Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
Informativa urgente del Governo sul tragico episodio verificatosi presso il tribunale di Reggio Emilia e sulle iniziative per garantire adeguate misure di sicurezza nei palazzi di giustizia (ore 9,40).
(Intervento del Sottosegretario di Stato per la giustizia)
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il sottosegretario di Stato per la giustizia, Alberto Maritati.
ALBERTO MARITATI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, con riferimento alla richiesta di notizie sollecitata dall'onorevole Alessandri, si fa presente che l'evento si è verificato alle 10,55 circa di mercoledì 17 ottobre 2007, all'interno dell'aula numero 6 del palazzo di giustizia di Reggio Emilia, ove i legali che assistevano le parti nelle cause civili matrimoniali contenziose erano in attesa di comparire dinanzi al presidente del tribunale per la trattazione nell'annessa camera di consiglio.
Per la causa civile in questione, tra le parti in attesa, vi erano il cittadino albanese Fejzo Clirim, assistito dall'avvocato Galileo Conti, e la moglie Fejzo Vjosa, assistita dall'avvocato Giovanna Fava. Come precisato dal presidente del tribunale con nota del 21 ottobre 2007, l'udienza di quel giorno (17 ottobre) era fissata per la sola decisione sull'ammissione dei dedotti mezzi istruttori e non era, pertanto, prevista né la personale partecipazione delle parti, né tanto meno quella dei minori, già ascoltati nel corso dell'istruttoria espletata.Pag. 2
Ad un tratto, il predetto cittadino albanese ha estratto una pistola e ha sparato contro la moglie, ferendola gravemente e provocandone il decesso, avvenuto più tardi in ospedale. Successivamente, l'uomo si è diretto verso l'uscita dell'aula ed è stato affrontato dal cognato Demcolli Arjan, il quale è stato a sua volta colpito mortalmente nel corso della colluttazione che ne è scaturita. Nell'occasione, il nominato ha altresì colpito di striscio l'avvocato Fava.
In tale frangente, richiamati da quanto stava accadendo, sono prontamente intervenuti un carabiniere in servizio di assistenza all'aula dove si svolgeva l'udienza penale e due agenti di pubblica sicurezza presenti per un processo per direttissima.
Fejzo Clirim, dopo aver ricaricato l'arma e ignorando l'intimazione di gettarla, ha esploso alcuni colpi all'indirizzo degli agenti, ferendo alla gamba l'agente Marcaccioli, il quale, unitamente al collega, ha risposto al fuoco uccidendo il predetto cittadino albanese.
In relazione all'avvenuta introduzione dell'arma all'interno del palazzo di giustizia, va in primo luogo evidenziato che la predisposizione di adeguate misure di sicurezza e di idonei strumenti di controllo - secondo l'attuale assetto normativo, ai sensi del decreto ministeriale 28 ottobre 1993, articolo 2 - è di competenza del procuratore generale presso la Corte di appello. Tale è l'autorità preposta ad adottare i provvedimenti necessari per assicurare la sicurezza interna delle strutture in cui si svolge l'attività giudiziaria, previa audizione del prefetto e dei capi degli uffici giudiziari interessati, fatti salvi i casi di assoluta urgenza.
Inoltre, ai sensi dell'articolo 1 del citato decreto ministeriale, compete al procuratore generale esprimere il parere sui provvedimenti che assume il prefetto in ordine alla sicurezza esterna della struttura giudiziaria, nonché in ordine alla sicurezza ed incolumità dei magistrati.
L'attività del procuratore generale in materia di sicurezza - individuata dal citato decreto - è stata in seguito specificata dalla circolare applicativa n. 4 del 28 marzo 1994 e dalle modifiche ed integrazioni ad essa apportate dalla successiva circolare n. 10 del 9 settembre 1997. Secondo la chiara definizione della circolare in questione, il procuratore generale resta individuato quale «organo a cui è deputata la funzione di coordinamento tra le esigenze di tutela della struttura (...) e quelle che riguardano la persona dei magistrati cosiddetti a rischio». Si tratta di un compito che il procuratore generale assolve in piena autonomia, solo in caso di urgenza.
Di norma l'attività che gli è demandata consiste sì nell'adozione di quei provvedimenti che tendano, in concreto, al rispetto delle misure di protezione poste in atto dalle autorità prefettizie nell'ambito degli uffici giudiziari, sia nell'adozione di quei provvedimenti interni di natura tecnico-organizzativa necessari per rendere effettiva la sicurezza dei magistrati fuori e dentro le strutture nelle quali essi operano oltre che sicure in sé le strutture giudiziarie.
Si tratta di misure evidentemente indispensabili per fronteggiare le possibili situazioni di rischio che vengono segnalate anche direttamente dagli uffici giudiziari interessati o che emergano nell'ambito dei lavori svolti dalla commissione di manutenzione (cui sono stati riconosciuti espressamente compiti consultivi e propulsivi) o in sede di esame da parte del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.
