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Svolgimento di interpellanze urgenti (ore 15,07).
(Legge approvata dal consiglio regionale della Valle d'Aosta relativa alla presentazione delle liste per le elezioni regionali - n. 2-00659)
PRESIDENTE. L'onorevole Brigandì ha facoltà di illustrare l'interpellanza Maroni n. 2-00659, concernente la legge approvata dal consiglio regionale della Valle d'Aosta relativa alla presentazione delle liste per le elezioni regionali (Vedi l'allegato A - Interpellanze urgenti sezione 6), di cui è cofirmatario.
MATTEO BRIGANDÌ. Signor Presidente, la questione prospettata nell'interpellanza riguarda un problema che noi reputiamo piuttosto serio. È chiaro che il principio che io e il partito al quale ho l'onore di appartenere affermiamo è quello di riconoscere il massimo di sovranità alle popolazioni, nell'ambito delle singole regioni. È altrettanto chiaro, però, che non è pensabile che una regione arrivi ad un grado di indipendenza tale da costituire una monarchia della Lombardia.
Abbiamo rilevato un aspetto che appare antidemocratico e che, pertanto, sottoponiamo al Governo: il soggetto che ha approvato la norma che illustrerò brevemente è, infatti, contemporaneamente controllore e controllato. La regione Valle d'Aosta, cioè, nell'ambito della propria discrezionalità e del proprio potere, ha posto in essere, come hanno fatto anche molte altre regioni, una normativa riguardante il sistema elettivo, individuando il numero delle firme necessarie per la presentazione di una lista elettorale.
Se la legge fosse uguale per tutti non ci sarebbe nulla da dire, perché è chiaro che vi sono due elementi in contrasto che vanno equilibrati: da una parte, l'esigenza della maggiore rappresentatività possibile, dall'altra, quella di assicurare la governabilità di qualsiasi ente, quindi anche dellaPag. 44regione. Qui non vi è, però, una situazione di uguaglianza, perché per i soggetti già presenti in consiglio regionale non è prevista la necessità di presentare le liste con un certo numero di firme di appoggio. Se la quantità di queste ultime fosse allineata a quella prevista dalle altre regioni, non ci sarebbe nulla da dire, ma qui si richiede un numero di firme di appoggio pari (se non ricordo male) a mille elettori, a fronte di una popolazione elettorale di 50-60 mila abitanti. Siamo di fronte, quindi, ad un meccanismo che appare ictu oculi di «auto-salvaguardia». I soggetti appartenenti al consiglio regionale della Valle d'Aosta hanno creato un limite minimo di accesso, sostanzialmente un meccanismo di «auto-conservazione»: nessuno, se non una grandissima forza politica, potrebbe concretamente raggiungere il numero di firme necessarie per presentare una lista, mentre i soggetti appartenenti al consiglio regionale non hanno bisogno di questo requisito!
Tale norma, approvata dal consiglio regionale della Valle d'Aosta, può essere impugnata esclusivamente dal presidente della regione: da ciò deriva la nostra preoccupazione!
Non siamo mai stati molto favorevoli alla figura del prefetto: in questo caso, però, un prefetto avrebbe potuto rappresentare una preoccupazione del Governo; ma non può farlo, in virtù della normativa vigente.
L'interpellanza, pertanto, è finalizzata a conoscere l'opinione del Governo e ad ottenere una rassicurazione nel caso di una eventuale impugnazione.
PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per gli affari regionali e le autonomie locali, Pietro Colonnella, ha facoltà di rispondere.
PIETRO COLONNELLA, Sottosegretario di Stato per gli affari regionali e le autonomie locali. Signor Presidente, onorevole Brigandì, la legge in esame - rispetto alla quale era fissata la scadenza del 1o giugno 2007 - è stata esaminata dal Consiglio dei ministri il 17 maggio, con esito di «non impugnativa».
La regione Valle d'Aosta, a differenza di altre regioni che hanno scelto l'elezione diretta a suffragio universale del presidente del consiglio e del presidente della regione, ha optato per il mantenimento nell'ordinamento del sistema elettivo previgente. La legge in esame ha apportato modifiche ed integrazioni alle legge regionale n. 3 del 1993, recante norme per l'elezione del consiglio regionale della Valle d'Aosta, al fine di armonizzare la legge elettorale alle modifiche introdotte dalla legge costituzionale n. 2 del 2001, che attengono al merito e non sono, comunque, costituzionalmente illegittime, come sospettato dagli interpellanti.
Infatti, per quanto riguarda in particolare la lista dei candidati, corredata dai moduli contenenti le firme di non meno di mille e non più di millecinquecento elettori, si fa presente che la normativa regionale precedente prevedeva le firme di non meno di cinquecento e non più di ottocento elettori.
