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Svolgimento di interpellanze urgenti (ore 16,07).
(Vincoli di bilancio a carico delle università - n. 2-00203)
PRESIDENTE. Il deputato Ossorio ha facoltà di illustrare la sua interpellanza n. 2-00203 (Vedi l'allegato A - Interpellanze urgenti sezione 4).
GIUSEPPE OSSORIO. Signor Presidente, signor sottosegretario, i quesiti che pongo nella mia interpellanza urgente sono, in sintesi, quattro. Chiedo al Governo, innanzitutto, se tra le istituzioni scolastiche escluse dall'applicazione dell'articolo 22 del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, siano da ricomprendere le università.
Vorrei sapere, in secondo luogo, perché le università non risultino essere escluse dall'applicazione del citato articolo 22, come le aziende sanitarie ed ospedaliere, tenuto conto che, insieme ad altri enti del Servizio sanitario nazionale, risultano inserite tra gli enti ed organismi pubblici non territoriali per i quali non si applica la generale riduzione del 2 per cento annuo nel triennio 2005-2007.
In terzo luogo, si chiede se il richiamo all'articolo 1, comma 57, della legge n. 311 del 2004, contenuto nel secondo comma dell'articolo 22 del decreto-legge n. 223 del 2006, implichi l'esclusione delle università dall'applicazione delle disposizioni di cui allo stesso secondo comma.
In quarto luogo, vorremmo chiedere al Governo se, comunque, la riduzione delle spese di cui al citato articolo 22 debba applicarsi anche a quelle effettuate dagli atenei con risorse proprie.
Signor sottosegretario, lei sa bene che i rapporti finanziari fra le università e la finanza statale sono regolati sulla base di un unico fondo, denominato «Fondo di finanziamento ordinario delle università». L'ammontare di tale fondo viene, di volta in volta, stabilito secondo criteri di compatibilità con le più generali politiche finanziarie del bilancio statale.
Si realizza, in sostanza, un modello nel quale è riservata allo Stato stesso la decisione sull'entità dei finanziamenti da concedere al settore universitario nel suo complesso, mentre rimane di esclusiva competenza delle università l'utilizzo delle risorse così assegnate, con l'ovvio vincolo della loro destinazione al perseguimento delle funzioni istituzionali. Ne discende, a mio parere, che l'applicazione alle università di vincoli che attengono alla puntuale gestione delle somme assegnate non è coerente con il sistema dianzi delineato.
Inoltre, gli obiettivi di finanza pubblica, stabiliti dalla legge, consistono, in genere, nel contenere entro i limiti prefissati la crescita del fabbisogno generato dal sistema universitario a carico del bilancio dello Stato e, quindi, la crescita del relativo contributo di funzionamento (così, infatti, ha previsto il comma 1 dell'articolo 69 del disegno di legge finanziaria per il 2007).
Ne consegue - oltre alla consistente riduzione delle risorse nei confronti delle università disposta con il disegno di legge finanziaria per il 2007 (e ci aspettiamo che nel corso dell'esame del provvedimento il Governo intervenga a favore di tale settore) - che le spese effettuate dagli atenei e dalle loro articolazioni autonome con risorse proprie non possono ricadere nei vincoli e nelle limitazioni previste dal contenimento della spesa pubblica. Le risorse proprie derivano da patti con i terzi e con gli studenti e servono per realizzare attività e iniziative che debbono corrispondere in risultati agli impegni assunti.
Signor sottosegretario, lei conosce bene i limiti di spesa imposti al sistema universitario prima del cosiddetto decreto-legge Bersani e conosce altrettanto bene - ne sono certo - gli ulteriori limiti di spesa introdotti da tale provvedimento, che ha confermato le misure di contenimento delle spese per consumi intermedi già disposte per tutte le pubbliche amministrazioni.Pag. 11
Non vorrei dilungarmi ulteriormente sulle problematiche delle università in ordine a questi temi. Le università sono indicate tra gli enti esclusi dall'applicazione della normativa, nonostante risultino - come ho già detto - come le aziende sanitarie locali, escluse dall'applicazione dell'articolo 1, successivamente richiamato dallo stesso articolo 22, e siano perfettamente assimilabili alle istituzioni scolastiche quanto a funzioni pubbliche svolte, inquadramento giuridico e fonti di finanziamento.
