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Si riprende la discussione del testo unificato delle proposte di legge n. 445-A ed abbinate.
PRESIDENTE. Ricordo che nella parte antimeridiana della seduta è stato votato, da ultimo, l'articolo 17.
Avverto che prima dell'inizio della seduta sono stati ritirati i seguenti emendamenti: Licandro 41.60 e 41.62 e D'Alia 40.61.
Avverto che la Commissione ha presentato le ulteriori proposte emendative 38.201, 39.203, 40.202, 41.200 e 41.201. Il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti è fissato per le ore 17.
Avverto che, per un mero errore tipografico, all'emendamento Mascia 38.65 la parola «disporne» deve intendersi «dispone».
(Esame dell'articolo 18 - A.C. 445-A ed abbinate)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 18 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 445 ed abbinate sezione 4).
Ha chiesto di parlare l'onorevole Fiano. Ne ha facoltà.
EMANUELE FIANO. Signor Presidente, intervengo sul complesso delle proposte emendative riferite all'articolo 18 del testo unificato, che reca la rubrica: «Procedure di autorizzazione delle condotte previste dalla legge come reato». Proseguendo il dibattito sul Capo III già cominciato con l'esame dell'articolo 17, recante la rubrica «Ambito di applicazione delle garanzie funzionali», osservo che l'articolo 18 individua le procedure di autorizzazione delle condotte che sarebbero previste dalla legge come reato e identifica nel Presidente del Consiglio dei ministri il titolare della competenza ad adottare i provvedimenti autorizzatori di condotte alle quali si può applicare la causa di giustificazione ovvero la garanzia funzionale.
Come si vedrà nel corso della discussione delle proposte emendative, accanto all'autorizzazione esplicita del Presidente del Consiglio dei ministri questa legge istituisce la possibilità della delega ad un'autorità identificata o nella figura di un ministro o in quella di un sottosegretario.
L'articolo contempla anche l'ipotesi di urgenza assoluta, allorquando si debba autorizzare la condotta richiesta entro un numero molto limitato di ore per evidenti motivi operativi di urgenza.
In sostanza, con questo articolo si giunge a normare in maniera specifica, chiara e trasparente le modalità con cui questa autorizzazione viene concessa.
La Commissione raccomanderà l'approvazione di taluni emendamenti intesi a chiarire definitivamente che l'autorizzazione deve intervenire in forma scritta, per maggiore linearità, trasparenza e formalizzazione del provvedimento autorizzativo medesimo.
Quindi, con l'approvazione di questo articolo, noi poniamo un tassello ulteriore verso la trasparenza e la funzionalità dei processi che dalla Presidenza del Consiglio dei ministri o dall'autorità delegata vengono posti in essere e chiarifichiamo quali siano le garanzie funzionali che coprono determinati tipi di attività.
PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.
LUCIANO VIOLANTE, Relatore. Ricordo che gli emendamenti Galante 18.68, Licandro 18.73 e D'Alia 18.69 sono stati ritirati. La Commissione esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Bocchino 18.61 e Mascia 18.66, nonché sugli Pag. 67emendamenti D'Alia 18.62 e 18.63 e Mascia 18.64 e 18.65. Formula infine un invito al ritiro degli emendamenti Cota 18.3, Villetti 18.71 - peraltro, superato - e 18.72 e D'Alia 18.70.
PRESIDENTE. Il Governo?
PAOLO NACCARATO, Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Bocchino 18.61 e Mascia 18.66, accettati dalla Commissione e dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 409
Votanti 408
Astenuti 1
Maggioranza 205
Hanno votato sì 408).
Prendo atto che il deputato Grassi non è riuscito ad esprimere il proprio voto.
Passiamo all'emendamento Cota 18.3.
Chiedo all'onorevole Cota se acceda all'invito al ritiro formulato dal relatore.
ROBERTO COTA. Signor Presidente, intendiamo insistere per la votazione di questo emendamento e vorrei brevemente spiegarne la ratio. Si tratta di riconoscere al Presidente del Consiglio, in quanto Autorità nazionale per la sicurezza, la facoltà di autorizzare il personale dei servizi, in forma autonoma, o, come recita il testo, in collaborazione con le agenzie informative dipendenti da Stati esteri alleati, le operazioni giudicate necessarie ad impedire l'effettuazione di attentati sul nostro territorio oppure su quello di paesi alleati.
Questo emendamento si propone di chiarire alcune situazioni che possono verificarsi, per le quali è necessaria una determinata attività, ovviamente nell'ambito delle previsioni disposte anche dalle garanzie funzionali di cui all'articolo precedente, anche utilizzando servizi stranieri dei paesi alleati. È chiaro che, quando si deve sventare un attentato o arrivano informazioni da servizi stranieri, anche se, per qualche motivo, presenti sul territorio, bisogna poi costruire lo strumento giuridico per poter agire.
Mi pare che su questo punto il testo sia un po' carente. Il presidente Violante, che ha formulato un invito al ritiro di questo emendamento, ha detto che, nel prevedere alcuni comportamenti, il rischio è quello di escluderne altri. Mi pare che la formulazione di questo emendamento sia sufficientemente generica al fine di ricomprendere tutta una serie di comportamenti, ma sia anche specifica, perché viene ad occuparsi di una fattispecie che potrebbe concretamente verificarsi.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Cota 18.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 433
Votanti 399
Astenuti 34
Maggioranza 200
Hanno votato sì 115
Hanno votato no 284).
Prendo atto che i presentatori dell'emendamento Villetti 18.71 lo ritirano.
Passiamo ai voti. Pag. 68
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento D'Alia 18.62, accettato dalla Commissione e dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 442
Votanti 440
Astenuti 2
Maggioranza 221
Hanno votato sì 437
Hanno votato no 3).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento D'Alia 18.63, accettato dalla Commissione e dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 442
Votanti 439
Astenuti 3
Maggioranza 220
Hanno votato sì 436
Hanno votato no 3).
Ricordo che l'onorevole D'Alia ha ritirato il suo emendamento 18.69.
Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mascia 18.64, accettato dalla Commissione e dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 447
Votanti 445
Astenuti 2
Maggioranza 223
Hanno votato sì 444
Hanno votato no 1).
Prendo atto che gli emendamenti Villetti 18.72 e D'Alia 18.70 sono stati ritirati dai rispettivi presentatori.
Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mascia 18.65, accettato dalla Commissione e dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 450
Votanti 447
Astenuti 3
Maggioranza 224
Hanno votato sì 446
Hanno votato no 1).
Prendo atto che il dispositivo di voto del deputato Compagnon non ha funzionato. Prendo atto inoltre che il deputato Carra ha espresso erroneamente un voto contrario mentre avrebbe voluto esprimerne uno favorevole.
Passiamo alla votazione dell'articolo 18.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cota. Ne ha facoltà.
ROBERTO COTA. Intervengo per dichiarare l'astensione del gruppo della Lega Nord, a fronte del fatto che noi ritenevamo il nostro emendamento su questo articolo migliorativo del testo.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 18, nel testo emendato.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Pag. 69
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 443
Votanti 430
Astenuti 13
Maggioranza 216
Hanno votato sì 430).
(Esame dell'articolo 19 - A.C. 445-A ed abbinate)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 19 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 445 ed abbinate, sezione 5).
Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.
LUCIANO VIOLANTE, Relatore. Signor Presidente, la Commissione prende atto che gli emendamenti Galante 19.62 e 19.66 sono stati ritirati dai presentatori. Esprime parere favorevole sugli emendamenti Galante 19.63, D'Alia 19.65 e Licandro 19.64, mentre formula un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario, dell'emendamento Buemi 19.60.
PRESIDENTE. Il Governo?
PAOLO NACCARATO, Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Galante 19.63, accettato dalla Commissione e dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 452
Votanti 448
Astenuti 4
Maggioranza 225
Hanno votato sì 447
Hanno votato no 1).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento D'Alia 19.65, accettato dalla Commissione e dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 461
Votanti 455
Astenuti 6
Maggioranza 228
Hanno votato sì 455).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Licandro 19.64, accettato dalla Commissione e dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 442
Votanti 439
Astenuti 3
Maggioranza 220
Hanno votato sì 439).
Prendo atto che il dispositivo di voto dei deputati Poletti, Trepiccione, Grassi, Camillo Piazza e Pellegrino non ha funzionato.
Prendo atto altresì che l'emendamento Buemi 19.60 è stato ritirato dai presentatori.
Passiamo dunque alla votazione dell'articolo 19. Pag. 70
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 19, nel testo emendato.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 462
Votanti 461
Astenuti 1
Maggioranza 231
Hanno votato sì 457
Hanno votato no 4).
(Esame dell'articolo 20 - A.C. 445-A ed abbinate)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 20 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 445 ed abbinate, sezione 6).
Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.
LUCIANO VIOLANTE, Relatore. Signor Presidente, la Commissione prende atto che l'emendamento Galante 20.60 è stato ritirato. Credo inoltre che vi sia un invito al ritiro dell'emendamento Licandro 20. 61, che probabilmente è stato ritirato dai presentatori.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 20.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 450
Votanti 447
Astenuti 3
Maggioranza 224
Hanno votato sì 446
Hanno votato no 1).
(Esame dell'articolo 28 - A.C. 445-A ed abbinate)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 28 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 445 ed abbinate sezione 7).
Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.
LUCIANO VIOLANTE, Relatore. Signor Presidente, gli emendamenti Bocchino 28.1 e 28.60 sono stati ritirati.
Per quanto riguarda l'emendamento 28.200 della Commissione, ne raccomandiamo l'approvazione da parte dell'Assemblea.
PRESIDENTE. Il Governo?
PAOLO NACCARATO, Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali. Il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.
PRESIDENTE. Sta bene; passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 28.200 della Commissione, accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 463
Votanti 462
Astenuti 1
Maggioranza 232
Hanno votato sì 461
Hanno votato no 1).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 28, nel testo emendato.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 462
Maggioranza 232
Hanno votato sì 460
Hanno votato no 2).
(Esame dell'articolo 36 - A.C. 445-A ed abbinate)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 36 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 445 ed abbinate sezione 8).
Ha chiesto di parlare l'onorevole Galante. Ne ha facoltà.
SEVERINO GALANTE. Signor Presidente, il tema in discussione concerne l'obbligo del segreto nell'ambito del controllo parlamentare.
Prendo spunto dalla discussione di questa mattina, nel corso della quale ho sentito vantare i meriti storici dei servizi italiani. Ricordo alcuni nomi e alcuni fatti a chi ha vantato questi meriti: De Lorenzo, il Sifar, il «Piano Demagnetize» ed il «Piano Solo»; Henke, il Sid e la strategia della tensione; Miceli, «Tora Tora», la Rosa dei Venti e la prima fase dell'epoca delle stragi; il Sismi, il Sisde e la Loggia P2; il Supersismi, i fondi neri del Sisde e la seconda fase dell'epoca delle stragi. E potrei continuare.
Voglio dire che con la storia che abbiamo alle spalle, con la storia che i servizi hanno alle spalle e con la cronaca che ancora quotidianamente ci colpisce, è evidente a tutti che in primo luogo i servizi nel nostro paese hanno un'esigenza di legittimazione democratica, che deve essere, insieme, giuridica, politica e sociale, in altri termini, di opinione pubblica. Insisto sull'esigenza che questa legittimazione sia contestuale. Infatti, una legittimazione soltanto parziale non sarebbe autentica; sarebbe, anzi, una delegittimazione ulteriore.
A me pare che il provvedimento in discussione non colga appieno questa esigenza. Esso punta, infatti, essenzialmente ad una legittimazione giuridica, mettendo al riparo il lavoro dei servizi da quelli che si opina siano ostacoli e che per me sono, viceversa, in larga parte un patrimonio della legge.
Proprio assegnandosi questa priorità, il provvedimento finisce per conseguire una legittimazione politica parziale, ancorché trasversale, come stiamo verificando, ma per non attingere alcuna legittimazione sociale; anzi - ed è qui il tema del comma terzo dell'articolo - nel momento in cui si limita la libertà di informazione dei giornalisti, poco vale rilevare che qui non si tratta del segreto di Stato in senso stretto, in senso diretto, ma indirettamente sì, perché si tratta della stessa materia, filtrata attraverso il controllo del Comitato parlamentare. Ed è su questa materia, già in qualche modo uscita dal segreto stretto, che si proibisce alla stampa di intervenire. Quando si affronta questo tema, si pone un problema decisivo proprio per la legittimazione dei servizi.
La pervasività dell'informazione della nostra epoca, signor Presidente, non può indurci a ritenere che i servizi di informazione - sottolineo: di informazione - possano avere come avversari, fosse anche come nemici, gli operatori ordinari dell'informazione, ossia i giornalisti. Tutt'altro! Credo che la buona reputazione dei servizi presso l'opinione pubblica, basata sui fatti, non sulla manipolazione dei medesimi, sia fondamentale. Senza l'appoggio dell'opinione pubblica, critico attraverso la stampa, il loro lavoro di intelligence risulterebbe inevitabilmente compromesso e, comunque, indebolito.
Eliminare questo comma - come noi chiediamo - non metterebbe a rischio il lavoro legittimo dei servizi; semmai, lo rafforzerebbe!
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole D'Alia. Ne ha facoltà.
GIANPIERO D'ALIA. Signor Presidente, credo che sull'articolo 36 del provvedimento in esame si debba operare una riflessione totalmente diversa rispetto a quella svolta dal collega intervenuto prima di me.
Credo che in questo caso non c'entri la libertà di stampa: dobbiamo comprendere questo. Se leggessimo con attenzione il testo, dalla prima all'ultima parola, ce ne renderemmo conto meglio.
Si tratta di stabilire una disciplina che garantisca che la funzione di controllo parlamentare da parte del Comitato parlamentare venga effettuata per intero e fino in fondo. Perché ciò possa avvenire, è necessario che vi sia un vincolo di segretezza forte. Infatti, a differenza del Comitato parlamentare di controllo che esiste attualmente, i poteri del nuovo Comitato parlamentare saranno triplicati; in forza di tali poteri il Parlamento, per il tramite di tale Comitato, disporrà di atti e di informazioni così riservate - attinenti, ovviamente, anche a materie coperte dal segreto di Stato e relative alle autorizzazioni sulle garanzie funzionali - che vi sarà la necessità di blindarli.
Un conto è che il Parlamento ne sia a conoscenza e svolga la sua funzione, avendo a disposizione tutti i materiali utili ad effettuare il controllo democratico, altro conto è che queste informazioni, che per definizione non possono essere nella disponibilità di tutti, possano filtrare con i sistemi che, purtroppo, oggi vengono utilizzati anche per diffondere le notizie dall'attuale Comitato parlamentare di controllo.
