collocazione tra genitori separati.
Credo sia un principio sano e forte, che debba essere difeso. In questo modo, sarà possibile tutelare l'interesse del minore anche quando questi ha la disgrazia di nascere da un matrimonio tra persone di diversa nazionalità.