Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
Allegato A
Seduta n. 164 del 5/6/2007
...
(A.C. 2272-bis - Sezione 4)
ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 20.
(Delega al Governo in materia di disposizioni fiscali per favorire la capitalizzazione delle imprese).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti norme dirette a favorire l'intervento nel capitale di rischio delle società da parte di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari e l'ammissione dei titoli di partecipazione alla quotazione nei mercati regolamentati dell'unione europea o dei Paesi aderenti allo Spazio economico europeo; i decreti legislativi sono emanati in conformità alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) per le società di capitali, applicazione di un aliquota dell'imposta sul reddito
delle società ridotta rispetto a quella ordinaria, comunque non superiore al 20 per cento, sulla parte di imponibile proporzionalmente corrispondente al capitale di nuova formazione, sottoscritto e versato, ovvero acquistato in occasione della quotazione in mercati regolamentati ovvero in sistemi di scambio organizzati dell'Unione europea e dei Paesi aderenti allo Spazio economico europeo, da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari ovvero da loro partecipate costituite allo scopo, il cui attivo sia prevalentemente investito in partecipazioni in società di capitali; possibilità di prevedere, in alternativa alla riduzione dell'aliquota, la deduzione dal reddito imponibile della società partecipata di una quota degli utili formatisi successivamente all'ingresso degli organismi suddetti nel capitale e ad essi corrisposti; fissazione di un limite massimo al risparmio d'imposta fruibile in ciascun periodo attraverso l'applicazione dell'aliquota ridotta ovvero della deduzione dall'imponibile; possibilità di condizionare l'applicazione della disciplina alla sottoscrizione, da parte di tali organismi di investimento, di una quota del capitale non superiore a un limite massimo determinato sia in termini assoluti, sia in termini percentuali; cessazione del beneficio dell'aliquota ridotta, ovvero della deduzione di una quota dei dividendi dall'imponibile, in caso di successiva alienazione delle partecipazioni acquisite da parte dell'originario organismo sottoscrittore a soggetti diversi da organismi di investimento con caratteristiche analoghe;
b) deduzione, in aggiunta a quella già spettante in base alle ordinarie regole dell'imposizione sul reddito d'impresa, delle spese sostenute per l'ammissione alla quotazione in mercati regolamentati ovvero in sistemi di scambio organizzati dell'Unione europea e dei Paesi aderenti allo Spazio economico europeo; limitazione della deduzione ai soli effetti dell'imposta sul reddito delle società; previsione di un limite massimo in valore assoluto dell'ammontare deducibile e possibilità di ripartirne l'imputazione, a prescindere dai criteri valevoli per la deduzione ordinaria, nell'arco massimo di tre periodi d'imposta.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro trenta giorni dall'assegnazione.
3. Decorso il termine di cui al comma 2 senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
4. Nei due anni successivi alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottati, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e delle procedure di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nonché tutte le modificazioni necessarie per il migliore coordinamento normativo.
5. Dall'attuazione delle deleghe di cui al presente articolo e di cui all'articolo 41 non devono complessivamente derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 20.
(Delega al Governo in materia di disposizioni fiscali per favorire la capitalizzazione delle imprese).
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: organismi di investimento collettivo in valori mobiliari con le seguenti: organismi di investimento collettivo del risparmio italiani o esteri.
Conseguentemente, al medesimo comma, lettera a), sostituire le parole: organismi di investimento collettivo in valori mobiliari con le seguenti: organismi di investimento collettivo del risparmio italiani o esteri.
20. 201. Germontani.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: non superiore al 20 per cento con le seguenti: non inferiore al 20 per cento.
20. 400. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: sia in termini percentuali; aggiungere le seguenti: adozione di ulteriori criteri di tutela degli azionisti di minoranza della società partecipata;
20. 52. Lazzari, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Fratta Pasini, Milanato, Luciano Rossi, Valducci, Alfredo Vito.
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: Spazio economico europeo aggiungere le seguenti:, nonché delle spese connesse all'operazione di ingresso nel capitale da parte di organismi di investimento collettivo del risparmio italiani o esteri.
20. 200. Germontani.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Con uno o più decreti legislativi, emanati secondo le modalità e nei limiti dei criteri direttivi previsti dal comma 1, il Governo è delegato ad adottare norme dirette a favorire l'intervento da parte di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari nel capitale di rischio di società non quotate e delle piccole e medie imprese.