Detto ciò, vorrei aggiungere un'altra considerazione. Credo che, al di là della discussione svoltasi ieri sul numero dei componenti il Comitato parlamentare, sarà difficile trovare colleghi, deputati e senatori, che vorranno far parte di tale organo.
Il primo aspetto che vorrei segnalare è che, se il reato di violazione del segreto - fattispecie che già esiste e si applica a prescindere dalla specifica previsione normativa - venisse commesso da un componente il Comitato parlamentare, ciò comporterebbe un aumento della pena prevista da un terzo alla metà. In altri termini, vi è un regime sanzionatorio ordinario, valido per tutti coloro i quali sono tenuti al segreto; invece, per i parlamentari che compongono il Comitato parlamentare la sanzione penale viene aumentata. Questa è una prima considerazione.
La seconda considerazione è che, avendo noi aumentato in maniera esponenziale le competenze e i poteri del Comitato parlamentare, dotiamo questo organo di una struttura adeguata ai suoi compiti, con collaborazioni esterne, con funzionari parlamentari che svolgono i propri compiti. Questi soggetti devono essere tenuti per legge al segreto e devono essere sanzionati nel caso in cui il segreto venga violato.
Se ciò è giusto - come lo è secondo il nostro punto di vista - allora vorrei far notare che abbiamo aggiunto anche una sanzione che rappresenta il primo precedente di natura parlamentare che si conosca. È stato previsto, infatti, una sorta di «giudizio interno» del Parlamento nei confronti del componente il Comitato che si assume abbia violato il segreto. Tale disposizione contempla, oltre all'applicazione delle sanzioni penali in maniera più consistente e quant'altro, la decadenza dall'incarico dello stesso componente.
È assolutamente evidente, quindi, che tale disciplina, che presiede all'esercizio totale e compiuto del controllo parlamentare, debba essere applicata nei confronti di tutti coloro i quali diffondono o pubblicano queste notizie. Infatti, non stiamo parlando dell'inchiesta giudiziaria di cui i giornali pubblicano le informazioni o le ordinanze di custodia cautelare, bensì di atti, che rientrano soltanto nella disponibilità del Presidente del Consiglio (oppure di Stati esteri, oltre al nostro), che possono essere oggetto di apprezzamento da parte del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, ma che non possono Pag. 73essere diffusi, poiché verrebbe meno la ragione stessa della funzione che stiamo disciplinando.
A ciò vorrei aggiungere un'ulteriore circostanza. Rammento che il Parlamento, qualche mese fa, ha convertito un decreto-legge relativo alla famosa questione delle intercettazioni illegali, legate alla cosiddetta vicenda Telecom. In tale circostanza, le Camere hanno approvato (non ricordo se all'unanimità) sanzioni e regole due volte più severe di quelle che stiamo oggi esaminando in questa sede.
Mi accingo a concludere, signor Presidente. Si tratta di norme maggiormente restrittive, poiché estendono il divieto di divulgazione di atti o di dossier nei confronti dei giornalisti. Tuttavia, a differenza del caso che stiamo attualmente esaminando, in cui abbiamo operato un richiamo ad una disposizione del codice penale già esistente, segnalo che in quella circostanza sono state previste sanzioni più severe di natura non solo pecuniaria, ma anche più squisitamente penale nei confronti dei giornalisti, degli editori e dei direttori dei giornali e dei quotidiani che avessero pubblicato o pubblicassero quel tipo di notizie, oppure informazioni relative ai dossier formati illegalmente.
Credo, quindi, che nel caso di specie sia stata predisposta una normativa sensata, giusta e doverosa. Infatti, non possiamo rafforzare il controllo parlamentare senza costruire, al contempo, un sistema di regole che eviti che tali atti, la cui riservatezza è posta a tutela dell'interesse nazionale, possano diventare di dominio pubblico. Per tali ragioni, dunque, ritengo che non debba sussistere alcuna difficoltà nel votare con tranquillità il testo dell'articolo in esame; pertanto, invito tutti i colleghi a farlo serenamente.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Santelli. Ne ha facoltà.
JOLE SANTELLI. Signor Presidente, vorrei rilevare che, come già affermato dal collega D'Alia, l'articolo in esame segna, in realtà, la nuova corresponsabilità tra Governo e Comitato parlamentare di controllo sui servizi di informazione e sicurezza. Infatti, sono stati aumentati notevolmente i poteri di tale Comitato ed a tali poteri si deve congiungere, inevitabilmente, una forma di responsabilità seria.
Immaginiamo cosa succederebbe se l'Esecutivo dovesse temere che notizie estremamente riservate, consegnate ad un importante organo parlamentare, potessero essere pubblicamente divulgate. Purtroppo la storia insegna, e di quella storia dobbiamo far tesoro. Ritengo opportuno, dunque, creare innanzitutto alcuni istituti finalizzati a tale scopo, poiché li riteniamo compatibili e verificabili. Penso che un Governo che trasmettesse segreti particolari ad un Comitato parlamentare per trovarseli poi «filtrati» sulla stampa il giorno dopo sarebbe quasi irresponsabile!
Proprio per conferire serietà a tale organo, credo sia necessario contemplare sanzioni pesanti. Ritengo importantissimo il fatto che sia prevista non solo una violazione di tipo penale - cioè l'accertamento della responsabilità da parte dell'autorità giudiziaria -, ma anche una corresponsabilità della politica. Reputo infatti giusto che, dinanzi ad un comportamento sbagliato di un componente di un organismo così importante, la politica possa avere già essa stessa la capacità di comminare sanzioni. È un segno di maturità anche questo, a mio parere. Ovviamente, ci saranno alcuni problemi. Tuttavia, mi auguro che proprio in virtù di questo istituto e della previsione di questo tipo di sanzioni possa nascere una diversa cultura politica, a partire dal momento in cui i parlamentari entreranno a far parte di un Comitato particolarmente delicato, in cui avranno la possibilità di conoscere carte riservate e delicate. Ovviamente, c'è il problema di contemperare la necessità della tutela della sicurezza pubblica con la cosiddetta libertà di stampa. Credo che proprio in quella libertà di stampa trovi il suo confine la natura stessa della funzione parlamentare.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Cota. Ne ha facoltà.
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ROBERTO COTA. Signor Presidente, è ovvio che, se una notizia deve rimanere segreta, deve restare tale. È anche vero, però, che il Comitato parlamentare di cui abbiamo previsto la istituzione avrà maggiori funzioni e un più ampio ruolo; quindi, acquisirà maggiori informazioni da parte del Governo e sarà anche ampliato nella sua composizione, per essere maggiormente rappresentativo di tutte le forze politiche. Certamente, è giusto responsabilizzare i suoi componenti.
Tuttavia, non possiamo dibattere il tema del segreto con riferimento soltanto al Comitato parlamentare di controllo e senza riaffermare in questa sede, al di là dell'ipocrisia, che anche altre gravi violazioni del segreto si compiono da parte di altri organi. Su queste ultime sarebbe ora di intervenire con efficacia, allo stesso modo in cui stiamo cercando di intervenire con riferimento al controllo di carattere parlamentare. Mi riferisco, in particolare, alla violazione del segreto istruttorio nel corso dei procedimenti giudiziari: questo è un aspetto sicuramente collegato, del quale vorrei vi fosse una traccia nel dibattito parlamentare di oggi. Mi riferisco, altresì, all'aspetto legato alla divulgazione, da parte dei giornali, di intercettazioni telefoniche riguardanti casi delicati. Quelle notizie non sono fuoriuscite dall'ambito dell'attività parlamentare o dall'ambito del controllo istituzionale. Quelle notizie sono trapelate perché su alcuni fatti sono state svolte indagini e dalla violazione del segreto istruttorio sono trapelate informazioni che, poi, sono state pubblicate dai giornali e divulgate, a favore dell'opinione pubblica. Vorrei che ci fosse, al di là dell'ipocrisia, una presa di posizione forte anche su questi fatti e un impegno a regolamentarli con la stessa durezza e con la stessa efficacia.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Buemi. Ne ha facoltà.
ENRICO BUEMI. Signor Presidente, è evidente che stiamo discutendo di una questione di particolare delicatezza. Per quanto ci riguarda, siamo assolutamente d'accordo sul fatto che coloro che hanno compiti di ufficio particolarmente delicati, in particolare i parlamentari chiamati a far parte della Commissione di controllo, debbano essere sanzionati con grande severità nel caso in cui non rispettino gli obblighi derivanti da tale ufficio. Tuttavia, dobbiamo cercare di compiere uno sforzo - in questo senso, rivolgo un invito al presidente Violante ed ai colleghi della I Commissione - per affrontare un altro problema, quello della diffusione, da parte degli organi di stampa, di informazioni e documenti che riguardano, certamente, aspetti riservati e che, se arrivano ai giornalisti, riservati non sono più. Tutto questo accade perché chi era in possesso di quelle informazioni le ha fatte trapelare. Bisognerà verificare quali siano stati gli obiettivi, ma certo è che le ha fatte trapelare.
Dal momento in cui sono nella disponibilità del giornalista, possono esserlo anche di tanti altri soggetti, e spesso succede che, prima di arrivare ai giornalisti, quei documenti e quegli atti diventano patrimonio di un circuito ristretto di persone che possono avere interessi diversi per la conoscenza di quei segreti e di quei contenuti stessi. Allora, dobbiamo distinguere in maniera forte qual è la responsabilità di chi porta fuori l'informazione rispetto a chi la riceve e svolge una funzione altamente democratica, quale quella di informare l'opinione pubblica, perché la storia di questi anni è troppo esemplare da questo punto di vista, non soltanto per i fatti italiani. Spesso sui giornali del mondo abbiamo visto pubblicare questioni che all'inizio potevano sembrare violazioni del segreto d'ufficio o, addirittura, del segreto di Stato, ma nel prosieguo dell'approfondimento delle inchieste si sono dimostrate violazioni dei diritti dei cittadini, dei diritti umani, delle situazioni che sono difese nelle Costituzioni come principi fondamentali delle istituzioni stesse.
Allora, su tale questione rimaniamo insoddisfatti - lo dico ai colleghi della I Commissione - rispetto alla soluzione data. Certamente, la sanzione prevista dall'articolo Pag. 75326 del codice penale non è particolarmente grave, da sei mesi a tre anni per coloro che diffondono segreti di ufficio ed ovviamente anche per coloro che ne agevolano la loro pubblicazione, ma riteniamo che si debba essere estremamente rigorosi nei confronti degli attori della divulgazione del segreto e mantenere una forte capacità di controllo democratico degli strumenti di informazione, che poi sono baluardo essenziale della democrazia. In questo senso, sollecitavamo anche la riflessione se non fosse possibile investire con qualche soluzione normativa quella che riteniamo la suprema autorità del nostro paese dal punto di vista giurisdizionale, che in qualche misura è chiamata in questo progetto di legge a dirimere questioni che mantengono il carattere di segreto di Stato; si tratterebbe, quindi, di sottoporre a questa suprema giurisdizione determinate problematiche coperte dal segreto, che hanno però bisogno anche di una verifica dal punto di vista della sostanzialità dell'azione, non soltanto della sua formalità.
Di conseguenza, occorre valutare se sia possibile investire anche di questa materia la Corte costituzionale come extrema ratio, per mantenere libera l'informazione e, nello stesso tempo, responsabilizzare tutti quanti sono tenuti al segreto.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Licandro. Ne ha facoltà.
ORAZIO ANTONIO LICANDRO. Con riferimento ad un passaggio dell'onorevole Santelli, che richiamava la storia che abbiamo alle spalle, proprio guardando a quella storia più lontana, più recente o addirittura attuale, riteniamo che su una materia così delicata sussistano tutte le preoccupazioni. Infatti, ci troviamo sul crinale delicatissimo di dover coniugare le esigenze della segretezza con uno dei principi fondamentali di una democrazia, ovviamente non in senso giuridico, cioè quello della libertà di informazione. Dunque, restano in piedi tutte le nostre preoccupazioni, poc'anzi espresse dall'onorevole Galante e in qualche misura richiamate anche dall'intervento dell'onorevole Buemi. Per questa ragione, ma tenendo in considerazione il lavoro svolto in Commissione, il difficile raggiungimento di punti di equilibrio anche abbastanza precari su alcuni profili di questa riforma e ricordando a me stesso che il cammino della stessa è lungo e deve ancora passare il vaglio dell'altro ramo del Parlamento, preannuncio il ritiro del mio emendamento 36.60, al comma terzo dell'articolo 36, ma al tempo stesso il voto di astensione dei Comunisti italiani sull'articolo 36.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Gasparri. Ne ha facoltà.
MAURIZIO GASPARRI. Signor Presidente, noi siamo favorevoli a questo articolo, uno dei cardini della riforma che punta a rafforzare le funzioni del Comitato parlamentare di controllo. In ogni caso, per una chiara logica, maggiore è il potere di controllo - rappresentato dall'acquisizione di informazioni e dalla partecipazione ai processi decisionali del Governo circa la nomina dei vertici dei servizi di sicurezza (infatti, con questa legge si attribuisce al Comitato un diritto di informazione, quindi un maggior coinvolgimento nei processi decisionali) -, maggiore deve essere la garanzia di riservatezza. Mi auguro che quest'ultima sia sempre stata rispettata poiché, nel corso di un'intensa attività politica parlamentare, ho avuto l'opportunità di far parte del Comitato parlamentare e talvolta, come tanti, ho riscontrato che alcune vicende venivano discusse e poi si potevano conoscere leggendo i giornali l'indomani, con l'aggiunta casomai di qualche piccola distorsione di comodo.
Questa norma che consente anche la rimozione di membri del Comitato potrebbe rappresentare una grida manzoniana: ad ogni modo, è giusto che vi sia. Infatti, secondo un principio democratico, il Parlamento non dovrebbe conoscere limitazioni circa l'accesso, la verifica e il controllo; tuttavia, a fronte di questi poteri bisogna opporre una forte garanzia di riservatezza.Pag. 76
Stiamo vivendo anni - lo abbiamo ricordato più volte durante la discussione del provvedimento in esame - di grave minaccia alla nostra sicurezza. Mi auguro che, grazie a questa legge, non vi sarà più il rischio di assistere al fenomeno di strutture dello Stato che si intercettano a vicenda: casomai, si deve evitare il diffondersi del terrorismo fondamentalista. Sui giornali si tratta di vere o presunte cronache, di resoconti relativi ad intercettazioni telefoniche; avanti di questo passo i servizi di sicurezza di altri Stati forse matureranno un qualche sentimento di diffidenza nei nostri confronti. Infatti, se si continuerà a divulgare notizie riservate non rispettando i vincoli di riservatezza nell'ambito del Comitato di controllo nessuno si fiderà più di noi e correremo dei pesanti rischi sotto il profilo della sicurezza.
