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Seguito della discussione della proposta di legge: Contento: Modifiche al codice di procedura penale in materia di accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla libertà personale (A.C. 782-A); e degli abbinati progetti di legge Ascierto; d'iniziativa del Governo (A.C. 809-1967) (ore 17,20).
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Contento: Modifiche al codice di procedura penale in materia di accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla libertà personale; e degli abbinati progetti di legge d'iniziativa del deputato Ascierto; d'iniziativa del Governo.
Ricordo che nella seduta del 12 marzo 2007 si è conclusa la discussione sulle linee generali.
(Esame degli articoli - A.C. 782-A)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli della proposta di legge, nel testo della Commissione.
Ricordo che le Commissioni I (Affari costituzionali) e V (Bilancio) hanno espresso i prescritti pareri, che sono distribuiti in fotocopia (Vedi l'allegato A - A.C. 782 sezioni 1 e 2).
(Esame dell'articolo 1 - A.C. 782-A)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 e delle proposte emendative ad esso presentate (Vedi l'allegato A - A.C. 782 sezione 3).
Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.
FEDERICO PALOMBA, Relatore. Signor Presidente, si tratta di due proposte emendative. L'emendamento Daniele Farina 1.10 prevede la soppressione delle parole «anche d'ufficio» dal comma 1 dell'articolo 224-bis del codice di procedura penale e il secondo emendamento, Daniele Farina 1.11, riguarda la limitazione della facoltà del giudice di designare qualunque struttura sanitaria ritenga opportuna per eseguire gli accertamenti peritali, nel senso che si dovrebbe trattare soltanto di struttura sanitaria pubblica o di struttura privata autorizzata.
Signor Presidente, poiché gli emendamenti, tali e quali, sono stati già discussi e respinti in Commissione, ritengo che il relatore non abbia alcuna possibilità di esprimere un'opinione diversa da quella della Commissione e che motivo in questo senso: l'emendamento Daniele Farina 1.10, concernente la soppressione delle parole «anche d'ufficio», contrasta con la norma generale dell'articolo 224-bis, comma 1, del codice di procedura penale, il quale, in generale, per tutti i casi di perizia, prevede proprio che il giudice possa disporre - anche d'ufficio - il mezzo peritale.
Per quanto riguarda l'emendamento Daniele Farina 1.11, del quale posso anche Pag. 58riconoscere una sua ragionevolezza, le ragioni per le quali la Commissione aveva ritenuto di non accoglierlo risiedono nel fatto che bisogna lasciare al magistrato la facoltà di stabilire anche quale sia la struttura più idonea per svolgere gli accertamenti peritali.
Pertanto, allo stato, signor Presidente, in conformità a quello già espresso in Commissione, non posso che formulare un invito al ritiro degli emendamenti Daniele Farina 1.10 e 1.11, altrimenti il parere è contrario.
PRESIDENTE. Il Governo?
LUIGI LI GOTTI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento Daniele Farina 1.10, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore, con un'ulteriore precisazione: tale emendamento - concernente la soppressione dell'inciso «anche d'ufficio» - si pone in contrasto con l'articolo 190 del codice di procedura penale, che stabilisce espressamente che le prove ammissibili d'ufficio devono essere previste dalla legge. Di conseguenza, l'eliminazione dell'inciso «anche d'ufficio» creerebbe un conflitto con il comma 1 dell'articolo 224-bis e con una specificazione imposta dalla norma generale dell'articolo 190 del codice di procedura penale: ciò andrebbe a significare che, alla perizia, si potrebbe procedere solo su richiesta di parte. Pertanto, dal punto di vista sistemico, la necessità del richiamo all'inciso «anche d'ufficio» è assolutamente necessaria.
Anche sull'emendamento Daniele Farina 1.11, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.
PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori se accedano all'invito al ritiro degli emendamenti Daniele Farina 1.10 e 1.11, formulato dal relatore.
DANIELE FARINA. Signor Presidente, accedo all'invito al ritiro dell'emendamento 1.10, mentre insisto per la votazione dell'emendamento 1.11.
PRESIDENTE. Sta bene.
Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Daniele Farina 1.11...
DANIELE FARINA. Signor Presidente, ho detto che insisto per la votazione ma vorrei intervenire per dichiarazione di voto, spiegando le motivazioni. Se lei mi toglie la parola, non posso farlo.
PRESIDENTE. Onorevole Daniele Farina siamo in votazione, tuttavia revoco l'indizione della votazione.
Prego onorevole Daniele Farina ha facoltà di parlare per dichiarazione di voto.
DANIELE FARINA. Signor Presidente, innanzitutto invito i colleghi a valutare il fatto che si sta discutendo di accertamenti tecnici relativi al DNA. Si tratta di accertamenti in larga parte coattivi che non sono oggi «coperti» da alcuna norma e vivono un vuoto normativo in virtù di una sentenza della Corte costituzionale.
Il problema del provvedimento in discussione è dato dal fatto che la discussione sulle linee generali si è svolta a marzo. Quindi, immagino che i colleghi non abbiano contezza della delicatezza del tema. L'emendamento in discussione, a mio avviso, si rende necessario in quanto nella proposta di legge presentata dall'onorevole Contento, era prevista anche una normazione delle banche dati del DNA, che invece nel provvedimento giunto all'esame della Commissione non è più compreso ma è stato soppresso.
Potete agevolmente comprenderne la ragione, vista la complessità e la delicatezza del tema. Pertanto, la mancanza di questa seconda parte comporta che tali accertamenti possano essere compiuti su incarico del magistrato, da parte di un perito, in qualunque struttura e che la conservazione dei relativi dati - a differenza di quelli non rilevanti che vengono, invece, distrutti - al momento attuale avvenga all'interno di banche dati del DNA «fai da te» che non ricevono nessuna prescrizione normativa nel nostro ordinamento.Pag. 59
Pertanto con questo semplicissimo emendamento chiedo, quanto meno, che siano solo alcune le strutture a poter seguire tali esami sul DNA e, quindi, ad avere accesso in maniera indiretta alle informazioni che il DNA personale contiene. È vero che esiste una procedura che ne dovrebbe garantire la riservatezza. Tuttavia, vorrei riportare alla vostra memoria le problematiche relative alle intercettazioni: anche lì esiste una legge che ne garantirebbe la riservatezza ma, in realtà, le troviamo su tutti i giornali.
Avevo anche chiesto che l'emendamento in discussione venisse riformulato prevedendo che tassativamente, ogni anno, a cura del Ministero della giustizia e di quello della salute venissero indicate le strutture abilitate a svolgere l'esame del DNA.
A nostro avviso, in questa situazione siamo in una «terra di nessuno», in cui la tutela e la riservatezza delle informazioni contenute nel DNA individuale sono assolutamente prive di normativa. In attesa di un disegno di legge sulle banche dati del DNA da parte del Governo - che è stato annunciato ed è stato oggetto, in queste settimane, di intensa polemica sui giornali - l'indicazione quanto meno in termini generali, delle strutture abilitate a svolgere tali esami, a mio avviso, è qualcosa di grande buonsenso.
Invece, è contrario al buonsenso bocciare un emendamento che non comporta alcun riflesso negativo sul provvedimento in discussione ma tende, quanto meno, ad imprimere un indirizzo (Applausi dei deputati del gruppo Rifondazione Comunista-Sinistra Europea).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Gambescia. Ne ha facoltà.
PAOLO GAMBESCIA. Signor Presidente, nel corso dei lavori in Commissione ho condiviso alcune osservazioni in relazione alla norma in discussione e si è cercato di superare le difficoltà che si sono presentate nell'affrontare un tema che riguarda i diritti individuali, rafforzando il momento dell'intervento del giudice.
Si tratta di una norma che prevede che vi sia un giudice terzo che decida. Pertanto, sono state rafforzate le garanzie, proprio perché altrimenti si sarebbe potuta creare e alimentare la preoccupazione espressa dall'onorevole Farina. Ci troviamo in presenza di una norma che applica, praticamente alla lettera, il dettato della sentenza della Corte costituzionale risalente a dieci anni fa.
Per dieci anni non vi abbiamo messo mano, anzi, nella scorsa legislatura c'è stata una riforma del codice che consentiva l'intervento al singolo agente di polizia. A fronte di quello che poteva essere un intervento senza controllo, abbiamo invece creato una norma che prevede l'intervento del pubblico ministero, la conferma della giustezza di quell'intervento da parte del giudice terzo e, nel caso di urgenza, comunque il pubblico ministero, a seguito del suo intervento, ha 48 ore di tempo per chiedere al giudice l'autorizzazione successiva.