Sempre secondo la circolare del 1994 e le successive integrazioni del 1997 si possono così individuare, con riguardo al tema della sicurezza delle strutture giudiziarie, tre grossi ambiti di intervento di competenza del procuratore generale: l'organizzazione e l'utilizzo di materiali di protezione di cui gli uffici siano già dotati; l'individuazione e la scelta dello strumento in concreto più idoneo a conseguire la specifica tutela e l'acquisizione di strumenti di protezione nuovi o diversi da quelli di cui gli uffici siano già dotati.
Il procuratore generale, pertanto, oltre all' attività strettamente connessa alle specifiche competenze dell'ordine giudiziarioPag. 3in materia di sicurezza (che va raccordata con le competenze dell'ordine pubblico del prefetto) svolge quella relativa a compiti più specificamente amministrativi e contrattualistici.
Per quanto concerne il servizio di vigilanza esterna degli uffici giudiziari disposto su richiesta del procuratore generale, esso è regolamentato dalla circolare ministeriale n. 6/4056/01/20A del 25 giugno 2001; il servizio può essere affidato alle forze dell'ordine su disposizione del prefetto e, ove ciò non sia possibile, è affidato ad istituti di vigilanza privata, attualmente a carico del comune nel cui territorio ha sede l'ufficio giudiziario.
Fanno eccezione a tale normativa il comune di Roma, in luogo del quale è competente questa amministrazione centrale, e il comune di Napoli, in luogo del quale provvede l'ufficio speciale per la gestione e la manutenzione degli uffici giudiziari di Napoli.
Tanto premesso si precisa, con riguardo allo specifico caso in oggetto, che dall'esame dei dati concernenti l'intero distretto della procura generale di Bologna, dati raccolti con il monitoraggio effettuato nel 2003 e progressivamente aggiornato, è risultata la totale assenza di misure di protezione degli uffici giudiziari di Reggio Emilia.
In merito ai fatti accaduti presso il tribunale di Reggio Emilia si fa presente che questo Dicastero ha competenza, tramite il dipartimento dell'organizzazione giudiziaria e le sue articolazioni interne, ad autorizzare gli interventi richiesti in materia di acquisizione di beni e servizi, ivi inclusi quelli concernenti la sicurezza, laddove specificamente compulsato da richiesta dell'ufficio giudiziario interessato condivisa dal procuratore generale competente.
È bene, pertanto, sottolineare che agli atti del Ministero non risulta alcuna recente richiesta inerente l'installazione di misure di sicurezza presso la sede gli uffici giudiziari di Reggio Emilia. Pertanto, attesa la necessità di acquisire con urgenza ogni dato conoscitivo utile a ricostruire quanto effettivamente è accaduto, anche con riferimento alla predisposizione di idonei strumenti di controllo atti a prevenire l'introduzione di armi all'interno del palazzo di giustizia, in data 17 ottobre, il capo di gabinetto del signor Ministro ha richiesto all'ispettorato generale di voler assumere le conseguenti informazioni per il tramite del competente capo di corte, il procuratore generale.
L'ispettorato generale ha sottolineato che la questione della mancanza di adeguate strutture di sicurezza venne già evidenziata nel corso di un'ispezione ordinaria svolta nel 1998 all'esito della quale i competenti uffici venivano invitati ad attivare le procedure necessarie per l'adozione di mezzi opportuni a garantire le predette esigenze di tutela.
Successivamente l'attuale procuratore generale di Bologna, dottor Luigi Pintor, prendendo atto della perdurante assenza di tali misure di sicurezza, ripetutamente segnalate dal prefetto di Reggio, invitava, con nota 28 gennaio 2002, il presidente del tribunale e il procuratore della Repubblica di Reggio ad adottare con urgenza la procedura necessaria per la realizzazione degli impianti, secondo la procedura prevista dalla circolare ministeriale del 14 marzo 2000.
In tale nota il presidente del tribunale e il procuratore della Repubblica venivano invitati a formulare le opportune richieste per il successivo inoltro al Ministero della giustizia, dopo aver acquisito da imprese qualificate del settore le relative offerte ed i preventivi di spesa. Né il procuratore della Repubblica, né il presidente dell'epoca in carica fornivano riscontro alla richiesta.
Successivamente risulta che iniziative a riguardo venivano adottate dal sostituto procuratore generale Roberto Mescolini, reggente della procura, peraltro, cessato dal provvisorio incarico il dottor Mescolini, nessun'altra iniziativa venne intrapresa nonostante i ripetuti solleciti formulati dal procuratore generale.
Pertanto, non essendo mai stata completata la procedura preliminare, nessunaPag. 4richiesta poteva essere mai stata inoltrata al Ministero per l'adozione delle opportune misure di sicurezza.
Allo stato, dunque, si fa riserva, all'esito dell'attività istruttoria delegata all'ispettorato generale, di ogni valutazione in ordine ad eventuali responsabilità dei dirigenti degli uffici giudiziari di Reggio Emilia.