Nell'estate del 2005 l'ex ministro dell'interno Pisanu propose un provvedimento che fu approvato con ampia condivisione da parte del Parlamento. Tutti allora affermammo di volere più intelligence e maggiori possibilità di agire per prevenire, per conoscere, per disinnescare la minaccia del terrorismo internazionale: ebbene, questa legge risponde a quell'esigenza.
È un bene che si legiferi fuori da un contesto di emergenza: vi è un grado di allarme permanente nel mondo, però oggi non si registrano discussioni all'indomani di una tragedia, come avvenne in Italia dopo gli attentati londinesi.
Vi deve essere maggiore possibilità d'azione per i nostri servizi: gli articoli 17 e 18 che abbiamo già discusso e approvato affidano al Comitato maggiori possibilità di azione, prevedendo procedure di autorizzazione e azioni di carattere illegale. Quest'ultimo è un altro importante tassello riguardante i poteri del comitato.
PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CARLO LEONI (ore 17,30)
MAURIZIO GASPARRI. Per questa ragione, il nostro è un parere favorevole: sottolineiamo l'importanza sostanziale di questo articolo della legge.
PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare sull'articolo 36 e sulle proposte emendative ad esso presentate, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.
LUCIANO VIOLANTE, Relatore. Signor Presidente, mi permetta innanzitutto di chiedere scusa al collega Licandro perché, con riferimento ad un emendamento precedente, il 20.61, ho invitato i presentatori a ritirare l'emendamento, mentre vi era l'intesa che il parere fosse favorevole. Credo che, questa volta, il bicameralismo sarà utile per correggere quanto accaduto. In ogni caso, chiedo scusa al collega Licandro e al gruppo dei Comunisti Italiani.
Mi permetta inoltre un breve intervento sulle questioni poste dal collega Buemi e, precedentemente, dal collega Licandro in ordine al problema del diritto di cronaca.
La previsione che abbiamo inserito la ritroviamo nel nostro ordinamento con riferimento a tutte le Commissioni di inchiesta; pertanto, in questo caso, non abbiamo voluto fare un'eccezione che, per un verso, sarebbe stata mal comprensibile e, per altro verso, avrebbe potuto portare il giornalista a pene assai più severe di quelle previste nel testo in esame.
Poiché, giustamente, il collega Buemi ha fatto riferimento alla Corte costituzionale, nel caso in cui dovesse risultare che il diritto di cronaca ha prevalso nella specie sulla violazione del segreto, sarà poi l'autorità giudiziaria, in un momento del profilo giurisdizionale, a riconoscere il primato del diritto di cronaca sulla violazione del segreto. Comunque, ringrazio l'onorevole Buemi per il modo assolutamente garbato ed approfondito con il quale ha posto il problema.
Con riferimento alle proposte emendative presentate all'articolo 36, la Commissione, nel ricordare che gli emendamenti Licandro 36.60 e D'Alia 36.62 sono stati ritirati, raccomanda l'approvazione del suo emendamento 36.200.
PRESIDENTE. Il Governo?
Pag. 77PAOLO NACCARATO, Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali. Il Governo accetta l'emendamento 36.200 della Commissione.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 36.200 della Commissione.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.
MARCO BOATO. Signor Presidente, noi Verdi abbiamo sempre condiviso, in questi giorni di scrupoloso lavoro svolto sia in Commissione sia in Assemblea, i testi elaborati in sede di Comitato dei nove. Tuttavia, già in quella sede, ho espresso alcune perplessità che, su questo punto, mi indurranno - è sarà l'unica volta - ad una astensione in quanto, con questi nuovi commi 4, 5, 6 e 7, sostitutivi dei commi 4 e 5 dell'articolo 36, si regola il caso in cui un membro del Comitato violi l'obbligo del segreto.
Il problema è che, in questo testo, si fa riferimento all'iniziativa di denuncia della violazione del segreto da parte del Presidente del Comitato da parte dello stesso Presidente. Ovviamente, anche il Presidente del Comitato è membro del Comitato e, pertanto, potrebbe essere autore di un caso di violazione del segreto.
Poiché è verosimile che, in passato, quando il regime di segretezza era meno rigoroso e comunque meno rispettato, alcuni casi di patente violazione del segreto nell'attività del Comitato sono stati posti in essere anche da parlamentari che, all'epoca, ricoprivano la carica di Presidente dello stesso Comitato, ci si potrebbe trovare in una situazione imbarazzante in quanto, in base al comma 4, il Presidente del Comitato dovrebbe denunciare all'autorità giudiziaria l'eventuale violazione del segreto da lui stesso realizzata. Inoltre, in base al comma 5, qualora risulti evidente che la violazione può essere attribuita ad un componente del Comitato, il Presidente di quest'ultimo ne informa i Presidenti delle Camere.
Quindi, in questo caso sarebbe stato più opportuno mantenere la formulazione, diciamo così, meno determinata contenuta negli attuali commi 4 e 5 dell'articolo 36 al nostro esame, mentre la nuova formulazione (per le ragioni che ho poco fa detto e che mi auguro non avranno mai a verificarsi per il futuro anche se - ahimè - non è escluso) mi solleva qualche perplessità.
Questo è il motivo per cui, una tantum, dato che ho sempre condiviso il lavoro comune che abbiamo compiuto a differenza di altri colleghi che se ne sono più volte discostati, annuncio il mio voto di astensione sull'emendamento della Commissione 36.200.
PRESIDENTE. Saluto gli studenti, le studentesse e gli insegnanti del liceo scientifico Majorana di Avola che stanno assistendo ai nostri lavori dalle tribune (Applausi).
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Villetti. Ne ha facoltà.
ROBERTO VILLETTI. Signor Presidente, in occasione dell'esame dell'emendamento 36.200 della Commissione ritorno su una questione, su cui richiamo l'attenzione dei membri dell'Assemblea.
Pietro Nenni, nella discussione che si svolse sulle «deviazioni» del Sifar e del SID e sul ruolo che la stampa ebbe in quel clima (mi riferisco a L'Espresso e ai giornalisti Scalfari e Jannuzzi), affermò di non avere la competenza giuridica di Aldo Moro, ma di voler esprimere e ribadire un parere politico. Io ribadisco questo parere politico.
L'attuale discussione avviene, come al solito, tra persone che hanno una grande competenza nel campo giuridico e altre che hanno competenze diverse. Intendo qui sottolineare una questione molto rilevante. Ci orientiamo, come è giusto, verso l'impedire che vi sia una diffusione di notizie da parte dei componenti del Comitato parlamentare. Ripeto: è assolutamente giusto. Il problema che ci poniamo, però, riguarda il fatto che nella proposta di legge in discussione venga, in qualche modo «blindato» il segreto di Stato. Sappiamo che nell'articolo in esame vi è un Pag. 78richiamo specifico alle sanzioni che vengono irrogate.
Uno dei baluardi fondamentali per evitare «deviazioni» (che, purtroppo, nella storia dei servizi del mondo avvengono) è il ruolo che la stampa democratica esercita. Qui vi è un vuoto, sottolineo un vuoto politico, una sottovalutazione grave del problema. In altri termini, in qualche modo si equipara la fonte, cioè chi abbia violato il segreto, con chi, invece, per uno scopo che è quello di informare, pubblichi documenti che già sono in circolazione, dato che quando la fonte li fornisce quei documenti non sono più segreti. Questo è il punto. La legge non prende in considerazione tale problema.
La mia preoccupazione è ancora più forte perché ho letto sulle agenzie che il Governo ha promosso un conflitto di attribuzione nei confronti della procura di Milano, perché avrebbe indagato su ottantacinque agenti segreti, un atto che non ha precedenti nella storia della Repubblica. Forse il Governo avrebbe fatto bene a chiedere il conforto del Parlamento, prima di procedere a un atto di così grande gravità.
Non vorrei che, dopo la «sbornia» giustizialista, avessimo in qualche modo un senso di onnipotenza da parte dei governanti. La difesa degli arcana imperii non è qualcosa che, in uno Stato democratico, si possa verificare in generale, ma è un'eccezione dell'eccezione.
Inoltre, consideriamo la questione sul versante degli agenti segreti che si sono fatti intercettare dalla magistratura: quale tipo di agente segreto è uno che si fa intercettare e neanche si accorge di essere intercettato? Non è nei confronti della magistratura che deve essere rivolta una critica, ma del modo in cui noi gestiamo i servizi segreti. Questo è un problema delicatissimo. Allora, cari colleghi, attenzione. Mi rivolgo ai banchi della maggioranza: non pensiamo di essere sempre maggioranza e che il Presidente del Consiglio sia sempre quello che ha la nostra fiducia. Lo dico all'opposizione: oggi siete opposizione e quindi c'è un Presidente del Consiglio che non è della vostra parte. Se non c'è una forte opinione pubblica, una libertà della stampa, una funzione dei giornalisti, è tutta la democrazia ad essere più fragile! State attenti prima di varare, senza modificare nulla, questa proposta di legge (Applausi dei deputati del gruppo La Rosa nel Pugno)!
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto la deputata Mascia. Ne ha facoltà.
GRAZIELLA MASCIA. Su questo articolo 36 abbiamo discusso a lungo, in particolare per tenere fermi due principi. In primo luogo abbiamo assegnato al Comitato parlamentare per la sicurezza compiti, conoscenze, responsabilità assolutamente al di sopra di quelle attuali. Questo è l'aspetto molto positivo. Contemporaneamente siamo tenuti a chiedere che questa responsabilità comporti anche il dovere di segreto d'ufficio. Su questo aspetto siamo stati tutti d'accordo, mentre abbiamo molto discusso sulle sanzioni da comminare in caso di violazione del segreto. Nel merito ci siamo anche posti il problema, che abbiamo risolto nel senso di non introdurre nuove fattispecie di reato, bensì di fare riferimento a quelle già esistenti. Vi è stato un aumento delle pene, ma con riferimento ad un articolo già esistente nel codice. A me personalmente questo ha lasciato anche qualche perplessità, tuttavia abbiamo tenuto fermo il principio. Questo vale anche per i giornalisti, per i quali non sono previste queste stesse pene, bensì quelle già previste dal codice per altre situazioni, a cui si è già fatto riferimento anche questa mattina. Quindi fino a questo punto penso sinceramente che non ci siano questioni da discutere.
La perplessità che ho io è invece relativa proprio a questo emendamento 36.200 della Commissione. Le ragioni sono quelle illustrate già dal collega Boato, cioè il fatto che si affidi al presidente la responsabilità di denuncia all'autorità giudiziaria, sapendo che questo non garantisce proprio nulla, anche in virtù di esperienze passate. Si tratta quindi di una procedura che lascia aperto qualche interrogativo, fermo Pag. 79restando che il complesso del lavoro che è stato svolto mostra un rigore ed una sua connessione con il resto dell'impianto. Pertanto solo su questo emendamento, per quanto ci riguarda, il nostro voto sarà di astensione.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Fiano. Ne ha facoltà.
EMANUELE FIANO. Mi rivolgo in particolare al collega Villetti, per chiarire innanzitutto una questione. Ho ascoltato con attenzione l'intervento del collega, che è molto interessante. Vorrei però chiarire che noi ci stiamo riferendo ad un emendamento che riguarda l'articolo 36 del provvedimento. Questo articolo fa parte del capo IV del testo e riguarda il controllo parlamentare; cioè l'articolo 36 si riferisce alla disciplina dell'obbligo del segreto, ma non del segreto di Stato, bensì della secretazione di ciò che si svolge nell'ambito del Comitato parlamentare per la sicurezza, collega Villetti. È altra cosa. Questo articolo e questo capo IV del provvedimento non riguardano il segreto di Stato.
Potremmo essere in accordo o in disaccordo per quanto riguarda le questioni che il collega Villetti ha citato quest'oggi e nella giornata di ieri, anche con riferimento ad una storia italiana che insegna certamente qualcosa. Non sono d'accordo su tutto ciò che ha affermato il collega Villetti, ma vorrei che i colleghi dell'Assemblea si rendessero conto che stiamo votando qualcosa d'altro. Così come hanno affermato tutti coloro i quali mi hanno preceduto, ci riferiamo al segreto degli atti di cui si discute all'interno del Comitato parlamentare per la sicurezza e quindi non al segreto di Stato; ciò premesso, va fatta salva l'attenzione, giustissima, che il collega Boato e poi la collega Mascia hanno posto sulla questione della figura del presidente del Comitato, che forse, così com'è scritto il testo dell'emendamento 36.200, non ricade nella condizione che il testo invece riferisce agli altri componenti del Comitato stesso.
Forse avremo modo in un'altra Camera del Parlamento di porvi rimedio, ma, fatta salva la questione che ci riferiamo al segreto degli atti di cui si discute all'interno del Comitato di controllo e, quindi, non al segreto di Stato, penso sia corretta la previsione che è stata formulata, rigida e pesante, qualora il segreto sugli atti e su quanto si svolge all'interno del Comitato di controllo parlamentare venga violato.
Penso - mi pare che lo abbia detto il collega D'Alia e io sono d'accordo - che, aumentando il numero dei componenti che compongono il Comitato di controllo parlamentare, così come previsto nel provvedimento in discussione, si debba stringere la maglia della disciplina che sanziona la violazione del segreto sugli atti di tale comitato.
Ricordo che noi, con questo testo di legge, ampliamo di molto i poteri di controllo, di ispezione, di investigazione del Comitato di controllo parlamentare; insomma, aumentiamo di molto il controllo democratico parlamentare, che si potrà svolgere nei confronti dell'attività dei servizi. È, quindi, giusto prevedere che coloro che si recano presso il Comitato (Governo, esponenti, dirigenti o, nei casi previsti dalla legge, personale dei servizi o altro) si sentano liberi in quell'ambiente di riferire ciò che devono al Parlamento, con l'obiettivo di rendere quest'ultimo e, quindi, il comitato edotto su questioni di grande rilevanza e importanza! Devono poter percepire che, in quel luogo, ciò che espongono al Parlamento è coperto non dal segreto di Stato, ma dal segreto degli atti del Comitato!
Pertanto, preannunzio, l'espressione del voto favorevole del mio gruppo sull'emendamento 36.200 della Commissione, che stabilisce i criteri di sanzione e la modalità con cui il presidente del Comitato comunica a uno dei Presidenti dei due rami del Parlamento la notizia dell'avvenuta violazione di questo segreto.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Caldarola. Ne ha facoltà.