È il magistrato che decide! Dire al magistrato quali sono le strutture delle quali si deve servire per effettuare una perizia significa limitare la scelta del magistrato (in questo caso il giudice terzo che decide) nell'individuare il perito più idoneo a svolgere l'accertamento. Dunque si individua il perito ed egli, da quel momento, si tratti di un privato o di una struttura pubblica, è comunque tenuto al segreto e deve rispettare le stesse norme.
Con la norma, in esame (e l'onorevole Daniele Farina ricorderà quanto ne abbiamo discusso) abbiamo rafforzato le garanzie e attribuito al giudice la responsabilità delle sue azioni. Non vorrei che accadesse, invece, esattamente l'opposto di ciò che paventa l'onorevole Farina e che, poiché si tratta di una struttura pubblica che dovrebbe offrire maggiori garanzie, in qualche modo, si supera il problema del controllo che il giudice deve effettuare.
Abbiamo scritto una norma che va nella direzione delle garanzie e consentito al pubblico ministero di prendere l'iniziativa con l'autorizzazione del giudice e, da quel momento, pubblico ministero e giudice terzo divengono i responsabili della Pag. 60corretta conduzione dell'accertamento. Sceglieranno il perito sbagliato, il perito che non è in grado o un perito « infedele»? Il magistrato è responsabile.
Se, invece, affermiamo che tutto si risolve nell'affidare l'accertamento ad una struttura pubblica perché offre maggiori garanzie, secondo me, priviamo di forza un provvedimento da noi realizzato per andare nella direzione indicata dalla Corte costituzionale, che riguarda i diritti individuali, da tutelare in un momento di accertamento giudiziario molto penetrante.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Gamba. Ne ha facoltà.
PIERFRANCESCO EMILIO ROMANO GAMBA. Signor Presidente, quella che si vorrebbe introdurre con l'emendamento non è soltanto una norma negativa di per sé, ma rischia anche, viceversa, di vanificare l'ottimo testo licenziato complessivamente dalla Commissione su iniziativa di due deputati di Alleanza Nazionale. Non ha senso alcuno fare una precisazione come quella proposta perché nel testo dell'articolo 224-bis, come riformulato, non si fa riferimento alla perizia in quanto tale, ma alla necessità di compiere atti sulla persona - che quindi incidono sulla stessa - al fine di ottenere, in questo caso, reperti necessari allo svolgimento della perizia.
Sarebbe alquanto singolare che tale norma di limitazione, che si vuole introdurre e che è riferita a strutture pubbliche oppure autorizzate (non si capisce bene da chi, a far cosa e in che modo), fosse applicata soltanto alle perizie ed ai prelievi che hanno a che fare con questo tipo di esami e non a tutto il resto del pur amplissimo ventaglio di perizie ed esperimenti scientifici che possono essere disposti dal giudice in tutte le altre procedure e non soltanto - tra l'altro - in quelle di natura penale.
Non si capisce perché solo queste dovrebbero essere svolte in strutture particolari pubbliche, né per quale ragione non si debba invece lasciare alla determinazione del magistrato, del giudice, nel procedimento specifico, la scelta sull'utilizzo dei periti e significativamente sulle modalità di esecuzione (perché sono queste che vengono disposte con l'ordinanza del giudice) degli atti da compiere sulla persona, quando non vi sia il consenso della stessa.
Questo è ciò che dispone il testo modificato dell'articolo 224-bis del codice di procedura penale, non lo svolgimento di per sé degli esami, che evidentemente è rimesso a un momento successivo.
Inoltre, perché i prelievi dovrebbero essere svolti soltanto presso le strutture sanitarie pubbliche? In molti casi, vista la semplicità degli stessi (penso a tamponi o altri esami di questo genere), potrebbero essere svolti in qualsiasi ambiente, non soltanto presso strutture della polizia giudiziaria, ma anche semplicemente in luoghi di maggiore comodità per la stessa persona sottoposta al prelievo.
Ovviamente bisogna lasciare anche la possibilità di tenere conto di elementi banali, ma di utilità, come sono la distanza dal luogo in cui si trova il giudicante piuttosto che lo stesso sottoposto all'esame, le parti e il pubblico ministero.
Quindi, francamente, ritengo si tratti di un inutile tentativo di vanificare una norma oltremodo positiva, introducendo tra l'altro delle limitazioni che sarebbero eventualmente materia di pertinenza delle disposizioni attuative o di altri strumenti normativi, non certo del codice di procedura penale.
Il gruppo di Alleanza Nazionale, pertanto, esprimerà voto contrario sull'emendamento in esame.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Crapolicchio. Ne ha facoltà.
SILVIO CRAPOLICCHIO. Signor Presidente, prendo la parola per sottoscrivere l'emendamento Farina 1.11, perché credo che esso abbia delle finalità di garanzia delle operazioni peritali e vada nella direzione di migliorare la norma.Pag. 61
Ricordo ai colleghi che in Commissione non c'era un consenso unanime sul testo che è stato presentato in aula.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pettinari. Ne ha facoltà.
LUCIANO PETTINARI. Signor Presidente, prendo anch'io la parola per sottoscrivere l'emendamento Farina 1.11, che mi pare sia di molto buonsenso e offra maggiori garanzie in presenza di un vuoto normativo preoccupante.
Peraltro, mi permetto di ricordare a chi non l'ha letto attentamente che l'emendamento non parla solo di affidare le perizie a strutture pubbliche. Il testo parla di «strutture sanitarie pubbliche o private autorizzate»: quindi, anche questa preoccupazione mi sembra superata dall'emendamento.
In questo senso lo sottoscrivo, a maggior ragione perché non capisco il motivo per cui non vi sia stata la volontà di trovare insieme una riformulazione, e annuncio il voto favorevole del gruppo Sinistra Democratica.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Turco. Ne ha facoltà.
MAURIZIO TURCO. Signor Presidente, il collega Pettinari ha sottolineato quella che è stata una «mistificazione» nella lettura dell'emendamento, nel senso che non si tratta solo di strutture sanitarie pubbliche, ma anche private.
Il collega Gamba, inoltre, non si è espresso contro tale emendamento: egli ha detto addirittura che il suo contenuto potrebbe fare parte di un regolamento di attuazione, quindi, non mi è parso che egli fosse contrario nel merito.
A maggior ragione, mi pare essenziale - nell'attesa del regolamento di attuazione: sappiamo in questo Paese come funzionano le cose e, soprattutto, come funziona la giustizia - introdurre subito degli elementi di garanzia. Come sottolineava il collega Farina, l'emendamento in esame è minimale: quando incominceremo a parlare di banche dati del DNA, non potremo fare a meno di capire quello che sta accadendo nel resto del mondo. Ad esempio, è recente lo scandalo in Inghilterra, in cui banche dati del DNA, controllatissime da parte dello Stato, sono state violate.
La garanzia che oggi chiediamo nel momento del prelievo e dell'accertamento, che potrebbe appunto fare parte di un regolamento di attuazione, dunque deve anticipata dal testo di legge.
Sottoscrivo, quindi, l'emendamento Farina 1.11 e preannuncio il voto favorevole dei deputati radicali (Applausi dei deputati del gruppo La Rosa nel Pugno).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Barani. Ne ha facoltà.
LUCIO BARANI. Signor Presidente, intervengo per sottoscrivere l'emendamento Daniele Farina 1.11, che giudico ampiamente condivisibile.
Fa piacere talvolta sentire colleghi - ne ho sentiti tanti - che fanno prevalere garanzia e buonsenso su forme giustizialiste sommarie. Colleghi, non dimentichiamo che stiamo parlando di accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla libertà personale del cittadino: su un simile argomento non si può scherzare.
Per questa ragione chiedo di sottoscrivere questa responsabile proposta emendativa, che fa riferimento a strutture sanitarie pubbliche o private autorizzate. Vi domando: volete forse svolgere simili accertamenti in mezzo alla strada, in un parco o negli uffici? Non volete farli in strutture idonee? Inoltre, si propone che tali accertamenti siano svolti da personale qualificato: volete forse farli svolgere dal primo che si incontra? Stiamo incidendo sulla libertà personale: tutte le garanzie debbono essere rispettate.
