Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
Allegato A
Seduta n. 145 del 17/4/2007
...
(A.C. 1638 - Sezione 9)
ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1638 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 7.
(Introduzione dell'articolo 266-quater del codice di procedura penale).
1. Dopo l'articolo 266-ter del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«Art. 266-quater. - (Riprese visive). - 1. Nei procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 266, comma 1, si applicano le disposizioni relative alle intercettazioni di conversazioni e comunicazioni telefoniche:
a) alle operazioni di ripresa visiva a contenuto captativo di conversazioni;
b) alle operazioni di ripresa visiva a contenuto non captativo di conversazioni che si svolgono nei luoghi di cui all'articolo 614 del codice penale.
2. Fuori dai casi di cui al comma 1, lettera a), le riprese visive che si svolgono al di fuori di luoghi pubblici sono autorizzate dal pubblico ministero con decreto motivato.
3. Fuori dai casi di cui al comma 1, lettera a), le riprese visive che si svolgono in luoghi pubblici possono essere eseguite di propria iniziativa dalla polizia giudiziaria».