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Allegato A
Seduta n. 145 del 17/4/2007
...
(A.C. 1638 - Sezione 18)
ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1638 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 16.
(Introduzione dell'articolo 329-bis del codice di procedura penale).
1. Dopo l'articolo 329 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«Art. 329-bis. - (Obbligo del segreto per le intercettazioni). - 1. I verbali, le registrazioni e i supporti relativi alle conversazioni o ai flussi di comunicazioni informatiche o telematiche custoditi nell'archivio riservato previsto dall'articolo 89-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del presente codice, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271, non acquisiti ai sensi degli articoli 268-bis, 268-ter, 268-quater e 268-quinquies del presente codice, nonché la documentazione comunque ad essi inerente, sono sempre coperti da segreto.
2. I documenti che contengono dati inerenti a conversazioni e comunicazioni, telefoniche o telematiche, illecitamente formati o acquisiti e i documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni, ove non acquisiti al procedimento, sono sempre coperti da segreto; i medesimi documenti, se acquisiti al procedimento, sono coperti da segreto fino alla chiusura delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare».
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 16.
(Introduzione dell'articolo 329-bis del codice di procedura penale).
Al comma 1, capoverso Art. 329-bis, comma 2, dopo le parole: se acquisiti al procedimento aggiungere le seguenti: come corpo di reato ai sensi dell'articolo 240-bis.
16. 100. La Commissione.
(Approvato)
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis. - (Introduzione dell'articolo 329-ter del codice di procedura penale). - 1. Dopo l'articolo 329-bis del codice di procedura penale, è aggiunto il seguente:
«Art. 329-ter. - (Divieto di pubblicazione e diffusione sui mezzi di informazione del nome del pubblico ministero durante le indagini preliminari). - 1. È vietata la pubblicazione e la diffusione sui mezzi di informazione del nome del pubblico ministero titolare delle indagini preliminari per tutta la loro durata e fino alla conclusione dell'udienza preliminare.
2. Chiunque viola il divieto di cui la comma 1 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.494 euro a 36.152 euro».
16. 040. Mario Pepe.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis. - 1. All'articolo 354 del codice di procedura penale, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Se ha motivo di ritenere che ricorrano i presupposti di cui all'articolo 240-bis, l'ufficiale di polizia giudiziaria trasmette i documenti ivi previsti, senza indugio, al pubblico ministero. Di essi è vietato effettuare copia se non previa espressa autorizzazione del pubblico ministero. Della trasmissione è redatto verbale in forma riassuntiva con l'indicazione del luogo, della data di rinvenimento nonché del numero dei documenti».
16. 01. Consolo, Contento, Bongiorno, Cirielli, Siliquini.