20. 53. Lazzari, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Fratta Pasini, Milanato, Luciano Rossi, Valducci, Alfredo Vito.
Al comma 2, sostituire le parole da: sono trasmessi fino alla fine del comma con le seguenti: corredati di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in essi contenute, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono trasmessi al Parlamento per l'acquisizione del parere da parte delle Commissioni competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, da esprimere entro trenta giorni dall'assegnazione.
20. 401. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)
Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
20. 402. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)
Subemendamenti all'articolo aggiuntivo 20. 0300. della Commissione
All'articolo aggiuntivo 20. 0300. della Commissione, comma 1, alinea, dopo le parole: o aggregazioni di imprese aggiungere le seguenti: o distretti industriali.
Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e distretti industriali.
0. 20. 0300. 1. Saglia.
All'articolo aggiuntivo 20. 0300. della Commissione, al comma 1, sostituire le parole: competenti Commissioni parlamenti con le seguenti: Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario;
Conseguentemente, dopo le parole: è delegato ad adottare aggiungere le seguenti:, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
0. 20. 0300. 10. La Commissione.
(Approvato)
All'articolo aggiuntivo 20. 0300. della Commissione, comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) definire le modalità per il riconoscimento internazionale delle reti di imprese e per l'utilizzo, da parte delle reti medesime, degli strumenti di promozione e di tutela internazionali dei prodotti italiani.
0. 20. 0300. 5. Bernardo, Lazzari, Di Centa, Fedele, Franzoso, Fratta Pasini, Luciano Rossi, Valducci, Alfredo Vito.
(Approvato)
All'articolo aggiuntivo 20. 0300. della Commissione, comma 1, lettera d), dopo le parole: di natura contabile e impositiva aggiungere le seguenti: e in materia di mercato del lavoro.
0. 20. 0300. 2. Saglia.
(Approvato)
All'articolo aggiuntivo 20. 0300. della Commissione, comma 1, sopprimere la lettera f).
0. 20. 0300. 4. Lazzari.
All'articolo aggiuntivo 20. 0300. della Commissione, comma 2, sopprimere il primo periodo.
0. 20. 0300. 3. Saglia.
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20-bis. - (Delega al Governo in materia di configurazione giuridica delle reti di impresa). - 1. Al fine di agevolare la creazione di reti o aggregazioni di imprese il Governo, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia, sentite le competenti Commissioni parlamentari, è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, volti, in conformità alla normativa comunitaria, a:
a) definire le forme di coordinamento stabile di natura contrattuale tra imprese aventi distinti centri di imputazione soggettiva, idonee a costituire in forma di gruppo paritetico o gerarchico una rete di imprese;
b) definire i requisiti di stabilità, di coordinamento e di direzione necessari al fine di riconoscere la rete di imprese;
c) definire le condizioni, le modalità, i limiti e le tutele che assistono l'adozione dei vincoli contrattuali di cui alla lettera a);
d) definire, anche con riguardo alle conseguenze di natura contabile e impositiva, gli effetti giuridici della rete di imprese, eventualmente coordinando o modificando le norme vigenti in materia di gruppi e consorzi di imprese;
e) con riferimento alle reti che comprendono imprese aventi sede legale in diversi Paesi, prevedere una disciplina delle reti transnazionali, eventualmente distinguendo tra reti europee e reti internazionali;
f) prevedere che ai contratti di cui alla lettera a) possano aderire anche imprese sociali, nel rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, nonché, seppure in posizione minoritaria, enti senza scopo di lucro che non esercitino attività d'impresa.
2. Il parere delle Commissioni parlamentari di cui al comma 1 è reso entro sessanta giorni, decorsi i quali il decreto legislativo può essere comunque emanato. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo è delegato ad adottare disposizioni integrative e correttive dei predetti decreti, con le medesime procedure e nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi.
20. 0300. La Commissione.
(Approvato)
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20-bis. - (Termini della partecipazione di società pubbliche partecipate da Sviluppo Italia S.p.a.). 1. La società Sviluppo Italia S.p.a., in coerenza con le prime indicazioni contenute nella legge finanziaria 2007, deve completare il processo di ridimensionamento e razionalizzazione della propria struttura organizzativa allo scopo di rispondere adeguatamente alla nuova mission.
