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TESTO INTEGRALE DELLE DICHIARAZIONI DI VOTO FINALE DEI DEPUTATI GIACOMO MANCINI, DANTE D'ELPIDIO, IDA D'IPPOLITO VITALE, MARCO LION E DONATELLA MUNGO SUL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE N. 2374
GIACOMO MANCINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'approvazione di questo provvedimento, che contiene disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali ha lo scopo di introdurre quelle misure «necessarie» per ridurre il contenzioso tra l'Italia e l'Unione europea. Dunque, il provvedimento in discussione persegue un obiettivo che dovrebbe essere considerato comune a tutte le forze politiche. Il rilancio dell'integrazione europea non può prescindere dall'applicazione tempestiva delle direttive comunitarie e dall'adempimento degli obblighi comunitari derivanti da sentenze della Corte di giustizia o da procedure di infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. Doveva essere evidente, quindi, agli occhi di tutti la necessità di ridurre, in tempi celeri, l'eccessivo contenzioso aperto con l'Unione europea, sia per dare un segnale inequivocabile della serietà e della sensibilità del Parlamento italiano alle questioni comunitarie, sia perché la mancata risoluzione di tale contenzioso avrebbe creato una situazione di incertezza in ordine al quadro normativo vigente in diversi e cruciali settori dell'ordinamento italiano, danneggiando così, tanto le imprese quanto i cittadini. Il nostro Paese ha partecipato, sin dagli albori, al processo d'integrazione europea, portando avanti un obiettivo che è stato concepito dai padri della nostra Costituzione. Le nostre imprese, i nostri cittadini fanno parte di un sistema che travalica i confini nazionali. La difesa della concorrenza e quindi dei consumatori e delle imprese, il rispetto dei diritti dei lavoratori, siano essi italiani o immigrati, trova espressione nelle disposizioni comunitarie, disposizioni che intendono promuovere la crescita e lo sviluppo del sistema italiano all'interno del macro-sistema europeo e nel rispetto delle decisioni condivise.
Spesso, purtroppo, la minoranza ha usato considerazioni prive di fondamento per far credere che il centrosinistra e il Governo volessero andar contro alcune categorie, per fare un esempio, come le piccole imprese e l'artigianato. Vi è stata l'intenzione di far apparire il provvedimento contrario a qualcuno, quando invece l'obiettivo primario era trovare il modo di realizzare la concorrenza tra le imprese, per permettere a queste ultime di crescere, ai consumatori di scegliere e di usufruire di prodotti e servizi migliori, cercando allo stesso tempo di tutelare i diritti dei lavoratori là dove erano minacciati (faccio in particolare riferimento alla questione del DURC).
Pochi giorni fa è stato celebrato il cinquantennio del Trattato di Roma istitutivo della Comunità economica europea, proprio per potenziare e promuovere il ruolo propositivo dell'Italia all'interno dell'Unione sono state presentate delle mozioni sul rilancio del processo costituzionale europeo. Da più parti è stata sottolineata l'importanza di fornire all'Unione a 27 un'architettura costituzionale che consenta all'Europa di funzionare, ossia di predisporre e attuare tempestivamente politiche condivise. In quest'ottica non è perciò indifferente il contributo che i singoli Stati danno alla costruzione dell'Europa attraverso il recepimento corretto delle direttive comunitarie e la tempestiva applicazione delle decisioni assunte dagli organi della giustizia europea. Vi è anche un'evidente ragione sostanziale per cui l'Italia doveva provvedere repentinamente alla conversione in legge di questo decreto; a tale proposito, faccio in particolare riferimento a quanto previsto dall'articolo 1, in base al quale, lo Stato italiano, attraverso l'Agenzia delle entrate, ha la responsabilità del recupero degli aiuti indebitamente ricevuti dalle imprese. Considerando che, ogni giorno che passa, si registra un aumento degli interessi dovuti sulle somme che devono essere restituite, l'impegno del Parlamento per il recepimento delle disposizioni comunitarie doveva essere chiaro e deciso. La presentazione da parte dell'opposizione di un consistente numero di emendamenti ha confermato un persistente quanto controproducente (per il nostro Paese) euroscetticismo che è sfociato nel palese tentativo di ritardare l'approvazione di un provvedimento licenziato dal Senato con significative e costruttive modifiche. L'Europa rappresenta un'opportunità; appare quindi evidente l'esigenza di snellire le procedure ed i tempi di attuazione della normativa comunitaria e occorre rilevare che la conversione del decreto-legge in esame, nonostante la ristrettezza dei tempi, costituisce comunque un importantissimo momento di partecipazione del Parlamento italiano alla fase discendente di attuazione delle norme comunitarie e di adempimento degli obblighi derivanti da sentenze della Corte di giustizia. Per questo motivo la discussione in Parlamento sulla conversione di un decreto-legge volto a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali deve sempre cercare di rimanere alta e non essere soggetta a facili e non proficue strumentalizzazioni.