Ecco perché, peraltro, non è possibile demandare questa materia ad un regolamento di attuazione. Mi rivolgo al relatore e ai pochi che ne hanno parlato: non si può demandare ad alcuno questo compito: Pag. 62occorre prendersi la responsabilità di dare garanzie ai cittadini, pur naturalmente facendo sì che l'intervento sia svolto. Non si afferma, infatti, che i prelievi, gli accertamenti e l'esame del DNA non debbano essere eseguiti: si chiede solo che lo siano secondo criteri ben precisi.
Giustamente, dunque, il collega Daniele Farina ed altri propongono che non si indichi solo il luogo, ma anche il giorno, l'ora e la struttura sanitaria pubblica o privata presso la quale deve essere svolta l'operazione, nonché le modalità di svolgimento. Questo significa far prevalere le garanzie e l'anima garantista sopra ogni forma di sopruso e di giustizialismo sommario!
Per queste ragioni, a nome del mio gruppo, chiedo di sottoscrivere l'emendamento al nostro esame e preannuncio il nostro voto favorevole.
FEDERICO PALOMBA, Relatore. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FEDERICO PALOMBA, Relatore. Signor Presidente, proporrei una riformulazione dell'emendamento, nel senso di sostituire la parola: «autorizzata» con la seguente: «certificata», poiché a livello europeo vi è un orientamento in questo senso.
Mi auguro che i presentatori dell'emendamento possano accettare tale riformulazione.
PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori dell'emendamento Daniele Farina 1.11 se accettino la riformulazione proposta dal relatore.
DANIELE FARINA. Signor Presidente, per me la riformulazione va bene, ma nel senso di recepire le preoccupazioni espresse dall'emendamento.
PRESIDENTE. Domando al relatore se quanto ci ha detto sia espressione del parere del Comitato dei nove.
FEDERICO PALOMBA, Relatore. No, signor Presidente, è espressione di una rapida consultazione. Se, però, lei mi concede di sospendere la seduta per cinque minuti, posso procedere in quel senso.
PRESIDENTE. Sta bene.
Sospendo brevemente la seduta.
La seduta, sospesa alle 17,45, è ripresa alle 18,10.
PRESIDENTE. Invito il relatore a riferire all'Assemblea sui lavori del Comitato dei nove.
FEDERICO PALOMBA, Relatore. Signor Presidente, non vi è nessuna ipotesi mediativa in campo, pertanto il Comitato dei nove ha deciso di esprimere parere contrario sull'emendamento Daniele Farina 1.11.
PRESIDENTE. Assistono ai nostri lavori dalle tribune gli studenti di una classe dell'Istituto tecnico commerciale «Pitagora» di Taranto. La Presidenza e l'Assemblea rivolgono loro un saluto (Applausi).
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cota. Ne ha facoltà.
ROBERTO COTA. Signor Presidente, intervengo brevemente. Il garantismo non ha niente a che vedere con l'emendamento Daniele Farina 1.11, nel senso che stiamo parlando di un tipo di accertamento che si svolge con le modalità della perizia, che assolutamente garantiscono il soggetto cui viene effettuato il prelievo, che peraltro, avendo lo status di indagato, partecipa allo stesso e ai successivi accertamenti con la presenza necessaria del difensore. Oltre alla presenza necessaria del difensore, come in tutte le perizie, vi è la possibilità di utilizzare un consulente di parte.
Quindi, le garanzie del soggetto che subisce il prelievo e, successivamente, l'accertamento sono assolutamente rispettate.
Prevedere obbligatoriamente l'effettuazione non dell'accertamento, ma del prelievo biologico, in una struttura pubblica o, quanto meno, in una struttura di carattere Pag. 63sanitario renderebbe molto difficile l'effettuazione del prelievo e del conseguente accertamento, vanificando così lo scopo della norma.
Si tratta di atti semplicissimi dal punto di vista meccanico, poiché consistono nello strappare un capello o prelevare un po' di saliva con un tampone. Immaginiamo, allora, l'effettuazione di tale prelievo nei confronti di un soggetto che sia, per esempio, detenuto. Spesso abbiamo visto come tale tipo di accertamenti serva per risolvere delitti anche molto gravi. Del resto, la norma prevede proprio che esso possa essere effettuato con modalità, anche coattive, per reati di una certa gravità.
Immaginiamo, perciò, un detenuto che si trovi ristretto in carcere, magari un extracomunitario di cui non si riesca a stabilire l'identità (e ciò costituirebbe, quindi, anche lo strumento per identificarlo): se prevediamo che anche il fatto di prendergli un tampone di saliva o strappargli un capello debba essere effettuato in una struttura sanitaria, avremmo un costo ed un aggravio per la giustizia, nonché ovviamente un impedimento a realizzare l'obiettivo.
Per tali ragioni, il gruppo della Lega Nord esprimerà un voto contrario sull'emendamento Daniele Farina 1.11.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole De Zulueta. Ne ha facoltà.
TANA DE ZULUETA. Signor Presidente, mi rammarica il fatto che vi sia stato un ripensamento, poiché sembrava che il relatore avesse proposto una riformulazione che accontentava anche il primo firmatario dell'emendamento 1.11, l'onorevole Daniele Farina.
Anche il gruppo dei Verdi sosterrà tale emendamento, cui chiedo di aggiungere la mia firma, spiegandone le ragioni.
Noi stiamo legiferando in un campo estremamente delicato, proponendo azioni coatte per quanto riguarda il prelievo del DNA, in assenza di una legislazione nazionale che ne governi e ne garantisca la gestione.
Faccio notare che ciò è estremamente diverso da quanto è accaduto in Francia, dove esiste una normativa che governa i prelievi e l'utilizzo del DNA nelle inchieste giudiziarie. Nel momento in cui il Governo ha tentato di estendere tali prelievi anche per motivi non penali, cioè per l'identificazione certa dei parenti che chiedono il ricongiungimento, vi è stata una tale reazione e un dibattito così vivace che il Governo ha rischiato di perdere la propria maggioranza e ha dovuto riformulare il progetto di legge. Noi, invece, da anni e senza nessuna forma di garanzia, effettuiamo prelievi per ottenere i ricongiungimenti familiari, in questo vuoto legislativo, mettendo in pericolo i principi etici fondamentali e le garanzie di riservatezza.
Il Garante per la protezione dei dati personali ha emanato un regolamento, per quanto riguarda l'immigrazione, che è l'unico argine che esiste. Tuttavia, rimane in piedi un'attività di identificazione che cozza con il principio secondo il quale la famiglia, nel nostro Paese, è governata dal diritto e dal riconoscimento, non da legami di sangue.
In questo caso, faccio notare che l'emendamento dell'onorevole Daniele Farina, che non è affatto contrastante con lo spirito dell'emendamento già votato in Commissione, anzi lo rafforza, introduce un concetto che non è presente e che è estremamente importante. Tale concetto non si trova nella norma così com'è stata proposta. Mi riferisco al principio di riservatezza. Credo che sperare che tale principio venga adeguatamente tutelato da un regolamento, in assenza di una norma nazionale in materia, sia veramente eccessivamente ottimistico; pertanto, ritengo che, proprio a tutela di quei principi etici cui ho fatto riferimento prima, sarebbe molto importante accogliere l'emendamento in esame e perciò voteremo a favore.
Credo che le garanzie che vengono citate eludono assolutamente quelle connesse alla riservatezza. Per esempio, a proposito della conservazione di questi dati: quali vengono resi disponibili all'autorità giudiziaria e quale parte dell'informazione Pag. 64sul DNA? Per quanto tempo tali dati verranno conservati? Questi elementi non sono stati chiariti e vengono demandati al regolamento.
Trattandosi di persone non ancora condannate, ma semplicemente indagate, credo che le garanzie di riservatezza per questi cittadini siano necessarie. Pertanto, noi voteremo a favore dell'emendamento Daniele Farina 1.11 (Applausi dei deputati del gruppo Verdi).
PRESIDENTE. L'onorevole Barani ha chiesto di intervenire, ma come è abbastanza noto, ne bis in idem. Quindi, ritengo non sia il caso.
LUCIO BARANI. Signor Presidente, intervengo solo per una precisazione.
PRESIDENTE. Onorevole Barani, la può svolgere successivamente.
Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Daniele Farina 1.11, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 440
Votanti 437
Astenuti 3
Maggioranza 219
Hanno votato sì 94
Hanno votato no 343).
Passiamo alla votazione dell'articolo 1.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pelino. Ne ha facoltà.
PAOLA PELINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, occorre sottolineare l'aspetto relativo alla banca dati del DNA.
