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Allegato A
Seduta n. 165 del 6/6/2007
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(A.C. 2272-bis - Sezione 10)
ARTICOLO 35 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 35.
(Disposizioni a tutela degli utenti dei pubblici servizi).
1. I gestori o le aziende esercenti pubblici servizi devono:
a) indicare nelle fatture o bollette di pagamento, comunque denominate, la misura degli interessi, in ragione annua, dovuti dagli utenti in caso di ritardo o mancato pagamento; agli stessi è fatto divieto assoluto di addebitare spese di qualsiasi altra natura o contributi comunque denominati anche inerenti alla predisposizione o produzione oppure alla spedizione o riscossione della fattura o della bolletta;
b) gli interessi per il ritardato pagamento non possono essere superiori, in ragione d'anno, al tasso pronti contro termine fissato dalla Banca centrale europea aumentato di due punti percentuali;
c) nel caso di subentro nel contratto o voltura tra utenti componenti il medesimo nucleo familiare, o in caso di successione, lo stesso dovrà avvenire a titolo non oneroso.
2. I gestori o le aziende esercenti pubblici esercizi possono invocare il vincolo di solidarietà nel pagamento della fattura tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che beneficiano degli stessi servizi.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i gestori o le aziende esercenti pubblici servizi avviano una campagna di informazione presso gli utenti delle disposizioni di cui al comma 1.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 35 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 35.
(Disposizioni a tutela degli utenti dei pubblici servizi).
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: nelle fatture o bollette di pagamento è fatto altresì obbligo di scorporare
oneri concessori o altre imposte comunque definite dal calcolo dell'IVA;
35. 201. Gianfranco Conte, Franzoso, Lazzari, Di Centa, Fratta Pasini, Milanato, Fedele, Bernardo, Valducci, Luciano Rossi, Alfredo Vito.
Al comma 2, sostituire le parole: o tra coloro con le seguenti: purché residenti nella medesima abitazione nel periodo oggetto di mora.
35. 203. (Testo modificato nel corso della seduta) Lazzari, Milanato, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Fratta Pasini, Luciano Rossi, Valducci, Alfredo Vito.
(Approvato)
Al comma 3, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: tre mesi.
35. 202. Lazzari, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Fratta Pasini, Milanato, Luciano Rossi, Valducci, Alfredo Vito, Jannone.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, procede all'aggiornamento del metodo normalizzato di cui al decreto ministeriale 1 agosto 1996 per le tariffe idriche che tiene in riferimento, ad oggi, per quanto riguarda l'articolazione tariffaria, le delibere del comitato interministeriale prezzi del 1974 e del 1975.
5. Il nuovo metodo normalizzato deve tener conto, per lo scaglione delle fasce dei consumi penalizzati, nelle utenze domestiche, non solo della singola utenza ma anche del numero dei componenti il nucleo familiare di riferimento.
35. 204. Nannicini, Fava.
Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:
Art. 35-bis. (Divieto di applicazione di costi fissi per l'allaccio alle reti). - 1. Al fine di assicurare ai consumatori finali maggiore trasparenza e migliori condizioni di accesso all'acquisto di prodotti e servizi, è vietata, da parte di tutti i gestori e/o erogatori di servizi quali reti idriche, fognarie, elettriche, telefoniche e/o telematiche, l'applicazione dei costi fissi di allaccio alle suddette reti. Tali operatori adeguano la propria offerta commerciale alle predette disposizioni entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
35. 0100. Franzoso.
Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:
Art. 35-bis. (Divieto di applicazione di costi fissi per l'allaccio alle reti). - 1. Al fine di assicurare ai consumatori finali maggiore trasparenza e migliori condizioni di accesso all'acquisto di prodotti e servizi, è vietata, da parte di tutti i gestori e/o erogatori di servizi quali reti idriche, fognarie, elettriche, telefoniche e/o telematiche, l'applicazione dei costi fissi di allaccio alle suddette reti, laddove le stesse siano già presenti. Tali operatori adeguano la propria offerta commerciale alle predette disposizioni entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
35. 0102. Franzoso.
Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:
Art. 35-bis. (Termine per l'effettuazione degli allacci alle reti). - 1. Tutti i gestori e/o erogatori di servizi quali reti idriche, fognarie, elettriche, telefoniche e/o telematiche, sono tenuti, entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla richiesta dell'interessato, a predisporre quanto di competenza e procedere agli allacciamenti alle reti di competenza, previo pagamento degli oneri dovuti.
35. 0101. Franzoso.
Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:
Art. 35-bis. (Termine per l'effettuazione degli allacci alle reti). - 1. Per tutte le realtà ricadenti in insediamenti produttivi e industriali, tutti i gestori e/o erogatori di servizi quali reti idriche, fognarie, elettriche, telefoniche e/o telematiche, sono tenuti, entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla richiesta dell'interessato, a predisporre quanto di competenza e procedere agli allacciamenti alle reti di competenza, previo pagamento degli oneri dovuti.
35. 0103. Franzoso.
Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:
Art. 35-bis. (Meccanismo di controllo dei prezzi delle tariffe essenziali). - 1. Gli incrementi degli importi delle tariffe dell'energia elettrica, del gas, dell'acqua, delle telecomunicazioni e dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, non possono annualmente eccedere il valore dell'inflazione programmata; conseguentemente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei generi soggetti a monopolio fiscale ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, anche in applicazione della direttiva 1999/81/CE. Contemporaneamente all'indicata variazione tariffaria il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto può disporre la variazione della struttura dell' accisa sulle sigarette di cui all'articolo 6 della legge 7 marzo 1985, n. 76. Le predette disposizioni devono assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 450 milioni di euro, in ragione annua.
35. 0201. Sgobio, Ferdinando Benito Pignataro.
Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:
Art. 35-bis. (Istituzione di un fondo per misure di defiscalizzazione in favore delle famiglie a basso reddito). - 1. Ove imprevisti ed eccezionali eventi dovessero causare eventuali incrementi degli importi delle tariffe dell'energia elettrica, del gas, dell'acqua, delle telecomunicazioni e dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, eccedenti il valore dell'inflazione programmata, il maggior ricavo dell'IVA gravante sulle tariffe medesime, dovuto all'aumento della base imponibile, confluisce in un apposito fondo che alimenta opportuni interventi da determinare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze volti a ristorare, con misure di defiscalizzazione o di altra natura, le famiglie a basso reddito.
2. Per far fronte all'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei generi soggetti a monopolio fiscale ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, anche in applicazione della direttiva 1999/81/CE. Contemporaneamente all'indicata variazione tariffaria il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto può disporre la variazione della struttura dell' accisa sulle sigarette di cui all'articolo 6 della legge 7 marzo 1985, n. 76. Le predette disposizioni devono assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 450 milioni di euro, in ragione annua.
35. 0202. Sgobio, Ferdinando Benito Pignataro, Vacca, Galante.
Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:
Art. 35-bis. - 1. Gli importi delle tariffe delle cessioni di energia elettrica, gas, acqua, e quelle sui servizi di telefonia,
per qualsiasi uso domestico fatto dai consumatori nella propria abitazione di residenza, sono ridotti del 30 per cento per i conduttori di abitazioni ultra settantenni il cui reddito netto annuo non è superiore a 15.000 euro.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.
3. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 dei decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
35. 0203. Sgobio, Ferdinando Benito Pignataro, Vacca.
Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:
Art. 35-bis. (Delega al Governo per la riforma dei servizi pubblici locali). - 1. Al fine di favorire la più ampia diffusione dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di tutti gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di interesse generale di rilevanza economica in ambito locale, nonché di garantire il diritto di tutti gli utenti alla universalità ed accessibilità dei servizi pubblici locali ed al livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) ed m), della Costituzione, assicurando un adeguato livello di tutela degli utenti, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di servizi pubblici locali di interesse economico, anche, ove occorra, modificando l'articolo 113 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere che l'affidamento delle nuove gestioni ed il rinnovo delle gestioni in essere dei servizi pubblici locali di rilevanza economica debba avvenire mediante procedure competitive ad evidenza pubblica di scelta del gestore, nel rispetto della disciplina dell'Unione Europea in materia di appalti pubblici e di servizi pubblici, fatta salva la proprietà pubblica delle reti e degli altri beni pubblici strumentali all'esercizio. I servizi pubblici locali di rilevanza economica definiti dalla Comunità Europea anche come Servizi di interesse economico generale (SIEG) hanno per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali, caratterizzati dalla universalità della prestazione e dall'accessibilità dei prezzi. Ai fini della presente legge, sono servizi di interesse economico generale:
1) produzione e distribuzione di energia elettrica e termica;
2) distribuzione del gas naturale;
3) la gestione del servizio idrico integrato;
4) la gestione dei rifiuti urbani;
5) la gestione dei trasporti pubblici.
Possono partecipare alle gare anche le società miste, pubblico-private, dove il
partner privato è stato scelto con procedura concorsuale tra operatori del settore;
b) consentire eccezionalmente e per un periodo di tempo non superiore a 24 mesi l'affidamento diretto a società a capitale interamente pubblico partecipata dall'ente locale che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per l'affidamento «in house» e che svolga la sua attività esclusivamente per l'ente locale azionista.
c) prevedere che l'ente locale debba adeguatamente motivare le ragioni che impongono di ricorrere alla modalità di affidamento di cui alla lettera b) anziché alla modalità di cui alla lettera a), e che debba adottare e pubblicare secondo modalità idonee il programma volto al superamento entro e non oltre 18 mesi della situazione che osta al ricorso a procedure ad evidenza pubblica, comunicando periodicamente i risultati raggiunti a tale fine. In particolare, prescrivere che per giungere alla constatazione della necessità di gestione diretta sia adottata una previa analisi di mercato, soggetta a verifica da parte delle Autorità nazionali di regolazione dei servizi di pubblica utilità competenti per settore, ovvero, ove non costituite, dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ove si dimostri l'inadeguatezza dell'offerta privata. Nel caso in cui dopo un periodo di mesi 12 le Autorità di vigilanza dovessero riscontrare un non adempimento da parte dell'ente locale delle attività necessarie al superamento della gestione «in house», l'Autorità di controllo ha il potere di nominare un Commissario ad acta per tutte le azioni necessarie a portare al mercato il servizio affidato temporaneamente «in house». Le società di capitali cui sia attribuita la gestione ai sensi della lettera b) non possono svolgere, né in via diretta, né partecipando a gare, servizi o attività per altri enti pubblici o privati;
d) escludere la possibilità di acquisire la gestione di servizi diversi o in ambiti territoriali diversi da quello di appartenenza, per i soggetti titolari della gestione di servizi pubblici locali non affidati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nonché per le imprese partecipate da enti locali, affidatarie della gestione di servizi pubblici locali, qualora usufruiscano di forme di finanziamento pubblico diretto o indiretto, fatta eccezione per il ristoro degli oneri connessi all'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico derivanti dalla gestione di servizi affidati secondo procedure ad evidenza pubblica, ove evidenziati da sistemi certificati di separazione contabile e gestionale;
e) individuare le modalità atte a favorire la massima razionalizzazione ed economicità dei servizi pubblici locali, purché in conformità alla disciplina adottata ai sensi del presente articolo, anche mediante la gestione integrata di servizi diversi e l'estensione territoriale della gestione del medesimo servizio;
f) armonizzare la nuova disciplina e quella di settore applicabile ai diversi servizi pubblici locali, individuando in modo univoco le norme applicabili in via generale per l'affidamento di tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica ed apportando le necessarie modifiche alla vigente normativa di settore in materia di rifiuti, trasporti, energia elettrica, gas e acqua;
g) disciplinare la fase transitoria, ai fini del progressivo allineamento delle gestioni in essere alla normativa adottata ai sensi delle lettere precedenti, prevedendo, se necessario, tempi e modi diversi per la progressiva applicazione della normativa così risultante a ciascun settore;
h) prevedere che gli affidamenti diretti in essere debbano cessare alla scadenza con esclusione di ogni proroga o rinnovo.
