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Discussione della proposta di legge: Contento: Modifiche al codice di procedura penale in materia di accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla libertà personale (A.C. 782-A); e degli abbinati progetti di legge Ascierto; d'iniziativa del Governo (A.C. 809-1967).
(Repliche del relatore e del Governo - A.C. 782-A)
PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Palomba.
FEDERICO PALOMBA, Relatore. Signor Presidente, spenderò pochissime parole, ovviamente non per i presenti, perché le considerazioni svolte meritano obiettivamente alcune precisazioni.
Il testo all'esame dell'Assemblea risponde alle esigenze della riserva di legge e della riserva di giurisdizione posta dalla Corte costituzionale nel momento in cui ha dichiarato illegittimo il secondo comma dell'articolo 224 del codice di procedura penale. È rispettata la riserva di legge perché stiamo approvando una legge proprio per disciplinare i casi previsti dall'articolo 13. È rispettata la riserva di giurisdizione nel senso che, trattandosi di accertamenti idonei ad incidere sulla libertà personale, è previsto che solo la giurisdizione con determinate garanzie - puntigliosamente esplicitate all'interno del testo - possa disporre gli accertamenti medesimi e, di conseguenza, comprimere in qualche modo la libertà personale.
Nel ringraziare i colleghi che hanno espresso ringraziamento od apprezzamento per il relatore, che estendo a tutti i componenti della Commissione per il positivo lavoro svolto, desidero replicare in merito a tre punti importanti.
Il primo è quello cui ha fatto esplicito riferimento il collega Gambescia, il quale, quando si è soffermato sulla tipologia dei reati, si è posto il problema se sia troppo bassa, per la praticabilità dell'accertamento peritale, la soglia di tre anni di pena edittale minima. Vorrei rassicurare l'onorevole Gambescia, perché i reati puniti con pena edittale minima di tre anni sono quelli più gravi (ad esempio, rapina, rapina aggravata, estorsione, sequestro di persona a scopo di estorsione). Il sequestro di persona semplice è punito con una pena edittale da sei mesi a 8 anni e, nell'ipotesi aggravata, è punito con pena edittale minima di un anno. Quindi, il sequestro di persona semplice non rientra tra le tipologie di reati che possono richiedere questo accertamento peritale. Siamo stati estremamente prudenti nel prevedere le tipologie di reati di particolare gravità per i quali è possibile procedere a questi accertamenti.
Vorrei ricordare che l'ipotesi che ha dato origine all'intervento della Corte costituzionale, vale a dire la questione della Madonnina che trasudava sangue a Civitavecchia, non rientrerebbe tra le tipologie di reato per le quali è possibile disporre questi accertamenti. Infatti, la truffa è punita con una pena minima di sei mesi o di un anno se aggravata e l'abuso della credulità popolare prevede una pena minima ancora minore. Quindi, siamo stati giustamente garantisti nel restringere l'arco di reati per i quali può essere applicato questo particolare tipo di indagine.
Per quanto riguarda le persone non indagate, siccome abbiamo previsto l'indispensabilità dell'accertamento ai fini del raggiungimento della verità, è evidente che può essere necessario procedere a tali accertamenti anche rispetto a tali persone. Ad esempio, nel caso in cui nei confronti di una persona indagata vengano trovati capelli, tracce di saliva o di altri liquidi biologici, occorre verificare se queste tracce siano riferibili alla persona offesa. Nel caso subisca minacce, se la persona offesa volesse sottrarsi a tale accertamento, è assolutamente indispensabile procedere all'accertamento per affermare la verità, che dunque dovrà essere disposto anche se con tutte le garanzie del caso.
Infine, in ordine al mantenimento o alla distruzione dei reperti, vorrei sottolineare l'importanza della loro distruzione. Infatti, alla banca dati potrà essere conferito - a seconda del testo che si adotterà - sia il materiale biologico, sia i risultati degli accertamenti tecnici su tale materiale.
In ogni caso, vorrei sdrammatizzare la questione, poiché si tratta, comunque, di accertamenti che sono ampiamente ripetibili, salvo che si verifichi la morte della persona in questione...
PAOLA BALDUCCI. O la fuga...!
FEDERICO PALOMBA, Relatore. Anche in detta circostanza, il prelievo sul cadavere dà i medesimi risultati. La fuga, come segnalato dalla collega, è un'ipotesi sempre praticabile, ma ad essa non possiamo rispondere con interventi di carattere eccezionale.
Ringrazio lei, signor Presidente, nonché tutti coloro che sono intervenuti nell'ambito dell'odierna discussione. Penso che il Comitato dei nove potrà farsi carico di proporre eventuali aggiustamenti del testo che sono stati indicati, anche se ritengo, come peraltro sottolineato da tutti gli intervenuti, che il provvedimento sia ampiamente soddisfacente. Di ciò ringrazio anche il Governo, al quale il relatore, nel predisporre il testo base, si è ampiamente richiamato (Applausi dei deputati dei gruppi Italia dei Valori e Verdi).
PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.
LUIGI LI GOTTI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, rinuncio alla replica.
PRESIDENTE. Sta bene.
Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.