L'eliminazione delle incompatibilità con il diritto comunitario costituisce, per il nostro Paese, impegnato - direi «da sempre» - ad esprimere un sostegno forte e costruttivo al processo di integrazione europea, un obbligo da assolvere con la massima responsabilità. Per questo ribadendo il convinto impegno dell'unione del centrosinistra in tal senso e la convinta e sincera vocazione europeista di questo Governo, esprimo il voto favorevole dell'intera coalizione di centrosinistra.
DANTE D'ELPIDIO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, voteremo a favore del provvedimento oggi in discussione anche in considerazione dei motivi di urgenza che hanno indotto il Governo ad utilizzare lo strumento del decreto-legge.
I contenuti del provvedimento sono solo apparentemente eterogenei, ma resi unitari dal comune scopo di provvedere ad obblighi ed impegni di fronte all'Europa. Riteniamo che il numero rilevante delle disposizioni legislative contenute nel decreto non sia elemento di criticità come è stato sostenuto: è vero il contrario; è un fatto positivo. Dimostra la volontà politica del Governo e della maggioranza di ridurre i ritardi rispetto al processo di adeguamento.
Bisogna infatti ricordare i meccanismi che regolano il recepimento della normativa europea attraverso lo strumento legislativo. La legge comunitaria contiene infatti le norme che dettano criteri specifici di delega per singole direttive e quindi in favore del Parlamento che introduce principi direttivi, norme per chiudere procedure di infrazione in corso e norme per adempimenti di altri obblighi comunitari.
Essendo ormai molteplici gli obblighi comunitari, è emersa con forza, nel corso degli anni, la necessità di adeguare il nostro regolamento ai temi comunitari con una apposita sessione legislativa, superando le difficoltà procedurali e la sfasatura temporale tra i documenti al nostro esame.
Questa è la grande riforma che auspichiamo dovrà essere fatta dal punto di vista regolamentare in questa legislatura. Risultano ancora aperte infatti un numero elevato di procedure d'infrazione. Dobbiamo raccogliere l'invito della Commissione europea di ridurne il volume del 50 per cento entro i prossimi anni. C'è un peggioramento da parte di alcuni Stati e progressi da parte di altri. Il tasso di mancato recepimento di direttive sul mercato interno è del 3,6 lontano dall'obiettivo dell'1,5 fissato a Lisbona.
Sul terreno delle specifiche materie il decreto contiene: definizione dei criteri da adottare per il recupero degli aiuti concessi dallo Stato alle società a totale o prevalente partecipazione degli enti locali («ex-municipalizzate»), dichiarati illegittimi Pag. 99dalla Corte di giustizia delle Comunità europee; interventi contabili per assicurare i mezzi finanziari per la promozione della città di Milano quale sede dell'Esposizione universale del 2015; adeguamenti a decisioni comunitarie in materia fiscale e societaria (tra cui l'integrale abrogazione dell'articolo 2450 - Golden share - del codice civile, che allo stato attuale risulta privo di attuazione concreta nel sistema societario ed è in contrasto palese con i capisaldi del diritto comunitario in quanto consente a soggetti pubblici la possibilità di ingerirsi nella gestione e nel controllo di società di cui non sono neppure soci); adeguamento a procedimenti di infrazione in materia di pubblicità del tabacco; accesso a reti di comunicazione elettronica; servizi di post contatore dell'energia elettrica e del gas; protezione del diritto d'autore per le opere di disegno industriale; modifiche al testo unico sull'immigrazione (in materia di permessi brevi di soggiorno per lavoro temporaneo).
Per concludere, noi Popolari-Udeur, signor Presidente, ci ripromettiamo di svolgere un ruolo propositivo nella fase successiva in cui il Governo dovrà nuovamente confrontarsi con le Commissioni e consideriamo questo di oggi un primo avanzamento verso una maggiore partecipazione delle Assemblee elettive alla definizione della normativa comunitaria al fine di creare una vera Europa unita, coerente e pronta a raccogliere la sfida economica lanciata dai paesi emergenti dell'Estremo oriente e ad avere un ruolo di primo piano sullo scenario internazionale quale potenza portatrice di pace e di sviluppo.