GIUSEPPE CALDAROLA. Signor Presidente, vorrei chiarire la ragione per cui Pag. 80sono in dissenso in ordine a tale articolo. Esso al comma 3 punisce la violazione a mezzo stampa del segreto. Da un lato ritengo che vi sia un'incomprensione dei termini della questione, innanzitutto perché andrebbero distinte, quando si parla di diritto di cronaca, le notizie vere da quelle false: quelle false dovrebbero essere sanzionabili, mentre sanzionare quelle vere mi parrebbe piuttosto singolare in una democrazia compiuta.
Credo anche che coloro i quali hanno elaborato il testo forse non hanno compreso la complessità del quadro informativo che dai servizi arriva agli organi di sicurezza e, quindi, successivamente, anche al Parlamento; non hanno, inoltre, compreso il tipo di lavoro che precede. Faccio degli esempi.
PRESIDENTE. Onorevole Caldarola, lei interviene a titolo personale, quindi ha a disposizione un minuto di tempo!
GIUSEPPE CALDAROLA. Concludo, signor Presidente. Il primo esempio è il seguente: molto spesso, i servizi lavorano su fonti aperte. Una parte, quindi, delle loro notizie sono già note in altri media mondiali. Pertanto, come si fa a sanzionare una notizia pubblicata da un giornale, avendola appresa da una fonte aperta e che rappresenta, a sua volta, un accumulo di notizie presenti nell'informativa?
Infine, il materiale prodotto dai servizi arriva al Comitato, al Ministero dell'interno, ma spesso arriva anche a tutte le questure, a tutte le stazioni dei carabinieri. La quantità di cittadini responsabili informati è ingente! Alla fine, si scopre che l'unico da punire è il giornalista. Io voto contro!
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Piazza. Ne ha facoltà.
ANGELO PIAZZA. Signor Presidente, nel ribadire e fare mie le osservazioni svolte dall'onorevole Villetti e dagli altri colleghi, comprese quelle dell'onorevole Caldarola, che mi ha appena preceduto, vorrei rilevare che in particolare il collega Villetti ha sollevato un problema di grande rilievo istituzionale e civile. Esso è riferito non tanto al singolo emendamento in discussione, bensì al complesso delle norme che stiamo esaminando, compresa quella ora in oggetto, nelle quali si fa riferimento al segreto di Stato o a quello di ufficio, in relazione ai doveri di riservatezza del Comitato. Pertanto, ritengo che i rilievi che sono stati mossi al collega in merito alla non pertinenza delle sue osservazioni rispetto all'emendamento siano superate dalla loro stessa natura. Esse infatti sono a carattere generale e di grandissimo rilievo e rilevo con soddisfazione che anche altri colleghi in quest'aula le condividono (Applausi dei deputati del gruppo La Rosa nel Pugno).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, la deputata De Zulueta. Ne ha facoltà.
TANA DE ZULUETA. Signor Presidente, non voterò in senso favorevole, ma esprimerò un voto di astensione sull'articolo 36. La ragione di tale voto risiede nel comma 3, che non viene modificato dall'emendamento della Commissione in oggetto. Faccio presente che se questa norma fosse in vigore negli Stati Uniti, il giornalista Seymour Hersh non avrebbe potuto pubblicare le sue inchieste, sia quella all'epoca della guerra in Vietnam che quelle recenti sulle operazioni coperte in atto in Iran. Ciò avrebbe impoverito non solo la sicurezza statunitense, ma anche la nostra. La funzione correttiva dell'informazione fa sì che sia atto di grande imprudenza allargare il cerchio del segreto oltre i soggetti direttamente responsabili.
PRESIDENTE. Deputata De Zulueta, deve concludere.
TANA DE ZULUETA. Se il segreto viene pubblicato, non si sa se esso proviene dal Comitato o da altra fonte. A quel Pag. 81punto tale norma potrebbe essere utilizzata in modo pericoloso per imbavagliare la stampa...
PRESIDENTE. Deputata De Zulueta, deve concludere!
TANA DE ZULUETA. ...nell'utile e libero esercizio dei suoi poteri. Ritengo che sia un atto imprudente (Applausi di deputati del gruppo Verdi e La Rosa nel Pugno).
LUCIANO VIOLANTE, Relatore. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LUCIANO VIOLANTE, Relatore. Signor Presidente, poiché sono stati portati molti argomenti su un tema serio, vorrei riportare l'attenzione dei colleghi, in particolare quella dell'onorevole Caldarola ma anche di altri, sul fatto che non stiamo parlando del segreto di Stato. Negli Stati Uniti un'importante giornalista è finita in galera perché non ha rivelato la fonte. È chiaro? Quindi, non è assolutamente vero che vi sia tutta questa libertà ovunque.
Il punto è un altro. Non vi è alcuna norma sul segreto di Stato. Si tratta del segreto del Comitato, a favore del quale tutti i deputati hanno votato quando si è trattato di prevederlo per la Commissione sul ciclo dei rifiuti e per quella sui fenomeni mafiosi. Ho controllato in proposito i tabulati: hanno votato tutti.
Stiamo parlando di un altro aspetto, che non riguarda il segreto di Stato, né il Sifar né nulla di tutto questo. Esso riguarda la tenuta del segreto del Comitato. Per ragioni tecniche vorrei chiarire che se anche il comma fosse cancellato, non cambierebbe nulla, perché in base al nostro ordinamento chi concorre con chi viola il segreto è punito, tanto che oggi vi sono molto spesso giornalisti puniti per violazione del segreto mentre non viene rivelata la fonte da cui proviene la notizia.
Visto che il problema posto è serio, esso va risolto nell'ambito di un altro progetto di legge, relativo ai limiti e all'ampiezza del diritto di cronaca, e non in questa sede. Se i colleghi intervenuti intendono lavorare e presentare un progetto di legge su questa materia, ritengo che sarebbe molto utile che il Parlamento affrontasse il tema. Tuttavia, la questione non è questa e stiamo parlando di violazioni assai minori, punite con pene assai minori rispetto a quelle che potrebbero essere comminate ai giornalisti se non vi fosse questa norma.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento della Commissione 36.200, accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 473
Votanti 402
Astenuti 71
Maggioranza 202
Hanno votato sì 398
Hanno votato no 4).
Prendo atto che il deputato Ciro Alfano non è riuscito a votare.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 36, nel testo emendato.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 477
Votanti 462
Astenuti 15
Maggioranza 232
Hanno votato sì 450
Hanno votato no 12).Pag. 82
(Esame dell'articolo 37 - A.C. 445-A ed abbinate)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 37 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 445 ed abbinate sezione 9).
Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ed esprimere il parere della Commissione.
LUCIANO VIOLANTE, Relatore. Signor Presidente, la Commissione raccomanda l'approvazione del suo emendamento 37.200. L'emendamento D'Alia 37.62 è stato ritirato, mentre per quanto riguarda l'emendamento D'Alia 37.61, sarebbe necessaria una piccola riformulazione, sostituendo alle parole «di tutte le collaborazioni esterne», le seguenti «delle collaborazioni esterne».
PRESIDENTE. L'emendamento cui lei si riferisce, presidente Violante, qualora venisse approvato l'emendamento 37.200 della Commissione, sarebbe precluso.
LUCIANO VIOLANTE, Relatore. Certo.
PRESIDENTE. Il Governo?
PAOLO NACCARATO, Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali. Signor Presidente, il Governo accetta l'emendamento 37.200 della Commissione e per il resto concorda con il parere espresso dal relatore.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 37.200 della Commissione, accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 477
Votanti 473
Astenuti 4
Maggioranza 237
Hanno votato sì 473).
Prendo atto che il deputato Buontempo non è riuscito ad esprimere il proprio voto.
Avverto che l'emendamento D'Alia 37.61 risulta precluso a seguito dell'approvazione dell'emendamento 37.200 della Commissione.
Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 37, nel testo emendato.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 472
Votanti 469
Astenuti 3
Maggioranza 235
Hanno votato sì 467
Hanno votato no 2).
Prendo atto che i deputati Pelino e Baldelli non sono riusciti ad esprimere il proprio voto.
Passiamo all'articolo aggiuntivo 37.0200 della Commissione, sul quale invito il relatore ad esprimere il parere.
LUCIANO VIOLANTE, Relatore. Signor Presidente, la Commissione raccomanda l'approvazione del suo articolo aggiuntivo 37.0200.
PRESIDENTE. Il Governo?
PAOLO NACCARATO, Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali. Signor Presidente, il Governo accetta l'articolo aggiuntivo 37.0200 della Commissione.
PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'articolo aggiuntivo 37.0200 della Commissione.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Boato. Ne ha facoltà.
MARCO BOATO. Presidente, annuncio il voto favorevole sull'articolo aggiuntivo 37.0200 della Commissione, il quale prevede che entro «il mese di febbraio di ogni anno il Governo trasmette al Parlamento una relazione scritta, riferita all'anno precedente, sulla politica di informazione per la sicurezza e sui risultati ottenuti.» Era necessario introdurre l'articolo 37-bis, perché altrimenti avremmo determinato un rapporto del Governo direttamente ed esclusivamente con il Comitato parlamentare e coperto dalla riservatezza e dal segreto di cui abbiamo parlato finora; è previsto che lo stesso Comitato parlamentare possa presentare una relazione al Parlamento, ma il Governo, che è il titolare politico del rapporto con i servizi di informazione, non avrebbe più presentato quelle relazioni che, in base alla legge del 1977, attualmente in vigore, già presenta semestralmente al Parlamento.
Con l'articolo aggiuntivo 37.0200 della Commissione si passa da una relazione semestrale ad una annuale, ma questo non è particolarmente rilevante. La cosa importante è che rimanga un circuito pubblico, non coperto da riservatezza, dell'informazione al Parlamento, che vuol dire anche un rapporto con l'opinione pubblica più ampia.
Confermo, quindi, il voto favorevole sull'articolo aggiuntivo 37.0200 della Commissione.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato D'Alia. Ne ha facoltà.
GIANPIERO D'ALIA. Anche noi voteremo a favore dell'articolo aggiuntivo in esame. A tale proposito, vorrei aggiungere alle considerazioni del collega Boato - che condivido - che, oltre alla relazione annuale e a quella che riguarda nello specifico la politica di informazione per la sicurezza, in Commissione abbiamo modificato il testo, prevedendo la facoltà del Comitato di poter intervenire, riferendo al Parlamento sulle circostanze che ritenga più opportune, anche attraverso altre relazioni, al fine di evitare che si potesse pensare, o interpretare in tal senso, che l'attività del Comitato fosse circoscritta solo alla relazione annuale. Infatti, su tutte le questioni particolarmente delicate il Comitato può informare il Parlamento, nel corso dell'anno e della legislatura, con singole specifiche relazioni. Ritengo che ciò sia utile ai fini della funzione di controllo.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Cota. Ne ha facoltà.
ROBERTO COTA. Presidente, noi voteremo a favore di questo articolo aggiuntivo, perché amplia i poteri di controllo del Parlamento e prescrive una modalità entro la quale tali poteri di controllo debbono manifestarsi.
Come abbiamo già avuto modo di ribadire durante il corso della discussione, è molto importante che il Parlamento possa esercitare tale potere e che possa farlo attraverso il Comitato parlamentare di controllo e anche mediante l'esame dei documenti che il Governo gli invia.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Santelli. Ne ha facoltà.
JOLE SANTELLI. Presidente, intervengo per annunciare il voto favorevole su questa proposta emendativa, che completa e che costituisce un altro segno della nuova sistemazione dei servizi.
Come hanno già osservato i colleghi intervenuti, infatti, alla relazione semestrale che, ovviamente, il Comitato di controllo continuerà a presentare sull'attività Pag. 84svolta - quindi, nell'ambito del controllo e delle attività parlamentari -, era doveroso aggiungere la previsione di una relazione che il Governo dovrà presentare al Parlamento. Le due fonti, che ovviamente hanno materia e oggetto diversi, potranno entrambe essere oggetto di verifica in Parlamento.
Poiché ritengo che ciò completi, perfezionando l'attività di controllo, la struttura stessa del testo unificato in esame, annunciamo il nostro voto favorevole sull'articolo aggiuntivo.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo 37.0200 della Commissione, accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 478
Votanti 475
Astenuti 3
Maggioranza 238
Hanno votato sì 475).
Prendo atto che il deputato Buontempo non è riuscito a votare.
(Esame dell'articolo 38 - A.C. 445-A ed abbinate)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 38 e delle proposte emendative ad esso riferite (vedi l'allegato A - A.C. 445 ed abbinate sezione 10).
Ha chiesto di parlare il deputato Galante. Ne ha facoltà.
SEVERINO GALANTE. Signor Presidente, nel nostro ordinamento, il segreto di Stato è, allo stato attuale, sostanzialmente eterno; con il provvedimento in esame si procede positivamente verso una limitazione temporale, che tuttavia a me pare ancora troppo ampia.
Per intenderci, tanto per fare un riferimento, allorquando questa legge venisse approvata, il segreto di Stato, potendo giungere fino alla durata massima di trent'anni anni, riguarderebbe ancora eventi, ad esempio, collegati alla strage di Bologna.
Vorrei però richiamare l'attenzione su un altro aspetto: il rapporto tra segreto di Stato e accordi internazionali. Vi è chi ritiene che la ragione fondamentale che giustifica il segreto di Stato sia l'esigenza di «coprire», per l'appunto, la cooperazione con servizi alleati, senza la quale i nostri agenti non risulterebbero affidabili e verrebbero perciò esclusi dal «giro» - nel gergo si dice: dal mercato (ed è parola significativa!) - delle informazioni riservate.
Ora, questa tesi ha una dignità tecnica di tutta evidenza, ma essa può essere condivisa soltanto a condizione che si dia una fortissima e indiscutibile - ribadisco: indiscutibile! - priorità all'identità e alla funzione nazionale dei servizi, e dunque alle ragioni nazionali che giustificano il segreto di Stato.
