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Allegato A
Seduta n. 199 del 1/8/2007
...
(A.C. 2849 - Sezione 9)
ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 7.
(Poteri degli organismi paritetici).
1. Gli organismi paritetici di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, possono effettuare nei luoghi di lavoro rientranti nei territori e nei comparti produttivi di competenza sopralluoghi finalizzati a valutare l'applicazione delle vigenti norme in materia di sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro.
2. Degli esiti dei sopralluoghi di cui al comma 1 viene informata la competente autorità di coordinamento delle attività di vigilanza.
3. Gli organismi paritetici possono chiedere alla competente autorità di coordinamento delle attività di vigilanza di disporre l'effettuazione di controlli in materia di sicurezza sul lavoro mirati a specifiche situazioni.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 7.
(Poteri degli organismi paritetici).
Sopprimerlo.
*7. 1. Compagnon, Lucchese.
Sopprimerlo.
*7. 2. Fabbri, Di Virgilio, Baldelli, Mistrello Destro, Giacomoni, Pelino, Galli, Prestigiacomo.
Al comma 2, sostituire la parola: viene con le seguenti: può essere.
**7. 5. Compagnon, Lucchese.
Al comma 2, sostituire la parola: viene con le seguenti: può essere.
**7. 120. Capotosti.
Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: che ne tiene conto nella programmazione degli interventi di controllo, al fine di privilegiare gli interventi stessi nei confronti delle aziende che non si avvalgono dell'assistenza tecnica degli enti paritetici, nonché nei confronti di quelle in cui si verifichino specifiche situazioni di cui al comma 3.
7. 6. Fabbri, Di Virgilio, Baldelli, Mistrello Destro, Giacomoni, Pelino, Galli, Prestigiacomo.