Per tutti questi motivi voteremo convintamente per l'approvazione di questo decreto-legge.
IDA D'IPPOLITO VITALE. Il decreto-legge al nostro esame registrerà il voto di astensione del gruppo di Forza Italia.
È una conclusione coerente con le posizioni, più volte e a più voci, espresse in sede di discussione generale, prima; nella presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno, dopo; questi ultimi, peraltro, in gran parte accolti dal Governo, a testimonianza e conferma, ove ve ne fosse il bisogno, della bontà delle correzioni proposte dalla opposizione in un ottica di positivo contributo, mai di ostruzionismo.
I cogenti termini di scadenza del decreto e la difficoltà di un nuovo passaggio al Senato hanno indotto l'Esecutivo a blindare il provvedimento con evidente e non condivisibile - almeno in linea di principio! - compressione del dibattito parlamentare e, quel che è peggio, della possibilità di migliorare un testo che appare affollato, vera miscellanea, non troppo coerente, di normative attinenti a problematiche assai diverse tra loro.
Già questa considerazione basterebbe a rendere legittime le perplessità sull'impianto strutturale del decreto che il nostro gruppo ha espresso con grande senso di responsabilità.
Materie diverse, infatti: dai recuperi di aiuti di Stato in forma di esenzioni fiscali e prestiti agevolati, alla candidatura di Milano all'Expo 2015; dall'attuazione del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, alla pubblicità e sponsorizzazione dei prodotti del tabacco, alla protezione del diritto d'autore, fino alle modifiche alla disciplina dell'immigrazione.
Solo alcuni esempi questi - ne potrebbero seguire ancora altri! - con il rischio, però, di risultare pedanti; tuttavia sufficienti a qualificare il decreto come omnibus, debolmente giustificato dalla circostanza che le norme introdotte attengono complessivamente all'attuazione di obblighi comunitari ed internazionali dello Stato.
Del resto, proprio la necessità di corrispondere ad obblighi comunitari derivanti da sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, da procedure di infrazioni pendenti nei confronti dello Stato italiano e dal rispetto degli impegni assunti in ambito internazionale in merito alla candidatura di Milano all'Expo 2015, ha rappresentato per la maggioranza la ratio giustificativa del ricorso allo strumento della decretazione d'urgenza.Pag. 100
Uno strumento in se utile, a patto di non essere abusato o addirittura distorto dalla sua funzione costituzionale!
Risulta «infatti» evidente la forzatura del Governo, ancor più ove si consideri la natura del provvedimento saldamente ancorata ad obblighi comunitari, perciò stesso da immaginare all'interno di un normale iter legislativo, in adesione, peraltro, all'auspicio più volte dimostrato di avviare una stagione di approfondito dibattito parlamentare su una legge comunitaria, finalmente esaustiva delle questioni sul tappeto e lontana dalla logica di una frammentazione tanto pericolosa, quanto espressiva di una carenza di cultura europea, oggi più che mai necessaria anche nella ordinaria attività legislativa, cui il Parlamento è chiamato.
Il decreto ha posto in evidenza questioni rilevanti, ma aperte a contraddizioni difficilmente giustificabili: il repentino inserimento al Senato, tra la distrazione dei più, della norma che prevede la compensazione diretta ed immediata degli oneri contributivi INPS non pagati con i crediti AGEA.
Una norma di sospetta legittimità, posto che, a nostro avviso, i fondi comunitari devono obbligatoriamente pervenire ai legittimi detentori del diritto, quindi alle aziende; aziende che, per le note difficoltà strutturali e contingenti delle imprese agricole, hanno - il più delle volte - già monetizzato tali crediti e magari ceduti ad istituti bancari finanziatori.
Una norma perciò ampiamente contestata, non solo per le ovvie ragioni di perplessità sulla sua fondatezza legale, ancor più per la sostanziale irragionevolezza, mirata come appare a rendere di fatto impossibile il proseguimento delle attività di impresa già in difficoltà.
E che dire sui casi di irregolarità contributiva dovuta al contenzioso fra aziende ed istituti di previdenza?
La disattenzione del Governo appare più manifesta, proprio in assenza di previsione di norme che affrontino tale difficile fattispecie.
Ed ancora, come si pensa di tutelare la sopravvivenza di un tessuto economico fragile, ma indispensabile?
Ancora una volta vediamo provvedimenti che, in linea di principio, mirano alla coesione sociale, ma ripropongono - di fatto - tensioni che rischiano di riportarci indietro nella storia e ad una anacronistica lotta di classe.