Tale modifica non è apparsa illegittima al Governo dal punto di vista costituzionale, in quanto rientrante nella completa competenza regionale l'individuazione del numero degli elettori presentatori di lista. Al più, ciò può essere discutibile e può essere censurato dal punto di vista delle opportunità, così come quando si discute anche di soglie di sbarramento, ma ciò non costituisce il fondamento dei ricorsi proposti dal Governo alla Corte costituzionale, piuttosto attiene alla responsabilità politica locale.
Il competente Ministero dell'interno, peraltro, ha espresso un parere di legittimità costituzionale sulla citata legge statutaria.
Considerato, quindi, che la regione ha competenza primaria in materia, ossia non limitata dai principi fondamentali della legislazione statale, ma soltanto dal rispetto della Costituzione, dell'ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali, si è ritenuto di non promuovere la questione di legittimità dinanzi alla Corte costituzionale, ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione.Pag. 45
Peraltro, un parere favorevole alla non impugnativa è stato espresso anche ad abundantiam dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Dipartimento per i diritti e le pari opportunità.
PRESIDENTE. L'onorevole Brigandì ha facoltà di replicare.
MATTEO BRIGANDÌ. Signor Presidente, è ovvio che non posso che dichiararmi totalmente insoddisfatto, anche perché sono suffragato dai numeri. Il numero di cinquecento o mille può sembrare basso per regioni come il Lazio o la Lombardia, dove ci si trova di fronte ad una popolazione di milioni di persone, per le quali la previsione di cinquecento o mille firme appare un meccanismo normale per la presentazione delle liste, per evitare lo svolgimento di elezioni con schede elettorali lunghe come lenzuola, con venticinquemila liste.
Ciò è chiaro, ma è altrettanto evidente che elevare da cinquecento a mille il numero delle firme comporta un incremento pari al 100 per cento. Non è una cosa da poco! La previsione di seicento firme avrebbe già determinato un incremento del 20 per cento.
L'incremento del numero delle firme da cinquecento a mille può sembrare in astratto - questa è la ragione per la quale è stata sollecitata l'attenzione del Governo - una cosa da poco, ma un aumento del 100 per cento per una popolazione in cui vi sono circa 50 mila elettori produce certe conseguenze: come dire che, per le elezioni della Camera dei deputati, devono essere presentare liste elettorali per le nuove formazioni politiche con un milione di firme.
Nella mia interpellanza ho inserito alcune proporzioni. Il problema risiede nel fatto che il Governo avrebbe dovuto avere la sensibilità di verificare questo aspetto, ma ormai credo che l'unica strada residua sia quella giurisdizionale, cioè di raccogliere firme per bocciare il provvedimento di cui si parla, di sollevare l'incidente di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale.
Che il meccanismo sia formalmente giusto è un dato scontato. È stata approvata una legge che rientrava certamente nella competenza della regione ed è stato seguito l'iter previsto, ma non ci si deve limitare a verificare il dato formale, perché a questo fine sarebbe stato sufficiente non un Governo, ma un notaio, il quale verifica che l'iter sia corretto e chiude ogni questione.
Bisognava verificare il dato sostanziale, vale a dire le conseguenze, in concreto e non in astratto, che l'incremento del 100 per cento, ossia il raddoppio del numero di firme necessario per la presentazione di una lista, avrebbe comportato.
In sostanza, tale incremento determinerebbe una situazione, per cui non vi sarà mai alcun partito nuovo in grado di presentarsi alle elezioni e si finiranno per «cristallizzare» i partiti vecchi. Il punto non è se io sia favorevole ai partiti nuovi o ai partiti vecchi: io sono favorevole alla democrazia.
Pertanto, se vi sono forze che esprimono idee nuove, possono raccogliere le firme (500 su 50 mila votanti non sono poche) attraverso un meccanismo normale, per poi presentarsi alle elezioni.
Se, invece, si prevedesse uno sbarramento enorme sarebbe la fine: è come se affermassimo in quest'Assemblea la necessità di un milione di firme per presentare una lista nuova e vi sarebbe spazio solo per i partiti attuali, mentre quelli nuovi risulterebbero svantaggiati, perché, per presentare un milione di firme, occorrerebbe un'«attrezzatura» politica, che evidentemente non può corrispondere a idee appena nate, né a criteri di democrazia.
Questa sensibilità il Governo non l'ha avuta quindi non posso che dichiararmi insoddisfatto, sperando che poi la Corte costituzionale vi ponga rimedio.