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TESTO INTEGRALE DELLA RELAZIONE DEL DEPUTATO ANTONIO RUSCONI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1961 ED ABBINATE
ANTONIO RUSCONI, Relatore. Il provvedimento in esame, approvato in prima lettura dal Senato il 15 novembre scorso, è volto a modificare la disciplina dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di istruzione secondaria superiore, novellando alcuni articoli della legge 10 dicembre 1997, n. 425.
Il testo si compone di tre articoli.
L'articolo 1 sostituisce le disposizioni contenute negli articoli 2 (ammissione all'esame di Stato), 3 (contenuto ed esito dell'esame) e 4 (composizione della Commissione di esame e sede di svolgimento degli esami) della legge 10 dicembre 1997, n. 425.
In particolare, con riguardo all'ammissione dei candidati si introduce il vincolo della valutazione positiva in sede di scrutinio finale e dell' avvenuto recupero degli eventuali debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici; si prevedono nuovi requisiti per l'abbreviazione per merito dei cosiddetti «ottisti»; a questi ultimi, oltre alla votazione di otto decimi in ciascuna disciplina nello scrutinio del penultimo anno di corso, si richiede infatti una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina nei due anni antecedenti ed una carriera scolastica priva di ripetenze; si prevede la prescrizione della residenza nella località dell'istituto scolastico scelto quale sede d'esame per i candidati esterni, con previsione di sanzioni per il mancato rispetto della norma.
In ordine alle prove d'esame vi è invece una accentuazione della dimensione tecnico-pratica della seconda prova per gli istituti tecnici, professionali ed artistici ed eventuale svolgimento della stessa anche in più di un giorno di lavoro; l'attribuzione della scelta delle prove nazionali al ministro della pubblica istruzione e la predisposizione dei modelli per la terza prova all'Invalsi (Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione), con contestuale modifica delle competenze assegnate a quest'ultimo; la modifica della ripartizione dei punteggi fra i tre momenti di valutazione con incremento del «peso» attribuito al credito scolastico (da 20 a 25 punti) e flessione del «peso» attribuito al colloquio (da 35 a 30 punti), rimanendo invece invariato il punteggio attribuito alle prove scritte.
Il provvedimento in esame prevede quindi il ripristino della composizione mista delle commissioni di esame, con commissari interni ed esterni al 50 per cento oltre al presidente esterno, al quale sono affidate non più di due commissioni-classe.
L'articolo 2 del disegno di legge prevede quindi una delega in materia di percorsi di orientamento, di accesso ai corsi di istruzione post-secondaria e di valorizzazione di risultati di eccellenza, con la previsione di alcuni obiettivi (comma 1) e principi e criteri direttivi (comma 2).
In particolare si stabilisce di realizzare - nell'ultimo anno del corso di studi - percorsi di orientamento finalizzati alla scelta, da parte degli studenti, di corsi di laurea universitari e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di percorsi della formazione tecnica superiore, nonché di percorsi finalizzati alle professioni e al lavoro (comma 1, lettera a)), prevedendo le modalità di raccordo tra le scuole e le predette istituzioni nonché i percorsi finalizzati alle professioni e al lavoro, da realizzarsi anche attraverso la partecipazione di docenti universitari e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché della formazione tecnica superiore (comma 2, lettera a)). È previsto inoltre il potenziamento del raccordo tra la scuola e le predette istituzioni di formazione post-secondaria (comma 1, lettera b)), prevedendo apposite modalità per la partecipazione degli istituti di istruzione secondaria superiore alle prove di verifica per l'ammissione ai corsi di laurea e perPag. 108il soddisfacimento degli eventuali obblighi formativi universitari (comma 2, lettera b)); nonché la valorizzazione della qualità dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea a numero chiuso (comma 1, lettera c)), prevedendo che una quota del punteggio degli esami di ammissione ai corsi universitari ad accesso programmato sia assegnata agli studenti che abbiano conseguito risultati scolastici di particolare valore, nell'ultimo triennio e nell'esame di Stato, anche in riferimento alle discipline più significative del corso di laurea prescelto, e valorizzando le discipline tecnico-scientifiche (comma 2, lettera c)). Il provvedimento fissa altresì l'obiettivo di incentivare l'eccellenza degli studenti, ottenuta a vario titolo sulla base dei percorsi di istruzione (comma 1, lettera d)) prevedendo incentivi, anche di natura economica, finalizzati alla prosecuzione degli studi, anche nell'ambito dell'istruzione e formazione tecnica superiore e individuando le modalità di certificazione del risultato di eccellenza (comma 2, lettera d)).
