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Svolgimento di interpellanze urgenti.
(Ordinanza ministeriale n. 26 del 15 marzo 2007 relativa all'insegnamento della religione cattolica - n. 2-00561)
PRESIDENTE. La deputata Poretti ha facoltà di illustrare la sua interpellanza n. 2-00561 (Vedi l'allegato A - Interpellanze urgenti sezione 9).
DONATELLA PORETTI. Signor Presidente, ci tengo ad illustrare l'interpellanza, anche perché si tratta di una vicenda che subisce continui colpi di scena.Pag. 62
La prima interpellanza che abbiamo presentato sull'argomento risale addirittura al 2 maggio. Nel frattempo è intercorsa una decisione di sospensione da parte del TAR. Abbiamo quindi presentato una nuova interpellanza urgente nei giorni scorsi e, nel frattempo, è intercorsa la novità, che abbiamo appreso oggi, del ricorso da parte del Ministro Fioroni al Consiglio di Stato e della sospensione, da parte di quest'ultimo, della decisione del TAR.
Tengo a riassumere la vicenda, che presenta, per quanto mi riguarda, aspetti gravi, dal momento che, con l'interpellanza, il gruppo della Rosa nel pugno intendeva e intende sollevare un problema che attiene alla laicità dello Stato, delle sue istituzioni e anche della scuola. Tutto ha origine dall'ordinanza ministeriale n. 26 del 15 marzo 2007, concernente disposizioni per l'esame di Stato dell'anno scolastico 2006-2007, la quale prevede vantaggi e crediti scolastici per gli studenti che frequentano l'ora di religione cattolica. Ciò è in palese contraddizione con il principio costituzionale della libertà di coscienza e della libertà di religione e con una giurisprudenza relativa all'ora di religione e all'insegnamento alternativo che, nel corso degli anni, li ha considerati facoltativi e perciò non obbligatori: essi, pertanto, non avrebbero dovuto dare origine a crediti scolastici.
L'ordinanza appare, senza ombra di dubbio, una modalità subdola per incentivare a frequentare l'ora di religione cattolica, offrendo in cambio sia la presenza dell'insegnante di religione cattolica nei consigli di classe, sia l'aggiunta dei crediti scolastici. A ritenere, fra l'altro, l'ordinanza lesiva dei diritti costituzionali è stata appunto la sentenza del TAR del Lazio che citavo prima, che lo scorso 23 maggio ha sospeso, in via cautelare, i due punti controversi dell'ordinanza; successivamente, vi è stato il ricorso del Ministro Fioroni al Consiglio di Stato, il quale ha sospeso l'efficacia della decisione del TAR, fissando la camera di consiglio per il 12 giugno, due giorni dopo il termine degli scrutini per gli esami di Stato.
Non so, a questo punto, se prendere atto che il Ministro ha già fornito una risposta, veicolandola attraverso questo atto del massimo organo di giustizia amministrativa. La nostra interpellanza, quindi, diventa, per certi versi pleonastica rispetto all'urgenza, perché il Ministro ha risolto da sé la questione, con l'aiuto del Consiglio di Stato. La nostra interpellanza, però, pone il problema più in generale e comunque dovremo tornare sull'argomento.
Attendiamo la decisione della camera di consiglio del prossimo 12 giugno in seno al Consiglio di Stato e la pubblicazione della sentenza del TAR, che non è ancora avvenuta: ma se questa non sarà sfavorevole all'ordinanza e, quindi, al Ministro, ci sarà probabilmente un ulteriore ricorso da parte del Ministro al Consiglio di Stato? La situazione, insomma, è decisamente ancora aperta e molto complicata.
L'ordinanza in questione prevede, in particolare, all'articolo 8, concernente il credito scolastico, al punto 13, che «i docenti che svolgono l'insegnamento della religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l'attribuzione del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento». Il punto 14 prevede, altresì, che «l'attribuzione del punteggio, nell'ambito della banda di oscillazione ... tiene conto del giudizio formulato dai docenti di cui al precedente comma 13, riguardante l'interesse con il quale l'alunno ha seguito l'insegnamento della religione cattolica».