i) consentire ai soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali di concorrere entro e non oltre i 24 mesi dall'entrata in vigore del provvedimento, all'affidamento,
mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica, dello specifico servizio già affidato.
l) limitare, secondo criteri di proporzionalità, sussidiarietà orizzontale e di razionalità economica del denegato ricorso al mercato i casi di gestione in regime d'esclusiva dei servizi pubblici locali, liberalizzando le altre attività economiche di prestazione di servizi di interesse generale in ambito locale compatibili con le garanzie di universalità ed accessibilità del servizio pubblico locale affidato ai sensi delle lettere precedenti.
m) gli affidamenti in essere cessano alla scadenza naturale e non possono essere né rinnovati né prorogati salvo per le condizioni previste al comma 4.
2. Entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi.
3. I servizi pubblici locali diversi da quelli indicati nel comma 1, definiti dalla Comunità Europea Servizi di interesse generale (SIG), sono esercitati dagli enti locali anche in forma associata scegliendo motivatamente tra le seguenti modalità:
a) con affidamento in base a gara ;
b) con affidamento diretto a società di capitali controllate dall'ente titolare del servizio anche congiuntamente ad altri enti locali
c) eccezionalmente, in economia.
4. La gestione dell'economia, è consentita soltanto quando per le modeste dimensioni e per le caratteristiche del servizio ne sia dimostrata la convenienza economica, in questo caso la relativa scelta deve essere motivata dall'ente locale mediante apposita relazione economico-finanziaria.
5. Alle società che gestiscono servizi in affidamento diretto di cui al comma 1, lettera b), è consentito gestire i servizi pubblici soltanto nell'ambito territoriale dell'ente titolare del servizio o in quello dell'associazione di enti locali a cui le stesse facciano capo. In tutti i casi gli enti locali anche in forma associata svolgono attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo. Nei limiti e nel rispetto delle leggi vigenti gli enti locali svolgono inoltre attività di regolazione diretta ad assicurare la regolarità, l'accessibilità, la continuità, la fruizione in condizione di uguaglianza e la universalità del servizio.
6. Le società che godono di affidamenti diretti possono partecipare, per un periodo limitato a mesi 24 dall'entrata in vigore del provvedimento in essere, ad attività fuori dai propri ambiti amministrativi/territoriali (extra moenia). Il periodo transitorio può essere incrementato, con possibilità di cumulo, alle seguenti condizioni in misura non superiore:
a) a 1 anno qualora entro i suddetti 24 mesi il gestore del servizio serva un'utenza superiore a 2 volte quella della data del biennio precedente;
b) ad 1 anno qualora entro il periodo dei 24 mesi le azioni della società siano quotate in borsa, ovvero nel caso in cui entro la stessa data il capitale di minoranza della società sia partecipato da uno o più imprenditori privati del settore scelti attraverso procedura concorsuale;
c) di un ulteriore anno qualora l'ente locale perda la partecipazione di controllo della società cedendola. agli operatori privati scelti attraverso procedura concorsuale.
7. Con riferimento ai servizi di cui al comma 1, è consentito procedere all'affidamento mediante gara delle attività di gestione e di sviluppo delle reti e degli impianti separatamente dall'affidamento, anch'esso mediante gara a norma del predetto comma 1, del servizio all'utenza. In tale caso, le condizioni ed il corrispettivo di accesso alla rete garantiscono l'assenza di discriminazione tra i gestori e prospettive di sviluppo e di potenziamento delle reti e degli impianti, nel rispetto dei principi di efficienza e di economicità.
