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Seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge: Di Virgilio ed altri; Castellani ed altri: Nuove norme in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero (A.C. 780-1891-A) (ore 9,17).
(Esame dell'articolo 3 - A.C. 780-1891-A)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 3 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 780 sezione 5).
Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.
DOMENICO DI VIRGILIO, Relatore. Signor Presidente, la Commissione esprime parere contrario sull'emendamento Montani 3.10, così come richiesto anche dalla V Commissione (Bilancio).
La Commissione formula un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario, sugli emendamenti Ulivi 3.1 e Montani 3.11.
PRESIDENTE. Il Governo?
ANTONIO GAGLIONE, Sottosegretario di Stato per la salute. Signor Presidente, il Governo esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati.
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PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Montani 3.10.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fava. Ne ha facoltà.
GIOVANNI FAVA. Signor Presidente, intervengo per illustrare l'emendamento Montani 3.10. Noi chiediamo semplicemente il formale rilascio di una certificazione che attesti il superamento di una prova quanto meno pratica e teorica, al fine di valutare se i candidati che si sono proposti per svolgere questo tipo di funzioni siano preparati in merito, ad esempio, al riconoscimento di un arresto cardiocircolatorio piuttosto che alla messa in atto di metodi di rianimazione.
Noi continuiamo a pensare che vada assolutamente privilegiato un minimo di formazione, pur nella consapevolezza che stiamo parlando di strumenti semiautomatici, che in sé hanno la capacità di svolgere dal punto vista tecnico una ricognizione abbastanza precisa dell'intervento. Noi continuiamo a pensare che, quando si interviene su un essere umano in un momento delicato, come può essere quello di un arresto cardiocircolatorio, il soggetto che si appresta ad effettuare qualsiasi tipo di intervento sia quanto meno in grado di individuare a grandi linee la patologia di cui stiamo discutendo.
Quindi, insistiamo per la votazione di questo emendamento, perché riteniamo che vada nella direzione di un miglioramento del servizio e della qualificazione del personale che può effettuare tale servizio.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Pongo in votazione l'emendamento Montani 3.10, non accettato dalla Commissione né dal Governo e sul quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.
(È respinto).
Passiamo all'emendamento Ulivi 3.1.
Chiedo ai presentatori se accedano all'invito al ritiro formulato dal relatore.
CARLA CASTELLANI. Signor Presidente, ritiriamo questo emendamento con l'auspicio che, durante l'esame di questo provvedimento al Senato, si rifletta sulla sua finalità che riprende la filosofia dell'emendamento precedente.
La finalità di questo testo unificato è quella di formare dei volontari - e sottolineo ancora: volontari - affinché siano in grado di affrontare una situazione di emergenza nella maniera più efficace ed efficiente possibile. L'ipotesi che la formazione di questi soggetti abbia una scadenza temporale molto diluita nel tempo potrebbe far sì che la stessa non sia efficace e completa. Quindi, ritiriamo l'emendamento Ulivi 3.1 con l'auspicio che al Senato si possa riflettere maggiormente sulla filosofia di questo emendamento.
PRESIDENTE. Sta bene.
Passiamo all'emendamento Montani 3.11.
Chiedo ai presentatori se accedano all'invito al ritiro formulato dal relatore.
GIOVANNI FAVA. No, signor Presidente, insisto per la votazione e chiedo di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GIOVANNI FAVA. Signor Presidente, riteniamo che in questo provvedimento non sia disciplinato in modo adeguato il meccanismo di responsabilità degli operatori, in modo particolare quelli che non sono medici, in ambiente extraospedaliero.
Conformemente all'accordo del 27 marzo 2003 che ho citato in precedenza si ritiene necessario escludere che l'operatore possa essere ritenuto responsabile della corretta indicazione di somministrazione dello shock elettrico. Stiamo parlando di soggetti che non fanno parte del personale medico e che potrebbero essere ritenuti responsabili (stiamo entrando nel campo di applicazione del meccanismo del danno e del sistema risarcitorio anche in materia assicurativa) dell'utilizzo del defibrillatore. Infatti, il meccanismo è automatico,Pag. 6funziona da sé ed è in grado di effettuare automaticamente la ricognizione.
Chiediamo che la responsabilità dell'operatore si limiti al semplice utilizzo in sicurezza dello strumento. In altri termini, deve essere garantito che lo strumento sia perfettamente funzionante ed efficiente ed abbia la giusta carica e le giuste tarature: dal nostro punto di vista questi sono gli unici aspetti che assumono rilievo ai fini della responsabilità ascrivibile ad un soggetto che non fa parte del corpo sanitario e che opera in questo campo. È una questione, a nostro avviso, importante.
Pertanto, non accedo all'invito al ritiro dell'emendamento Montani 3.11 e chiedo che lo stesso venga posto in votazione perché attiene alla sfera della responsabilità oggettiva e soggettiva di colui che si accinge a svolgere una prestazione. Riteniamo che, nell'ambito di questo provvedimento, tale responsabilità non sia specificata in modo esauriente e inequivocabile.
DOMENICO DI VIRGILIO, Relatore. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DOMENICO DI VIRGILIO, Relatore. Signor Presidente, vorrei esplicitare la filosofia di questo provvedimento che si interessa delle migliaia di morti, soprattutto di giovani, che avvengono ogni anno al di fuori degli ospedali.
Per quanto riguarda il problema della responsabilità, assumiamo un provvedimento di tale rilevanza sociale perché la tecnologia moderna ha messo a disposizione apparecchi che praticamente funzionano autonomamente, senza richiedere al soccorritore non medico né infermiere la capacità di effettuare la diagnosi, che è svolta dall'apparecchio. Quindi, l'apparecchio dà indicazioni sonore e uditive sulle modalità e sui tempi di utilizzazione.
Inoltre, l'articolo 1 del provvedimento stabilisce che la formazione deve avvenire secondo le linee guida degli accordi Stato-regione.
L'accordo vigente concluso in sede di Conferenza Stato-regioni nel 2003, come i successivi che saranno eventualmente stipulati, disciplina chiaramente questo aspetto alla lettera b)1. Quindi, a nostro avviso, il problema, pure correttamente posto dal collega, non sussiste.
Ribadiamo, pertanto, l'invito a ritirare l'emendamento Montani 3.11.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Pongo in votazione l'emendamento Montani 3.11, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(È respinto).
Pongo in votazione l'articolo 3.
(È approvato).