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Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata.
(Esposizione dei quadri di fine anno scolastico in rapporto alla normativa sulla tutela della privacy - n. 3-00919)
PRESIDENTE. La deputata Armosino ha facoltà di illustrare la sua interrogazione n. 3-00919 (Vedi l'allegato A - Interrogazioni a risposta immediata sezione 12).
MARIA TERESA ARMOSINO. Signor Presidente, si avvicina di nuovo il momento della pubblicazione dei risultati scolastici, e il metodo utilizzato è quello dei quadri affissi sulle porte delle scuole. Ciò avviene sia per quanto concerne l'ammissione agli esami di maturità, in presenza, quindi, di allievi quasi maggiorenni, sia per scuole di altro ordine, in cui gli allievi, invece, sono minorenni.
Riteniamo che la disciplina sulla privacy debba tutelare non solo la riservatezza sulla diffusione di notizie sulle condizioni fisiche, ma debba comprendere anche tutti gli altri aspetti della vita. Vorremmo evitare, a partire da quest'anno, ove possibile, che possano esserci ulteriori casi di ragazzini che pongano in essere gesti irrimediabili in conseguenza della pubblicazione di un insuccesso scolastico.
PRESIDENTE. Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, Vannino Chiti, ha facoltà di rispondere.
VANNINO CHITI, Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali. Signor Presidente, il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali, che attiene alla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, non si applica al caso dell'esposizione al pubblico dei risultati degli esami o degli scrutini finali. A questo proposito, il Garante per la protezione dei dati personali, con comunicati stampa, ha più volte precisato che i risultati degli scrutini, che non sono, peraltro, dati sensibili soggetti a speciali tutele, devono essere pubblicati anche dopo l'avvento della normativa sulla privacy, essendo ciò previsto da una specifica disciplina in materia e rispondendo a princìpi di trasparenza.
In particolare, con un comunicato del 15 giugno 2005 il Garante ha precisato che nessuna norma del codice sulla protezione dei dati personali preclude la piena pubblicità degli scrutini scolastici, la possibilità di accesso ai luoghi dove essi sono esposti, e di trarne notizia prendendo appunti per usi personali, eventualmente anche con foto. Non si può utilizzare il codice per precludere la piena pubblicità degli esiti finali. Se poi vi fosse a posteriori un eventuale uso non corretto, questo sarebbe ovviamente verificabile. Il Garante ha precisato altresì che i dati relativi agli esiti scolastici, per quanto riferiti a minori, non sono dati sensibili, non riguardano cioè informazioni sullo stato di salute, le opinioni politiche, le appartenenze religiose, le etnie, gli stili di vita, ma attengono esclusivamente al rendimento scolastico degli allievi.
Comunque, al fine di evitare che possano verificarsi casi quali quelli evidenziati dall'onorevole interrogante, già dall'anno scolastico 1999-2000 l'ordinanza contenente norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali reca apposite disposizioni secondo le quali le istituzioni scolastiche, nella loro autonomia di valutazione, definiscono idonee modalità di comunicazione preventiva alle famiglie dell'esito negativo di scrutini o di esami. Nella stessa ordinanza, inoltre, nella parte riguardante la pubblicazionePag. 20degli scrutini è contenuta un'apposita norma in base alla quale, in caso di esito negativo degli scrutini e degli esami, l'indicazione dei voti è sostituita con il riferimento al risultato negativo riportato, «non ammesso alla classe successiva», «non qualificato», «non licenziato». Questo al momento è quello che gli uffici competenti, il Governo e gli istituti scolastici nella loro autonomia hanno ritenuto di fare. E comunque, ripeto, non c'è un rapporto di impedimento che possa essere preso a fondamento dal punto di vista del codice sulla privacy.
PRESIDENTE. La deputata Armosino ha facoltà di replicare.
MARIA TERESA ARMOSINO. Signor Presidente, prendo atto di quanto ha riferito il Ministro. Il rilievo tuttavia che vorrei muovere è che, laddove non si possa agire alla stregua della normativa esistente, occorre provvedere a una modifica della stessa. E credo che, in una società sempre più civile, sempre più doverosamente all'avanguardia nella tutela dei diritti, debba essere affrontato con particolare attenzione proprio il tema dell'osservanza dei diritti dei minori e di quanti sono svantaggiati. Un discorso a latere deve essere inoltre affrontato per altre categorie portatrici di handicap, pure sottoposte a violazioni, ma non è questa la sede adatta.
Consideriamo che, relativamente alla materia scolastica, in molte delle ipotesi non siamo neanche di fronte a frequenza scolastica obbligatoria. Dunque rendiamo pubblici dei dati che possono ingenerare lo scherno dei compagni o possono incidere su soggetti particolarmente sensibili (certo, per nostra fortuna, non è la generalità dei casi). Ciò fa sì che il legislatore, in presenza di minori, debba agire.
Concludo sottolineando come, anche alla stregua dell'interpretazione che è stata data dal Garante, vi sia una violazione, in particolare degli articoli 95 e 96 del decreto legislativo n. 155 del 2005, e come proprio queste due norme vengano disattese nelle vicende delle quali ho riferito. Richiamo dunque l'attenzione sulla necessità di sensibilizzare ulteriormente gli istituti scolastici e di provvedere a porre mano a tale situazione dal punto di vista legislativo.