2. In merito all'accorpamento delle società controllate, si dovrà dimostrare la coerenza con i nuovi obiettivi strategici mediante apposita e dettagliata relazione tecnica.
3. Entro il termine di sei mesi la società dovrà avviare, mediante gara ad evidenza pubblica, la dismissione di tutte le società partecipate non coerenti con i nuovi obiettivi strategici.
20. 02. Urso, Saglia, Raisi.
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20-bis. (Termini della partecipazione di società pubbliche partecipate dall'Istituto per il commercio con l'estero - ICE). 1. L'Istituto per il commercio con l'estero (ICE) deve adeguare le sue partecipazioni societarie agli obiettivi di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane all'estero.
2. A tal fine può promuovere la costituzione in principali mercati stranieri di società partecipate, insieme con altri organismi pubblici e privati, aventi come obiettivo quello di fornire servizi di consulenza finanziaria, fiscale, legale, amministrativa, ingegneristica alle imprese italiane.
3. Entro il termine di sei mesi le società partecipate operanti sul territorio nazionale in settori non coerenti con l'obiettivo dell'internazionalizzazione delle imprese italiane all'estero dovranno essere dismesse tramite gara ad evidenza pubblica.
20. 03. Urso, Saglia, Raisi.
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20-bis - (Delega al Governo per l'istituzione di punti franchi, allo scopo di agevolare la produzione e il commercio internazionale) - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti le disposizioni necessarie per l'istituzione di punti franchi, a norma dell'articolo 166 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) istituzione dei punti franchi nelle province dell'Italia settentrionale confinanti con Stati esteri o con regioni ad autonomia speciale, in corrispondenza di scali merci di dimensione adeguata, situati sulle principali linee ferroviarie internazionali;
b) delimitazione dei confini dei punti franchi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
c) attribuzione dell'amministrazione dei punti franchi a consorzi formati dalle province, dai comuni e dalle camere di commercio nelle cui circoscrizioni essi sono situati, nonché dalla società Rete ferroviaria italiana SpA;
d) conferimento dei seguenti compiti ai consorzi indicati alla lettera c):
1) predisposizione del piano operativo del punto franco, da approvarsi con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
2) esecuzione, completamento e manutenzione delle opere necessarie all'area destinata a punto franco, comprese le opere di recinzione e i locali necessari per gli uffici e i servizi doganali e per il personale di vigilanza, con onere a carico del consorzio;
3) gestione del punto franco e assegnazione delle aree agli operatori;
e) determinazione del regime doganale e fiscale dei punti franchi, con:
1) facoltà di compiere nel punto franco tutte le operazioni inerenti allo scarico e al carico di materiali e di merci, al loro deposito e alla loro contrattazione, manipolazione e trasformazione, con lo svolgimento di qualsiasi attività di natura industriale, commerciale e di prestazione di servizi; le imprese operanti nei punti franchi potranno gestire depositi IVA, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 50-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
2) assimilazione delle merci sottoposte nel punto franco a operazioni di manipolazione e trasformazione, diverse dalle manipolazioni usuali previste dall'articolo 152, primo comma, del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973, alle merci in regime di temporanea importazione, secondo quanto previsto dall'articolo 165, ultimo comma, del medesimo testo unico;
3) inapplicabilità delle franchigie, inerenti al regime di punto franco, all'uso o consumo delle merci estere, e comunque ai materiali di impianto e di esercizio delle aziende pubbliche o private, ai materiali di ogni specie per costruzioni edilizie e stradali, agli arredamenti di uffici e di abitazioni, ai commestibili e alle bevande;
4) divieto di esercitare la vendita al minuto nel punto franco, con le eccezioni strettamente necessarie ai bisogni del traffico.
f) determinazione dei poteri di vigilanza e di controllo del personale doganale anche agli effetti dell'accertamento dei reati e delle altre violazioni di carattere doganale;
g) eventuale previsione di un regolamento di esecuzione, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni del comma 1, valutati in euro 100 milioni a decorrere dall'anno 2008, si provvede, quanto a euro 50 milioni, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le politiche giovanili, di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, quanto a euro 50 milioni, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le aree sotto utilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
20. 0202. Zanetta.
