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Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata.
(Applicazione delle norme volte alla stabilizzazione dell'occupazione, contenute nella legge finanziaria 2007, ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, iscritti all'INPGI - n. 3-00695)
PRESIDENTE. L'onorevole Del Bue ha facoltà di illustrare, per un minuto, la sua interrogazione n. 3-00695 (Vedi l'allegato A - Interrogazioni a risposta immediata sezione 1).
MAURO DEL BUE. Signor Presidente, signor ministro del lavoro, la conosco per Pag. 44essere persona precisa e meticolosa; pertanto, gradirei una risposta che potesse tranquillizzare una categoria, o magari irrigidirla ulteriormente, ma che almeno facesse chiarezza sulla questione da me evidenziata, concernente una discriminazione che attraversa i giornalisti.
Ciò alla luce della legge finanziaria per il 2007, la quale, come lei sa, ha previsto una disciplina per la trasformazione dei vecchi contratti co.co.co. e dei contratti a progetto in rapporti di lavoro subordinato, rimandando al 30 aprile 2007 la stipula di accordi sindacali.
Come certamente lei saprà - o mi auguro che lei sappia -, l'INPGI, vale a dire l'istituto di previdenza dei giornalisti, attraverso i suoi dirigenti, ha negato l'adozione di tale disciplina, in nome di una diversa natura dell'ente previdenziale, essendo stato lo stesso privatizzato.
Tutto ciò determina una evidente discriminazione...
PRESIDENTE. La prego di concludere!
MAURO DEL BUE. ...e spero che tale discriminazione di questi lavoratori rispetto ad altri possa trovare una soluzione. Le chiedo, pertanto, di rispondere a tale quesito.
PRESIDENTE. Il ministro del lavoro e della previdenza sociale, Cesare Damiano, ha facoltà di rispondere.
CESARE DAMIANO, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Onorevole Del Bue, come lei sa, le disposizioni recate dai commi dal 1202 al 1209 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relative ai provvedimenti mirati all'emersione del lavoro nero o irregolare, prevedono una serie integrata di misure, comprendenti sia la stipula di accordi e di atti di conciliazione, sia la determinazione delle somme dovute a titolo di contribuzione dei committenti.
Con riferimento a quest'ultimo aspetto, tali disposizioni si riferiscono direttamente ai datori di lavoro che contribuiscono a forme obbligatorie di previdenza pubblica. Infatti, i detti provvedimenti implicano un minor flusso di entrate a titolo sia contributivo, sia di sanzioni civili.
La sostenibilità finanziaria delle misure è indirettamente a carico del bilancio dello Stato, che provvede sistematicamente al riequilibrio dei bilanci degli enti previdenziali pubblici, con trasferimenti annuali.
Per gli enti previdenziali privatizzati, invece, le citate norme non sono immediatamente applicabili, anche per gli indubbi riflessi sui loro bilanci, non essendovi possibilità alcuna di rientro dagli oneri connessi. Ciò perché, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 509 del 1994, a detti enti non sono consentiti finanziamenti pubblici, diretti o indiretti.
Dunque, una diversa interpretazione dei commi in questione da un lato, si risolverebbe in una palese violazione del divieto di finanziamento statale dei citati enti e, dall'altro, si porrebbe in contrasto con il tenore letterale del comma 1205 della legge finanziaria per il 2007, il quale, con riferimento alla stabilizzazione dei titolari di contratto di collaborazione, fa richiamo espresso alla cosiddetta «gestione separata INPS», costituita ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995.
Ciononostante, il mio Ministero, consapevole dell'esistenza e della rilevanza del problema, ha già aperto un tavolo tecnico di confronto con tutte le parti interessate, in primo luogo FNSI, FIEG e INPGI, per trovare una soluzione condivisa da tutti.
A tale proposito, si rappresenta che l'INPGI ha comunicato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale di essere disponibile a discutere, nell'ambito della propria autonomia, la possibilità di affrontare l'onere finanziario che potrebbe derivare dall'adozione di delibere - soggette all'approvazione ministeriale, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 509 del 1994 - di estensione della disciplina in parola anche ai giornalisti iscritti alla cosiddetta «gestione separata dell'INPGI».Pag. 45
Come vede, onorevole Del Bue, noi abbiamo affrontato con precisione il problema, anche attraverso un confronto diretto con le parti interessate.
PRESIDENTE. L'onorevole Del Bue ha facoltà di replicare, per due minuti.
MAURO DEL BUE. Prendo atto della risposta del ministro, che sostanzialmente interpreta questo dispositivo alla luce della diversa natura, privatizzata e non pubblica, dell'ente di previdenza INPGI e, nel contempo, manifesta un'attenzione e una giusta preoccupazione affinché i lavoratori non siano discriminati in considerazione della natura del loro ente previdenziale.
Ciò riguarda soprattutto il mondo del giornalismo dove, come lei sa, il precariato costituisce una forma consueta di lavoro, e non solo per i giovani, che spesso per molti anni restano precari senza alcuna possibilità di iniziare una carriera, che è la conseguenza diretta di rapporti di lavoro subordinati (prima il praticantato e poi, a seguito di un esame, il mondo giornalistico professionistico).
Quindi, si tratta di avere consapevolezza del fatto che non si possono adottare misure che discriminino i lavoratori tra loro e che, soprattutto nel mondo del giornalismo, l'attenzione sul problema del precariato deve essere doppia, proprio per evitare l'abuso del precariato da parte degli editori come strumento di lavoro ordinario. Vorrei che il Governo ponesse particolare attenzione a tale problematica che ormai riguarda giovani e non solo che da troppi anni si trovano in queste situazioni insopportabili.