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Allegato A
Seduta n. 145 del 17/4/2007
...
(A.C. 1638 - Sezione 14)
ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1638 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 12.
(Modifiche all'articolo 269 del codice di procedura penale).
1. All'articolo 269 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. I verbali e i supporti contenenti le registrazioni sono conservati integralmente nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Salvo quanto previsto dall'articolo 271, comma 3, le registrazioni sono conservate fino alla sentenza non più soggetta a impugnazione o, nei procedimenti conclusi con decreto di archiviazione, fino a che non sia decorso il termine di prescrizione dei reati per i quali si era proceduto. Decorsi tali termini, il giudice dispone la distruzione della documentazione di cui al comma 1. Tuttavia, quando la documentazione non è rilevante per il procedimento, gli interessati possono chiederne la distruzione anticipata al giudice che procede, a tutela della riservatezza. Sull'istanza il giudice decide con decreto motivato. La distruzione anticipata non può essere disposta senza il consenso delle parti».
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 12.
(Modifiche all'articolo 269 del codice di procedura penale).
Sostituirlo con il seguente:
Art. 12. - (Modifiche all'articolo 269 del codice di procedura penale e alla legge 8 febbraio 1948, n. 47). - 1. All'articolo 269 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. I verbali ed i supporti contenenti le registrazioni sono conservati integralmente in apposito archivio riservato tenuto presso l'ufficio del pubblico ministero che ha disposto l'intercettazione, con divieto di allegazione, anche solo parziale, al fascicolo»;
b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «non più soggetta a impugnazione» sono aggiunte le seguenti: «e delle stesse è disposta la distruzione nelle forme di cui al comma 3».
2. All'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, dopo le parole: «sono pubblicate,» sono aggiunte le seguenti: «senza commento,»;
b) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:
«Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Per i siti informatici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate entro quarantotto ore dalla richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono»;
c) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:
«Per la stampa non periodica l'autore dello scritto, ovvero i soggetti di cui all'articolo 57-bis del codice penale, provvedono, su richiesta della persona offesa, alla pubblicazione, a propria cura e spese su non più di due quotidiani a tiratura nazionale indicati dalla stessa, delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto di rilievo penale. La pubblicazione in rettifica è effettuata entro sette giorni dalla richiesta con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l'ha determinata»;
d) al quinto comma, le parole: «trascorso il termine di cui al secondo e terzo comma» sono sostituite dalle seguenti: «trascorso il termine di cui al secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, e sesto comma» e le parole: «in violazione di quanto disposto al secondo, terzo e quarto comma» sono sostituite dalle seguenti: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, quinto e sesto comma»;
e) dopo il quinto comma sono aggiunti i seguenti:
«Della stessa procedura può avvalersi l'autore dell'offesa, qualora il direttore responsabile del giornale o del periodico, il responsabile della trasmissione radiofonica, televisiva o delle trasmissioni informatiche o telematiche non pubblichino la smentita o la rettifica richiesta.
Dell'avvenuta violazione dell'obbligo di pubblicazione l'offeso dà notizia al titolare del potere disciplinare che, verificata la violazione e sentito il responsabile, ne ordina la sospensione dall'attività fino a tre mesi».
12. 25. Lussana.
Al comma 1, lettera a), capoverso 1, dopo le parole: I verbali e i supporti contenenti le registrazioni aggiungere le seguenti: acquisiti a norma dell'articolo 268-bis.
Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), capoverso 2, terzo periodo, dopo la parola: Tuttavia aggiungere le seguenti: in ogni stato e grado del procedimento.
12. 1. Craxi.