È evidente che non si possono né si devono escludere forme di cooperazione tra i servizi di diversi paesi; è notorio - lo ricordavo già stamani - che in sede NATO questo tipo di cooperazione esiste almeno fin dal 1950. Ma deve essere altresì chiaro che ciascun servizio obbedisce al proprio Governo, deve obbedire al proprio Governo, non ad altri, e deve difendere gli interessi nazionali, del proprio paese. Aree di coincidenza degli interessi nazionali di diversi Stati possono sussistere, ma è raro che esse siano permanenti e, soprattutto, che siano totali. Perciò, la cooperazione non può che essere parziale in tutti i sensi ed in tutti i campi; lo scambio di informazioni, limitato; le nostre fonti ed i nostri informatori, protetti, pena, altrimenti, l'incorrere in gravi rischi. Il primo e fondamentale rischio è che le funzioni della cooperazione internazionale derivanti da accordi - e sottolineo che possano Pag. 85essere accordi di ogni tipo e di ogni livello, sottratti a qualsiasi forma di controllo - prevalgano e subordinino a sé la dimensione e gli interessi nazionali. Che si tratti di un rischio non astratto ma concretissimo è documentato anche, da ultimo, dal caso Abu Omar, di cui sono piene le pagine dei giornali e che è stato giustamente poc'anzi ricordato dal collega Villetti.
Ritengo necessaria, perciò, una correzione a tale riguardo e auspico che si compia ogni sforzo per apportare tale modifica ora o nel prosieguo dell'iter parlamentare.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato D'Alia. Ne ha facoltà.
GIANPIERO D'ALIA. Signor Presidente, mi permetto di non condividere le considerazioni testé svolte.
Se le preoccupazioni che il collega ha espresso sono solo quelle relative ai temi da lui evidenziati, io credo che esse siano abbondantemente superate non solo dal primo comma del testo dell'articolo 38, ma anche dal lavoro emendativo svolto in Commissione. Dico ciò perché la posizione del segreto di Stato avviene solo ed esclusivamente a tutela della integrità della Repubblica, a tutela della difesa delle istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a fondamento della Repubblica stessa.
Abbiamo eliminato un inciso su un emendamento proposto dai colleghi di Rifondazione Comunista, relativo alla dizione che c'era anche nella legge n. 801 del 1977, e cioè il libero esercizio delle funzioni degli organi costituzionali che, per come è stato interpretato, e forse a volte anche applicato, poteva dare adito ad un uso distorto della posizione del segreto di Stato.
La posizione del segreto di Stato, così come viene precisato dal primo comma dell'articolo 38, è posta a tutela della indipendenza dello Stato italiano, e a tutela della preparazione della difesa militare dello Stato.
Quindi, tutti gli atti, i fatti e i documenti sono, come dire, sottoponibili al segreto di Stato, solo se il segreto di Stato è funzionale a queste esigenze, che sono esigenze primarie per l'esistenza e l'attività della nostra Repubblica e delle sue istituzioni.
Quanto alla circostanza relativa alla durata del segreto, ricordiamo che la legge vigente non disciplina questo aspetto. Noi non abbiamo né una durata minima, né una durata massima del segreto di Stato.
Noi introduciamo una norma che tiene conto di due esigenze fondamentali: la prima, quella di non avere tempi lunghi o lunghissimi nella durata del segreto (perché non sarebbe giusto e non è giusto nei confronti dei cittadini, per la conoscenza dei fatti, almeno nel momento in cui questi diventano storici, e non preistorici); vi è conseguentemente l'esigenza di porre un limite massimo alla durata della vigenza del segreto di Stato.
Abbiamo però anche un'altra esigenza: non tutte le notizie, i fatti o i documenti hanno la stessa rilevanza, hanno lo stesso tipo di importanza, ai fini della tutela della identità e della integrità dello Stato, ragione per cui introdurre un limite temporale estremamente ristretto rischia di pregiudicare il fine per il quale in tutti gli stati democratici c'è una disciplina che tutela il segreto di Stato. Proprio per queste ragioni (ma ve ne sono altre che certamente poi il presidente Violante dirà meglio di me), noi abbiamo introdotto un sistema elastico, in forza del quale la durata del segreto di Stato ordinariamente è di 15 anni. Questo termine può essere prorogato per una sola volta, e per un massimo di altri 15 anni (il che non significa che sia automatico il rinnovo dopo 15 anni), e quindi il limite temporale massimo della durata del segreto è fissato in trent'anni. Ciò rappresenta, ripeto, rispetto alla media delle normative previste in altri paesi europei, e non solo europei, certamente un limite temporale molto, ma molto più basso.
Vorrei anche aggiungere, rispetto all'altra questione che il collega ha posto, che questa norma è una norma che, quando entrerà in vigore, si applicherà anche agli atti e ai documenti che attualmente sono Pag. 86coperti da segreto, con gli stessi limiti di natura temporale, il che sta a significare che certamente tutti quegli atti o quei documenti che abbiano superato l'arco temporale dei 15 anni, sono, ope legis, svincolati dal segreto, salvo la potestà, che il Presidente del Consiglio ha, di prorogare (per un tetto massimo di 30 anni comunque) la posizione e la copertura del segreto, cosa che deve comunque comunicare al Comitato parlamentare di controllo, il quale ultimo potrà valutarne la fondatezza.
Mi permetto, a questo riguardo, di aggiungere un'ultimissima considerazione che è la seguente: c'è un'altra garanzia che noi riteniamo fondamentale e che è la vera novità dal nostro punto di vista. Essa riguarda non solo il segreto di Stato, ma anche l'esercizio delle cosiddette garanzie funzionali. Questo significa il controllo supremo della Corte costituzionale sul corretto esercizio di questi poteri da parte del Presidente del Consiglio e da parte della magistratura, qualora a sollevare il conflitto di attribuzione sia l'autorità politica e non l'autorità giudiziaria.
Di fronte alla Corte costituzionale il segreto non può essere opposto. La Corte ha libero accesso con le dovute cautele legate alla circostanza che esamina atti coperti da segreto. Si tratta di libero accesso e conoscenza degli elementi in forza dei quali è avvenuta l'apposizione e la conferma del segreto di Stato.
Io credo che sia stato costruito un sistema moderno ed equilibrato, trasparente ma rispettoso delle regole e delle garanzie costituzionali. Credo che dovremmo essere contenti dello sforzo che si è fatto in queste settimane in Commissione, tenendo conto delle esigenze di tutti - e sottolineo tutti - i gruppi parlamentari, soprattutto di quelli come il gruppo dei Comunisti Italiani che ha posto, insieme a Rifondazione Comunista, una serie di questioni che storicamente sono state oggetto delle loro posizioni politiche.
Dal nostro punto di vista, siamo riusciti a costruire una soluzione equilibrata che tiene insieme un sistema che, se bene applicato, produrrà effetti positivi per il paese.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Mascia. Ne ha facoltà.
GRAZIELLA MASCIA. Grazie, Presidente. Anch'io voglio richiamare il fatto che questo articolo e tutti quelli che riguardano questo capitolo del segreto di Stato sono per noi particolarmente sensibili. Confesso che storicamente magari abbiamo avuto un po' di diffidenza rispetto a certe materie, stante la storia del nostro paese. Tuttavia, poiché abbiamo lavorato seriamente e rigorosamente per costruire una legge, che offra della garanzie per le procedure che sono fissate e che valgono sia che i gruppi politici di una determinata area stiano al Governo o all'opposizione, credo che abbiamo trovato un equilibrio che giudico ancora migliorabile, ma che sicuramente tiene conto dell'esigenza fondamentale di precisare i fondamenti, i limiti e anche le finalità nel caso in cui venga apposto il segreto di Stato.
Le norme dell'articolo 1, in particolare, sono fondamentali. Abbiamo lavorato ancora oggi per modificare gli emendamenti accolti, che verranno esaminati fra poco. Essi consentono di limitare, circoscrivere e rendere ancora più rigoroso il comma 1 di questo articolo 38, che definisce le finalità e le ragioni in base alle quali si può apporre il segreto di Stato.
Naturalmente questa non è l'unica questione importante; l'altra riguarda i tempi, la declassificazione automatica, la possibilità che finalmente in questo paese si possa accedere a documenti fin qui a tutti sconosciuti e che hanno lasciato molti interrogativi a tanti di noi nel corso di questi anni o persino decenni.
La declassificazione automatica è un altro elemento molto importante. Un ulteriore passaggio di garanzia, oltre alla delimitazione che abbiamo individuato nelle fattispecie di riferimento, è il percorso. I livelli di controllo sono più di uno. La responsabilità politica in questo caso è Pag. 87certamente in primo luogo in termini esclusivi del Presidente del Consiglio, ma sarà emanato un regolamento per normare la posizione del segreto di Stato, la declassifica e i soggetti che dovranno apporre il segreto, che naturalmente dovranno sentire il Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale per la sicurezza e chiedere un parere al Copaco.
Vi è una fase successiva di controllo che riguarda la magistratura e (si tratta di un'innovazione di fondo che è stata introdotta con questo testo) l'intervento della Corte costituzionale, cui non può essere opposto il segreto di Stato e che in ultima analisi è dunque chiamata a dirimere eventuali conflitti di attribuzione.
Credo che, anche qui, come sulle cause di giustificazione, abbiamo trovato un equilibrio - lo ripeto - migliorabile, ma che tiene conto di tutte le preoccupazioni, i suggerimenti e le proposte che ognuno di noi ha potuto avanzare per quanto riguarda sia le finalità indicate dall'articolo 1, sia le procedure e i controlli che si definiscono nel corso di questo iter.
Al riguardo, ho ritirato l'emendamento 38.67, su cui vogliamo tornare a riflettere eventualmente al Senato. Diversamente, sono stati accolti altri emendamenti a firma mia e della collega Deiana, che a giudizio dei colleghi hanno contribuito a rendere più rigorose e stringenti queste finalità.
PRESIDENTE. La Presidenza è costretta a ricordare che tre gruppi, i Comunisti italiani, l'UDC e i Verdi, hanno già esaurito i tempi a disposizione; altri due gruppi, la Lega Nord Padania e la Rosa nel Pugno, stanno per esaurire i propri tempi.
Vista l'importanza dell'argomento in discussione e visto che vi è un'intesa tra i gruppi su come procedere, la Presidenza non applica in maniera fiscale o rigida il regolamento (come vedete, sta computando a titolo personale il tempo che i gruppi stanno utilizzando), ma rivolge un invito alla moderazione nel prosieguo della discussione.
Nessun altro chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.
LUCIANO VIOLANTE, Relatore. Signor Presidente, la Commissione formula un invito al ritiro dell'emendamento Licandro 38.1, riguardante gli accordi internazionali. Ho seguito con attenzione l'intervento del collega Galante che ha posto, con la competenza che lo caratterizza, alcune questioni relative al segreto di Stato. Vorrei ricordare che noi limitiamo fortemente il segreto di Stato rispetto all'attuale situazione, in primo luogo perché fissiamo il principio di temporaneità (oggi il segreto è eterno) in termini assai moderni, vicini ai livelli degli Stati Uniti, perché, tanto in Germania quanto in Francia, i termini sono molto più alti. In secondo luogo, stabiliamo l'inopponibilità del segreto di Stato alla Corte costituzionale in caso di conflitto di attribuzione tra magistratura ordinaria ed esecutivo. Questo è il quadro.
In relazione all'emendamento in oggetto, vorrei precisare che la questione relativa agli accordi internazionali emerge in due casi: quando si tratti di attività dirette a recare danno all'integrità della Repubblica (la prima parte) oppure all'indipendenza dello Stato rispetto agli altri e alle relazioni tra stati. Quindi, da un verso, il soggetto è l'integrità della Repubblica, dall'altro è l'indipendenza dello Stato. Questa è la ragione per cui chiedo al collega Licandro di ritirare il suo emendamento 38.1.
La Commissione esprime parere favorevole sull'emendamento Mascia 38.62, mentre ricordo che l'emendamento Mascia 38.63 è stato ritirato. La Commissione raccomanda l'approvazione da parte dell'Assemblea del suo emendamento 38.201 ed esprime parere favorevole sull'emendamento Licandro 38.68. Ricordo che l'emendamento Galante 38.64 è stato ritirato.
La Commissione esprime, altresì, parere favorevole sull'emendamento Mascia 38.65, con riferimento al quale ricordo che vi è un errore di stampa: la parola corretta è «dispone» e non «disporne».Pag. 88
L'emendamento Galante 38.7 è stato ritirato. La Commissione esprime parere favorevole sull'emendamento Mascia 38.66 e raccomanda l'approvazione da parte dell'Assemblea dell'emendamento 38.200 della Commissione.
Infine, ricordo che l'emendamento Mascia 38.67 è stato ritirato.
PRESIDENTE. Il Governo?
PAOLO NACCARATO, Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.
PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Licandro 38.1. Chiedo all'onorevole presentatore se acceda all'invito al ritiro formulato dal relatore.
ORAZIO ANTONIO LICANDRO. Signor Presidente, intervengo per annunciare il ritiro del mio emendamento 38.1.
Per quanto riguarda l'emendamento Galante 38.64, vorrei precisare che lo ritiriamo perché è stato proposto un emendamento della Commissione.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mascia 38.62, accettato dalla Commissione e dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 469
Votanti 466
Astenuti 3
Maggioranza 234
Hanno votato sì 463
Hanno votato no 3).
Avverto che l'emendamento Mascia 38.63 è precluso.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Licandro 38.68, accettato dalla Commissione e dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 479
Votanti 475
Astenuti 4
Maggioranza 238
Hanno votato sì 475).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 38.201 della Commissione, accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 484
Votanti 481
Astenuti 3
Maggioranza 241
Hanno votato sì 480
Hanno votato no 1).
L'emendamento Galante 38.64 è precluso.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mascia 38.65, nel testo corretto, accettato dalla Commissione e dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Pag. 89
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 486
Votanti 483
Astenuti 3
Maggioranza 242
Hanno votato sì 483).
L'emendamento Galante 38.7 è ritirato.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mascia 38.66, accettato dalla Commissione e dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 484
Votanti 477
Astenuti 7
Maggioranza 239
Hanno votato sì 477).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 38.200 della Commissione, accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 482
Votanti 481
Astenuti 1
Maggioranza 241
Hanno votato sì 481).
L'emendamento Mascia 38.67 è ritirato.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 38, nel testo emendato.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 490
Votanti 489
Astenuti 1
Maggioranza 245
Hanno votato sì 488
Hanno votato no 1).
(Esame dell'articolo 39 - A.C. 445-A ed abbinate)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 39 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 445 ed abbinate sezione 11).
Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.
LUCIANO VIOLANTE, Relatore. Signor Presidente, la Commissione raccomanda l'approvazione del suo emendamento 39.203 ed esprime parere favorevole sull'emendamento Licandro 39.62.
L'emendamento Bocchino 39.64 è stato ritirato. La Commissione esprime parere favorevole sull'emendamento Buemi 39.60, nonché sull'emendamento Licandro 39.63, e raccomanda l'approvazione del suo emendamento 39.200.
