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Allegato A
Seduta n. 199 del 1/8/2007
...
(A.C. 2849 - Sezione 12)
ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 10.
(Credito d'imposta).
1. A decorrere dal 2008, ai datori di lavoro è concesso per il biennio 2008-2009, in via sperimentale, entro un limite di spesa pari a 20 milioni di euro annui, un credito d'imposta nella misura massima del 50 per cento delle spese sostenute per la partecipazione dei lavoratori a programmi e percorsi certificati di carattere formativo in materia di tutela e sicurezza sul lavoro. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono stabiliti, ai soli fini del beneficio di cui al presente comma, i criteri e le modalità della certificazione della formazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emana, ogni anno, uno o più decreti per determinare il riparto delle risorse tra i beneficiari. Il credito d'imposta di cui al presente comma può essere fruito nel rispetto dei limiti derivanti dall'applicazione della disciplina de minimis di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006.
2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, si provvede mediante utilizzo di una corrispondente quota del Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al Fondo sociale europeo, di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 10.
(Credito d'imposta).
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10. - (Riduzione dei premi INAIL). - 1. Per il biennio 2008-2009, in via sperimentale, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 779, 780 e 781 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano anche alla gestione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.
10. 1. Bodega, Grimoldi.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Con riferimento alle gestioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, per il biennio 2008-2009, in via sperimentale, ai datori di lavoro che sostengono spese per la partecipazione dei lavoratori a programmi e percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, certificati dai comitati regionali di coordinamento di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, ed al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1998, è concessa una riduzione dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nella misura massima di 1,5 punti percentuali.
Conseguentemente:
al comma 2, sopprimere le parole: pari a 20 milioni di euro;
sostituire la rubrica con la seguente: Riduzione dei premi INAIL.
10. 5. Bodega, Grimoldi.
Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: affidati ai comitati regionali di coordinamento di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, ed al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1998.
10. 2. Bodega, Grimoldi.
Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: attuati mediante protocolli di intesa tra INAIL, regioni e ASL.
Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: affidata ai comitati regionali di coordinamento di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, ed al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1998.
10. 3. Bodega, Grimoldi.