Una delle proposte di legge conteneva una norma che evidenziava la necessità di creare la banca dati del DNA per la raccolta e la gestione dei prelievi di materiale biologico finalizzate all'analisi e al confronto del DNA stesso, rimandando poi ad un regolamento, adottato dal Ministero della giustizia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, gli adempimenti esecutivi. Non è stata recepita nel testo base all'esame, ma è oggetto di un emendamento. Condivido l'auspicio, già rappresentato in quest'aula, che il Governo licenzi quanto prima il testo relativo alla banca dati del DNA, in modo tale che si possa prevedere un percorso unitario tra provvedimenti che sicuramente presentano tratti in comune e che, pertanto, devono corrispondere ad una visione di insieme. A questo proposito, rappresento l'espresso invito del Garante per la protezione dei dati personali che, recentemente, nello scorso mese di settembre, ha inviato una segnalazione al Parlamento e al Governo. Ritengo importante segnalare l'orientamento del Garante: «La banca dati DNA deve avere solo finalità di identificazione delle persone e non deve contenere campioni biologici, ma profili (sequenze alfanumeriche), mentre dovrebbe essere previsto che ai dati, protetti con rigorose misure di sicurezza, acceda solo personale specificamente incaricato in rapporto ad attività investigative previste o disposte dalla legge».
Inoltre, secondo il Garante per la protezione dei dati personali dovrebbero essere applicati sistemi di analisi che non consentano di individuare patologie di cui sia eventualmente affetto l'interessato. Quanto al prelievo obbligatorio, il Garante ritiene che occorra individuare, in maniera proporzionata, i soggetti interessati ed i relativi reati, definiti sulla base della loro gravità. Se da un lato, ad avviso del Garante, è urgente disciplinare organicamente la materia e potenziare le tecniche di indagine, anche per scopi di cooperazione internazionale, dall'altro vi sono rilevanti effetti sui diritti e le libertà fondamentali delle persone che vanno tutelati con pari efficacia. Su queste basi, ad avviso del Garante per la protezione dei dati personali, si rende necessaria una normativa adeguata sull'uso e la gestione dei dati del DNA per finalità di accertamento Pag. 65e repressione dei reati e prendere in esame alcuni profili fondamentali. Orbene, di questo aspetto non si può non tenere conto considerato che il Garante ha demandato la regolamentazione della materia a fonti di rango superiore, non provvedendo direttamente con newsletter o determinazioni. Rilevo che nella segnalazione il Garante per la protezione dei dati personali concorda sull'utilità di specifiche previsioni che confermino i compiti di vigilanza e controllo dell'Autorità stessa, anche con riferimento ad un eventuale rapporto periodico al Parlamento, trattandosi di dati sensibili particolarmente tutelati dal codice per la protezione di dati personali (decreto legislativo n. 196 del 2003) (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ascierto. Ne ha facoltà.
FILIPPO ASCIERTO. Signor Presidente, devo dire che l'articolo 1 pone una pietra miliare verso le investigazioni del futuro. Mi sembrano adeguate le garanzie che, fra l'altro, sono evidenziate nell'articolo stesso, ma chiaramente in materia di investigazioni si possono fare passi in avanti davvero molto lunghi. Vorrei ricordare, ad esempio, a quanti hanno in mentre fatti di cronaca di grande rilievo - come l'omicidio avvenuto durante la notte, nell'abitazione della vittima, a Fiesso D'Artico (il caso della famiglia Biasiolo), o come il recente omicidio di Gorgo, in provincia di Treviso - che attraverso il DNA si è riusciti a rintracciare i responsabili di tali reati. Quante volte sono state trovate, sulla scena del crimine, tracce di sangue o altre tracce organiche che avrebbero potuto portare ad individuare i colpevoli?
Con l'articolo 1, ma soprattutto con il provvedimento in esame - ringrazio per la convergenza trovata sulle proposte di legge del collega Contento e del sottoscritto - oggi sarà possibile rintracciare il criminale con più facilità e, quindi, rendere un servizio alla giustizia ed essere dalla parte anche delle vittime della criminalità. Penso che dopo l'approvazione del provvedimento in esame sia necessario fare un ulteriore passo avanti a favore di molti ufficiali di polizia giudiziaria che vivono talvolta la quotidianità della lotta al crimine, dell'investigazione. Ci sono anche altri argomenti, che poi dovranno essere consequenziali all'approvazione del provvedimento in esame. Vorrei, ad esempio, portare la testimonianza di un fatto capitato anche al sottoscritto, in qualità di ufficiale di polizia giudiziaria, alcuni anni fa, quando prestavo servizio presso il nucleo radiomobile della Capitale. Mi capitò, durante un arresto, di prendere una persona insanguinata responsabile di un furto aggravato. È chiaro che in certi momenti l'arresto è questione di attimi. Il contatto delle mie mani con il sangue di questa persona produsse, dopo alcune ore, una apprensione. La suddetta persona aveva dichiarato di non stare bene sotto il profilo sanitario. Ciò creò in me, ufficiale di polizia giudiziaria, il timore di aver contratto malattie infettive, che l'arrestato poteva avere. Non essendoci la possibilità di svolgere un accertamento sul soggetto, perché la legge non lo prevede, sono stato costretto per mesi a sottopormi ad analisi per verificare se una malattia poteva essere stata contratta, chiaramente con un'apprensione personale, della famiglia e degli amici. Tutto ciò deve imporre anche in futuro la possibilità di sottoporre i fermati in modo diretto da parte dell'autorità anche ad accertamenti sanitari, qualora ne sussistano le ragioni. Vorrei pensare a malattie come l'AIDS, frequente tra i tossicodipendenti e soprattutto tra persone che potrebbero averla contratta in determinate condizioni, o ad altre malattie infettive. Penso oggi a quanti immigrati sono portatori di malattie ereditarie o congenite dai luoghi di appartenenza. Questa è un'altra frontiera, che dovremmo superare per tutelare chi oggi opera in strada, i molti ufficiali di polizia giudiziaria che servono il nostro Paese e che assicurano i criminali alla giustizia. Ecco perché non solo ritengo opportuno votare a favore dell'articolo al nostro esame, ma Pag. 66anche reputo che questo provvedimento sia giusto e che se ne debba ampliare la portata, in futuro.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Barani. Ne ha facoltà.
LUCIO BARANI. Signor Presidente, intervengo brevemente (in meno di un minuto) ovviamente per esprimere il nostro voto favorevole e per informare i colleghi che comunque in ogni carcere c'è un'infermeria, che è una struttura sanitaria pubblica autorizzata. Ho notato che nel dibattito non si sapeva e, quindi, ho voluto sottolinearlo nuovamente. Inoltre, in alcune occasioni per fare prelievi di materiale biologico è necessario effettuarli in una cavità intra-vaginale, intra-anale ovvero con massaggio prostatico. Insomma, non penso che tali prelievi si possano fare ovunque. Ho voluto sottolinearlo perché non si tratta soltanto di capelli, di sudore o di saliva. La faccenda mi sembra un po' più seria e complicata. Comunque, ribadisco che voteremo a favore dell'articolo 1.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 1.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 437
Votanti 373
Astenuti 64
Maggioranza 187
Hanno votato sì 368
Hanno votato no 5).
(Esame dell'articolo 2 - A.C. 782-A)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 2
(Vedi l'allegato A - A.C. 782 sezione 4), al quale non sono state presentate proposte emendative.
Passiamo dunque ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 2.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 432
Votanti 414
Astenuti 18
Maggioranza 208
Hanno votato sì 408
Hanno votato no 6).
Prendo atto che il deputato Leoluca Orlando ha segnalato che avrebbe voluto esprimere voto favorevole.
(Esame dell'articolo 3 - A.C. 782-A)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 3
(Vedi l'allegato A - A.C. 782 sezione 5), al quale non sono state presentate proposte emendative.
Passiamo dunque ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 3.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 429
Votanti 412
Astenuti 17
Maggioranza 207
Hanno votato sì 412).
(Esame dell'articolo 4 - A.C. 782-A)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 4
(Vedi l'allegato A - A.C. 782 sezione 6), al quale non sono state presentate proposte emendative.
Passiamo dunque ai voti.Pag. 67
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 4.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 412
Votanti 402
Astenuti 10
Maggioranza 202
Hanno votato sì 400
Hanno votato no 2).
(Esame dell'articolo 5 - A.C. 782-A)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 5
(Vedi l'allegato A - A.C. 782 sezione 7), al quale non sono state presentate proposte emendative.
Passiamo dunque ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 5.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 434
Votanti 420
Astenuti 14
Maggioranza 211
Hanno votato sì 420).