In questo contesto assumono pregnanza e rilevanza i tanti ordini del giorno proposti, alla fine di un appassionato, quanto deludente, confronto sul merito degli emendamenti presentati e non accolti.
Essi segnano infatti, senza ombra di dubbio, la tenace volontà dell'opposizione di non demordere e di salvare con determinazione le buone ragioni di quegli emendamenti - ahimè - respinti, senza appello. Una volontà costruttiva, frustrata appunto dalla scelta, non condivisa e di sospetta costituzionalità, della decretazione d'urgenza, che ha consentito - ad esempio - l'ingerenza del Senato in una materia delicata e dibattuta (articolo 4-bis), ma non ha consentito a questo ramo del Parlamento di entrare nel merito in modo approfondito ed adeguato, con ciò lasciando sul tappeto una seria questione, tutta da risolvere.
Il ripiegamento sugli ordini del giorno, proposto dal Governo, a fronte della difficoltà di modifica del testo del decreto, pur accolto dall'opposizione, se ha rappresentato per esso un percorso obbligato, a nostro avviso - lo diciamo con forza! - non risponde pienamente all'etica parlamentare.
Tuttavia, per la rilevanza delle questioni poste, ci auguriamo che questi ordini del giorno rappresentino per la maggioranza un'occasione di riflessione seria; per il Governo di concreto impegno in direzione di possibili, quanto necessarie, integrazioni, correzioni, soluzioni. Non il rituale «contentino», ma l'inizio di una serie di azioni utili a prevenire analoghe situazioni future e a garantire pronte e coerenti risposte normative, rispettose anzitutto delle regole democratiche del confronto parlamentare, oltre che dell'efficienza e del buon governo.Pag. 101
Concludo, esprimendo l'amarezza di un'altra occasione perduta di dialogo costruttivo tra maggioranza ed opposizione; altresì, confermo il voto di astensione di Forza Italia.
MARCO LION. Il provvedimento in oggetto è finalizzato a dare attuazione e soluzione rapida a sentenze comunitarie o comunque a problemi che derivano da obblighi comunitari internazionali, ed ha bisogno di un'approvazione inderogabile, anche in ragione del fatto che il procrastinarsi della situazione di vacanza normativa comporta, tra l'altro, oltre che inadempimenti, ingenti costi.
La base della necessità e urgenza del provvedimento di cui l'Aula della Camera dei deputati si sta occupando, concernono gli obblighi al rispetto di vincoli comunitari ed internazionali. Si tratta di un provvedimento che contiene misure fra loro indubbiamente eterogenee, ma sono accomunate dal proposito di dare urgenti risposte a impegni di fonte sovranazionale, per porre termine a diversi contenziosi già in atto in sede comunitaria.
In tal senso l'articolo 1 riguarda il contenzioso comunitario legato agli aiuti concessi dallo Stato alle società cosiddette ex municipalizzate, attualmente giunto a un livello di assoluta urgenza. Il comma 1 dell'articolo 1 dà attuazione alla decisione della Commissione europea, che aveva riconosciuta come aiuti di Stato l'esenzione triennale dall'imposta sul reddito (l'IRPEG ora IRES) concessa a favore di società per azioni a partecipazione totale o maggioritaria degli enti locali.
La finalità dell'articolo 1 è quella di porre fine al contenzioso pendente tra la Repubblica italiana e la Commissione europea. In particolare, il comma 1 dispone che sia attribuita all'Agenzia delle entrate il compito di recuperare gli aiuti concretizzatesi nella mancata corresponsione di imposte, nonché i relativi interessi, in relazione a ciascun periodo di imposta nel quale l'aiuto è stato fruito.
Il comma 2 autorizza l'Agenzia dell'entrate a liquidare gli importi, le imposte con i relativi interessi, da restituire all'amministrazione finanziaria. La liquidazione avverrà sulla base delle comunicazioni trasmesse dagli enti locali e delle dichiarazioni dei redditi presentate dalle società beneficiarie delle esenzioni fiscali accordate. Restano escluse dall'iscrizione al ruolo automatica le posizioni il cui importo oggetto di recupero rientra nei limiti delle regole definite, cosiddette del de minimis, come indicato nei commi 4, 5, 6, 7 e 8 del medesimo articolo 1.
Le società che intendono avvalersi di tale regolamentazione, ai sensi di quanto dispone il comma 9, dovranno produrre apposita istanza corredata dalla documentazione prevista e poi, entro quindici giorni dalla notifica, presentare la comunicazione all'ufficio che ha adottato l'atto, come indicato nel successivo comma 10.