L'emendamento Bocchino 39.65 sarebbe precluso dall'eventuale approvazione dell'emendamento 39.200 della Commissione. La Commissione raccomanda, altresì, l'approvazione dei suoi emendamenti 39.201 e 39.202 ed invita i presentatori a ritirare l'emendamento Bocchino 39.66.
PRESIDENTE. Naturalmente, presidente Violante, l'emendamento Licandro 39.63 sarebbe assorbito qualora fosse approvato l'emendamento Buemi 39.60.
Il Governo?
PAOLO NACCARATO, Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali. Signor Presidente, il Governo accetta gli emendamenti Pag. 9039.200, 39.201, 39.202 e 39.203 della Commissione e per il resto concorda con il parere espresso dal relatore.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Licandro 39.62, accettato dalla Commissione e dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 477
Votanti 472
Astenuti 5
Maggioranza 237
Hanno votato sì 471
Hanno votato no 1).
Prendo atto che i presentatori dell'emendamento Bocchino 39.64 lo hanno ritirato.
Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Buemi 39.60, accettato dalla Commissione e dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 482
Votanti 477
Astenuti 5
Maggioranza 239
Hanno votato sì 477).
L'emendamento Licandro 39.63 è pertanto assorbito.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 39.200 della Commissione, accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 483
Votanti 480
Astenuti 3
Maggioranza 241
Hanno votato sì 480).
Il successivo emendamento Bocchino 39.65 è pertanto precluso.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 39.201 della Commissione, accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 486
Votanti 482
Astenuti 4
Maggioranza 242
Hanno votato sì 482).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 39.202 della Commissione, accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 490
Votanti 487
Astenuti 3
Maggioranza 244
Hanno votato sì 487). Pag. 91
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, 39.203 della Commissione, accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 489
Votanti 487
Astenuti 2
Maggioranza 244
Hanno votato sì 487).
Prendo atto che i presentatori dell'emendamento Bocchino 39.66 accedono all'invito al ritiro formulato dal relatore.
Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 39, nel testo emendato...
ENRICO BUEMI. Presidente, le avevo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto!
PRESIDENTE. Chiedo scusa: revoco pertanto l'indizione della votazione.
Prego, onorevole Buemi, ha facoltà di parlare.
ENRICO BUEMI. Signor Presidente, il gruppo La Rosa nel Pugno, pur apprezzando lo sforzo che è stato compiuto per correggere alcune disposizioni del provvedimento, che intendevamo modificare attraverso le nostre proposte emendative, ritiene che rimanga ancora irrisolta la questione posta sia dall'onorevole Villetti, sia da altri colleghi intervenuti sullo stesso argomento. Rilevo che non si tratta soltanto di esponenti del mio gruppo parlamentare.
La questione evidenziata concerne il rapporto tra segreto di ufficio e di Stato e libertà di stampa. Si tratta di una tematica che riveste grandissima rilevanza, anche se ci rendiamo conto della particolare delicatezza della ricerca di un equilibrio tra l'esigenza di tutelare l'interesse della nazione e quella di garantire la libertà di informazione.
Come hanno già evidenziato altri colleghi, vorrei segnalare che le vicende storiche del nostro paese (ma non soltanto) hanno dimostrato, in questi anni, quanto sia necessaria ed indispensabile, in numerosi casi, l'esistenza di una stampa libera ed in grado di approfondire anche argomenti e situazioni scottanti. Ricordo che, in gioventù, un giornalista di particolare capacità mise sotto gli occhi del mondo una vicenda tragica. Si trattava dell'eccidio, in un villaggio vietnamita, di circa trecento persone: madri, bambini e via dicendo.
Se non vi fossero stati sia quella capacità di inchiesta, sia anche il coraggio di andare contro quelli che erano sicuramente i dichiarati interessi nazionali, certamente non saremmo venuti a conoscenza di vicende così tragiche e, in qualche misura, non si sarebbe neanche potuto porvi rimedio. Per la verità, occorreva limitare quei comportamenti che, spesso, le truppe di occupazione pongono in essere in situazioni particolarmente tese, ma che sicuramente non giustificano eccessi di quel genere.
Allora, rispetto a tali circostanze, nonché ad un ruolo sempre più delicato svolto dai servizi di informazione e di sicurezza (i quali si avvalgono, tra l'altro, di tecnologie molto sofisticate e particolarmente invasive dei diritti non soltanto delle persone, ma anche delle collettività e delle istituzioni), pensiamo debba esservi un bilanciamento forte, che non può essere garantito soltanto dalla presenza di un Comitato parlamentare di controllo e dalla possibilità - anche se sicuramente efficace - della Corte costituzionale di intervenire negli eventuali conflitti di attribuzione.
L'esistenza di una stampa la più libera possibile, infatti, è baluardo di democrazia non soltanto nel nostro paese, ma più in generale nel mondo. In questo senso, dunque, riteniamo che il problema non sia stato risolto e che rimanga ancora aperta Pag. 92una questione. Ciò ci induce ad esprimere, sull'articolo in esame, il voto contrario del gruppo La Rosa nel Pugno.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Boato. Ne ha facoltà.
MARCO BOATO. Signor Presidente, se posso permettermi, vorrei rivolgermi sia al collega Buemi, con l'amicizia ed il rispetto che lui conosce, sia ai colleghi del gruppo de La Rosa nel Pugno. Poco fa abbiamo ascoltato rievocazioni di carattere storico, politico e culturale che posso pienamente sottoscrivere, che sono da condividere totalmente e che rivestono una grande importanza nella storia della libertà e del giornalismo in qualunque Stato democratico.
Purtroppo - lo dico al collega Buemi e spero che mi ascolti - l'articolo che stiamo per approvare non ha attinenza con questa materia. È stato svolto un ragionamento storico, politico e culturale condivisibile per motivare il voto contrario su un articolo finalizzato a modificare il codice di procedura penale.
In particolare, l'articolo 39, comma 1, è volto a sostituire l'articolo 202 del codice di procedura penale e disciplina il ruolo, nel processo, dei testimoni che siano chiamati a deporre su fatti coperti dal segreto di Stato, prevedendo - questo è molto importante - che non è, in ogni caso, precluso all'autorità giudiziaria di procedere in base ad elementi autonomi e indipendenti dagli atti, documenti e cose coperte dal segreto e prevedendo, altresì, la possibilità di conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, materia che, per altri versi, è già riecheggiata in questa Assemblea durante il question time. L'articolo 39, comma 3, invece, prevede la modifica dell'articolo 204 del codice di procedura penale che riguarda, non più i testimoni, ma gli imputati o gli indagati che siano chiamati a un esame da parte della autorità giudiziaria ed anche in questo caso è contemplata l'ipotesi di intervento da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, la possibilità di conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato e così via.
Si tratta di materie di grande importanza e delicatezza sulle quali in Commissione abbiamo lavorato per settimane e credo che abbiamo trovato una soluzione, se non ottimale, perlomeno equilibrata e positiva. Tuttavia, nessuna di queste materie ha a che vedere con quella libertà di stampa e libertà di giornalismo che il collega Buemi giustamente ha evocato, ma è connessa ad un articolo che riguarda tutt'altra materia. Se posso suggerire al collega Buemi, e agli altri colleghi de La Rosa nel Pugno, di rivedere il voto contrario sull'articolo 39, mi permetto di farlo e, comunque, per quanto mi riguarda annuncio il voto favorevole.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Gasparri. Ne ha facoltà.
MAURIZIO GASPARRI. Signor Presidente, il collega Boato giustamente ha detto che la questione attinente all'articolo 39 è altra rispetto al ruolo della stampa e dell'informazione. Noi esprimeremo con convinzione voto favorevole sull'articolo 39 del provvedimento in esame, perché è nato proprio dalla volontà di risolvere questioni di stringente attualità. Attualmente, è in corso un procedimento, una indagine, una attività della magistratura che attiene a vicende riguardanti i servizi di sicurezza. La questione non può portare a immunità assolute, nessuno è legibus solutus, nessuno è sottratto al dominio della legge che vale per tutti. Però, ci sono procedure diverse che devono essere seguite.
Questo provvedimento chiarisce quali siano le attribuzioni particolari dei servizi di sicurezza e prevede la possibilità che siano compiute anche azioni che, per un comune cittadino, risulterebbero illegali ma che, previo processi autorizzativi particolari, risultano possibili, con una serie di limiti di cui all'articolo 17.
Invece, l'articolo 39, chiarisce che la magistratura, di fronte a personale dei servizi che, eccependo il segreto di Stato, rifiuta di deporre, invece di procedere (i fatti di attualità Pag. 93ci dimostrano che ciò ha determinato conseguenze particolari) si deve rivolgere a una autorità politica, la quale può confermare o meno la sussistenza di un segreto.
Sostanzialmente, si stabilisce che avvenga in maniera anticipata quello che, in maniera un po' confusa, sta avvenendo adesso ex post in un procedimento in corso a Milano, nel quale Esecutivi diversi hanno apposto il segreto in merito ad alcune vicende. Tutto ciò sta creando una serie di problemi.
Questa norma consente di anticipare la soluzione del problema e riteniamo che sia utile per chiarire un aspetto sostanziale. Questo dice la lettera della norma e soprattutto l'articolo 39, comma 1, è molto chiaro: quando c'è la apposizione il segreto di Stato, il magistrato deve rivolgersi all'autorità politica che può decidere e informare se ci sia o meno tale segreto. Tutto ciò porta alla trasparenza e introduce una procedura ex ante rispetto a situazioni che anche oggi stiamo vivendo, in modo molto confuso.
Quindi, da garanzie particolari onde evitare che ci siano confusioni. Poi, c'è tutta una serie di garanzie, conflitti di attribuzione, il ruolo della Corte costituzionale. Alla Corte costituzionale, supremo organo, non si può eccepire il segreto, però credo che questa ponga dei vincoli di procedura alla magistratura rispetto a vicende delicate. Quindi, non impedisce l'iniziativa, ma la porta su binari ben precisi, dove l'autorità politica poi avallerà o meno se c'è un segreto.
La norma dice con chiarezza che alcuni procedimenti possono anche essere di fatto sospesi, cioè si dichiara di non doversi procedere per l'esistenza delle segreto di Stato: credo che questo sia un fatto importante. Ho voluto fare questo intervento per richiamare i colleghi proprio sull'importanza di questa norma, che, a nostro avviso, è fondamentale. È corretto che ci sia, sussiste la possibilità di procedere ugualmente, ma c'è la possibilità di impedire il processo mediatico, la divulgazione di notizie riservate, l'incertezza assoluta su aspetti di grande importanza.
Infatti, è inutile - l'ho detto prima e lo ribadisco - che, quando ci sono le emergenze interne o internazionali, anche in quest'aula, in un concerto convergente di consensi, approviamo decreti, norme, misure e diciamo che bisogna contrastare con l'intelligence i pericoli del nostro tempo, non con gli eserciti, con i conflitti. Benissimo, lo sottoscrivo, ma poi vuol dire mettere l'intelligence nella condizione di rispettare le norme ed anche di approvare delle norme che consentano di salvaguardare l'operatività di queste strutture, nell'assunzione di responsabilità suprema dell'autorità politica, cioè di chi guida il Governo, che poi può confermare o meno se questo segreto esiste.
Comunque, anche se c'è il segreto, esiste una verifica se quella persona ha abusato ed ha invocato una facoltà che non c'era ragione di evocare. Allora, credo che anche su questo articolo ci sia il voto unanime che c'è stato su tanti altri, ma questo stiamo votando.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole D'Elia. Ne ha facoltà.
SERGIO D'ELIA. Signor Presidente, se posso rivolgermi con la stessa cortesia e amicizia con cui il collega Boato si è rivolto al collega Buemi, noi sappiamo benissimo che l'articolo che stiamo per votare - che reca il titolo «Tutela del segreto di Stato» - non richiama esplicitamente le sanzioni previste per chi, giornalista, giornale, la libera stampa, usasse del segreto di Stato violato, perché c'è un articolo preciso del codice del penale che prevede tutto ciò ed è la legge vigente che con questo nostro provvedimento noi non stiamo mettendo in discussione. C'è stato fatto notare anche in occasione di votazioni precedenti, riguardanti, per esempio, il segreto d'ufficio violato dai componenti dal Comitato di controllo. Lo sappiamo bene, abbiamo semplicemente sollevato una questione politica.
PRESIDENTE. La prego di concludere.
Pag. 94SERGIO D'ELIA. Non abbiamo presentato degli emendamenti, ma ci siamo rivolti al presidente Violante e ai membri del Comitato dei nove perché il ragionamento che abbiamo fatto, che Villetti ha fatto più volte anche ieri, venisse accolto: non c'è stata nessuna attenzione in questo senso. Quindi, su questo articolo noi ribadiamo il voto contrario de La Rosa nel Pugno, proprio perché vogliamo sollevare una questione di grande importanza politica e democratica.
LUCIANO VIOLANTE, Relatore. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LUCIANO VIOLANTE, Relatore. Signor Presidente, intervengo solo perché i colleghi abbiano contezza della materia che stiamo trattando. Qui non siamo nel quadro delle dichiarazioni della persona indagata o imputata, ma nel quadro delle dichiarazioni del testimone, e nei processi che sono stati citati il problema non è quello del testimone. Quindi, l'articolo 202 del codice di procedura penale riguarda esclusivamente i testimoni e riproduce l'esatta disciplina attuale, soprattutto sul terreno dell'opposizione del segreto di Stato, della necessità della conferma da parte del Presidente del Consiglio, che c'è adesso, e adesso c'è anche il principio che, se quella notizia è essenziale, il procedimento non può andare avanti e si deve chiudere.
Noi abbiamo aggiunto un principio tratto da decisioni della Corte costituzionale. Secondo tale principio, se indipendentemente dal segreto di Stato il giudice può procedere, può procedere ugualmente come è stato stabilito in tre diverse sentenze della Corte costituzionale.
Questo, naturalmente, non vuol dire che il magistrato possa recepire aliunde la notizia coperta dal segreto di Stato, perché se segreto vi è questa deve essere considerata una cosa seria. Invece, egli può procedere lateralmente per altre vie, per altre imputazioni, se ciò è possibile.
Volevo solo dire che stiamo discutendo del testimone, riproducendo la disciplina attuale con qualche garanzia in più stabilita dalla Corte costituzionale. La questione dell'imputato, dell'indagato, la analizzeremo in seguito.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, l'onorevole Barani. Ne ha facoltà.
LUCIO BARANI. Signor Presidente, intervengo per sostenere le questioni politiche che il gruppo de La Rosa nel Pugno sta portando avanti attraverso gli onorevoli Villetti, Buemi e D'Elia.