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20-bis. - (Estensione delle zone franche) - 1. Al comma 340 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «del Mezzogiorno», sono aggiunte le seguenti: «nonché nei centri urbani situati in territori ammissibili agli interventi dell'obiettivo »Competitività regionale e occupazione« dei fondi strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007-2013, ovvero in territori ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato istitutivo della Comunità europea, come individuati dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013, che siano compresi in province confinanti con Stati esteri».
20. 06. Zanetta.
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20-bis. - (Semplificazioni in materia di registrazioni contabili). 1. All'articolo 7, comma 4-ter, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489,
le parole: «per il quale non siano scaduti i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni annuali», sono sostituite dalle seguenti: «per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre tre mesi,».
2. All'articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 gennaio 2004, le parole: «Entro il mese successivo alla scadenza dei termini stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sul redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il termine previsto per la stampa dei registri contabili tenuti con sistemi meccanografici di cui all'articolo 7, comma 4-ter, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489».
3. Nelle ipotesi in cui il procedimento di conservazione sostitutiva dei documenti è affidato, in tutto o in parte, a terzi secondo quanto disposto dall'articolo 5, comma 3, della deliberazione dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione n. 11 del 19 febbraio 2004, il termine per la trasmissione telematica dell'impronta dell'archivio informatico, della firma elettronica e della marca temporale di cui all'articolo 5, comma 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 gennaio 2004 è prorogato di 30 giorni.
*20. 07. Fava, Allasia.
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20-bis. - (Semplificazioni in materia di registrazioni contabili). 1. All'articolo 7, comma 4-ter, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, le parole: «per il quale non siano scaduti i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni annuali», sono sostituite dalle seguenti: «per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre tre mesi,».
2. All'articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 gennaio 2004, le parole: «Entro il mese successivo alla scadenza dei termini stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sul redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il termine previsto per la stampa dei registri contabili tenuti con sistemi meccanografici di cui all'articolo 7, comma 4-ter, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489».
3. Nelle ipotesi in cui il procedimento di conservazione sostitutiva dei documenti è affidato, in tutto o in parte, a terzi secondo quanto disposto dall'articolo 5, comma 3, della deliberazione dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione n. 11 del 19 febbraio 2004, il termine per la trasmissione telematica dell'impronta dell'archivio informatico, della firma elettronica e della marca temporale di cui all'articolo 5, comma 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 gennaio 2004 è prorogato di 30 giorni.
*20. 0200. Milanato.
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20-bis. - (Semplificazioni in materia di registrazioni contabili). 1. All'articolo 7, comma 4-ter, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, le parole: «per il quale non siano scaduti i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni annuali», sono sostituite dalle
seguenti: «per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre tre mesi,».
2. All'articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 gennaio 2004, le parole: «Entro il mese successivo alla scadenza dei termini stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sul redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il termine previsto per la stampa dei registri contabili tenuti con sistemi meccanografici di cui all'articolo 7, comma 4-ter, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489».
3. Nelle ipotesi in cui il procedimento di conservazione sostitutiva dei documenti è affidato, in tutto o in parte, a terzi secondo quanto disposto dall'articolo 5, comma 3, della deliberazione dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione n. 11 del 19 febbraio 2004, il termine per la trasmissione telematica dell'impronta dell'archivio informatico, della firma elettronica e della marca temporale di cui all'articolo 5, comma 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 gennaio 2004 è prorogato di 30 giorni.
*20. 0201. Affronti, D'Elpidio.
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20-bis. - (Semplificazioni in materia di applicazione del reverse charge nel settore edile). - 1. All'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, in fine, è aggiunto il seguente comma:
«10. Nelle ipotesi di violazioni nell'applicazione del meccanismo di inversione contabile di cui all'articolo 17, commi da 5 a 7, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, e successive modificazioni, si applica la sanzione dal 100 al 200 per cento dell'imposta non versata connessa all'operazione. Qualora in relazione all'operazione sia stata comunque versata l'imposta sul valore aggiunto, si applica la sanzione da euro 200 a euro 500. Alla sanzione di cui al presente comma sono solidalmente responsabili entrambi i soggetti coinvolti nell'operazione».
20. 051. Tomaselli.