Il quadro delle disposizioni contenute nei diversi commi dell'articolo 1 riguarda una platea di interessati, che è riconducibile complessivamente a oltre 182 soggetti, per un complesso di 400 annualità interessate.
Va evidenziato che si riscontrano problematicità nel determinare una previsione delle somme che saranno oggetto di questa restituzione, perché ciò sarà il risultato delle procedure di riscontro e di iscrizione a ruolo delle dichiarazioni dei soggetti interessati. A tal proposito, bisognerà verificare quale ambito di applicabilità potrà avere la regolamentazione del de minimis per una più appropriata valutazione dell'effettivo ammontare degli aiuti che vengono così recuperati.
L'articolo 2 prevede sostanzialmente la messa a disposizione delle somme necessarie per promuovere la candidatura della città di Milano all'esposizione universale del 2015.
L'articolo 2-bis, introdotto durante l'esame al Senato, detta disposizioni per l'attuazione degli articoli 5, 6 e 9 del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura. Per tali fini è disposta l'attuazione degli articoli 5, 6 e 9 del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura mediante novella integrale dell'articolo 19-bis della legge 25 novembre 1971, n. 1096, che prevede particolari modalità di registrazione per le risorse fitogenetiche definite come «varietà da conservazione».
In particolare, tale articolo 2-bis sostituisce il citato articolo 19-bis della legge n. 1096 del 1971, il cui nuovo testo è così strutturato: il comma 1 prevede l'istituzione, in attuazione degli impegni discendenti dagli articoli 5, 6 e 9 del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, di un apposito registro nazionale delle «varietà da conservazione»; l'istituzione del registro è affidata al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentita la Conferenza Stato-regioni. Si fa presente che l'articolo 3 della legge 6 aprile 2004, n. 101, di ratifica del Trattato sopra citato, ne affida l'esecuzione alle regioni, riservando allo Stato il monitoraggio degli interventi regionali e la funzione di riferire sul piano internazionale in ordine allo stato di applicazione del Trattato. Il comma 2 reca una analitica definizione di «varietà da conservazione», intendendo per tali le varietà, le popolazioni, gli ecotipi, i cloni e le cultivar di interesse agricolo, relativi a piante: autoctone e non, mai iscritte nei registri nazionali, purché integratesi da almeno 50 anni negli agrosistemi locali; non più iscritte nei registri e minacciate da erosione genetica; non più coltivate sul territorio nazionale e conservate presso strutture di ricerca, ove sussista un interesse economico, scientifico, culturale o paesaggistico a favorirne la reintroduzione.
Il comma 3 affida al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ed alle regioni e province autonome, secondo le rispettive competenze, la tutela del patrimonio agrario di cui al comma 2, come previsto dalla Convenzione internazionale sulla biodiversità, ratificata ai sensi della legge 14 febbraio 1994, n. 124.
I commi 4 e 5 dettano disposizioni relative alle procedure e condizioni per l'iscrizione delle «varietà da conservazione» nel registro di cui al comma 1.
Il comma 6 detta disposizioni volte a favorire la vendita diretta in ambito locale da parte dei produttori agricoli di modiche quantità di sementi o materiali da propagazione relativi a «varietà da conservazione».
Il comma 7, in analogia a quanto disposto dal comma 2 del testo vigente dell'articolo oggetto di modifica, prevede la possibilità di restrizioni quantitative per l'iscrizione nei registri «ordinari» di cui all'articolo 19 della legge n. 1096 del 1971, con riferimento alle sementi di specie e varietà prive di valore intrinseco per la produzione vegetale, ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari.
Il comma 8 esclude dal campo di applicazione dell'articolo in commento le varietà geneticamente modificate.
Il comma 9 autorizza la spesa annua di 30 mila euro a decorrere dal 2007 per il funzionamento del registro di cui al comma 1, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali sui fondi speciali di parte corrente per l'esercizio in corso.
L'articolo 3 detta disposizioni di adeguamento a decisioni comunitarie in materia fiscale e societaria. In particolare, il comma 1 abroga l'articolo 2450 del codice civile, recependo così l'indicazione della Commissione europea che aveva avviato una procedura d'infrazione, mettendo in mora l'Italia per violazione degli articoli 43 e 56 del Trattato della Comunità europea sul diritto di stabilimento e sulla libera circolazione dei capitali.
Come indicato nella relazione illustrativa del Governo, l'articolo 2450 del codice civile risulta attualmente privo di concreta attuazione nel sistema societario e, per di più, a fronte di tale sostanziale inutilità, esso appare in palese contrasto con la normativa comunitaria, caratterizzato com'è dall'attribuzione a soggetti pubblici della possibilità di ingerirsi nella gestione e nel controllo di società di cui non sono neppure soci; pertanto, se ne prevede l'abrogazione.