(Esame dell'articolo 6 - A.C. 782-A)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 6 e dell'unica proposta emendativa ad esso presentata (Vedi l'allegato A - A.C. 782 sezione 8).
Invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.
FEDERICO PALOMBA, Relatore. Signor Presidente, la Commissione invita i presentatori al ritiro dell'articolo aggiuntivo Contento 6.01.
PRESIDENTE. Il Governo?
LUIGI LI GOTTI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.
PRESIDENTE. Chiedo al presentatore se acceda all'invito al ritiro dell'articolo aggiuntivo Contento 6.01, formulato dal relatore.
MANLIO CONTENTO. Signor Presidente, voglio motivare il ritiro del mio articolo aggiuntivo 6.01. Come abbiamo ascoltato in questa discussione, vi è stato più di un richiamo in relazione all'istituzione di una banca dati, per i profili effettivamente delicati che tale tema comporta. Abbiamo atteso che il Governo presentasse il disegno di legge che era stato annunciato ancora all'epoca della discussione sulle linee generali di questo provvedimento, ossia il 12 marzo di quest'anno. Sono trascorsi circa sette mesi e ancora non abbiamo potuto leggere il provvedimento che interviene in una materia delicata, sia perché in tema di cooperazione giudiziaria siamo tenuti, con i nostri partner europei, a istituire le ricordate banche dati ed a scambiarne i contenuti per ragioni di giustizia, sia perché - come è stato ricordato dagli onorevoli Pelino e De Zulueta - i contenuti delle suddette banche dati sono rilevanti e devono essere oggetto di norme molto rigide a tutela delle persone e della riservatezza. Ci dispiace, quindi, dover concludere sottolineando come ad essere inadempiente non è il Parlamento, perché questo articolo aggiuntivo - debbo riconoscerlo - non ha copertura finanziaria; noi di Alleanza Nazionale avremmo gradito che al posto di questo articolo aggiuntivo fosse stato presentato o un emendamento del Governo o quel provvedimento che più volte è stato annunciato. Ciò non è accaduto.
Ritiro questo articolo aggiuntivo per ossequio alla Commissione bilancio, ma a nome di Alleanza Nazionale, e anche a nome della Casa della libertà, credo di dover sottolineare che è un'inadempienza Pag. 68grave da parte del Governo, che deve porre rimedio, paradossalmente, proprio a quelle censure che sono arrivate, in sede di discussione dell'articolo 1 e dell'emendamento di Rifondazione Comunista, dai banchi della sua stessa maggioranza.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 6.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 443
Votanti 419
Astenuti 24
Maggioranza 210
Hanno votato sì 417
Hanno votato no 2).
Prendo atto che il deputato Minardo ha segnalato che non è riuscito a votare.
(Dichiarazioni di voto finale - A.C. 782-A)
PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto finale.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Frassinetti. Ne ha facoltà.
PAOLA FRASSINETTI. Signor Presidente, intervengo brevemente per dichiarare il voto favorevole di Alleanza Nazionale su questo provvedimento perché, come già ampiamente spiegato in altre sedi, sia in Commissione sia nell'intervento nel corso della discussione sulle linee generali, finalmente colmiamo un vuoto normativo che sussiste da più di dieci anni, vale a dire da quando la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del comma 2 dell'articolo 224 del codice di procedura penale.
Due sono gli aspetti importanti di questo provvedimento. Il primo è che la magistratura abbia uno strumento aggiornato e adeguato ai tempi per poter intervenire in campo probatorio, con una modernizzazione efficace. Il secondo è che sono previste le garanzie a tutela della persona. Si tratta di garanzie che si articolano in diverse forme: nell'ordinanza motivata che è un aspetto procedurale molto importante, nella terzietà del giudice che deve intervenire, nella tutela del diritto di difesa e nella tutela della saluta e della dignità della persona.
Quindi ritengo che dobbiamo essere consci e rassicurati dal fatto che con il provvedimento in discussione realizziamo un passo avanti nell'ambito del processo e, in particolare nella fase dell'acquisizione della prova che, come tutti sappiamo, è delicatissima nel procedimento penale, garantendo comunque i diritti basilari del nostro processo. Tuttavia, auspichiamo che in futuro venga presa in considerazione la banca dati, così come era anche previsto nella proposta di legge originaria dell'onorevole Contento. Credo, comunque, che in questo modo e con questa configurazione, il provvedimento fornisca veramente un supporto concreto al nostro procedimento penale, adeguandolo anche ai modelli europei.
Per tali motivi Alleanza Nazionale voterà a favore del provvedimento (Applausi dei deputati del gruppo Alleanza Nazionale).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Crapolicchio. Ne ha facoltà.
SILVIO CRAPOLICCHIO. Signor Presidente, onorevoli deputati, signori rappresentanti del Governo, come è noto, l'intervento legislativo oggi all'esame di questa Camera si è reso necessario poiché, a dieci anni dalla nota sentenza della Corte costituzionale n. 238 del 9 luglio 1996, non era stato ancora colmato il vuoto normativo che aveva privato l'autorità giudiziaria della facoltà di effettuare, anche a mezzo di perizia, il prelievo di materiale biologico volto all'individuazione del profilo genetico, da raffrontare poi con il profilo genetico ricavato dalle tracce del reato. In particolare, la Corte costituzionale, dichiarando Pag. 69l'illegittimità dell'articolo 224 del codice di procedura penale, aveva affermato che nessun rilievo peritale del menzionato genere si sarebbe potuto disporre da parte del giudice fino a quando il legislatore non fosse intervenuto a individuare le tipologie di misure restrittive della libertà personale, nonché a precisare i casi e i modi nei quali le stesse potessero essere adottate.
È allora evidente che si debba finalmente colmare il vuoto normativo recato dalla predetta pronuncia, recuperando un mezzo di ricerca della prova che oggi rappresenta un momento irrinunciabile per utilizzare nella loro pienezza tutte le potenzialità offerte dalle investigazioni scientifiche, soprattutto al fine dell'estrazione del profilo genetico anche da ridotte quantità di materiale biologico e tramite interventi non invasivi.
In tale contesto, consideriamo dunque l'intervento legislativo in esame un passo importante, volto a dotare il nostro ordinamento, nella direzione indicata dalla pronuncia della Corte costituzionale, di uno strumento assai efficace e idoneo a garantire maggiore certezza giuridica nella fase di costituzione della prova e in quella investigativa e processuale.
In concreto, stante anche quanto premesso in sede di discussione sulle linee generali, apprezziamo, peraltro, che il provvedimento in questione vada nella direzione da noi auspicata, nel senso di circoscriverne l'applicazione ai reati più gravi. Valutiamo, altresì, positivamente il fatto che l'ordinanza del giudice che dispone l'eventuale esecuzione coattiva debba essere adeguatamente motivata, a tutela del soggetto coinvolto, mediante l'indicazione del reato per il quale si procede, la descrizione sommaria del fatto, nonché l'indicazione specifica del prelievo o dell'accertamento da effettuare e delle ragioni che lo rendono assolutamente indispensabile per l'accertamento del fatto. Il tutto, peraltro, deve avvenire nel contesto di operazioni che vanno effettuate comunque nel rispetto della dignità e del pudore di chi vi sia sottoposto.
In conclusione, il provvedimento in esame rappresenta un elemento indubbiamente positivo per il nostro Paese, poiché è idoneo, da una parte, a colmare un vuoto normativo durato oltre dieci anni, dall'altra, a dotare l'ordinamento di un efficace mezzo investigativo, provvisto di un elevato grado di affidabilità ai fini dell'identificazione di un individuo. È, infatti, chiaro che anche in sede di applicazione dei principi di cui al testo in questione, si dovrà in ogni modo evitare che si dia luogo a ingiustificate compressioni della libertà personale dei cittadini o a trattamenti invasivi. Il provvedimento in esame deve essere valutato comunque in modo del tutto favorevole, ovvero come imprescindibile per una giustizia efficace e moderna.
Per tali ragioni e per quanto ampiamente evidenziato in sede discussione sulle linee generali, il gruppo parlamentare dei Comunisti Italiani preannuncia il proprio voto favorevole (Applausi dei deputati dei gruppi Comunisti Italiani e Sinistra Democratica. Per il Socialismo europeo).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Vietti. Ne ha facoltà.