8. La proprietà delle reti, degli altri impianti, nonché delle dotazioni dichiarati reversibili nel contratto di servizio spetta all'ente locale. Con riferimento ai servizi di cui al comma 1, la proprietà di reti ed impianti può essere conferita, anche in deroga alle disposizioni del codice civile relative al regime dei beni degli enti pubblici territoriali, ad una società di capitali controllata dall'ente o dagli enti titolari del servizio in forma associata, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, questi ultimi ciascuno con una quota di capitale non superiore al 5 per cento. Si ha controllo quando gli enti locali, singoli o associati, sulla base di una convenzione stipulata tra gli stessi enti, dispongano della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della società. Il venire meno del controllo determina la cessazione del conferimento. La società ha nel proprio oggetto sociale esclusivamente l'amministrazione dei beni destinati al pubblico servizio, con il vincolo di mantenerne la relativa destinazione. L'ente o gli enti titolati del servizio provvedono, tramite gara, alla scelta del gestore delle reti e degli impianti, nonché, anche separatamente, del gestore del servizio dell'utenza.
9. Alla scadenza del periodo di affidamento del servizio, le reti e gli impianti di proprietà dell'ente locale o della società controllata, rientrano nella loro disponibilità. Le reti e gli altri impianti e dotazioni, realizzati durante il periodo di affidamento e dichiarati reversibili, sono trasferiti all'ente locale ovvero, se costituita, alla predetta società, alle condizioni stabilite nel bando di gara e nel contratto di servizio.
10. I rapporti tra gli enti locali ed i gestori sono regolati da contratti di servizio. In detti contratti, anche in attuazione dei principi definiti ai sensi delle disposizioni di cui al capo III del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, sono stabiliti la durata, le modalità di espletamento del servizio, gli obiettivi qualitativi, l'uguaglianza di opportunità di accesso degli utenti nella distribuzione dei servizi sul territorio, gli aspetti economici del rapporto, le modalità di determinazione delle eventuali tariffe massime, i diritti degli utenti, i poteri di verifica dell'ente locale, le conseguenze degli inadempimenti, le condizioni del recesso anticipato dell'ente locale.
11. Le società che gestiscono i servizi di cui al comma 1 sono tenute alla certificazione di bilancio. In caso di gestione di più servizi da parte di un unico soggetto o di uno stesso servizio in più ambiti territoriali o di uno stesso servizio con diverse tipologie ovvero in caso di contemporaneo svolgimento di attività non strettamente connesse al servizio pubblico, è obbligatoria la separazione contabile. È esclusa la partecipazione di amministratori e dirigenti dell'ente locale, nonché dei loro coniugi, di loro parenti o affini entro il quarto grado, agli organi di gestione dei pubblici servizi affidati dallo stesso ente locale.
12. È fatto divieto di ripianamento perdite gestionali da parte degli enti locali nelle società miste da loro partecipate titolari del servizio ottenuto attraverso gara. Nell'eventualità che la società sia nella condizione prevista dal codice civile di aver perso oltre un terzo del capitale sociale deve essere indetto il ricorso alla gara per l'aumento della partecipazione del socio privato fino alla partecipazione di controllo della società stessa oppure per la riassegnazione del servizio in oggetto.
