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Svolgimento di interpellanze urgenti (ore 9,05).
(Iniziative normative in merito al fenomeno del bracconaggio - n. 2-00657)
PRESIDENTE. Il deputato Camillo Piazza ha facoltà di illustrare la sua interpellanza n. 2-00657, concerne le iniziative normative in merito al fenomeno del bracconaggio (Vedi l'allegato A - Interpellanze urgenti sezione 4).
CAMILLO PIAZZA. Signor Presidente, do per letta e acquisita l'interpellanza urgente presentata da me e dall'onorevole Bonelli.
Credo sia opportuno evidenziare due aspetti. L'interpellanza in esame prende in considerazione la questione del bracconaggio. In Italia, soprattutto in questo periodo, durante l'estate, sono stati compiuti molti incendi, che hanno devastato e massacrato per molti aspetti alcune specie anche protette.Pag. 14
D'altra parte nella stessa interpellanza si chiede se il Governo intenda definire in modo più preciso e puntuale la normativa collegata al rapporto tra il mondo delle guardie venatorie ambientaliste e le province.
Nello specifico con l'interpellanza in esame si chiede di fare luce sull'episodio accaduto in provincia di Brescia; al riguardo, si ha il sentore e la percezione che l'attività che stanno svolgendo in maniera molto egregia - così riteniamo - le guardie ecologiche venga in qualche modo non premiata dalla provincia in quanto tale.
Gli interpellanti Violante e Piscitello prima facevano riferimento al problema del sotto organico di alcune forze dell'ordine; ad esempio, nel Corpo forestale mancherebbero mille unità. A mio avviso sarebbe importante e in qualche modo utile, visto il valore e il lavoro di queste guardie ecologiche, dare maggiore risalto alla loro azione di volontariato.
Per questo, da una parte chiediamo che si prosegua, come si è fatto anche in questo periodo, nella lotta contro il bracconaggio in Italia - fenomeno che, soprattutto al nord, determina gravissimi rischi per alcune specie migratorie, anche protette; dall'altra, riteniamo sia opportuno e giusto che gli enti pubblici locali possano in qualche modo applicare una normativa, che definisca in maniera più puntuale il rapporto tra le guardie ecologiche volontarie e gli enti pubblici di riferimento. Ritengo, infatti, che il lavoro che le centinaia di migliaia di guardie ecologiche stanno svolgendo in tutta Italia dia veramente un valore aggiunto all'azione delle forze dell'ordine e, ovviamente, alla difesa del territorio e dell'ambiente.
PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per le politiche agricole, alimentari e forestali, Giovanni Mongiello, ha facoltà di rispondere.
GIOVANNI MONGIELLO, Sottosegretario di Stato per le politiche agricole, alimentari e forestali. Signor Presidente, signori deputati, con riferimento alla specifica tematica oggetto dell'interpellanza presentata dai deputati Piazza e Bonelli, concernente lo sviluppo dell'attività di vigilanza venatoria, si rappresenta che la vigilanza sull'applicazione della legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio, è affidata, ai sensi dell'articolo 27 della stessa legge, anche «alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale ed a quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente», alle quali sia riconosciuta la qualifica di «guardia giurata» ai sensi del testo unico di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 173.
I successivi articoli 28 e 29 individuano i poteri ed i compiti delle diverse categorie di addetti alla vigilanza. Per effetto dell'articolo 163 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le funzioni relative al riconoscimento della qualifica di guardia giurata alle guardie volontarie delle associazioni venatorie e protezionistiche nazionali riconosciute, di cui all'articolo 27 della legge n. 157, sono state trasferite alle province, cui è rimesso, altresì, il coordinamento delle attività.
Il comma 7 dell'articolo 27, infatti, recita testualmente: «Le province coordinano l'attività delle guardie volontarie delle associazioni agricole, venatorie e ambientaliste». L'interpellanza, in particolare, pone l'attenzione sul regolamento per il coordinamento dell'attività di vigilanza volontaria ittico-venatoria e faunistica, adottata dalla provincia di Brescia il 29 maggio 2007.
Al riguardo, la prefettura di Brescia, interessata dal Ministero dell'interno, ha fatto sapere che la provincia di Brescia, nell'evidenziare che il predetto documento è stato approvato dalla quasi totalità dei partecipanti al voto sulla scorta di un motivato parere dell'avvocatura provinciale, ha rappresentato che «le associazioni più inclini a lamentare l'esclusione dall'attività di vigilanza sono state incluse nel Comitato di coordinamento e, di fatto, concorrono alla programmazione dell'attività Pag. 15stessa, anche con compiti di indirizzo. Inoltre, non si evincono elementi per sostenere che sia compromessa in alcun modo l'autonomia delle parti, invocata dalle associazioni. Infatti, l'articolo 5 del regolamento, al comma 4, prevede che il coordinatore operativo assegni alle diverse zone le guardie volontarie rispettando quanto più possibile le disponibilità individuali avanzate, aggiungendo, al comma 8, che "eventuali uscite straordinarie di guardie volontarie, legate a comprovati motivi di urgenza, dovranno essere preventivamente concordate dalle associazioni di riferimento con il coordinatore operativo, anche in via telefonica".
A ciò si aggiunga che la previsione di orari e di un monte-ore di "servizio" da assicurare nell'arco dell'anno è finalizzata alla migliore efficacia e capillarità dell'attività di vigilanza, in una provincia molto vasta come quella bresciana.