I commi 2 e 3 sono finalizzati a recepire le indicazioni fornite dalla Commissione europea in merito alla corretta trasposizione della direttiva concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni tra società consociate di Stati membri diversi, la cosiddetta direttiva sugli interessi e le royalties, che il Governo italiano aveva a suo tempo, nel 2005, recepito; è stata avviata però una procedura di infrazione, in quanto si è giudicato che la scelta operata con il decreto legislativo n. 143 del 2005 avesse ridotto l'ambito applicativo delle norme comunitarie e fosse sproporzionata rispetto alla finalità di prevenire eventuali abusi.
In questo contesto si evidenzia come le norme di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 3 si uniformano alle citate prescrizioni e disciplinano le modalità di recupero anche tramite la previsione della compensazione delle ritenute così restituite. Secondo quando recato dal comma 4, in cui si stabiliscono i compiti assegnati all'Agenzia delle entrate, le attività correlate all'attuazione del presente articolo, devono essere svolte con risorse umane e finanziarie assegnate a legislazione vigente, quindi senza maggiori oneri per lo Stato.
Il comma 5 prevede che agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, che sono stimati in 26 milioni di euro per l'anno 2007, si provveda con una parte delle maggiori entrate derivanti dalle norme di cui all'articolo 1, da far affluire in un'apposita contabilità speciale intestata al Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze.
In questo caso il provvedimento, recando una modifica all'articolo 11 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, provvede ad adeguare la legislazione interna alle numerose pronunce della Corte di giustizia delle Comunità europee in tema di tasse di concessione governativa sulle società. Ci si riferisce, in particolare, alle diverse pronunce di illegittimità dei tributi previsti per l'iscrizione delle società nel registro delle imprese, i quali non abbiano carattere remunerativo di operazioni imposte dalla legge per uno scopo d'interesse generale quale è quello della pubblicità degli atti sociali. In questo modo ci si uniforma a disposizioni e a criteri di carattere europeo.
Per quanto concerne il comma 7-bis di tale articolo 3, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, esso interviene in materia di tassa di concessione governativa per le iscrizioni nel registro delle imprese, al fine di recepire i rilievi espressi dalla Corte di giustizia delle comunità europee con la sentenza 11 maggio 2006, nella causa C-197/03.
Per quanto riguarda l'articolo 4, comma 1, esso tratta delle norme di adeguamento a decisioni comunitarie in materia di pubblicità e sponsorizzazione dei prodotti del tabacco ed abroga la disposizione che prevedeva l'inapplicabilità dei divieti di sponsorizzazione di eventi o attività quando questi si svolgevano esclusivamente nel territorio dello Stato.
Secondo la relazione governativa, l'abrogazione di tale norma si è resa necessaria per dare immediata risposta ai rilievi formalizzati dalla Commissione europea, dapprima con una procedura di infrazione e quindi con ricorso alla Corte di giustizia. Secondo la Commissione europea la legislazione italiana introduce una deroga al divieto di sponsorizzazione non prevista dalla direttiva, che vieta appunto la sponsorizzazione di eventi o attività che coinvolgano o abbiano luogo in vari Stati membri o che producano in altro modo effetti transfrontalieri.
Ancora per quanto riguarda l'articolo 4, il relativo comma 2 tratta delle reti di telecomunicazione. Anche in questo settore esiste una procedura d'infrazione perché il nostro ordinamento, ai sensi delle parole aggiuntive che sono state introdotte all'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, contempla una norma che pone dei costi aggiuntivi al diritto di accesso. Detta procedura d'infrazione, pertanto, è sanata con l'abolizione delle parole di cui al comma 2.
Al comma 3, invece, l'abrogazione è propedeutica a superare gli impedimenti che le società che producono, trasportano e vendono energia possano accedere ai servizi cosiddetti post-contatore. Il comma 4, infine, concerne il diritto d'autore per allineare il nostro Paese alle disposizioni vigenti nell'Unione europea.
L'articolo 4-bis, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, reca modifiche alle disposizioni di cui all'articolo 01, comma 16, del Decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, relative all'obbligo di presentazione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) per le imprese agricole per accedere ai benefici e alle sovvenzioni comunitari. Questo articolo introdotto dal Senato, aggiungendo due periodi alla fine del richiamato articolo 01, comma 16, del decreto-legge n. 2 del 2006, prevede che, in sede di pagamento degli aiuti comunitari, gli organismi pagatori possono procedere alla compensazione di tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, comunicati dal competente istituto previdenziale all'AGEA tramite strumenti informatici.