MICHELE GIUSEPPE VIETTI. Signor Presidente, intervengo per esprimere il voto favorevole dell'UDC sul provvedimento in esame che, dopo l'intervento della Corte costituzionale, che aveva determinato un vuoto normativo, è divenuto necessario e indilazionabile. È un intervento equilibrato, che trova un bilanciamento corretto tra le esigenze investigative e processuali, da un lato, e i diritti inviolabili della persona, dall'altro.
Pertanto, abbiamo collaborato, anche nel corso dell'esame del provvedimento de qua, per individuare una soluzione unitaria.
Consideriamo apprezzabile il fatto che il provvedimento sottoposto alla nostra attenzione registri il voto pressoché unanime della maggioranza e dell'opposizione, ma non possiamo non rilevare che manca un tassello al quadro normativo su cui Pag. 70esso interviene: mi riferisco alla banca dati del DNA, in cui dovranno confluire anche i risultati dei prelievi che oggi ci apprestiamo a normare. In ordine a tale aspetto non posso non far notare l'inadempienza del Governo che, da molti mesi, promette di intervenire normando un settore così rilevante e delicato come quello della banca dati del DNA e, a tutt'oggi, ci troviamo in assenza di tale intervento governativo, che viene ripetutamente annunziato.
Dunque, bene ha fatto il Parlamento ad assumere un'autonoma iniziativa, ma sarebbe bene che anche il Governo prendesse il buon esempio del Parlamento e, finalmente, si decidesse a intervenire.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Daniele Farina. Ne ha facoltà.
DANIELE FARINA. Signor Presidente, essendo già lungamente intervenuto in sede di discussione sulle linee generali del provvedimento, non ripercorrerò la storia - e le urgenze conseguenti - del vuoto normativo aperto dall'ormai famosa sentenza della Corte costituzionale fin dal 1996, perché su tale aspetto siamo tutti d'accordo.
Meno ovvio è il fatto che, da allora, sono cambiate moltissime cose: tra queste, l'evoluzione delle tecniche di indagine legata all'analisi del DNA, ma anche il numero e la qualità delle informazioni che adesso sono ottenibili. Per utilizzare una certa definizione, disponiamo di una maggiore sensibilità di dati e di informazioni oggi estraibili e questo è il punto di partenza.
Ma da allora è anche cambiato il contesto internazionale: saremmo ciechi se pensassimo che gli eventi del settembre 2001 e successivi non abbiano avuto alcuna influenza sulle scelte legislative, sulla qualità degli accordi internazionali e sulla disponibilità, molto più ampia, che tali dati hanno oggi sullo scenario globale.
Cito queste due piccole variazioni, intervenute dal 1996, semplicemente per invitare i colleghi a non considerare il provvedimento in esame solo come una mera modifica tecnico-procedurale sui prelievi coattivi di materiale biologico, ma con una valenza assai più ampia che, infatti, ritroveremo quando ci confronteremo - conto e spero nell'attuale legislatura - sul «convitato di pietra» della normativa in esame, cioè la questione delle banche dati.
Lo stralcio della regolamentazione delle banche dati è la forza del provvedimento in esame - infatti ce ne ha consentito un esame agile - ma è anche la sua debolezza, perché lascia aperta un'infinità di problematiche e di interrogativi.
Tra l'altro, non penso, come volevano i colleghi di Alleanza Nazionale, che tale materia possa essere regolamentata attraverso un provvedimento ministeriale, ma credo invece che il Parlamento la debba affrontare con un dibattito degno dell'importanza che il tema assume.
Dovremmo, infatti, guardare con grande preoccupazione al fatto che, in questo momento, al di fuori di ogni regolamentazione legislativa, qualcosa di simile ad una banca dati già esiste: mi riferisco ai quindicimila reperti o campioni oggi custoditi presso il RIS di Parma, struttura di assoluta garanzia, ma in ogni caso priva di qualunque tipo di normazione generale.
L'urgenza del provvedimento in esame - perché di urgenza si tratta - si spiega con la necessità di colmare il vuoto normativo cui inizialmente facevo riferimento, ma non possiamo non notare, come abbiamo fatto in sede di dibattito, che esistono anche determinate problematiche - stiamo parlando essenzialmente di prelievi coattivi e non volontari - e che, quindi, le modalità, costrittive rispetto al cittadino, con le quali vengono realizzati anche i prelievi e non soltanto le analisi hanno una certa rilevanza (abbiamo cercato di argomentare tale aspetto).
Il provvedimento in esame è un primo passo, ma presenta anche delle forte lacunosità che ci impediscono, non essendo esse state risolte nel dibattito in Assemblea, di votare a favore; pertanto, preannunzio Pag. 71che il gruppo di Rifondazione Comunista - Sinistra Europea si asterrà in sede di votazione finale.
Tra l'altro, credo che torneremo complessivamente su questa vicenda - lo ribadisco per l'ennesima volta - quando esamineremo la questione della mole straordinaria ed enorme di informazioni e sulla loro conservazione. A proposito delle informazioni, collega Ascierto, mi preoccupo di più di quelle contenute nel DNA, non soltanto dei cittadini imputati o indagati, ma anche - come è previsto nel provvedimento - di coloro che non lo sono. Quindi, mi preoccuperei più di tale aspetto che non - come lei ha affermato in sede di dichiarazione di voto - delle eventuali malattie che gli immigrati portano nel nostro Paese. Il provvedimento in esame, per fortuna, non c'entra nulla con tale questione (Applausi dei deputati del gruppo Rifondazione Comunista-Sinistra Europea)!
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Capotosti. Ne ha facoltà.
GINO CAPOTOSTI. Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghe e colleghi, credo che oggi stiamo scrivendo una bella pagina per la democrazia, con una riaffermazione di principio. La giustizia è uno dei valori fondanti del nostro ordinamento e della nostra comunità statuale, cui si richiamano, come valore superiore, molte compagini e culture politiche, particolarmente quelle cattoliche, ma anche quelle laiche.
Pertanto, saluto e sottolineo positivamente la convergenza nei confronti di una proposta di legge tra maggioranza e opposizione, che, una volta tanto, sono riuscite a superare quella «diarchia» muscolare che spesso le caratterizza, nell'interesse superiore della legge, cioè dei cittadini che sono i fruitori della legge.
Oggi la riflessione è notevole; pensiamo, quando svolgemmo la discussione sulle linee generali sul punto a marzo, all'allarme legalità diffuso, ad un emergere quotidiano di problematiche nuove, sempre difformi per quanto attiene la giustizia, indubbiamente legate alla straordinaria circolazione di uomini e di donne nel mondo globale. Pertanto, si tratta di nuove proposte che rispondono a nuove domande. È evidente che abbiamo il dovere di regolamentare una forma di accertamento che non esisteva e di cui si sentiva il bisogno ormai ineluttabile. È una prima risposta all'allarme sicurezza e credo che si sia trovata una forma equilibrata, che è quella che la Costituzione ci indica, attraverso un bilanciamento di valori, tra il reato nel suo allarme sociale (una particolare tipologia di reati) e, conseguentemente, i soggetti che sono sottoponibili anche ad un trattamento coattivo.
Al riguardo, vorrei svolgere una considerazione, invitando i colleghi di Rifondazione Comunista-Sinistra Europea a rivedere le loro posizioni, perché non vorrei che facessimo come quel millepiedi che, per contare le sue zampe, inciampò e non riuscì più a camminare.
Pertanto, davanti all'emergenza di centinaia di persone che - lo dico come avvocato - nei casellari giudiziari compaiono spesso come alias, alias, alias e via seguitando, rendendo di fatto impossibile l'applicazione della fattispecie penale, possiamo anche porci problemi di natura ontologica nobili, di sicuro rilievo, che rischiano però di impaludarci in un dibattito che, nel frattempo, lascia esposti soprattutto i più deboli. Ci dovrebbe dunque ispirare per spirito di Costituzione la tutela soprattutto dei più deboli e degli ultimi. Il pensiero deve correre alle tante persone bisognose e a quei poveri - sono tanti - che, vivendo in zone metropolitane a basso controllo, sono ancora più esposti. Si avrà un bel spiegare a quei poveri che non è possibile attuare una fattispecie nuova, perché non ci sono le garanzie costituzionali o perché la banca dati non è fattibile. Credo che il bilanciamento dei valori vada operato, uscendo dal tecnicismo giuridico, per rientrare nello spirito della legge, cioè nella tutela e difesa dei cittadini.