13. Per le finalità del presente articolo, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di tutela degli utenti dei servizi pubblici locali, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che ogni soggetto gestore di servizio pubblico locale debba tempestivamente pubblicizzare mediante mezzi idonei, a pena di revoca dell'affidamento, una carta dei servizi resi all'utenza, adottata in conformità ad intese con le associazioni di tutela dei consumatori e con le associazioni imprenditoriali interessate, che indichi anche le modalità di accesso alle informazioni garantite, quelle per porre reclamo e quelle per adire le vie
conciliative e giudiziarie, nonché i livelli minimi garantiti per ciascun servizio e le modalità di ristoro dell'utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato in caso di inottemperanza;
b) prevedere che il permanere dell'affidamento sia condizionato al positivo riscontro degli utenti, che deve essere periodicamente verificato mediante l'esame dei reclami e mediante indagini e sondaggi di mercato, anche a campione, effettuati a cura e spese del gestore secondo modalità prefissate idonee a garantirne l'obiettività;
c) prevedere forme di vigilanza, anche delle autorità nazionali di regolazione, sull'adozione, sull'idoneità e sul rispetto della carta dei servizi e sull'effettuazione dei sondaggi e delle indagini di mercato, adottando tutte le misure idonee a garantire il rispetto della normativa emanata ai sensi delle lettere precedenti;
d) armonizzare la nuova normativa con la disciplina vigente in materia di tutela dei consumatori e con quella di settore applicabile ai diversi servizi pubblici locali, in modo da aumentare, senza in alcun caso ridurre, il previdente livello di tutela degli utenti in materia di accessibilità, sicurezza, continuità, qualità e trasparenza di condizioni del servizio;
e) rafforzare i poteri di vigilanza delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità competenti per settore, al fine di garantire la promozione e la tutela della concorrenza e i diritti dei consumatori e degli utenti.
35. 0204. (già 35. 200) Valducci, Franzoso, Lazzari, Di Centa, Fratta Pasini, Milanato, Fedele, Bernardo, Luciano Rossi, Alfredo Vito.
Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:
Art. 35-bis. (Riordino dei servizi pubblici locali). - 1. Il presente articolo provvede al riordino della normativa nazionale che disciplina l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali, al fine di favorire la più ampia diffusione dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di tutti gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di interesse generale di rilevanza economica in ambito locale, nonché di garantire il diritto di tutti gli utenti alla universalità ed accessibilità dei servizi pubblici locali ed al livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) ed m), della Costituzione, assicurando un adeguato livello di tutela degli utenti, secondo i principi di sussidiarietà, proporzionalità e leale cooperazione.
2. Costituisce funzione fondamentale di comuni, province e città metropolitane individuare, per quanto non già stabilito dalla legge, le attività di interesse generale il cui svolgimento è necessario al fine di assicurare la soddisfazione dei bisogni degli appartenenti alla popolazione locale, in condizioni di generale accessibilità fisica ed economica, di continuità e non discriminazione e ai migliori livelli di qualità e sicurezza, ferma la competenza della regione quando si tratti di attività da svolgere unitariamente a dimensione regionale.
3. Le finalità pubbliche proprie delle attività di cui ai commi 1 e 2 sono perseguite, ove possibile, attraverso misure di regolazione, nel rispetto dei principi di concorrenza e di sussidiarietà orizzontale. Gli interventi pubblici regolativi pongono all'autonomia imprenditoriale e alla libertà di concorrenza delle imprese i soli limiti necessari al perseguimento degli interessi generali, nel rispetto del principio di proporzionalità.
4. Qualora siano imposti alle imprese obblighi di servizio pubblico che impediscano la copertura integrale dei costi e l'utile d'impresa, devono essere previste le necessarie misure compensative.