Mi avvio rapidamente alla conclusione. In linea con le considerazioni che ho espresso in sintesi poc'anzi, è da auspicare che venga prevista in primo luogo, in via pregiudiziale, l'esclusione delle università dall'applicazione della norma in esame, in quanto le stesse concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica con il contenimento del fabbisogno finanziario generato dal sistema universitario. In secondo luogo, si auspica l'esclusione delle spese incidenti su risorse proprie degli atenei. Infine, è auspicabile che venga, in ogni caso, escluso il versamento al bilancio dello Stato degli accantonamenti, prevedendo la loro destinazione al miglioramento dei saldi di bilancio d'ateneo.
PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca, Luciano Modica, ha facoltà di rispondere.
LUCIANO MODICA, Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca. Signor Presidente, onorevoli parlamentari, per quanto concerne le questioni proposte con l'interpellanza in discussione, va ricordato che l'articolo 22 del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito in legge n. 248 del 2006, al comma 1 dispone che gli stanziamenti per l'anno 2006 relativi a spese per consumi intermedi dei bilanci di enti ed organismi pubblici non territoriali, che adottano anche contabilità finanziaria, individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 5 e 6, della legge n. 311 del 2004, sono ridotti nella misura del 10 per cento, comunque nei limiti delle disponibilità non impegnate alla data di entrata in vigore del decreto.
Dette somme recuperate vanno versate all'entrata del bilancio dello Stato nel mese di ottobre 2006. Dall'applicazione di tali disposizioni sono esclusi alcuni enti, tra cui anche le istituzioni scolastiche, ma non le università, gli enti pubblici di ricerca, le istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale.
Il comma 2 dello stesso articolo dispone che per le medesime voci di spesa, per il triennio 2007-2009, le previsioni non potranno superare l'80 per cento di quelle iniziali relative al 2006, fermo restando quanto previsto dal comma 57 della legge n. 311 del 2004 (mentre per gli anni 2006 e 2007 si applica la percentuale di incremento del 2 per cento alle corrispondenti spese determinate per l'anno precedente). Dette somme recuperate vanno versate all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno 2007.
Ciò premesso, ritengo opportuno sottolineare che le università godono di autonomia di bilancio e il loro finanziamento trova copertura su appositi stanziamenti budgettari dello Stato. In secondo luogo, svolgono una funzione centrale strategica nei processi della formazione superiore e della ricerca, elementi essenziali per lo sviluppo del paese.
Le università medesime, unitamente agli enti del Servizio sanitario nazionale, sono già state escluse dall'applicazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 57, della legge n. 311 del 2004, dalla riduzione del 2 per cento annuo nel triennio 2005-2007, in quanto si applica loro la disciplina di comparto (articolo 3, comma 1, della legge n. 350 del 2003). Infine, le spese effettuate dagli atenei con risorse proprie non generano fabbisogno a carico del bilancio dello Stato.
Da tali considerazioni consegue, pertanto, a parere del Ministero, che le spese effettuate dagli atenei e dalle loro articolazioni autonome non dovrebbero ricadere nei vincoli e nelle limitazioni previste dal contenimento della spesa pubblica. Pertanto il Ministero sta procedendo alla presentazione di un emendamento allaPag. 12legge finanziaria per il 2007 che inserisca le università, nonché gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale, tra gli enti nei cui riguardi non trova applicazione la disposizione relativa alla riduzione delle spese di cui al citato articolo 22 del decreto-legge n. 223 del 2006.
PRESIDENTE. Il deputato Ossorio ha facoltà di replicare.
GIUSEPPE OSSORIO. Signor Presidente, intervengo molto brevemente per dire al signor sottosegretario che sono soddisfatto della risposta, sia pure parzialmente, almeno per l'impegno che il Ministero intende profondere su questo problema particolare ed auspico che lo stesso Ministero, ed il signor ministro particolare, nell'ambito della compagine governativa sappiano porre con forza un problema importante, che se non fosse affrontato con energia sarebbe esiziale - come si suol dire - per l'intero sistema paese.
Con tale dichiarazione, devo prendere atto di questo impegno e di questa tendenza. Constateremo se in futuro, soprattutto in sede di discussione del disegno di legge finanziaria per l'anno 2007, vi sarà tale svolta di tendenza da parte del Governo nel suo complesso, e del signor ministro in particolare, sull'argomento specifico delle università e del settore della ricerca.
PRESIDENTE. È così esaurito lo svolgimento delle interpellanze urgenti all'ordine del giorno.