Non si rinviene in tale atteggiamento alcun intento persecutorio; non si tratta di Pag. 72prendersela con qualcuno che porta malattie piuttosto che con altri. Si tratta solo di prevedere uno strumento di indagine, tenendo conto che la democrazia è perfettibile; pertanto, in questa sede quotidianamente cerchiamo di capire come possiamo migliorarla, misurando anche le domande e le attese soprattutto della povera gente e gli strumenti che possiamo offrire in risposta.
Tutto ciò considerato, credo che valga la pena - vista l'ampia convergenza - esprimere un voto di assenso alla normativa in esame, ispirandosi ad un criterio di perfettibilità, dal momento che dopo una prima osservazione sull'applicazione della normativa, si potrà discutere su criteri di miglioramento da seguire, rinviando ad un dibattito più ampio che sicuramente pone problemi enormi nel terzo millennio come quello sulla banca dati.
Questo è lo spirito che ci contraddistingue e che vorremmo rappresentare all'Assemblea e a tutti coloro che ci ascoltano. Io, a nome del gruppo Popolari-Udeur, preannunzio il voto favorevole all'approvazione del provvedimento in esame ed esprimo una certa soddisfazione, perché finalmente, per una volta, si esce da uno scontro spesso poco ragionevole per arrivare, invece, al cuore di quella ragionevolezza tanto utile alla nostra comunità statuale.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cota. Ne ha facoltà.
ROBERTO COTA. Signor Presidente, voteremo a favore dell'approvazione della proposta di legge esaminata. Il problema sotteso alla sua approvazione è l'identificazione delle persone e di chi commette reati. Il problema dell'identificazione si evidenzia soprattutto con riferimento all'immigrazione: non vi è dubbio che vi è una massa di persone che preme e, spesso, entra illegalmente, soprattutto in questo periodo in cui il Governo ha reso pubblica in ogni circostanza la sua linea: l'immigrazione libera. Tutte queste persone entrano e non vengono identificate.
Il testo in esame è un piccolo tassello per riuscire a realizzare un'identificazione compiuta di chi entra nel nostro territorio e soprattutto un'identificazione dei responsabili dei delitti. È evidente che quando si dichiarano false generalità, se non vi è una banca dati e se non vi è la possibilità di effettuare subito accertamenti che cristallizzino determinate prove e che associno tracce organiche ad una determinata identità, non si riescono a ricostruire i reati né la storia di chi è presente sul nostro territorio. Il provvedimento in esame non vale soltanto per gli immigrati ma per tutti.
I problemi dell'effettuazione dei test del DNA e dell'identificazione, oggi più che mai, si presentano con riferimento all'immigrazione. Noi voteremo a favore di questo testo, perché lo riteniamo assolutamente giusto ed equilibrato nella sua formulazione: è evidente che i prelievi biologici e i conseguenti accertamenti debbano avvenire con tutte le garanzie del caso. Viene prelevato il capello, un tampone di saliva e poi si effettua la perizia, con un accertamento che, quindi, si svolge all'interno del processo con la presenza dei difensori e di consulenti tecnici. Questo provvedimento, quindi, sta in piedi, dal punto di vista tecnico e giuridico, ma, tuttavia, è evidente che noi lo consideriamo come un tassello di una casa, di un castello più ampio che va costruito per sottoporre ad accertamenti soprattutto coloro che entrano nel nostro territorio, affinché ne venga individuata l'identità.
In Francia, in sede di Assemblea nazionale, si sta discutendo in merito ad una legge che stabilisce che chi chiede il ricongiungimento familiare debba sottoporsi al test del DNA. Ritengo che questo tipo di impostazione - che è stata data dal Presidente Sarkozy, in un Paese che è non fuori dal mondo, ma è a noi vicino - sia assolutamente giusta.
Ho sentito dire che la famiglia deve essere qualcosa di dichiarato; deve essere fondata su affetti e, come ha affermato una collega intervenuta in precedenza, non vi deve essere un accertamento basato sulla consanguineità. Ma io mi chiedo: se Pag. 73qualcuno dichiara di essere un familiare e di avere un rapporto di parentela con un'altra persona e questo è il titolo per entrare nel nostro territorio, è chiaro che dobbiamo avere la possibilità di verificare se quanto egli dichiari sia vero oppure falso. Nel caso in cui quanto dichiara sia falso, infatti, non vi è il titolo per entrare nel nostro territorio. Le regole sono regole e debbono essere rispettate.
Noi affermiamo tutto ciò da molto tempo e siamo stati accusati di razzismo quando abbiamo chiesto che venissero prese le impronte digitali a chi arrivava sul nostro territorio. I Paesi occidentali e civili lo fanno da anni: per esempio, negli Stati Uniti chi entra deve fornire le proprie impronte digitali ed in Francia, con riferimento ai ricongiungimenti, questa linea sta passando, seppur con un dibattito che si sta sviluppando all'interno dell'Assemblea nazionale.
Nei prossimi giorni presenteremo un «pacchetto» di iniziative proprio su questo tema, cioè sull'immigrazione e sull'accertamento dell'identità di chi entra nel nostro territorio, partendo proprio dall'esame del DNA, che oggi viene finalmente richiesto almeno con riferimento a determinate ipotesi: si tratta di reati gravi, di soggetti che hanno lo status di indagati, ma si tratta, altresì, di un passaggio e di un tassello importante (Applausi dei deputati del gruppo Lega Nord Padania).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Costa. Ne ha facoltà.
ENRICO COSTA. Signor Presidente, sul provvedimento in discussione preannunzio il voto favorevole del gruppo di Forza Italia. Si tratta, tuttavia, di un voto che deve riprendere una sorta di condizione che è stata posta dall'onorevole Contento al momento del ritiro del suo emendamento relativo alla creazione e alla nascita delle banche dati. Ciò, perché questa proposta di legge - svincolata da un provvedimento più organico sulla nascita, sulla creazione, sull'organizzazione e sulle garanzie legate a una banca dati - risulta insufficiente e «monco», perché le analisi e le perizie non sarebbero conservate adeguatamente.
Tuttavia, in premessa, vorrei svolgere una considerazione generale che esprimo con soddisfazione perché l'85 per cento dei provvedimenti che abbiamo approvato fino ad oggi erano di iniziativa governativa.
Finalmente, oggi, dopo lungo tempo, torniamo ad approvare un provvedimento di iniziativa parlamentare. Dalla Commissione giustizia - che ha lavorato molto su provvedimenti di iniziativa parlamentare che, molto spesso, purtroppo venivano superati e sorpassati da provvedimenti di iniziativa del Governo - finalmente riusciamo ad arrivare in Assemblea con un'iniziativa meritevole di colleghi che hanno cercato di colmare una lacuna del nostro ordinamento che era stata rimarcata, nel 1996, da una sentenza della Corte costituzionale.
Nel 1996, infatti, la Corte costituzionale aveva fatto capire che la legislazione non stava al passo con i tempi, con la ricerca e con l'innovazione tecnologica. Con tale sentenza, l'autorità giudiziaria veniva privata della facoltà di effettuare - a mezzo perizia - il prelievo obbligatorio di materiale biologico per la determinazione del DNA.
Chiaramente, la Corte costituzionale ha evidenziato la necessità di una norma specifica che prevedesse, appunto, l'accertamento obbligatorio. In altri casi, gli inquirenti potevano appropriarsi del DNA dei soggetti indagati, o di altri soggetti, magari riuscendo a reperire campioni senza chiederne il consenso, oppure in modo consensuale; tuttavia, laddove non vi fosse tale consenso, la Corte costituzionale escludeva che si potesse procedere a simili accertamenti.
Questo è il punto fondamentale che ci consente di recuperare un mezzo di ricerca della prova che è sicuramente irrinunciabile se si vogliono utilizzare tutte le potenzialità offerte dalle investigazioni scientifiche.
In questo provvedimento - anche attraverso una riflessione e uno studio approfondito Pag. 74in Commissione - sono state individuate garanzie che consentissero, appunto, di bilanciare l'invasività o, comunque, l'invasione della sfera personale del soggetto. Tali garanzie trovano il loro punto fondamentale nella presenza di un giudice al quale il pubblico ministero si deve rivolgere attraverso le forme del cosiddetto incidente probatorio. Tale giudice costituisce, quindi, l'elemento di garanzia fondamentale a tutela della sfera personale del soggetto sottoposto al test del DNA.
È evidente che questo testo, forse, può presentare qualche limite; lo abbiamo rimarcato in Commissione con alcuni emendamenti che non sono stati accolti e che, come gruppo di Forza Italia, non abbiamo ripresentato in Assemblea proprio perché volevamo privilegiare una rapida approvazione del provvedimento.
