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Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio federale svizzero relativo alla non imponibilità dell'imposta sul valore aggiunto dei pedaggi riscossi al traforo del Gran San Bernardo, firmato a Roma il 31 ottobre 2006 (3094) (ore 10,10).
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio federale svizzero relativo alla non imponibilità dell'imposta sul valore aggiunto dei pedaggi riscossi al traforo del Gran San Bernardo, firmato a Roma il 31 ottobre 2006.
(Discussione sulle linee generali - A.C. 3094)
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.
Avverto che la III Commissione (Affari esteri) si intende autorizzata a riferire oralmente.
Il relatore, onorevole Narducci, ha facoltà di svolgere la relazione.
FRANCO NARDUCCI, Relatore. Signor Presidente, il nostro Governo e il Consiglio federale svizzero hanno sottoscritto il 31 ottobre 2006 un accordo recante norme per la non imponibilità dell'imposta sul valore aggiunto dei pedaggi riscossi al traforo del Gran San Bernardo.
Tale accordo fa seguito alla decisione del Consiglio europeo, adottata il 21 ottobre 2004, con cui l'Italia è stata autorizzata ad applicare un provvedimento in deroga alla direttiva 77/388/CEE riguardante le imposte sulla cifra d'affari.
L'autorizzazione ottenuta dall'Italia ha lo scopo di annullare le disparità tra Italia e Svizzera insorte a causa dell'imposta sul valore aggiunto sul pagamento dei pedaggi per l'attraversamento del traforo del Gran San Bernardo.
Il traforo collega la Valle d'Aosta con i Cantoni svizzeri Vallese e Vaud, dove esiste un forte traffico di lavoro transfrontaliero.
Sin dalla costruzione del tunnel, l'Italia e la Confederazione Elvetica hanno sottoscritto vari accordi per la gestione del traffico circolante nel traforo del Gran San Bernardo, affidato in concessione a tre società: la Società italiana traforo del Gran San Bernardo, la Tunnel du Grand-Saint Bernard SA e la società italo-svizzera Sisex.
L'accordo, per il quale tutte le Commissioni interpellate hanno espresso parere Pag. 9favorevole, statuisce la non imponibilità dell'imposta sul valore aggiunto sul pagamento dei pedaggi dovuti per il transito del traforo del Gran San Bernardo. Tale misura era resa necessaria dalla diversa normativa vigente adottata da Italia e Svizzera in materia di IVA sui pedaggi per attraversare il tunnel.
Per ragioni di equità, infatti, l'amministrazione federale svizzera delle contribuzioni aveva da sempre rinunciato a riscuotere l'IVA su pedaggi del traforo, mentre l'Italia, per non violare il diritto dell'Unione europea, aveva, invece, temporaneamente abbandonato l'esonero dall'imposta. Prima del 2003, infatti, i pedaggi per l'attraversamento del traforo non erano gravati dall'IVA, né sul versante svizzero né su quello italiano.
In osservanza alla sesta direttiva 77/388/CEE del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri, e alla giurisprudenza della Corte di Giustizia europea, a partire dall'inizio del 2003 l'Italia ha dovuto applicare la riscossione dell'IVA, dando quindi esecuzione alla disposizione di cui all'articolo 21, comma 15, della legge finanziaria 2003.
Si è determinata, in tal modo, una disparità evidente nei costi per gli utenti del traforo e una relativa modificazione delle condizioni concorrenziali per il rilascio degli abbonamenti per l'attraversamento del tunnel evidentemente meno esosi in Svizzera e, quindi, con cittadini italiani che acquistano l'abbonamento in territorio elvetico.
L'importanza, del resto, che il traforo riveste nelle relazioni commerciali tra Italia e Svizzera si evince dal notevole flusso di traffico che attraversa il Gran San Bernardo, la cui importanza, in termini economici, si evince anche dal valore della produzione generata dai ricavi del pedaggio, che nel 2005, al netto dell'IVA, assommavano a oltre 6 milioni e 700 mila euro.
La non imponibilità dell'IVA, sancita dall'accordo con la Svizzera, causerà una diminuzione del gettito stimata in 573 mila euro per il 2008, 591 mila euro per il 2009 e 609 mila euro per il 2010, mentre l'articolo 3 del disegno di legge prevede un onere pari a 573 mila euro per il 2008 e 609 mila euro a decorrere dal 2009.
In mancanza di serie storiche passate riferite ai dati di bilancio della società Sitrasb, la perdita di gettito IVA per lo Stato italiano, relativamente al triennio già citato, è stata stimata utilizzando le previsioni del prodotto interno lordo nominale programmato nel prossimo triennio.
PRESIDENTE. Onorevole Narducci, la invito a concludere.
