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Allegato A
Seduta n. 199 del 1/8/2007
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(A.C. 2910 - Sezione 6)
ORDINI DEL GIORNO
La Camera,
premesso che:
i mercati dell'energia, nonostante il completamento del processo di liberalizzazione, sono ancora caratterizzati dalla presenza di pochi operatori che agiscono in regime di monopolio o di oligopolio, anche nelle attività per le quali esiste un regime di libera concorrenza (in particolar modo in quelle di vendita e nelle cosiddette attività post-contatore);
tale condizione è determinata principalmente dalla presenza di una solida posizione dominante per quegli operatori che gestiscono monopoli tecnici e parallelamente svolgono attività in regime di libera concorrenza;
la posizione dominante di tali operatori, da un lato ostacola il realizzarsi dei benefici, in termini di minor costo e maggiore qualità del servizio, di cui i consumatori di energia avrebbero dovuto beneficiare a seguito della liberalizzazione del mercato e, dall'altro, costituisce un fattore fortemente penalizzante per le piccole e medie imprese e le imprese artigiane che operano, in una condizione di evidente debolezza, nelle attività post-contatore;
gli operatori che gestiscono monopoli tecnici detengono infatti elementi informativi e conoscitivi derivanti dall'attività svolta in concessione che utilizzano per operare nelle attività a valle della filiera energetica, escludendo dal mercato le imprese concorrenti;
l'articolo 1 del decreto in esame prevede che l'attività di distribuzione di energia elettrica (per le imprese le cui reti alimentano almeno 100.000 clienti finali) sia svolta in regime di separazione societaria rispetto all'attività di vendita;
l'esperienza maturata nel nostro Paese dall'avvio del processo di liberalizzazione evidenzia la necessità di una previsione che garantisca in maniera più netta ed efficace l'indipendenza delle società che svolgono le diverse attività della filiera energetica, anche nel mercato del gas naturale;
l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46, ha modificato il comma 34 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, eliminando il divieto, per le aziende operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale che hanno in concessione o in affidamento la gestione di servizi pubblici locali ovvero la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni infrastrutturali, di operare nei sevizi post-contatore,
impegna il Governo
ad adottare, nell'ambito delle proprie competenze, ulteriori iniziative normative volte a:
eliminare le barriere alla concorrenza nei mercati energetici, prevedendo forme di separazione proprietaria tra le diverse attività della filiera energetica, ed
in particolare tra le imprese che gestiscono attività in regime di monopolio tecnico e quelle che svolgono attività in regime di libera concorrenza;
limitare il vantaggio competitivo che le imprese che operano in regime di monopolio tecnico hanno nei confronti delle piccole imprese che operano in regime di concorrenza, con particolare riferimento ai servizi post-contatore, introducendo limiti per tali imprese monopoliste all'esercizio, nel territorio cui la concessione o l'affidamento si riferiscono e per la loro durata, in proprio o tramite società collegate, partecipate o con cui abbiano stipulato contratti di franchising, di attività in regime di concorrenza nel settore dei servizi post-contatore rivolti agli stessi utenti del servizio pubblico e degli impianti.
9/2910/1. Quartiani, Ottone, Villari.
La Camera,
premesso che:
già in occasione dei provvedimenti finanziari del 2007 fu stabilita un'azione incisiva sul piano tariffario per l'energia domestica per affrontare i problemi dei costi per l'energia per la popolazione in condizioni più disagiate con particolare attenzione alle fasce di popolazione anziana;
il disposto dell'articolo 3 del provvedimento in esame affronta il problema delle garanzie tariffarie nella direzione di proteggere gli strati di popolazione meno ricchi,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative normative volte a tutelare gli utenti deboli e segnatamente quelli rientranti nelle soglie di povertà, nonché a garantire facilitazioni economiche per quegli utenti e in particolare per le persone anziane.
9/2910/2. (Testo modificato nel corso della seduta).Provera, Cacciari.
La Camera,
premesso che:
il risparmio energetico è un obiettivo strategico del protocollo di Kyoto e tale obiettivo rappresenta un interesse specifico per le istituzioni e la società civile europee e italiane,
impegna il Governo
ad adottare, nell'ambito delle proprie competenze, le opportune iniziative volte a definire piani tariffari volti al conseguimento di risparmi energetici agli utenti finali attraverso consistenti differenziazioni di tariffe premianti il minore uso di Kw/h installati e consumati.
9/2910/3. Cacciari, Provera.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame provvede all'apertura dei mercati elettrico e del gas;
da sempre le associazioni dei consumatori segnalano al Governo la necessità che i contatori elettrici e del gas siano assoggettati alle normative sulla metrologia legale, che prevedono una omologazione iniziale e verifiche periodiche per verificare se le misurazioni sono correttamente effettuate; da sempre le medesime associazioni registrano l'inspiegabile resistenza delle istituzioni ad ottemperare ad una richiesta che deve ritenersi addirittura banale;
la liberalizzazione amplia il numero dei soggetti presenti nel mercato e quindi è più che mai necessario accedere agli strumenti che consentano la verifica della loro correttezza;
attualmente il controllo sul regolare funzionamento dei contatori è disposto solo su richiesta espressa alla compagnia fornitrice, che è parte in causa e quindi non dà adeguate garanzie, oppure tramite il ricorso alla magistratura da parte dei consumatore, una procedura complessa e costosa,
impegna il Governo:
ad adottare, nell'ambito delle proprie competenze, le opportune iniziative volte a prevedere il pieno assoggettamento dei contatori sia elettrici che del gas alle disposizioni della metrologia legale prevedendo che la verifica dell'esattezza delle misurazioni possa essere affidata anche a soggetti terzi abilitati;
ad avviare campagne informative che diffondano la cultura del controllo dei propri consumi, prevedendo di favorire la diffusione di strumenti di automisurazione, sia pure senza valore legale, alla portata dei consumatori.