Un po' di scetticismo, forse, può nascere dalla parificazione tra la figura del soggetto indagato e del soggetto non indagato. Si tratta di una mancata distinzione perché se, chiaramente, si possono sacrificare alcune garanzie a fronte di un soggetto indagato (nei confronti del quale vi siano indizi di colpevolezza o, comunque, un fumus di notizie di reato), nel caso in cui il soggetto non sia indagato e non presti il consenso, non si possono porre, a base del provvedimento giudiziale, le medesime condizioni. Questa è una considerazione che abbiamo svolto in Commissione e che desidero rimettere all'esame dell'Assemblea in quanto non abbiamo presentato emendamenti al riguardo.
Tornando all'aspetto legato alla banca dati, ricordo anche che il Governo, in più circostanze, si è impegnato sotto questo profilo. Addirittura, il Garante della privacy - il professor Pizzetti - aveva evidenziato come il RIS di Parma, senza una normativa sulle banche dati, rischiava di muoversi molto spesso in uno spazio extra legem.
Ricordo, tra l'altro, che l'Italia ha aderito ad un Trattato internazionale che rende automatico, tra i Paesi dell'Unione europea, l'accesso alle banche dati del DNA.
Tra i 27 Stati membri dell'Unione europea, sono numerosi i Paesi che hanno sottoscritto tale accordo, proprio per agevolare uno scambio di documenti. Pertanto, sussiste, il rischio che, sotto questo profilo, l'Italia si trovi ad essere anche inadempiente nei confronti di altri Paesi europei.
Concludo, evidenziando come il provvedimento in discussione sia veramente fondamentale per agevolare i nostri inquirenti nella soluzione di casi che, fino ad oggi, potevano risultare veramente irrisolvibili.
Penso all'esperienza statunitense - nella quale l'analisi del codice del DNA ha trovato ingresso nel processo penale fin dal 1987 - dove, addirittura, si è arrivati ad emettere provvedimenti nei confronti di persone di cui non si conosceva il nome anagrafico ma solamente il codice genetico.
Abbiamo compiuto un importante passo in avanti e, pertanto, corre l'obbligo di ringraziare quei colleghi che con tenacia hanno portato avanti questa proposta, difendendola e migliorandola in Commissione. Ringraziamo il relatore e il presidente della Commissione che hanno accettato il confronto pur mantenendo comunque ferme le proprie valutazioni.
Detto questo, confermo il voto favorevole di Forza Italia che sarà un voto convinto a condizione che a breve - il sottosegretario ha evidenziato che ciò avverrà in tempi molto brevi, addirittura in settimana - il Consiglio dei Ministri affronti la tematica delle banche dati (Applausi dei deputati dei gruppi Forza Italia e Lega Nord Padania).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Gambescia. Ne ha facoltà.
PAOLO GAMBESCIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentante del Governo, il provvedimento in discussione rappresenta una buona legge, perché è stata preparata insieme. Il lavoro in Commissione è stato proficuo, spesso ci siamo scontrati - come è giusto che sia - e siamo partiti da considerazioni diverse, Pag. 75avendo però in comune un'esigenza che ci è apparsa preminente rispetto alle divisioni: la necessità di colmare un vuoto legislativo, facendolo in fretta.
Tuttavia, allo stesso tempo, era necessario tenere conto, non solo dei progressi della scienza, ma anche delle preoccupazioni - che non sono solo nostre, solo italiane - perché gli accertamenti che la scienza oggi permette, ovviamente, fanno sorgere interrogativi quando si tratta di diritti individuali.
Il nostro lavoro è stato essenzialmente questo: predisporre una legge che permettesse gli accertamenti necessari per far fronte al crimine e che, nello stesso tempo, tutelasse i diritti individuali, costituzionalmente protetti.
Vede, onorevole Cota, questo provvedimento non ha lo scopo di censire gli immigrati - capisco il suo punto di vista sebbene non lo condivida - per fermarli, tagliare loro i capelli e creare una banca dati relativa agli immigrati. Esso si prefigge come obiettivo quello di individuare, se possibile, gli autori di reati punibili con l'ergastolo o con la reclusione superiore a tre anni e comunque non inferiore.
Si tratta di due cose completamente diverse. Vi è confusione sulla banca dati che dovrebbe garantire l'accertamento dell'identità di chi arriva in Italia, che è cosa completamente diversa rispetto alla banca dati che deve custodire gli elementi che portano all'identificazione di un assassino.
La mia preoccupazione è la stessa dei colleghi del gruppo di Rifondazione Comunista-Sinistra Europea: dobbiamo stare attenti e creare uno strumento che sia idoneo a tutelare, anche in questo caso, i diritti di chi arriva in Italia, e non solo di chi arriva, ma anche di coloro che passano per l'Italia e, nello stesso tempo, sia idoneo a tutelare i diritti dei residenti e dei cittadini che hanno la necessità, come ognuno di noi, di vedere protette la famiglia, le persone e le cose.
Si tratta di due aspetti completamente diversi, si fa una grande confusione perché quando si parla di banca dati ci si riferisce in genere a una sorta di Moloc senza confini e senza regole nella quale poi si può finire per mettere tutto. Dobbiamo evitarlo, ovviamente, ma in questo caso siamo di fronte ad un problema che riguarda la lotta alla criminalità.
Il provvedimento al nostro esame è rimasto in sospeso per dieci anni anche se nel 2005, per la verità, c'è stato un intervento della precedente maggioranza che, invece, ha consentito i prelievi per accertamenti da parte degli organi di polizia senza la tutela del giudice.
Noi abbiamo fatto un'operazione diversa che, mi pare, vada nella giusta direzione della tutela dei diritti costituzionalmente protetti e abbiamo detto che non si poteva fare così. Ecco perché mi meraviglio dell'atteggiamento del gruppo di Rifondazione Comunista-Sinistra Europea. Abbiamo fatto esattamente l'opposto e abbiamo detto che quanto ha fatto il centrodestra non ci piace, anche se il centrodestra, per la verità, ci ha seguito su questa strada quando si è trattato di discutere sulla tutela dei diritti. Abbiamo affermato che solo il magistrato può concedere l'autorizzazione; non può farlo nemmeno il pubblico ministero se non in casi eccezionali e, comunque, entro le successive 48 ore deve chiedere l'autorizzazione ad un giudice terzo.
Siamo andati nella direzione giusta: ce lo chiedono, non solo la lacuna legislativa, ma anche l'Europa. Infatti discutiamo di polizia europea, di come le polizie si scambino i dati e vi sono Paesi che sono molto più avanti di noi su questo terreno.
Dobbiamo quindi far fronte a necessità che riguardano la collettività, non solo europea, nel suo complesso. Infatti, i delitti e coloro che commettono reati non si fermano alle frontiere. Non esiste una sbarra che consente ad un delinquente di rimanere in Francia e ad un altro in Italia.
Dovevamo fare un lavoro che andasse in questa direzione e crediamo di averlo fatto. Confermando il voto favorevole del gruppo L'Ulivo sul provvedimento in discussione ringrazio anche l'opposizione Pag. 76per il contributo fornito e ringrazio il presidente della Commissione e la Commissione medesima che hanno svolto un lavoro di cucitura essenziale perché il provvedimento era delicato. Credo che alla fine il risultato sia quello di una buona legge (Applausi dei deputati del gruppo de l'Ulivo).
PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto finale.
FEDERICO PALOMBA, Relatore. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FEDERICO PALOMBA, Relatore. Signor Presidente vorrei sottolineare il clima di massima collaborazione che ha caratterizzato i lavori della Commissione. Desidero ringraziare il presidente della Commissione Pisicchio, il Comitato dei nove e tutti i commissari, nonché il Governo per la collaborazione efficace a questo obiettivo.
(Coordinamento formale - A.C. 782-A)
PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione finale, chiedo che la Presidenza sia autorizzata al coordinamento formale del testo approvato.
Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.
(Così rimane stabilito).
(Votazione finale ed approvazione - A.C. 782-A)
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.
Indìco la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 782-A, di cui si è testé concluso l'esame.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Modifiche al codice di procedura penale in materia di accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla libertà personale) (782-A):
(Presenti 441
Votanti 398
Astenuti 43
Maggioranza 200
Hanno votato sì 397
Hanno votato no 1).
Prendo atto che il deputato Turco ha segnalato che non è riuscito a votare e che avrebbe voluto astenersi.
Sono così assorbiti i concorrenti progetti di legge nn. 809 e 1967.