Dall'ordinanza risulta che, per gli alunni frequentanti l'insegnamento di religione cattolica o un'attività alternativa - qui, sappiamo bene, si apre uno spaccato enorme, perché non tutte le scuole predispongono un'ora alternativa e, quindi, è bene parlare dell'ora di insegnamento della religione cattolica e basta - è prevista la valutazione dell'impegno e del profitto in seno al consiglio di classe, mentre, per coloro che abbiano svolto attività autonoma di studio, è previsto che le diverse scuole lo stabiliscano di volta in volta.Pag. 63
Per coloro, infine, che escono dall'edificio scolastico è prevista soltanto la possibilità di allegare, come credito formativo, la certificazione di un'attività extrascolastica valida. Qui si pongono altre domande: chi certifica un'unica ora settimanale? Quando? Come? Non si sa. Risulta evidente il contrasto tra le disposizioni in esame e le sentenze della Corte costituzionale, che prevedono lo stato di assoluto non obbligo per coloro che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica.
Risulta evidente, inoltre, la violazione dell'articolo 309 del decreto legislativo n. 297 del 1994, che prevede che per l'insegnamento della religione cattolica, in luogo di voti ed esami, venga redatta, a cura del docente, e comunicata alla famiglia, per gli alunni che di esso si sono avvalsi, una speciale nota, da consegnare unitamente alla scheda o alla pagella scolastica, riguardante l'interesse con il quale l'alunno segue l'insegnamento e il profitto che ne trae.
La diversa valutazione di ciò che gli studenti fanno in un'ora in cui sono liberi da obblighi significherebbe ledere un diritto riconosciuto nel nuovo Concordato con la Chiesa cattolica del 1984, nelle intese con altre confessioni religiose e riaffermato dalla Corte costituzionale. Sarebbe, inoltre, una lesione della libertà di coscienza, poiché l'alunno potrebbe essere indotto da un trattamento più vantaggioso a rinunciare all'esercizio di quella libertà. Sindacati, associazioni e diverse confessioni religiose non cattoliche hanno inoltrato al TAR del Lazio una richiesta di sospensiva dell'ordinanza ministeriale citata.
Benché l'ordinanza sia al momento proceduralmente superata, rimane comunque interessante la motivazione con cui è stata sospesa. Il TAR del Lazio ha specificato che la norma configura l'insegnamento della religione come una materia extracurriculare, come è dimostrato dal fatto che il relativo giudizio, per coloro che se ne avvalgono, non fa parte della pagella, ma deve essere comunicato con una separata speciale nota.
Sul piano didattico, l'insegnamento della religione non può, a nessun titolo, concorrere alla formazione del credito scolastico per gli esami di maturità, in quanto darebbe luogo ad una disparità di trattamento con gli studenti che non seguono l'insegnamento religioso, né usufruiscono di attività sostitutive.
Aggiungo un'ultima riflessione. La scelta dell'ora di religione avviene all'inizio dell'anno scolastico, mentre l'ordinanza in esame è giunta al termine dello stesso, a giochi già fatti. Gli studenti non hanno scelto l'ora di insegnamento di religione, se avessero saputo che ciò li avrebbe potuti portare a migliorare il credito scolastico, andando male in matematica, forse l'avrebbero scelta.
A questo punto, signor sottosegretario, onorevoli colleghi, stanti gli aggiornamenti dell'ultima pronuncia del Consiglio di Stato in merito alla sospensione del TAR del Lazio, chiedo se non sia il caso che il Ministro Fioroni rivaluti comunque le ragioni che ho illustrato, per ripristinare una formulazione dell'ordinanza in linea con l'uguaglianza dei diritti degli alunni, della loro libertà di coscienza, con la normativa vigente e con la laicità dello Stato.
PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Maria Letizia De Torre, ha facoltà di rispondere.