Inoltre, la supposta impostazione gerarchica stabilita nel regolamento provinciale, richiamata nell'interpellanza e discendente dalla funzione di "supporto" della vigilanza volontaria rispetto a quella istituzionale, non trova fondamento alcuno, in quanto è la stessa legge n. 157 del 1992 a prevedere il coordinamento della vigilanza volontaria da parte delle province.
Per ciò che riguarda la discrezionalità del comandante in ordine all'acquisizione e verifica della regolarità dei verbali, si sottolinea che il cennato passaggio è finalizzato unicamente alla verifica della corretta applicazione della normativa, escludendosi in ogni caso la possibilità di entrare nel merito del verbale.
Le ulteriori attività "pretese" dalla provincia da parte delle guardie giurate non sono obbligatorie, contrariamente a quanto asserito nell'atto, ma, secondo l'articolo 7 comma 2 del regolamento, potranno essere richieste previo accordo con le associazioni di appartenenza».
Fin qui, le osservazioni fornite dalla provincia di Brescia.
Sull'argomento, la procura della Repubblica presso il tribunale ordinario di Brescia, con nota pervenuta il 20 agosto del 2005, ha dichiarato che «dal disposto dell'articolo 28 della legge 11 febbraio 1992 n. 157 (che richiama l'articolo 27 della stessa legge, che al comma 2 menziona espressamente le guardie volontarie venatorie) si evince espressamente che le guardie volontarie delle associazioni rivestono, nell'ambito dei compiti di vigilanza venatoria, la qualifica di pubblico ufficiale. Tenuto conto peraltro che la medesima norma pone in capo alle guardie predette anche poteri ispettivi e potere di controllo della fauna abbattuta o catturata, nonché poteri di accertamento, deve riconoscersi che alle stesse debba attribuirsi anche la qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria, in armonia con il disposto degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale, che inquadrano i poteri di accertamento e di intervento per impedire le conseguenze del reato come elementi caratterizzanti la veste di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria». Questa conclusione trova conferma nell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981 n. 689.
Anche la suprema Corte, con orientamento consolidato, riconosce che «le guardie volontarie delle associazioni di protezione dell'ambiente riconosciute dal Ministero dell'ambiente hanno la qualifica di agenti di polizia giudiziaria perché la legge n. 157 del 1992 espressamente attribuisce ad esse un compito di vigilanza venatoria sull'applicazione della presente legge compreso l'articolo 30 relativo alle sanzioni penali (articolo 27, lettera D)» (Cassazione penale, sentenza n. 6454 del 21 febbraio 2006).
In merito alle sanzioni volte a contenere il fenomeno del bracconaggio, non si può che confermare quanto detto in occasione della risposta ad una precedente interrogazione (4-03080) citata dall'onorevole interpellante.
Non sembra infatti che nella vigente normativa vi sia la necessità di introdurre modifiche od inasprimenti di sanzioni, considerato altresì che né le categorie interessate né le regioni hanno evidenziato sinora problematiche in tal senso da sottoporre al Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale.Pag. 16
Le stesse, d'altra parte, appaiono adeguatamente disciplinate dall'articolo 30 (sanzioni penali) e dall'articolo 31 (sanzioni amministrative) della legge n. 157 del 1992. Per quanto riguarda il potenziamento del Corpo forestale, che è manchevole di circa mille unità, l'amministrazione delle Risorse agricole sta predisponendo atti concorsuali per completare il plenum dell'organico. Naturalmente, in tal senso il Governo è aperto a valutare ogni richiesta proveniente dalle forze politiche e sociali.
PRESIDENTE. Il deputato Camillo Piazza ha facoltà di replicare.
CAMILLO PIAZZA. Signor Presidente, è del tutto evidente che la mera presa d'atto della comunicazione pervenuta dalla provincia di Brescia non mi può vedere completamente soddisfatto. Non a caso il problema esiste, non a caso la procura di Brescia sta intervenendo ed è intervenuta su questo argomento.
L'interpellanza che abbiamo presentato solleva dunque un problema sul quale è necessario in qualche modo intervenire: quello del rapporto fra i pubblici ufficiali delle guardie volontarie, le associazioni ambientaliste e le province. È a nostro avviso necessario che il Governo trovi una soluzione alla questione del coordinamento fra tali funzioni e a quella del ruolo, che le guardie volontarie possono svolgere nella difesa del territorio dal bracconaggio.
Ritengo dunque che non sia sufficiente leggere e comunicare una relazione presentata dalla provincia di Brescia: occorre invece entrare nel merito, esaminare realmente - come ha affermato la procura di Brescia - il problema della distinzione dei ruoli fra le funzioni svolte dalle province e quelle svolte dai pubblici ufficiali delle guardie ecologiche, per giungere alla loro necessaria integrazione e al loro coordinamento.
Chiedo dunque (e spero) che il Governo possa mettere in atto un ulteriore sforzo rispetto alla comunicazione della provincia di Brescia, per verificare se realmente - anche in base alle indicazioni della procura di Brescia - si possano trovare forme di coordinamento maggiormente attive, incisive e determinanti, così che le azioni che vengono svolte sul territorio da parte delle guardie volontarie possano davvero essere inserite in un contesto complessivo finalizzato alla salvaguardia dell'ambiente e della fauna. Chiedo dunque al Governo di compiere questo sforzo in più - non soltanto rispetto alla provincia di Brescia, ma anche alle altre province - per fare in modo che, fra le migliaia di guardie ecologiche o volontarie e le province venga attuato un coordinamento, che possa veramente essere utile alla difesa del nostro ambiente.