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Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata.
(Iniziative in relazione all'estradizione di Benedetto Cipriani - n. 3-01166)
PRESIDENTE. L'onorevole D'Elia ha facoltà di illustrare la sua interrogazione n. 3-01166, concernente iniziative in relazione all'estradizione di Benedetto Cipriani (Vedi l'allegato A - Interrogazioni a risposta immediata sezione 9).
SERGIO D'ELIA. Signor Presidente, signor Ministro, torno ad interrogarla sul caso di Benedetto Cipriani, cittadino italiano accusato in Connecticut di un pluriomicidio, estradato il 14 luglio scorso, con tempi e modalità francamente inaccettabili.
Nel giro di 48 ore, dopo un'interrogazione a cui lei ha risposto l'11 luglio scorso, Cipriani è stato arrestato, consegnato all'FBI e imbarcato su un aereo per gli Stati Uniti, senza documenti e senza soldi. È già iniziato il suo processo e vi è stata un'udienza preliminare.
Le chiedo quali sono i termini esatti dell'accordo con gli Stati Uniti sull'estradizione di Cipriani e, in particolare, se la clausola scritta nel decreto - che prevede l'espiazione in Italia di un'eventuale pena comminata negli Stati Uniti - sia stata integralmente accettata dagli Stati Uniti. Le chiedo, inoltre, se, quantomeno, al cittadino italiano siano state assicurate l'assistenza legale e quella umanitaria in un processo che - le ripeto - è già iniziato.
PRESIDENTE. Il Ministro della giustizia, Clemente Mastella, ha facoltà di rispondere.
CLEMENTE MASTELLA, Ministro della giustizia. Come ha già detto l'onorevole D'Elia, ho risposto in data 11 luglio e faccio riferimento non soltanto a quella data, ma anche alle circostanze che sono emerse successivamente, per affermare che, in data 12 novembre 2005, il mio predecessore - il senatore Castelli - aveva emesso un decreto di estradizione nei confronti di Benedetto Cipriani, accusato dalla Corte superiore di Hartford di omicidio e associazione a commettere omicidio. Tale decreto è divenuto esecutivo, dopo il rigetto dei numerosi ricorsi proposti dall'interessato dinanzi alla giustizia amministrativa.Pag. 68
Nel decreto è specificato che, se Cipriani sarà condannato, nei suoi confronti non potrà essere irrogata e, comunque, eseguita la pena capitale. Il Governo degli Stati Uniti, al riguardo, ha formalmente comunicato, con nota verbale del 27 giugno scorso, di aver accettato integralmente la condizione prevista dal decreto di estradizione, che esclude la pena di morte. La stessa nota verbale, inoltre, specifica che i reati contestati a Cipriani, negli Stati Uniti, non sono punibili con la pena capitale. È escluso, dunque, in maniera assoluta il rischio di condanna a morte in caso di estradizione.
Tale assolutezza trova, del resto, inequivoca conferma nell'ulteriore impegno, pure assunto formalmente dagli Stati Uniti con la stessa nota verbale, di consentire a Cipriani, in caso di condanna, su sua richiesta, di scontare parte della pena detentiva in Italia.
Devo precisare al riguardo che, nella stessa nota verbale, si pone esattamente in evidenza che nel trattato di estradizione dall'Italia agli Stati Uniti non è prevista, per lo Stato richiesto, la possibilità di imporre, unilateralmente, come condizione vincolante per concedere l'estradizione, la riconsegna della persona estradata allo Stato richiesto, per scontare la condanna. Ciò nonostante, gli USA si sono formalmente impegnati ad accogliere l'istanza di trasferimento di Cipriani, per consentirgli, in caso di condanna, di scontare - come ho detto - parte della pena in Italia.
La sussistenza di tutti i presupposti per la concessione dell'estradizione e la disponibilità dello Stato richiedente a soddisfare anche le condizioni previste dal trattato bilaterale, hanno determinato una situazione, in cui un eventuale diniego di estradizione del Cipriani si sarebbe configurato come una immotivata violazione degli obblighi internazionali.
In data 12 luglio 2007, la IV sezione della corte d'appello di Roma ha applicato a Cipriani la misura della custodia cautelare in carcere ai fini di consegna. Il 13 luglio 2007 il medesimo è stato consegnato ai funzionari statunitensi dagli uffici di polizia degli aeroporti di Fiumicino per la partenza alla volta di New York.
Posso assicurare che il Ministero degli affari esteri, a seguito dell'estradizione di Cipriani, ha inviato istruzioni al consolato di New York...
PRESIDENTE. La prego di concludere.
CLEMENTE MASTELLA, Ministro della giustizia. ...affinché a Cipriani sia garantita ogni possibile assistenza; in particolare, è stato richiesto di verificare le condizioni di salute e di detenzione del medesimo e di seguire il procedimento penale che lo vede imputato, assicurandosi che i suoi diritti di difesa siano adeguatamente garantiti e che lo stesso riceva un'appropriata difesa legale.
PRESIDENTE. L'onorevole D'Elia ha facoltà di replicare.
SERGIO D'ELIA. Signor Ministro, forse è il caso che io le legga esattamente la clausola del decreto di estradizione che è stato emanato dall'allora Ministro della giustizia, Castelli. Tale clausola recita testualmente: «L'estradizione è subordinata alla condizione che sia consentito al Cipriani, qualora condannato a pena detentiva e ne faccia richiesta, di scontare la pena in Italia». Ora, lei ci informa che, semmai, si tratterà di scontare «parte» della pena. Dunque, il minimo della pena prevista per il reato di cui è accusato Cipriani consiste in 60 anni, i quali, secondo il meccanismo della giustizia americana, possono diventare anche 120 o 180. Pertanto, se venisse condannato a 180 anni, significa che ne sconterebbe 90, 50, 60 o 30 negli Stati Uniti e gli altri in Italia?
Non sono soddisfatto della sua risposta, signor Ministro. Innanzitutto, per quanto riguarda la questione della pena di morte, le auguro di avere ragione: le dico semplicemente buona fortuna rispetto alla sua certezza assoluta che il reato non possa essere riqualificato, in modo tale da comportare, poi, la pena di morte.Pag. 69
A parte ciò, le dico che noi abbiamo doveri di cooperazione giudiziaria con tutti gli Stati e anche con gli Stati Uniti. Ciò che non è accettabile - e questo è un problema politico, signor Ministro - è il fatto che, nei rapporti di cooperazione giudiziaria con gli Stati Uniti, ci siano solo i nostri doveri e che tale cooperazione sia sempre unilaterale! Si pensi al Cermis, al caso Abu Omar, a Calipari: non è mai, mai avvenuto - credo - nella storia italiana dei rapporti con gli Stati Uniti che un cittadino americano, che abbia compiuto reati in Italia, sia stato mai estradato!
Lei ha dimostrato grande generosità in proposito. Spero davvero che abbia ragione e che non solo non vi sia la pena di morte, ma che vi sia la riconsegna all'Italia per l'esecuzione della pena, che non può essere scontata in parte negli Stati Uniti e per il resto in Italia.
La sua risposta, signor Ministro, non è soddisfacente.