FRANCO NARDUCCI, Relatore. Signor Presidente, valutata la rilevanza dell'accordo e la proficua intesa che da sempre caratterizza i rapporti tra Italia e Svizzera in materia di traffico stradale e ferroviario, esprimo parere favorevole alla ratifica dell'accordo sul regime fiscale dei pedaggi per il traforo del Gran San Bernardo.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.
PATRIZIA SENTINELLI, Viceministro degli affari esteri. Signor Presidente, ringrazio il relatore per la puntuale esposizione, che aiuta a fare passi in avanti non solo nella comprensione del testo dell'accordo, ma anche a richiamare l'Assemblea ad una rapida ratifica, utile e necessaria, peraltro, dato il tema di cui stiamo discutendo.
Con questo atto internazionale, infatti, Italia e Svizzera hanno inteso eliminare le distorsioni alla libera concorrenza del settore del trasporto internazionale, causate proprio dalla disparità di trattamento cui sono assoggettati i pedaggi sul transito all'interno del traforo del Gran San Bernardo nei due Paesi.
L'applicazione dell'IVA in Italia, a decorrere dal 1o gennaio 2003, aveva generato quel disallineamento, cui si faceva riferimento, fra i regimi fiscali applicati sui due versanti del traforo, rendendo di fatto l'attraversamento della galleria in direzione nord più oneroso dello stesso tratto percorso in direzione opposta.Pag. 10
Vorrei, altresì, segnalare che tale intesa di natura tecnica si colloca nel contesto delle eccellenti relazioni bilaterali tra Italia e Svizzera: proprio con riferimento ai temi dei passaggi transalpini, la Confederazione rappresenta per noi un partner fondamentale.
Per tale motivo, è bene che si conferisca sempre più - e questo provvedimento lo fa - maggiore trasparenza al regime che disciplina il trasporto internazionale a livello continentale a beneficio non solo degli operatori transfrontalieri ma, più in generale, del nostro interscambio commerciale con la Svizzera (cui è destinato il 4 per cento del nostro export) e con gli altri Paesi situati a nord dell'arco alpino, in particolare verso la Germania, che rappresenta il principale mercato di sbocco delle nostre esportazioni.
Una rapida e sollecita ratifica del provvedimento in discussione, oltre a venire incontro a concrete aspettative degli operatori che lavorano nel settore dell'autotrasporto, risulta essenziale per l'approfondimento e il rafforzamento delle relazioni con la Svizzera, partner confinante e commerciale, nonché ospite di un'importante collettività italiana.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Borghesi. Ne ha facoltà.
ANTONIO BORGHESI. Signor Presidente, intervengo perché desidero che resti agli atti - come ho fatto anche ieri in Commissione bilancio - un comportamento che ritengo leggermente incoerente.
L'Unione europea, infatti, sta ponendo in essere, da tempo, politiche dei trasporti, soprattutto nell'attraversamento delle Alpi, che sono un territorio molto fragile dal punto di vista ambientale, anche attraverso l'uso delle tariffe, aumentando quelle del trasporto su gomma, per favorire il trasporto su ferro.
Con questo provvedimento si va in qualche modo in controtendenza, perché si abbassa il costo del trasporto su gomma per parte italiana. Se era necessario predisporre un protocollo o un accordo con la Svizzera, mi sarei aspettato che si chiedesse agli svizzeri di aumentare le proprie tariffe, in modo da portarle allo stesso ammontare di quelle italiane, IVA inclusa. Si è scelta questa strada che, tuttavia, ritengo abbastanza incoerente e desidero segnalarlo.
PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.
(Repliche del relatore e del Governo - A.C. 3094)
PRESIDENTE. Prendo atto che il relatore e il rappresentante del Governo rinunciano alle repliche.
(Esame degli articoli - A.C. 3094)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge di ratifica.
Passiamo all'esame dell'articolo 1
(Vedi l'allegato A - A.C. 3094 sezione 1), al quale non sono state presentate proposte emendative.
Passiamo ai voti.
Pongo in votazione l'articolo 1.
(È approvato).
La Camera approva all'unanimità.
Passiamo all'esame dell'articolo 2
(Vedi l'allegato A - A.C. 3094 sezione 2), al quale non sono state presentate proposte emendative.
Passiamo ai voti.
Pongo in votazione l'articolo 2.
(È approvato).
La Camera approva all'unanimità.
Ricordo che l'articolo 3, relativo alla copertura finanziaria, deve intendersi accantonato.
Passiamo all'esame dell'articolo 4
(Vedi l'allegato A - A.C. 3094 sezione 3), al quale non sono state presentate proposte emendative.Pag. 11
Passiamo ai voti.
Pongo in votazione l'articolo 4.
(È approvato).
La Camera approva all'unanimità.
Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.