Mi sembra logico che il gruppo estremamente garantista de La Rosa nel Pugno, come del resto anche noi, porti avanti questa questione; anzi, se il regolamento lo permettesse, il nostro gruppo cederebbe volentieri tutto il tempo che ha ancora a disposizione a La Rosa nel Pugno, permettendo a quest'ultimo gruppo di portare avanti battaglie politiche che noi condividiamo appieno.
Appoggiando anche noi il voto contrario e condividendo le motivazioni espresse dal deputato Buemi, aggiungiamo una breve considerazione relativa alla libera stampa. In tutti i paesi prima dell'instaurazione di una dittatura si procede introducendo i segreti d'ufficio e di stato: è questo il primo passo per non permettere ai cittadini, al popolo sovrano di conoscere le azioni del Governo. Tutti gli stati totalitari impongono il segreto di stato e impediscono alla stampa, ai giornalisti di denunciare pubblicamente i fatti e di fare il loro dovere.
Non possiamo permetterci che dei giornalisti possano avere timore di pubblicare notizie che la gente, il popolo deve conoscere, tanto meno che tale divulgazione preveda una loro responsabilità giuridica.
Quindi, se possibile, cediamo tutto il tempo a nostra disposizione al gruppo de La Rosa nel Pugno, che conosce molto bene gli argomenti ed i meccanismi di cui ci stiamo occupando.
PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Barani, ma le ricordo che il tempo di un Pag. 95gruppo non può essere ceduto ad altri: mi dispiace che l'atto di generosità non possa essere accolto.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Licandro. Ne ha facoltà.
ORAZIO ANTONIO LICANDRO. Signor Presidente, mi limito davvero a qualche battuta per la delicatezza della questione.
L'onorevole Violante ha precisato che si sta trattando di altra materia e che l'articolo riguarda il testimone e non la persona indagata o imputata. Voglio, inoltre, ricordare all'onorevole Gasparri che non si intralcia affatto la magistratura e che è assolutamente errato ogni richiamo e riferimento al noto processo in corso.
PRESIDENTE. Le ricordo...
ORAZIO ANTONIO LICANDRO. Ho finito, signor Presidente.
È importante ricordare che questo articolo non ha niente a che vedere con la libertà di informazione e che l'ultimo comma contempla un'importante previsione di salvaguardia politica.
Secondo tale previsione, il Presidente del Consiglio ha l'obbligo di dare comunicazione al Comitato parlamentare circa il mantenimento del segreto di Stato e quest'ultimo ha dunque la facoltà di riferire a ciascuna delle due Camere.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Cota. Ne ha facoltà.
ROBERTO COTA. Signor Presidente, questo articolo costituisce un passo importante verso la ricerca di una chiarezza di rapporti tra la magistratura, l'attività dei servizi di sicurezza e le responsabilità del Governo.
Nel recente passato abbiamo assistito ad un certo protagonismo da parte della magistratura, che ha messo a repentaglio la sicurezza, in quanto si sono svolte indagini su operazioni, anche di carattere internazionale, che certamente erano state condotte per tutelare la sicurezza dello Stato. Dunque, da parte dell'autorità giudiziaria si è addirittura tentato di attingere e sono state divulgate notizie assolutamente riservate.
In realtà, deve sussistere un equo bilanciamento tra l'interesse alla sicurezza, con riferimento a determinati tipi di operazioni, e quello all'espletamento delle indagini. Questo deve avvenire con tutte le garanzie del caso, in quanto ritengo che, se non si riuscirà ad arrivare ad una chiarezza in questo campo, nessun servizio straniero sarà disposto a collaborare con i nostri. Infatti, se venisse organizzata un'operazione e poi un magistrato qualsiasi pretendesse di accedere a carte riservatissime, sotto questo profilo i nostri servizi automaticamente diventerebbero - come sono già diventati - la barzelletta.
L'articolo 39 - allo stesso modo dell'articolo 40 - pone alcuni limiti, individuando le fattispecie con riferimento alle quali occorre tutelare il segreto di Stato nonché la procedura per l'opposizione del segreto e la conferma da parte del Presidente del Consiglio.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Fiano. Ne ha facoltà.
EMANUELE FIANO. Signor Presidente, molti interventi si sono succeduti sull'articolo in esame; innanzitutto quello dell'onorevole Gasparri, che ha fatto riferimento ad un'attualità processuale.
Non ritengo necessario riferire un progetto di riforma così complesso ad un processo in corso; ciò, infatti, rischierebbe di sviare l'attenzione del legislatore dal complesso contenuto del testo che stiamo approvando.
Tuttavia, vorrei dire al collega Gasparri - come il presidente Violante ha già chiaramente esplicitato - che ci riferiamo all'articolo 202 del codice di procedura penale e, quindi, alla fattispecie del testimone. Pertanto, il riferimento fatto al processo in corso che vede imputato il generale Pollari non rientra nella fattispecie che stiamo esaminando in questo articolo, che si riferisce ad una Pag. 96modifica del suddetto articolo 202 e stabilisce quindi l'obbligo di astenersi dal deporre. A prescindere da questa fattispecie, che il collega Gasparri, se lo ritiene, potrà riprendere in un articolo successivo, è importante approvare l'articolo nel testo emendato a seguito dell'approvazione dell'emendamento 39.200 della Commissione. Preannuncio pertanto che il nostro gruppo esprimerà un voto favorevole sullo stesso.
Mi preme ricordare anche ai colleghi de La Rosa nel Pugno, che legittimamente ne fanno una questione di principio generale, il comma 7 di questo articolo.
Come è noto, introduciamo con il progetto di legge in esame la possibilità di sciogliere un conflitto di attribuzione tra il Presidente del Consiglio dei ministri e la magistratura di fronte alla Corte costituzionale, quindi, introduciamo per la prima volta nel nostro ordinamento un organo terzo che decide del conflitto di attribuzione. Non stiamo precludendo alla magistratura, onorevole Gasparri, la possibilità che sulla base di altri elementi, autonomi, indipendenti, non coperti dal segreto, essa continui il procedimento giudiziario. Mi preme sottolinearlo.
Infine, rispetto agli interventi dei colleghi circa la questione del segreto di Stato in una democrazia, ritengo che le democrazie forti si basino anche sulla sussistenza e l'esistenza del principio del segreto di Stato, normato e regolato. Noi abbiamo previsto una durata per tale disciplina ed abbiamo normato la possibilità che sussista un conflitto di interesse tra un procedimento in atto in un processo e la posizione o la conferma della posizione del segreto di Stato da parte del Consiglio dei ministri. Secondo me abbiamo formulato una norma, che è al centro della consistenza di una convivenza democratica.
Per questo, il gruppo L'Ulivo voterà a favore dell'approvazione dell'articolo 39.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Santelli. Ne ha facoltà.
JOLE SANTELLI. Signor Presidente, intervengo in generale sugli articoli 39 e 40, trattandosi di quelli più complessi e difficili da esaminare. Devono essere ovviamente bilanciati due interessi: da un lato la tutela del segreto di Stato, quindi l'interesse di Governo, dall'altro quello della magistratura a svolgere le indagini ed i processi.
Non è semplice trovare una compensazione adeguata nella materia, ma lo sforzo è diretto a far sì che le due sfere di competenza si rispettino senza intrecciarsi e sovrapporsi, evitando il più possibile conflitti manifesti. La norma cosiddetta di chiusura individuata nel testo, cioè il ricorso alla Corte costituzionale ove sorga il problema di conflitti tra poteri dello Stato, è diretta a lasciare la possibilità ad entrambi gli ambiti ad operare in termini corretti ed appositi.
Vi può essere chi ritenga di ampliare i poteri del Governo e limitare quelli della magistratura e, viceversa, chi ritenga che sarebbe necessario ampliare i poteri della magistratura, anche come garanzia da parte politica. È un tema difficilissimo perché ci si imbatte in un cambiamento profondo, culturale, come stiamo verificando.
Il testo del progetto di legge non è politicamente soddisfacente, ma testimonia lo sforzo tendente a far sì che siano nella stessa misura rispettati il ruolo della magistratura e quello del Governo, quindi la necessità di porre il segreto di Stato in alcuni casi, per la sicurezza nazionale.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole D'Alia, al quale ricordo che il suo gruppo ha terminato il tempo a propria disposizione. Ne ha facoltà.
GIANPIERO D'ALIA. Signor Presidente, approfitto della sua «bontà» per intervenire anch'io sull'articolo 40 oltre che sull'articolo 39, dato che sono connessi.
Vorrei svolgere una considerazione preliminare. Siamo chiamati ad approvare un provvedimento, un sistema di regole che prescinde dalla durata di un determinato Pag. 97processo o di un determinato caso. Guai a noi se, nell'introdurre una disciplina organica della materia, anche con riferimento al segreto di Stato, dovessimo essere condizionati, in positivo o in negativo, da singoli fatti specifici, che peraltro non sappiamo se rientrino o meno in una determinata fattispecie.
Questa mattina ho fatto una battuta quando il collega Gamba ha ritirato un emendamento, che riguardava le garanzie funzionali nei confronti dei giornalisti. La vorrei ripetere, proprio per fare un esempio che prescinde dalla vicenda che è stata qui citata. A differenza che per i sindacati e i partiti, non abbiamo posto un limite nell'esercizio delle garanzie funzionali nei confronti dei giornalisti, (con riferimento alla sede in cui lavorano e quindi ai giornali e alle redazioni). Lo abbiamo fatto con riferimento ai giornalisti professionisti in quanto tali. Se volessimo dare una lettura dietrologica di questa norma con riferimento a casi specifici, potremmo sostenere che è anch'essa una norma ad personam.
Ho voluto fare questa considerazione preliminare, perché abbiamo avuto il coraggio tutti assieme di introdurre gli articoli 39 e 40, che disciplinano finalmente in maniera organica la tutela del segreto di Stato ed il rapporto che è sempre stato controverso fra la magistratura e l'esecutivo, quindi anche il Parlamento, proprio perché mancava una disciplina positiva organica di tutta la materia. Proprio perché solo alcune ipotesi erano disciplinate dalla legge n. 801 del 1977, da trent'anni a questa parte sono stati sollevati numerosi conflitti e controversie sull'esatta applicazione delle disposizioni.
Proprio per queste ragioni siamo intervenuti. Lo abbiamo fatto con equilibrio. Credo che, avendo trovato un giusto punto di equilibrio tra le legittimamente diverse posizioni politiche presenti in Parlamento, dobbiamo continuare a mantenere questo equilibrio fino alla fine dell'esame del provvedimento, avendo come unico obiettivo principale l'interesse del paese.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 39, nel testo emendato.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 482
Votanti 480
Astenuti 2
Maggioranza 241
Hanno votato sì 471
Hanno votato no 9).
(Esame dell'articolo 40 - A.C. 445-A ed abbinate)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 40 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 445 ed abbinate sezione 12).
Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.
LUCIANO VIOLANTE, Relatore. La Commissione esprime parere contrario sul subemendamento Santelli 0.40.201.1 (Nuova formulazione). Raccomanda invece l'approvazione dei suoi emendamenti 40.201, 40.202 e 40.200, dalla cui approvazione risulterebbe precluso l'emendamento Boscetto 40.60.
PRESIDENTE. Il Governo?
PAOLO NACCARATO, Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali. Il Governo accetta gli emendamenti 40.201, 40.202 e 40.200 della Commissione e per il resto concorda con il parere espresso dal relatore.
Pag. 98
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Santelli 0.40.201.1 (Nuova formulazione), non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 491
Votanti 486
Astenuti 5
Maggioranza 244
Hanno votato sì 225
Hanno votato no 261).
Passiamo alla votazione dell'emendamento 40.201 della Commissione.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Boato. Ne ha facoltà.
MARCO BOATO. Annuncio il voto favorevole sull'emendamento 40.201 della Commissione. Inoltre rilevo, rispetto alla materia che indirettamente è stata fatta oggetto di dibattito esaminando l'articolo precedente, che anche con la soluzione che noi opportunamente prospettiamo non solo nell'emendamento della Commissione ma nell'intero articolo 40, resta irrisolto - e forse non poteva essere risolto -, nel senso che resta aperto, un problema delicato, che riguarda il bilanciamento fra due interessi che possono a volte essere contrapposti: da una parte, la tutela del segreto di Stato; dall'altra, l'esercizio del diritto di difesa nel processo penale. È una questione su cui si è soffermata sia la Corte Costituzionale (quindi esiste giurisprudenza costituzionale al riguardo), sia la Corte di Cassazione (e quindi esiste anche giurisprudenza di legittimità al riguardo). Si tratta di un tema difficile e complesso che rimane aperto; bisognerà che venga risolto di volta in volta nel vivo del processo penale, quando si confronteranno il sacrosanto diritto costituzionale all'esercizio della difesa e la tutela del segreto di Stato.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Stucchi. Ne ha facoltà.
GIACOMO STUCCHI. Signor Presidente, preannunzio l'espressione del voto favorevole del gruppo della lega nord Padania sull'emendamento in esame, sottolineando che, tuttavia, non vi è una condivisione piena del testo. Vi è sicuramente un miglioramento rispetto al testo originario, ma forse si poteva fare qualcosa in più ed il nostro «sì» è, comunque, da leggere come una condivisione dello spirito, anche se nella sostanza alcuni miglioramenti, secondo noi, come del resto abbiamo proposto ed evidenziato anche in altre sedi, potevano essere apportati.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 40.201 della Commissione, accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 486
Votanti 482
Astenuti 4
Maggioranza 242
Hanno votato sì 481
Hanno votato no 1).
L'emendamento Boscetto 40.60 è pertanto precluso.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 40.202 della Commissione, accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Pag. 99
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 481
Votanti 479
Astenuti 2
Maggioranza 240
Hanno votato sì 479).
Prendo atto che i deputati Vacca e Pellegrino non sono riusciti a votare.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 40.200 della Commissione, accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 489
Votanti 487
Astenuti 2
Maggioranza 244
Hanno votato sì 487).
Passiamo alla votazione dell'articolo 40.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Zaccaria. Ne ha facoltà.
ROBERTO ZACCARIA. Signor Presidente, l'articolo in discussione pone una questione molto delicata di carattere generale sulla quale vorrei esprimere alcune considerazioni.
Naturalmente, nessuno di noi ha la possibilità di rappresentare la volontà del legislatore, perché quest'ultima risulta dal complesso delle dichiarazioni che accompagnano una certa norma. Tuttavia, non vi è dubbio che molte cose che sono state affermate con riferimento ad altri articoli hanno una certa rilevanza.