MARIA LETIZIA DE TORRE, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Signor Presidente, dato che la collega ha già illustrato parte della vicenda, la ricostruisco anche io da un certo punto. Sostanzialmente, il TAR assume due fondamentali valutazioni, come lei ha detto. L'insegnamento della religione cattolica costituisce una materia extracurriculare e non può concorrere alla formazione del credito scolastico, in quanto ciò creerebbe una disparità di trattamento per gli alunni che non seguono l'insegnamento religioso, né usufruiscono di attività alternative.
Al riguardo, si rappresenta che la disciplina dell'insegnamento della religione cattolica trova la sua fonte primaria, come è stato detto, nella legge 25 marzo 1985,Pag. 64n. 121, di ratifica ed esecuzione dell'accordo modificativo lateranense. Detta legge, all'articolo 9, comma 2, prevede che la Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado.
In attuazione dell'accordo sono state stipulate specifiche intese tra lo Stato e la Conferenza episcopale italiana, rese esecutive con i decreti del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, e 23 giugno 1990, n. 202.
Dal quadro normativo sopra delineato discende che l'insegnamento della religione cattolica è impartito, sulla base di programmi definiti d'intesa tra l'autorità scolastica e la CEI, agli studenti che, all'atto dell'iscrizione, scelgano di avvalersene ed è collocato nel quadro orario delle lezioni settimanali, dovendo ciascuna istituzione scolastica assicurare agli alunni questo insegnamento, quando ne facciano richiesta.
La circostanza che per gli alunni che se ne avvalgono, la comunicazione del profitto avvenga mediante una «speciale nota», anziché nel contesto delle altre discipline, assume un rilievo ininfluente ai fini che qui interessano, in quanto attiene esclusivamente alle modalità di comunicazione e non anche alle modalità di svolgimento dell'insegnamento della religione cattolica.
A tale specifico proposito (attività curriculare ovvero attività extracurricolare dell'insegnamento della religione cattolica), la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 203 del 1989, alla quale fa riferimento l'onorevole interrogante, ha affermato che «lo Stato è obbligato, in forza dell'accordo con la Santa Sede, ad assicurare l'insegnamento della religione cattolica» ed anche che «per gli studenti e per le loro famiglie, esso è facoltativo: solo l'esercizio del diritto di avvalersene, crea l'obbligo di frequentarlo».
La sentenza citata è stata ripresa e confermata successivamente dalla stessa Corte Costituzionale con la sentenza n. 13 del 1991.
Si aggiunge che, con la sentenza n. 7101 del 2000, il medesimo TAR del Lazio ha affermato che «non può pretendersi di tutelare il soggetto che, pur avendo conseguito buoni risultati nello studio, ha mostrato scarsa partecipazione al dialogo educativo, ovvero non ha avuto assiduità nella frequenza scolastica, ovvero non ha voluto impegnarsi in esperienze coerenti con il corso di studio frequentato, ma esterne ad esso, fino al punto di disconoscere agli altri i vantaggi che l'ordinamento scolastico intende loro attribuire».
Continuando a pronunciarsi in tale materia, il TAR afferma che «nessuno ha titolo per lamentarsi, né può sentirsi pregiudicato per il solo fatto che un altro alunno abbia praticato uno sport e ricevuto credito, altro abbia svolto attività artistiche, altro abbia addirittura lavorato percependo una retribuzione, laddove si è impediti a esercitare attività sportiva ovvero non si abbiano attitudini artistiche o spirito di intraprendenza nel campo del lavoro».
Occorre anche rilevare che l'insegnamento della religione non può non essere valutato ai fini dell'attribuzione del credito scolastico, dal momento che il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 323 del 1998 (articolo 11, comma 2), ai fini della valutazione del credito, riconosce «il grado di preparazione complessiva raggiunta da ciascun alunno nell'anno scolastico in corso, con riguardo al profitto e tenendo in considerazione anche l'assiduità della frequenza scolastica, ivi compresa, per gli istituti ove previsto, la frequenza dell'area di progetto, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo, alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi».
