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Allegato A
Seduta n. 145 del 17/4/2007
...
(A.C. 1638 - Sezione 16)
ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1638 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 14.
(Modifica all'articolo 293 del codice di procedura penale).
1. Dopo il primo periodo del comma 3 dell'articolo 293 del codice di procedura penale è inserito il seguente: «Sono depositati
soltanto i verbali delle intercettazioni espressamente indicate nella richiesta del pubblico ministero».
PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 14.
(Modifica all'articolo 293 del codice di procedura penale).
Al comma 1, sostituire la parola: delle con le seguenti: e le autorizzazioni relativi alle.
14. 40. (Testo corretto) Contento, Consolo.
(Approvato)