Qual è il cuore dell'articolo 40? Si intende estendere il dovere di rispettare il segreto ad una serie di soggetti che intervengono nel processo: non solo i testimoni (di cui abbiamo parlato, con riferimento all'articolo 39), ma imputati, parti civili, consulenti periti ed altri soggetti.
Naturalmente, per quanto riguarda questa disposizione, che diventa necessaria nel momento in cui si ridisciplina il segreto di Stato nel suo complesso e, in qualche modo, lo si circoscrive, come affermato dai colleghi che sono intervenuti, sia nella sua estensione temporale sia nel suo perimetro complessivo, si richiede che questo dovere sia reso chiaro e debba riguardare tutti i possibili protagonisti.
Dov'è la difficoltà? La difficoltà sta nel fatto che, fino a questo momento, nei codici questa estensione non era così chiara e, a tale riguardo, si è sviluppata una certa giurisprudenza che, in particolare, ha riguardato la figura dell'imputato; figura nei confronti della quale, evidentemente, si ha la possibilità - che discende non da una legge, ma dall'articolo 24 della Costituzione - di valutare sempre se rispettare il segreto di Stato o far prevalere invece questo insopprimibile diritto di difesa. Nella fase di preparazione della norma si sono offerte varie ipotesi sul modo in cui operare il bilanciamento, che comunque si deve operare. Io, forse, avrei preferito che fosse il legislatore ad effettuare questo bilanciamento.
Ad un certo punto, avevamo discusso circa la possibilità di dichiarare non punibile chiunque, essendo tenuto al rispetto del segreto di Stato ed avendo assunto nel processo la qualità di imputato o di indagato, rivelasse il segreto nell'esercizio del diritto di difesa, sempre che il danno arrecato con la violazione fosse proporzionato all'entità dell'accusa.
Certamente il legislatore aveva il diritto di effettuare un bilanciamento tra diritto di difesa e dovere di mantenere e rispettare il segreto. Non è stata questa la strada scelta, ma ciò non vuol dire che questo tipo di bilanciamento non rimanga una possibilità aperta nell'ordinamento. È chiaro che, di fronte ad un reato di natura molto banale, non ha senso violare il segreto di Stato, mentre il problema può porsi di fronte ad un reato molto grave, Pag. 100come un omicidio, in cui evidentemente l'unica strada per difendersi potrebbe essere quella di rivelare il segreto.
Non credo che si tratti di guardare, come è stato fatto, al processo di Milano in particolare, ma che si debba pensare piuttosto a tutti gli altri processi che dopo questa legge potranno essere chiamati in causa. Per quanto possa dare un modesto contributo su questo piano, affermo che, non avendo il legislatore risolto direttamente il problema del bilanciamento, questo rimane aperto tra l'imputato ed il giudice. Chi per difendersi abbia eventualmente invocato questo diritto costituzionale attraverso la strada dell'articolo 51 del codice penale dovrà poi rispondere del possibile reato di violazione del segreto ed allora sarà il giudice a stabilire in via definitiva se il suo bilanciamento è stato corretto.
Questo è il senso e la complessità della disposizione innovativa che introduciamo, che evidentemente ha una sua giustificazione, ma che non può certo arrivare, come risulta fin troppo chiaramente, fino al punto di demolire i princìpi costituzionali.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Gasparri. Ne ha facoltà.
MAURIZIO GASPARRI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, quello affrontato è un altro punto chiave.
Nell'intervento precedente ho fatto riferimento a procedure che, a nostro avviso, sono molto più chiare. L'articolo 39 fa riferimento al testimone, mentre l'articolo 40 fa riferimento alla generalità delle persone. Ai pubblici ufficiali, ai pubblici impiegati e agli incaricati di pubblico servizio è fatto divieto di riferire riguardo a fatti coperti dal segreto di Stato. Inoltre, si dice che sostanzialmente, quando queste persone - non i testimoni -, tra cui quelle sottoposte ad indagine, eccepiscono il segreto di Stato, si arresta la procedura e l'autorità giudiziaria (come recita il comma 1, di per sé molto chiaro) si rivolge al Presidente del Consiglio per verificare la sussistenza o meno del segreto di Stato. Se esso è confermato, il giudice dichiara di non doversi procedere.
Non si tratta di una norma ad personam. Il caso è stato sollevato da alcuni organi di stampa che nella loro libera attività di critica hanno affermato che esisteva una norma a favore di qualcuno. Le leggi certamente non devono essere scritte sotto la dettatura dell'attualità, tuttavia tengono conto di quanto accade.
Non pretendo di competere sul piano della sapienza giuridica con il presidente Violante, vista la sua esperienza di giurista, di Presidente della Camera, di magistrato e di persona che sicuramente maneggia codici e norme con una conoscenza (lo dico con sincerità, non con ironia) superiore alla mia. In quest'aula vi saranno altri colleghi che potranno competere con lui, come avvocati e magistrati. Personalmente, non mi metto in questo tipo di competizione. Tuttavia, faccio riferimento ad una norma molto chiara.
Vi è inoltre un altro problema, appena citato, riguardo al bilanciamento dei problemi tra difesa ed accusa. Tuttavia, il problema mi pare molto chiaro. Non si tratta di una norma «salva nessuno». Se vi sono stati casi di attualità, non dobbiamo esserne schiavi, ma nemmeno ignorarli. La norma dice che ad un certo punto il procedimento si arresta ed arriva all'autorità politica. Se essa afferma che esiste il segreto di Stato, si ferma la vicenda.
Poi la norma prosegue ed il Comitato parlamentare, come contenuto all'articolo 39, può riferire al Parlamento contro l'autorità politica e contro il Presidente del Consiglio, qualora ritenga che vi sia stato un ricorso al segreto di Stato non giustificato. Tuttavia, la norma è molto chiara.
Nei giorni scorsi qualche giornale ha affermato che si trattava di una legge «salva Pollari», ma non lo era. Il giorno successivo hanno detto invece che era stata abolita la norma «salva qualcuno». La norma è questa; essa non salva una persona, ma introduce una procedura. Scusate se faccio un riferimento all'attualità, Pag. 101ma a me non risulta che in alcune vicende sia stata seguita una procedura simile.
Si dice, infatti, che la procedura sia già prevista nell'ordinamento. Può darsi, ma qui mi rifaccio al mio personale difetto di sapienza giuridica. Può darsi che esistano norme che già dicano questo. In Italia esistono tante di quelle leggi, che sicuramente al loro interno è contenuta qualsiasi cosa. Tuttavia, non credo che sia detto in maniera così chiara. Se la norma esiste, ma non è stata rispettata, facciamo bene a votare l'articolo 40.
A mio avviso, infatti, si tratta di un articolo che introduce una procedura ex ante: prima di procedere ci si rivolge all'autorità e poi al Governo, al Governo pro tempore. Quindi, si tratta di una norma che dà un forte potere al Governo, e che, quindi, oggi dà un potere al Presidente del Consiglio Prodi, ma non la facciamo perché oggi Prodi è il Presidente del Consiglio, ma per consentire un bilanciamento dei poteri alle istituzioni.
Quindi, come non è una norma ad personam per salvare l'imputato Tizio o Caio, non è neanche ad personam per dare al sottosegretario Micheli o, in questo caso, al Presidente del Consiglio personalmente questo potere, ma stiamo parlando di istituzioni. Non vorrei che poi qualcuno titolasse in maniera sbagliata e fuorviante che ha vinto Tizio o ha vinto Caio: vince una procedura trasparente e mi rifaccio alle considerazioni che ho già svolto - e mi avvio rapidamente alla conclusione - sull'articolo 39.
Tale procedura salvaguarda l'operato dei servizi di sicurezza del nostro paese. Vi sono norme che impediscono l'abuso del segreto di Stato, ma finalmente introducono procedure chiare. Poi, semmai, quando la legge sarà approvata definitivamente, non verranno rispettate, ma sono norme che consentiranno di imporne il rispetto.
Ora, si concede una maggiore tutela alle persone che operano per la nostra sicurezza. Non è a favore di nessuno, ma certamente viene sconfitto chi pensava di poter fare l'azione di intelligence con Tutto il calcio minuto per minuto e fare, ovunque volesse, la telecronaca o radiocronaca di quello che avveniva. Noi dobbiamo garantire a chi opera per la nostra sicurezza delle norme che tutelino la loro attività.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Boato. Ne ha facoltà.
MARCO BOATO. Presidente, nell'annunciare il voto favorevole all'articolo 40 in esame, vorrei ricordare all'Assemblea e a chi ci ascolta due norme in particolare. Il comma 2, che poi diventerà 3, perché abbiamo approvato un emendamento che ha aggiunto un comma 1-bis, dice: «Qualora il segreto sia confermato e per la definizione del processo risulti essenziale la conoscenza di quanto coperto dal segreto di Stato, il giudice dichiara non doversi procedere per l'esistenza del segreto di Stato», salvo che in riferimento al comma 6, che abbiamo modificato con l'approvazione dell'emendamento precedente 39.200, che prevede la eventuale possibilità di sollevare un conflitto di attribuzioni.
Nel precedente comma 5 dell'articolo 40 del testo in esame, in alternativa, si dice però - e questo è molto importante -: «Non è, in ogni caso, precluso all'autorità giudiziaria di procedere in base a elementi autonomi e indipendenti dagli atti, documenti e cose coperte dal segreto». È una norma di carattere generale: ciascuno la legga, se vuole, anche in riferimento a vicende attuali cui altri hanno fatto accenno in questo dibattito.
Confermo quindi il voto favorevole sull'articolo 40.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 40, nel testo emendato.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.Pag. 102
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 477
Maggioranza 239
Hanno votato sì 475
Hanno votato no 2).
Prendo atto che i deputati del gruppo La Rosa nel Pugno avrebbero voluto esprimere un voto contrario.
(Esame dell'articolo 41 - A.C. 445-A ed abbinate)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 41 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 445 ed abbinate sezione 13).
Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.
LUCIANO VIOLANTE, Relatore. Signor Presidente, la Commissione raccomanda l'approvazione dei suoi emendamenti 41.200 e 41.201.
La Commissione esprime parere favorevole sull'emendamento Licandro 41.60, ricorda che l'emendamento Mascia 41.61 è stato ritirato, mentre sull'emendamento Licandro 41.62 vi è una proposta di riformulazione...
PRESIDENTE. Le faccio presente che l'emendamento Licandro 41.62 è stato ritirato.
LUCIANO VIOLANTE, Relatore. Sì, ha ragione, Presidente. Peraltro, l'emendamento 41.201 della Commissione assorbe l'emendamento Licandro 41.60, che mi sembra i presentatori intendano ritirare.
PRESIDENTE. Il Governo?
PAOLO NACCARATO, Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e riforme istituzionali. Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.
PRESIDENTE. Avverto che l'emendamento Licandro 41.60 è stato ritirato dai presentatori.
Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 41.200 della Commissione, accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 471
Maggioranza 236
Hanno votato sì 470
Hanno votato no 1).
Ricordo che l'emendamento Licandro 41.62 è stato ritirato.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 41.201 della Commissione, accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 476
Votanti 474
Astenuti 2
Maggioranza 238
Hanno votato sì 473
Hanno votato no 1).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 41, nel testo emendato.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Pag. 103
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 462
Votanti 461
Astenuti 1
Maggioranza 231
Hanno votato sì 461).
(Esame dell'articolo 42 - A.C. 445-A ed abbinate)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 42 (vedi l'allegato A - A.C. 445 ed abbinate sezione 14), al quale non sono state presentate proposte emendative.
Passiamo dunque ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 42.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 482
Maggioranza 242
Hanno votato sì 481
Hanno votato no 1).
(Esame dell'articolo 43 - A.C. 445-A ed abbinate)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 43 e dell'unica proposta emendativa ad esso presentata (vedi l'allegato A - A.C. 445 ed abbinate sezione 15).
Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.
LUCIANO VIOLANTE, Relatore. Signor Presidente, la Commissione raccomanda l'approvazione del suo emendamento 43.200, interamente sostitutivo dell'articolo 43.
PRESIDENTE. Il Governo?
PAOLO NACCARATO, Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e per le riforme istituzionali. Signor Presidente, il Governo accetta l'emendamento 43.200 della Commissione.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 43.200 della Commissione, accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 471
Votanti 469
Astenuti 2
Maggioranza 235
Hanno votato sì 469).
Avverto che, essendo stato approvato un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 43, non si procederà alla votazione di quest'ultimo.
(Esame dell'articolo 44 - A.C. 445-A ed abbinate)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 44 e delle proposte emendative ad esso riferite (vedi l'allegato A - A.C. 445 ed abbinate sezione 16).
Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.
LUCIANO VIOLANTE, Relatore. Signor Presidente, essendo stato ritirato l'emendamento a firma D'Alia 44.61, la Commissione esprime parere favorevole sull'unica proposta emendativa 44.600, da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del regolamento.
PRESIDENTE. Il Governo?
Pag. 104PAOLO NACCARATO, Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e per le riforme istituzionali. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.
PRESIDENTE. Ricordo che, come poc'anzi è stato rilevato dal relatore, l'emendamento D'Alia 44.61 è stato ritirato.
Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 44.600 da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del regolamento, accettato dalla Commissione e dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 490
Votanti 487
Astenuti 3
Maggioranza 244
Hanno votato sì 487).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 44, nel testo emendato.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 476
Votanti 475
Astenuti 1
Maggioranza 238
Hanno votato sì 475).
Prendo atto che il deputato Buontempo non è riuscito a votare.
(Esame dell'articolo 45 - A.C. 445-A ed abbinate)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 45 (vedi l'allegato A - A.C. 445 ed abbinate sezione 17), al quale non sono state presentate proposte emendative.
Passiamo dunque ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 45.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 464
Votanti 463
Astenuti 1
Maggioranza 232
Hanno votato sì 462
Hanno votato no 1).
Prendo atto che i deputati Forlani, Grassi e Gardini non sono riusciti a votare.
(Esame degli ordini del giorno - A.C. 445-A ed abbinate)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli ordini del giorno presentati (vedi l'allegato A - A.C. 445 ed abbinate sezione 18).
Avverto che l'ordine del giorno Ponzo n. 9/445/1 è stato ritirato dai presentatori.
Qual è il parere del Governo sul restante ordine del giorno?
PAOLO NACCARATO, Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e per le riforme istituzionali. Il Governo accetta l'ordine del giorno Incostante n. 9/445/2.
PRESIDENTE. Prendo atto che i presentatori non insistono per la votazione dell'ordine del giorno Incostante n. 9/445/2. Pag. 105
È così esaurito l'esame degli ordini del giorno presentati.
Secondo le intese intercorse tra i gruppi, il seguito del dibattito è rinviato alla seduta di domani.