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Allegato A
Seduta n. 148 del 23/4/2007
...
(A.C. 1428 - Sezione 5)
ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 1428 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 3.
(Disposizioni diverse).
1. La presente legge si applica nei limiti e compatibilmente con il rispetto delle competenze riconosciute alle regioni e agli enti locali ai sensi del titolo V della parte seconda della Costituzione.
2. Il Governo, entro un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 1, trasmette una relazione al Parlamento in merito al funzionamento delle nuove procedure di semplificazione amministrativa, con particolare riferimento agli effetti, in rapporto all'aumento del ricorso al procedimento di autocertificazione, della riduzione dei termini prevista dalla presente legge.
3. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE
ART. 3.
(Disposizioni diverse).
All'emendamento 3. 100. della Commissione, sostituire le parole da: Le province a: dalle con le seguenti: Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le.
0. 3. 100. 1. Contento.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai principi contenuti nella presente legge nell'esercizio delle potestà loro attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione, anche con riferimento all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
3. 100. La Commissione.
Al comma 2, sostituire le parole: del regolamento di cui all'articolo 1 con le seguenti: della presente legge.
3. 101. La Commissione.
Sostituire il titolo con il seguente: Modifiche alla normativa sullo sportello unico per le imprese e disciplina dell'avvio dell'attività di impresa.
Tit. 1. La Commissione.