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Svolgimento di interpellanze urgenti.
(Iniziative per escludere le casse peota dal novero degli operatori finanziari di cui all'articolo 155 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - n. 2-00246)
PRESIDENTE. L'onorevole Martinello ha facoltà di illustrare la sua interpellanza n. 2-00246 (vedi l'allegato A - Interpellanze urgenti sezione 2).
LEONARDO MARTINELLO. Signor Presidente, il contenuto dell'interpellanzaPag. 50urgente che ho presentato risulta chiaro. Infatti, il decreto legislativo n. 385 del 1993, testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, contiene l'elenco generale degli intermediatori operanti nel settore finanziario. Tra questi, vi sono anche le casse peota, che possono svolgere la loro attività secondo quanto stabilito dalla delibera 9 febbraio 2000 del comitato interministeriale per il credito e il risparmio. Tale deliberazione prevede un numero limitato di soci e stabilisce un importo massimo per la raccolta dei fondi.
Il problema che intendo evidenziare deriva dal provvedimento del 22 dicembre 2005 del direttore dell'Agenzia delle entrate, il quale obbliga tali casse peota ad utilizzare la casella di posta elettronica certificata: pertanto, sussisteva l'obbligo di attivare tale strumento di posta elettronica entro il 31 dicembre 2006; in caso contrario, sarebbero state comminate gravi sanzioni.
Vorrei segnalare che, ad oggi, numerose casse peota (soprattutto nella regione Veneto, come riportato nel testo della stessa interpellanza) non hanno ottemperato a tale disposizione, a causa sia della gravità e della complessità delle procedure, sia dei significativi oneri finanziari da esse comportati.
Voglio ricordare che le casse peota sono enti non costituiti in forma societaria, diffusi soprattutto nella regione Veneto, che svolgono attività di raccolta di fondi tra gli associati ed erogano finanziamenti nei confronti degli stessi, ispirandosi ai principi della mutualità. Segnalo che sono formate, per lo più, da persone anziane che quindi non hanno una notevole dimestichezza con i mezzi informatici, soprattutto con la posta elettronica certificata.
Con la presente interpellanza si chiede, quindi, di escludere le casse peota dai citati adempimenti, a causa dell'atipicità della loro forma societaria. Si domanda, inoltre, di disporre un'eventuale proroga dei termini di adempimento, al fine di evitare l'irrogazione di gravi sanzioni, come previsto dal citato provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
Si chiede, infine (anche se ciò mi sembra difficile), se sia possibile eliminare i limiti relativi al numero di associati e all'importo massimo di raccolta fondi per associato. Si tratta di realtà molto particolari e quindi mi sembra effettivamente eccessivo parificare le casse peota agli istituti bancari e creditizi o simili. Non mi pare opportuno porre a carico di tali enti ulteriori oneri ed obblighi, soprattutto amministrativi, per lo svolgimento della loro attività; diversamente, essi dovrebbero chiudere.
PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Nicola Sartor, ha facoltà di rispondere.
NICOLA SARTOR, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, nell'interpellanza in esame, le signorie loro onorevoli chiedono di eliminare l'obbligo, per le casse peota del Veneto, di fornirsi di un sistema di posta elettronica certificata per la trasmissione telematica delle richieste degli uffici finanziari, di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (poteri degli uffici) ed all'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (attribuzioni e poteri degli uffici dell'imposta sul valore aggiunto), le cui modalità di attuazione sono state disposte dal provvedimento n. 188870 del 22 dicembre 2005 del direttore dell'Agenzia delle entrate, nonché di prorogare il termine per l'adozione di tale sistema di posta al 30 giugno 2007.
Al riguardo, l'Agenzia delle entrate ha osservato che, alla luce della normativa vigente, le casse peote sono soggette alle disposizioni di cui agli articoli 106 e seguenti del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), nonché all'iscrizione nell'apposito elenco degli intermediari finanziari tenuto dall'Ufficio italiano cambi, nella sezione loro riservata dall'articolo 155, comma 6, del predetto testo unico.
Ne consegue che i soggetti in argomento sono stati inseriti nell'elenco degli operatoriPag. 51finanziari di cui all'allegato 3 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 22 dicembre 2005, contenente le disposizioni relative alle modalità di trasmissione telematica delle richieste e delle risposte, nonché dei dati, delle notizie e dei documenti in esse contenuti, ai sensi dell'articolo 32, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e dell'articolo 51, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
Per quanto riguarda, dunque, la prima delle richieste formulate dagli onorevoli interpellanti, l'esclusione dei soggetti dall'elenco degli intermediari finanziari può avvenire solo tramite una modifica normativa, in considerazione delle fonti che li hanno inclusi (testo unico bancario e delibera del Comitato interministeriale del credito e risparmio), anche se può convenirsi sulla scarsa rilevanza fiscale ai fini delle indagini finanziarie degli operatori in oggetto.
L'Agenzia delle entrate ha precisato che, ad oggi, circa quaranta soggetti appartenenti alle casse peote hanno comunicato l'indirizzo di posta certificata. Occorre sottolineare, inoltre, che, ad avviso dell'Agenzia, la procedura non è né complessa né particolarmente onerosa.
Quanto alla richiesta di proroga del termine previsto per l'adozione del sistema di posta elettronica certificata, l'Agenzia delle entrate ha evidenziato che il nuovo sistema di colloquio è stato introdotto con gradualità ed avviato definitivamente dal 1o settembre del 2006, a seguito di proroghe disposte con i successivi provvedimenti del direttore dell'Agenzia del 24 febbraio 2006 e del 28 aprile 2006, anche per consentire le necessarie modifiche tecniche a tutti gli operatori finanziari.
Desidero, inoltre, precisare che recentemente (in data 16 gennaio 2007) l'Agenzia delle entrate ha inviato a tutti gli operatori finanziari una lettera con la quale si dà un ulteriore termine di 30 giorni per adeguarsi ai termini già due volte prorogati.
PRESIDENTE. L'onorevole Martinello ha facoltà di replicare.
LEONARDO MARTINELLO. Signor Presidente, sono parzialmente soddisfatto, in quanto, se si dà atto che le casse peote hanno effettivamente una tematicità molto diversa da quella di altri intermediari bancari, è inopportuno inserire questo obbligo. Mi fa piacere, invece, che il direttore delle entrate abbia deciso la proroga e che non sia così fiscale nel perseguire o sanzionare meglio le casse peote nella loro attività, nel caso in cui si certifichi qualche mancanza in merito a questa comunicazione via telematica.