Nell'ipotesi in cui non fosse riconosciuta la partecipazione del singolo discente all'attività didattica svolta dal docente di religione e il risultato degli sforziPag. 65dal medesimo profusi in tale specifico contesto scolastico, si finirebbe per alterare il sistema attuale che, in larga misura, impone all'amministrazione scolastica proprio di valutare e riconoscere come credito l'impegno profuso in ciascuna delle attività svolte, di cui si compone la complessiva offerta dell'istituto, e i risultati conseguiti sul piano formativo.
Se così non fosse, la religione non verrebbe valutata né come credito scolastico, né come credito formativo che attiene propriamente alle attività extrascolastiche, mentre vengono valutate come crediti formativi anche attività quali: attività culturali, artistiche, ricreative, di volontariato, di sport, eccetera, secondo il decreto ministeriale n. 449 del 2000.
Non sembra ravvisabile, inoltre, la sussistenza della condizione del grave e irreparabile danno per gli alunni che non si avvalgono di tale insegnamento, in quanto nulla viene tolto ai fini della loro personale valutazione, restando integre, per i medesimi, le possibilità di conseguire il massimo del credito.
È da tenere conto che, diversamente, rischierebbe di essere gravemente pregiudicata la maggioranza dei discenti che, avendo optato per l'insegnamento della religione cattolica o per le attività alternative, vantavano una legittima aspettativa che tali attività fossero riconosciute in sede di attribuzione del credito scolastico.
Va poi aggiunto che la misura cautelare assunta dal TAR del Lazio rischierebbe di far slittare l'intera procedura finalizzata allo svolgimento degli esami di Stato. Dovrebbero essere di nuovo fissati i criteri, già adottati dalle scuole ai sensi dell'articolo 6 dell'ordinanza ministeriale n. 26 del 15 marzo 2007 e conseguentemente rinnovate tutte le valutazioni preordinate all'attribuzione del credito scolastico. È evidente, pertanto, che, nella valutazione comparativa degli interessi, è di gran lunga prevalente l'interesse pubblico che, per il 20 giugno, possano regolarmente avere inizio gli esami di Stato, sul presupposto che il giorno 10 giugno, termine delle lezioni, si siano regolarmente conclusi gli scrutini finali, cosa che evidentemente non sarebbe possibile ove non si dovesse dare esecuzione all'appellata ordinanza.
Il Ministero, dunque, appena venuto a conoscenza dell'ordinanza, ha interessato l'Avvocatura dello Stato per l'immediata predisposizione dell'appello al Consiglio di Stato, considerato l'imminente inizio degli esami di Stato. Con decreto presidenziale il Consiglio di Stato ha sospeso l'esecutività della suddetta ordinanza ed ha disposto l'esame dell'appello nella camera di consiglio, convocata per il prossimo 10 giugno.
Come diceva l'onorevole Poretti, è vero che ormai si tratta di una vicenda conclusa, perché, con una lettera ai direttori generali degli uffici scolastici regionali e ai dirigenti degli uffici scolastici provinciali, il capo dipartimento, dottor Cosentino, ha comunicato l'esito di questa sentenza e, dunque, ha avviato l'iter ordinario per gli scrutini così come era previsto.
A conclusione della lettura tecnica predisposta in risposta a quanto l'interrogante chiedeva, vorrei auspicare il riconoscimento dell'impegno dei ragazzi nell'insegnamento della religione cattolica e un domani, anche di altre fedi, poiché sono ormai molti nel nostro Paese gli alunni che professano altre religioni e mi riferisco anche ad altri impegni come la non violenza o quant'altro i ragazzi dovessero praticare. Tutto ciò dovrebbe essere un utile esercizio per diventare cittadini attivi, impegnati e servire non a dividere, ma ad educare i ragazzi ed i bambini al dialogo reciproco.
PRESIDENTE. La deputata Poretti ha facoltà di replicare.