L'articolo 3 reca, infine, le disposizioni transitorie, finali, finanziarie e alcune abrogazioni. In questo senso il comma 1 mantiene in vigore - per i candidati agli esami di Stato negli anni scolastici 2006-2007 e 2007-2008 - le disposizioni previgenti in materia di debiti formativi ed attribuzione del punteggio per il credito scolastico. I commi 2, 4 e 5 recano le disposizioni di carattere finanziario. Con riferimento ai compensi per i membri delle commissioni d'esame, in fase di prima attuazione e nelle more delle norme contrattuali, viene stabilito un limite di spesa pari a 138 milioni di euro, cui si aggiungono 5 milioni di euro per le incentivazioni previste dall'articolo 2; a tali oneri si provvede, oltre che con la disponibilità di cui all'articolo 22, comma 7, della citata legge 28 dicembre 2001, n. 448, con le risorse destinate al piano programmatico per l'attuazione della legge Moratti. In particolare, quanto ad euro 63.810.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 92, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e, quanto ad euro 38.950.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Il comma 3 dispone invece l'abrogazione di alcune disposizioni incompatibili con le innovazioni introdotte dal provvedimento. Si tratta in particolare dell'articolo 22, comma 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in materia di composizione delle commissioni d'esame, ad eccezione dell'ultimo periodo contenente l'autorizzazione di spesa; dell'articolo 13, comma 4, e l'articolo 14 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, riguardanti, rispettivamente, l'ammissione e alcune norme in materia di svolgimento dell'esame di Stato; dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, concernente le competenze dell'Invalsi in materia di predisposizione e gestione delle prove previste per l'esame di Stato conclusivo dei cicli di istruzione.
Il comma 6 riguarda, infine, l'entrata in vigore della legge.
Al provvedimento in esame sono abbinate due proposte di legge di iniziativa parlamentare: AC 1399 ( Angela Napoli), recante Nuova disciplina degli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, e AC 1614 (Aprea e altri), recante Modifiche alla legge 10 dicembre 1997, n. 425, in materia di esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore; se ne dà conto di seguito evidenziando le differenze rispetto al provvedimento approvato dal Senato.
Si segnala, in particolare, che la proposta di legge 1399 si compone di 14 articoli volti a ridisciplinare l'esame di stato e le sue finalità nonché i requisiti di ammissione; quest'ultima è disposta dal consiglio di classe, con deliberazione motivata, a maggioranza dei due terzi dei componenti.
Sono quindi dettate norme riguardo alla sede d'esame, alla valutazione del curriculum scolastico, allo svolgimento delle prove. L'esame consiste in tre prove scritte e un colloquio vertente su tuttePag. 109le materie dell'ultimo anno di corso. Riguardo alla valutazione delle prove d'esame, è previsto che la commissione si divida in sottocommissioni e che assegni un punteggio fino a 45 punti per le prove scritte e fino a 30 punti per il colloquio.
La commissione di esame è costituita da un presidente e, per due terzi delle discipline di esame, da commissari esterni (tratti da albi nazionali) per le restanti discipline da commissari interni, scelti a rotazione. I compensi per la commissione di esame sono stabiliti con decreto del ministro della pubblica istruzione.
L'attuazione della disciplina introdotta dalla proposta di legge è demandata ad un regolamento ministeriale.
Si segnala inoltre che all'articolo 11 si prevede che i compensi per la commissione di esame siano stabiliti con decreto del ministro della pubblica istruzione emanato di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze. All'articolo 12 si prevede quindi la definizione, per gli alunni portatori di handicap, di prove equipollenti alle prove scritte o grafiche e tempi più lunghi per la loro effettuazione è demandata ad una ordinanza ministeriale. L'articolo 13 demanda invece l'attuazione della disciplina introdotta dalla proposta di legge ad un regolamento ministeriale.