Viene precisato inoltre che, qualora dovessero sorgere contestazioni sull'effettuazione di tale procedura di compensazione, la legittimazione processuale passiva compete all'Istituto previdenziale.
È qui il caso di sottolineare, come anche fatto osservare dai competenti uffici della Camera, si presti a dubbi interpretativi il rapporto tra la presentazione del DURC al fine di accedere agli aiuti comunitari di cui al vigente articolo 01, comma 16, del decreto-legge n. 2 del 2006, e l'autorizzazione alla compensazione tra aiuti comunitari e contributi previdenziali dovuti introdotta dall'articolo in esame. Pertanto, in particolare, andrebbe chiarito se la mancata certificazione della regolarità contributiva da parte delle imprese agricole impedisca in assoluto di accedere agli aiuti comunitari o, al contrario (come sembrerebbe desumersi dalle disposizioni introdotte dall'articolo in esame) se l'essere non completamente in regola con il versamento dei contributi previdenziali comporti solamente la decurtazione in maniera corrispondente degli aiuti comunitari.
Passando all'articolo 4-ter, relativo all'attuazione di disposizioni comunitarie in materia agricola, questo dispone che anche per le domande di aiuto relative al 2005 l'assegnazione a soccidante e soccidario del pagamento unico previsto dal reg. CE 1782/2003, in caso di mancato accordo tra le parti, venga fatta attribuendo a ciascuno il 50 per cento dell'importo dovuto. Più precisamente il pagamento richiamato dalla disposizione in commento si riferisce ai «titoli speciali da soccida», che debbono essere ripartiti dagli organismi pagatori sulla base dei medesimi criteri stabiliti dal decreto-legge n. 2 del 2006, articolo 1-bis, comma 6.
Il comma 2 dello stesso articolo 4-ter prevede l'istituzione di un registro pubblico informatico dei diritti di reimpianto del settore vitivinicolo, definiti dalle disposizioni comunitarie come il diritto di piantare viti su una superficie equivalente, in coltura pura, a quella in cui ha avuto luogo o deve aver luogo una estirpazione alle condizioni stabilite (articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1493/99).
L'articolo 5 concerne l'immigrazione e si divideva, nel decreto originario, in due parti: la prima parte concernente i permessi di soggiorno brevi, per visite, affari, turismo e studio, la seconda parte relativa alla possibilità per le imprese comunitarie di assumere e di trasferire in qualsiasi parte dell'Unione europea personale anche se extracomunitario affidando la legittimazione soltanto alla dichiarazione e non al permesso di soggiorno.
L'articolo 5-bis, relativo all'attuazione di norme comunitarie in materia di sostanze chimiche, provvede ad affidare al Ministero della salute il compito di provvedere (di intesa con i Ministeri dell'ambiente, dello sviluppo economico e con il Dipartimento per le politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei ministri) agli adempimenti previsti dal regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e designa lo stesso Ministero della salute quale «autorità competente» ai sensi dell'articolo 121 del citato regolamento.
I commi 3 e 4 di tale articolo 5-bis, demandano ad un decreto del Ministero della salute l'approvazione di un piano di attività riguardante i compiti di cui al comma 1 e l'utilizzo delle risorse di cui al comma 5, in tal senso adottando un decreto il cui schema sia trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro venti giorni dalla data di trasmissione. Successivamente si dispone che, per l'esecuzione delle attività previste al comma 1, l'autorità competente si avvalga del supporto tecnico-scientifico dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) e dell'Istituto superiore di sanità (ISS) che per tale fine deve istituire, nell'ambito delle proprie strutture, il Centro nazionale delle sostanze chimiche (CSC).
Infine, comma 5, per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, sono autorizzati i seguenti limiti di spesa: 2,1 milioni di euro per l'anno 2007; 4,4 milioni di euro per l'anno 2008 e 4,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
L'articolo 5-ter introduce norme di adeguamento a decisioni comunitarie sulla professione di consulente del lavoro. Anche in questo caso le norme di cui trattasi sono tese a porre rimedio all'incompatibilità della normativa italiana concernente i consulenti del lavoro con i principi comunitari di libera circolazione dei lavoratori e di libero stabilimento all'interno della Comunità e ad evitare quindi la condanna dell'Italia da parte della Corte di giustizia.