5. Il Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dell'interno, adotta, entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti ministeriali in materia di servizi pubblici locali, anche, ove occorra, modificando l'articolo 113 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2004, n. 267, nel rispetto dei seguenti principi:
a) prevedere che l'affidamento delle nuove gestioni ed il rinnovo delle gestioni in essere dei servizi pubblici locali di rilevanza economica debba avvenire mediante procedure competitive ad evidenza pubblica di scelta del gestore, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di appalti pubblici e di servizi pubblici, fatta salva la proprietà pubblica delle reti e degli altri beni strumentali al loro esercizio;
b) consentire eccezionalmente l'affidamento diretto a società a partecipazione mista pubblica e privata, ove ciò sia reso necessario da particolari situazioni di mercato, secondo modalità di selezione e di partecipazione dei soci pubblici e privati direttamente connesse alla gestione ed allo sviluppo degli specifici servizi pubblici locali oggetto dell'affidamento, ferma restando la scelta dei soci privati mediante procedure competitive e la previsione di norme e clausole volte ad assicurare un efficace controllo pubblico della gestione del servizio e ad evitare possibili conflitti di interesse;
c) prevedere che l'ente locale debba adeguatamente motivare le ragioni che, alla stregua di una valutazione ponderata, impongono di ricorrere alle modalità di affidamento di cui alla lettera b), anziché alla modalità di cui alla lettera a), e indichi in modo ragionevole i termini entro cui la quota pubblica deve essere alienata con procedura ad evidenza pubblica o con forme di vendita che consentano la formazione di un azionariato diffuso;
d) escludere la possibilità di acquisire la gestione di servizi diversi o in ambiti territoriali diversi da quello di appartenenza, per i soggetti titolari della gestione di servizi pubblici locali e per le imprese partecipate da enti locali, affidatarie della gestione di servizi pubblici locali, qualora usufruiscano di forme di finanziamento pubblico diretto o indiretto, fatta eccezione per il ristoro degli oneri connessi all'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico derivanti dalla gestione di servizi affidati secondo procedure ad evidenza pubblica, ove evidenziati da sistemi certificati di separazione contabile e gestionale;
e) individuare le modalità atte a favorire la massima razionalizzazione ed economicità dei servizi pubblici locali, purché in conformità alla disciplina adottata ai sensi del presente articolo, anche mediante la gestione integrata di servizi diversi e l'estensione territoriale della gestione del medesimo servizio;
f) armonizzare la nuova disciplina e quella di settore applicabile ai diversi servizi pubblici locali, individuando in modo univoco le norme applicabili in via generale per l'affidamento di tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica ed apportando le necessarie modifiche alla vigente normativa di settore in materia di rifiuti, trasporti, energia elettrica e gas, nonché in materia di acqua;
g) prevedere che gli affidamenti diretti in essere debbano cessare alla scadenza, con esclusione di ogni proroga o rinnovo;
h) i soggetti affidatati diretti di servizi pubblici locali non possono ottenere l'affidamento, dello specifico servizio già affidato, tranne che non modifichino la loro composizione secondo quanto previsto dalle lettere b) e c).
6. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 5, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi.
7. Per le finalità di cui al comma 1, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti
legislativi in materia di tutela degli utenti dei servizi pubblici locali, nel rispetto del seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere che ogni soggetto gestore di servizio pubblico locale debba tempestivamente pubblicizzare mediante mezzi idonei, a pena di revoca dell'affidamento, una carta dei servizi resi all'utenza, adottata in conformità ad intese con le associazioni di tutela dei consumatori e con le associazioni imprenditoriali interessate, che indichi anche le modalità di accesso alle informazioni garantite, quelle per porre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie, nonché i livelli minimi garantiti per ciascun servizio e le modalità di ristoro dell'utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza;
b) prevedere forme di vigilanza, anche delle autorità nazionali di regolazione, sull'adozione, sull'idoneità e sul rispetto della carta dei servizi e sull'effettuazione dei sondaggi e delle indagini di mercato, adottando tutte le misure idonee a garantire il rispetto della normativa emanata ai sensi delle lettere precedenti;
c) armonizzare la nuova normativa con la disciplina vigente in materia di tutela dei consumatori e con quella di settore applicabile ai diversi servizi pubblici locali, in modo da aumentare, senza in alcun caso ridurre, il previgente livello di tutela degli utenti in materia di accessibilità, sicurezza, continuità, qualità e trasparenza di condizioni del servizio;
d) rafforzare i poteri di vigilanza delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità competenti per settore, al fine di garantire la promozione e la tutela della concorrenza e i diritti dei consumatori e degli utenti.
8. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 7, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi.
35. 03. (già 59. 03) Urso, Saglia, Raisi.