La proposta di legge 1614 si compone invece di quattro articoli che modificano i corrispondenti articoli della legge 10 dicembre 1997, n. 425.
All'articolo 1 si richiamano le finalità dell'esame di Stato. All'articolo 2 si riprendono le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 226 del 2005 relative ai requisiti di ammissione all'esame, con il ripristino dello scrutinio di ammissione da parte del consiglio di classe e la previsione del superamento dei debiti formativi. Sono quindi dettate disposizioni relative ai candidati esterni nonché la disciplina per le abbreviazioni per merito. All'articolo 3 vengono definite le prove d'esame; le due prime prove scritte sono predisposte dalle istituzioni scolastiche coerentemente con il progetto educativo di istituto; la terza prova, a carattere pluridisciplinare e nazionale, viene predisposta dall'Invalsi. Per il punteggio finale la commissione dispone di 15 punti per la valutazione di ciascuna prova scritta e di 15 punti per la valutazione del colloquio. Ciascun candidato può inoltre far valere un credito scolastico massimo di 40 punti. All'articolo 4 si ripropone la commissione interna con un presidente esterno nominato dal Ministero della pubblica istruzione. Si segnala che all'articolo 11 si prevede che il presidente di ogni commissione d'esame sia nominato dal Ministero della pubblica istruzione.
Si segnala innanzitutto in questa sede, rinviando ad una successiva integrazione ulteriori considerazioni, che l'intervento di modifica alle norme di rango primario rende necessario l'adeguamento della normativa secondaria, già prevista dall'articolo 1 della legge n. 425 del 1997 (cui si è data attuazione con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323). Occorrerebbe valutare l'opportunità di prevedere una norma esplicita di autorizzazione all'adeguamento del predetto regolamento, anche intervenendo sul comma 2 dell'articolo 1 che reca la predetta autorizzazione.
Con riferimento al provvedimento trasmesso dal Senato (AC 1961), si segnala, in ogni caso già in questa fase che il comma 1 del nuovo articolo 2 demanda ad un decreto del ministro della pubblica istruzione le modalità con cui gli alunni devono saldare i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici per essere ammessi all'esame di Stato. Il comma 1 del nuovo articolo 4 demanda invece ad un decreto, di natura non regolamentare, del ministro della pubblica istruzione le modalità e i termini per la definizione delle materie di esame da affidare ai commissari esterni; si prevede inoltre che la commissione d'esame sia nominata dal dirigente dell'Ufficio scolastico regionale sulla base di criteri determinati a livello nazionale. Il comma 5 del nuovo articolo 4 demanda poi ad un decreto del ministro della pubblica istruzione, di natura non regolamentare, l'individuazione dei casi ePag. 110delle modalità di sostituzione dei commissari e dei presidenti; il comma 10 del nuovo articolo 4 rimette invece alla contrattazione collettiva del comparto del personale della scuola la definizione della misura dei compensi ovvero, in mancanza di norme contrattuali al riguardo, ad un decreto del ministro della Pubblica Istruzione, adottato di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze.
Si aggiunge che nel provvedimento trasmesso dal Senato (AC 1961) e nella proposta di legge n. 1614, il coordinamento con la normativa vigente è sostanzialmente assicurato con la tecnica della novella. Si segnala peraltro la necessità di provvedere al coordinamento formale dell'articolo 5 della legge n. 425 del 1997 con le modifiche introdotte dal provvedimento in esame. Quanto alla proposta di legge n. 1399, occorrerebbe valutare l'opportunità di formulare le norme come novella alla legge n. 425 ovvero provvedere all'abrogazione della medesima.