DONATELLA PORETTI. Signor Presidente, indubbiamente non mi dichiaro soddisfatta, visto che più che di vicenda conclusa direi che dovremmo parlare di interpellanza superata dagli atti del Ministro; superata non certo nella direzione che auspicavamo noi interpellanti.
Ho ascoltato anche con piacere l'ultimo appello che il sottosegretario De Torre mi ha rivolto, ma valuto questa vicenda conPag. 66sconcerto e delusione. Mi si chiede di valutare positivamente il fatto che vengano dati dei crediti scolastici ad alunni che frequentano l'ora di religione cattolica, anzi, l'auspicio è che possano frequentare anche altre ore di altre religioni non cattoliche.
Mi domando se per gli atei, gli agnostici penseremo di dare crediti relativamente ad un'ora in cui non si sa che cosa andranno ad apprendere. Il problema di tutto questo è che quell'ora è facoltativa; non è obbligatoria e se non lo è, se è «una non ora», se non fa parte delle materie scolastiche, non capisco perché debba dare origine a un credito. Per quale motivo - anche per le stesse persone di religione cattolica - il frequentare quell'ora, quel parlare in quell'ora di religione deve valere come per la persona che invece va a giocare a calcetto?
Quale logica segue chi, in tal caso, pensa di fare un favore alla religione cattolica? Forse, più che alla religione cattolica si vuole fare un piacere al clero, alle diocesi o a qualcun altro, perché, altrimenti, davvero non si capisce tale logica!
Se un'ora è facoltativa e non obbligatoria, non può esser previsto un premio o una valutazione sulla buona o cattiva volontà per aver frequentato la stessa che, quindi, non può definirsi un'ora di lezione perché è facoltativa!
Mi auguro davvero che la scuola valuti altro; le ricordo, fra l'altro, che oggi sono state rese dichiarazioni anche da parte di protestanti in merito proprio alla decisione del Ministro, ed il presidente della Federazione delle Chiese evangeliche in Italia, Domenico Maselli, ha commentato la giustificazione del Ministro Fioroni, (secondo cui andrebbe premiata la buona volontà di chi ha seguito una materia suppletiva), affermando che tale giustificazione urta contro il fatto che non esiste in quasi nessuna scuola la possibilità di un'alternativa. Quindi, non si tratta di buona o cattiva volontà, ma proprio di libertà di coscienza nelle scelte e, pertanto, ribadisco la delusione, lo sconcerto, nonché una certa preoccupazione.
Credo che usare la religione cattolica in tal modo vada contro la stessa religione: «segui l'ora di religione cattolica e ti pago», perché in questo caso si tratta in un certo senso di pagare, concedendo dei crediti scolastici; «se vai male a matematica segui il prete, perché così puoi recuperare ed essere ammesso all'esame».
A mio avviso, tale decisione è davvero una misura clericale molto pericolosa per uno Stato laico e credo si tratti di una modalità subdola di ricatto nei confronti degli studenti; inoltre, gli studenti che il prossimo anno decideranno di seguire l'ora di religione potranno fare il seguente ragionamento: «non mi importa , mi faccio gli affari miei, tanto mi daranno i crediti».
Tale situazione va davvero a scapito della stessa religione! Non so se vi rendete conto della misura che state prendendo.
Aggiungo, fra l'altro, che si apre una voragine di possibili ricorsi di studenti che non hanno scelto l'ora di religione all'inizio dell'anno scolastico 2006-2007, perché non conoscevano questa possibilità, vale a dire quella di guadagnare crediti, seguendo l'ora di religione cattolica.
In merito a tale decisione, non so se il Consiglio di Stato possa davvero considerarsi come tale e come organo di uno Stato laico o se, invece, debba considerarsi come un «consiglio di governo» di tipo clericale; mi dispiace dirlo, perché io sostengo l'attuale Governo, faccio parte della maggioranza, ma quando vengono assunte queste decisioni, vengono pronunciate queste parole e viene utilizzata la religione in questo modo credo che tutto ciò rechi un danno al nostro Stato laico.