Alla luce dei contenuti del provvedimento e delle pur importanti misure che reca in materia di agricoltura, auspicando altresì che le eventuali asperità, che in tale materia ad ogni modo potrebbero rischiare di sorgere, si possano correggere tramite pertinenti regolamenti di attuazione o, se del caso, con successive norme di correzione legislativa, dichiaro il mio voto favorevole.
DONATELLA MUNGO. Presidente, rappresentanti del Governo, deputate e deputati, il provvedimento in esame si qualifica come un doveroso intervento per sanare alcune infrazioni, sanzionate dalla Corte di giustizia europea, e per dare attuazione a normative comunitarie proprio al fine di evitare future sanzioni.
Il livello della vertenzialità fra il nostro Stato e l'Unione europea è notevole ed espone il nostro paese a procedure di infrazione che generano multe molto salate, che pesano sui nostri conti. Un livello di conflittualità che questo Governo dovrà impegnarsi ad abbassare, producendo una legislazione che, senza rinunciare alla necessaria autonomia legislativa, propria dei paesi membri, sia però armonica e non in contrasto con le decisioni assunte in sede comunitaria.
Il provvedimento, ampiamente modificato dall'esame del Senato, si occupa di questioni diverse fra loro, caratteristica tipica dei provvedimenti di adempimento ad obblighi comunitari. Per quanto ciò sia comprensibile, e in taluni casi inevitabile, invitiamo il Governo, per il futuro, a far sì che il più possibile gli argomenti siano omogenei, così da consentire alle Commissioni di merito di entrambi i rami del Parlamento di poter intervenire con cognizione di causa e con il pieno utilizzo delle competenze ad esse attribuite. Colgo anche l'occasione per invitare il Governo ad adoperarsi per ridurre il ricorso alla decretazione d'urgenza, sia pur giustificata nel caso di specie, al fine di consentire al Parlamento una valutazione piena e consapevole dei provvedimenti, soprattutto quando essi prevedano interventi rilevanti per la vita dei nostri cittadini, per l'economia, per i diritti.
Mi si perdoni questo breve pistolotto, ma ritengo che sia compito anche dei gruppi e dei parlamentari di maggioranza, non solo di quelli di opposizione, quello di chiedere e di rivendicare un più equilibrato e sereno rapporto fra Governo e Parlamento.
A nome del mio gruppo, dichiaro che avremmo voluto intervenire a modificare qualche aspetto del decreto. Ad esempio, Pag. 106avremmo voluto finalmente poter approvare la formulazione - già concordato in sede di finanziaria, poi fatta propria dal Consiglio dei ministri alla fine di dicembre e infine riproposto al Senato in prima lettura - relativa ai finanziamenti sulle fonti alternative e rinnovabili (cosiddetta questione CIP6); avremmo voluto che l'articolo 5 fosse ripristinato nella sua formulazione originale, modificata dal dibattito al Senato, nella parte che riguardava i cosiddetti permessi di breve durata per le persone residenti fuori dalla UE; oppure, ancora, avremmo voluto che relativamente all'articolo 1 si fosse prestata maggiore attenzione alla posizione dei comuni soci delle aziende ex municipalizzate, affinché si potesse minimizzare l'impatto economico che discende dall'adeguamento alla normativa comunitaria. Su questi punti, sono stati accolti ordini del giorno, del mio gruppo e non solo, che impegnano il Governo ad intervenire successivamente per venire incontro alle esigenze da noi segnalate.
Non si può tacere però il fatto che il lavoro emendativo svolto al Senato ha determinato effetti positivi, soprattutto per ciò che concerne: le tutele previdenziali dei lavoratori in agricoltura; l'attuazione degli articoli 5,6 e 9 del Trattato sulla tutela delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura; le procedure di controllo che riguardano autorizzazione, registrazione e circolazione delle sostanze chimiche; infine, la modifica della normativa relativa ai servizi post-contatore nel campo della vendita, trasporto e distribuzione di energia elettrica e gas.
Siamo in presenza, dunque, di un decreto-legge certamente perfettibile, ma che alla fin dei conti mette in campo interventi necessari e importanti, realizzando sia l'adeguamento alle prescrizioni europee, sia il contemperamento degli interessi toccati dalla normativa.
Per questi motivi, dichiaro, a nome del mio gruppo, Rifondazione Comunista-Sinistra Europea, il voto favorevole al provvedimento in esame.
ERRATA CORRIGE
Nel resoconto stenografico della seduta del 28 marzo 2007, a pagina 13, seconda colonna, dodicesima riga, le parole «25 agosto 1998» si intendono sostituite dalle seguenti: «25 maggio 1998».