È da sottolineare inoltre che destinatari dell'intervento normativo in esame sono gli alunni delle scuole statali, paritarie, pareggiate e legalmente riconosciute nonché gli alunni ammessi all'esame di Stato con abbreviazione di un anno del corso di studi. Sono, altresì, destinatari della norma i docenti che costituiscono le commissioni esaminatrici e coloro che possono essere nominati presidenti di commissione (dirigenti scolastici, docenti in servizio in istituti di istruzione secondaria superiore statali e professori universitari di prima e seconda fascia). La disciplina influisce inoltre sull'autonomia scolastica nel senso di modificare le norme relative al recupero dei debiti scolastici.
Si segnala infine la norma che prevede sanzioni per i dirigenti scolastici in caso di inadempienza all'obbligo di provvedere affinché i candidati esterni sostengano le prove d'esame nella sede dell'istituto sito nel luogo di residenza dei candidati.
Riguardo alla osservazione posta dal Comitato per la legislazione e alle successive indicazioni, si rileva che la norma in approvazione determina l'univoca abrogazione della precedente, per successioni di leggi nel tempo. Si trasferisce infatti chiaramente ai consigli di classe la competenza sui candidati esterni prima affidata alla Commissione d'esame: in ogni caso, si ritiene opportuno presentare da parte del relatore un ordine del giorno che impegni il Governo a un chiarimento nei provvedimenti successivi previsti dalla norma.
In secondo luogo, a risposta al parere favorevole della Commissione affari sociali che aggiungeva un'osservazione di richiamo alla legge 104 del 1992 sull'handicap, si precisa che, condividendo lo spirito della stessa osservazione, si è ritenuto di non inserire nel testo del disegno di legge un riferimento sull'argomento, perché è evidente che la normativa generale sull'handicap si estende anche agli esami di stato e un'ulteriore specificazione avrebbe potuto creare problemi interpretativi proprio per le diverse tipologie di handicap presenti nel mondo della scuola.
Inoltre, non è possibile dimenticare che la riforma precedente introdotta dal ministro Moratti comparve improvvisamente durante la discussione della finanziaria 2002, in assenza di una legge specifica, con l'unico dichiarato peraltro legittimo obiettivo di esigenza di risparmio, ma mettendo evidentemente in crisi il concetto stesso di terzietà dell'esame di stato.
In conclusione si evidenziano alcune considerazioni di carattere didattico-educativo: un maggior rigore nella prova d' esame, con il ritorno dello scrutinio per essere ammessi, con l' obbligo di aver saldato i debiti contratti negli anni precedenti, il ritorno delle commissioni d' esame miste, oltre al presidente esterno al quale potranno essere affidate non più di due classi; i premi all' eccellenza degli studenti, con incentivi di natura anche economica, per un importo di 5 milioni di euro finalizzati alla prosecuzione degli studi; i percorsi di orientamento nell'ultimo anno di studi che permetteranno agli studenti di scegliere con più consapevolezza il corso di laurea idoneo, anche con la partecipazione in classe di docenti universitari.Pag. 111
D'altra parte non può essere casuale che in questi anni di verifica solo interna il numero dei privatisti sia cresciuto a dismisura, provenienti da alcuni «diplomifici» specializzati che nulla hanno a che fare con la serietà delle proposte di molte scuole paritarie.
Basterebbe a questo proposito leggere il documento della Federazione italiana delle scuole cattoliche.
In effetti il punto di evidente fragilità del tipo di esame esistente era il rischio di ripetere, con diverse modalità, verifiche svolte in classe poche settimane prima e la verifica non coinvolgeva neanche l'autorevolezza di programmi del docente, visto che lo stesso si identificava con il commissario d' esame e non poteva essere valutato, anche se indirettamente, da una commissione esterna.
Va infine rafforzato il concetto che il confronto con un esaminatore esterno offre il valore di un' occasione di crescita e di una prima prova di presentazione delle proprie capacità in vista di futuri colloqui di lavoro dove in genere molti alunni giungono impreparati.
E non è secondario che con questo provvedimento il Governo torna, in un momento di grave difficoltà del bilancio dello Stato, a trovare risorse nuove aggiuntive sulla scuola, convinti che una diversa dignità e serietà dell' esame di stato sia richiesto dalla maggior parte degli studenti, i protagonisti che devono dimostrare quanto hanno appreso a scuola.