9/2910/4. Trepiccione, Bonelli.
La Camera,
impegna il Governo
nella prospettiva di una crescente separazione proprietaria tra l'attività di distribuzione e l'attività di vendita, tenendo conto delle condizioni del mercato, ad adottare, nell'ambito delle proprie competenze, ulteriori iniziative volte a favorire il controllo delle reti di distribuzione da parte di aziende che gestiscano servizi pubblici locali (public utilities), controllate dalle regioni o da enti pubblici locali, al fine di offrire all'utenza il miglior servizio possibile al minor costo possibile ed in osservanza delle prescrizioni del Titolo V della Costituzione.
9/2910/5. Francescato, Trepiccione, Bonelli.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge in esame prevede, con provvedimenti da parte del Ministero dello sviluppo economico, la promozione dell'associazione su base volontaria della rappresentanza dei clienti civili e della piccola e media utenza,
impegna il Governo
ad adottare, nell'ambito delle proprie competenze, le opportune iniziative volte a favorire la creazione anche di gruppi di acquisto, ovvero associazioni di utenti che possono rivolgersi direttamente ai distributori per l'acquisto dell'energia elettrica, ottenendo in questo modo un notevole risparmio.
9/2910/6. Bonelli, Trepiccione.
La Camera,
premesso che:
i compiti attribuiti all'Acquirente Unico, in fase di avvio della liberalizzazione del sistema elettrico, erano funzionali alla garanzia dell'approvvigionamento per i clienti vincolati e al mantenimento di un unico prezzo su tutto il territorio nazionale;
oggi, tali compiti, con il passaggio al mercato libero, perdono efficacia ed anzi possono tradursi in un aumento non ragionevole dei prezzi per l'attività di intermediazione;
il decreto in esame, all'articolo 1, comma 2, promuove l'aggregazione dei clienti finali in associazioni di rappresentanza e di pressione sul mercato;
è necessario mantenere una garanzia sul livello dei prezzi dell'energia per il consumatore e mantenere l'obbligo di inserire i prezzi di riferimento in tutte le offerte di vendita, almeno fino al completamento del processo di liberalizzazione;
i comuni, per il servizio di illuminazione pubblica, devono sopportare ulteriori imposizioni fiscali per l'energia destinata all'uso di aree, appunto, pubbliche, compresi gli esterni degli edifici ed altri monumenti cittadini di carattere civile e religioso, di zone archeologiche e di aree di particolare interesse naturale o turistico,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare, per quanto di competenza, ulteriori iniziative, anche normative, volte a:
stabilire un intervallo temporale di un paio d'anni, dall'inizio della fase di avvio della liberalizzazione, entro cui rimuovere l'obbligo di approvvigionamento, per il mercato tutelato, attraverso l'Acquirente Unico, esclusa la fascia sociale, ossia i clienti in particolari condizioni di salute o di svantaggio economico;
mantenere la definizione dei prezzi unicamente per la fascia sociale, definendone la soglia di bisogno da tutelare e, per quanto riguarda l'obbligo di inserire i prezzi di riferimento tra le offerte commerciali, fissare l'arco temporale della transitorietà della norma in un paio d'anni, dall'inizio della fase di avvio della liberalizzazione, esclusa la fascia sociale;
inserire, per un periodo transitorio di un paio di anni, un correttivo in materia di accise sull'illuminazione pubblica realizzata dai comuni.
9/2910/7. Ruggeri.
La Camera,
premesso che:
come rilevato dal Comitato per la legislazione nelle premesse del parere adottato il 25 luglio 2007, il decreto in esame reca, all'articolo 1, commi 2-bis, 4, 6 e 6-bis, «disposizioni che rinviano a successive attività procedurali e provvedimentali del Ministero dello sviluppo economico, i cui elementi costitutivi appaiono talora descritti in modo sommario e risultano privi dell'indicazione di un termine per il loro compimento»,
impegna il Governo
in relazione all'adempimento delle attività previste dai commi citati in premessa, a valutare l'opportunità di adottare, per quanto di competenza, gli strumenti giuridici che siano di volta in volta maggiormente adeguati alla tipologia di effetti - normativi ovvero amministrativi - che la disposizione di legge intende riconnettere ai singoli atti ivi previsti.
9/2910/8. Raiti.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, comma 3, del provvedimento in esame attribuisce all'Autorità per l'energia elettrica e il gas la competenza a definire «transitoriamente» prezzi di riferimento sia per le forniture di energia elettrica ai clienti domestici e le piccole imprese che per le forniture di gas naturale ai clienti domestici;
l'attribuzione di tale competenza può portare, di fatto, al perdurare di un sistema di controllo sui prezzi incompatibile con una sostanziale apertura dei mercati energetici e, pertanto, in contrasto con
gli indirizzi comunitari dettati dalle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE;
se, da un lato, attribuire all'Autorità un potere di intervento sui prezzi è legittimo per garantire la posizione delle utenze minori nella transizione verso il libero mercato, dall'altro, occorre individuare la durata dell'attribuzione di tale competenza allo scopo di garantire la certezza del diritto e quel libero confronto competitivo degli operatori idoneo a garantire una riduzione dei prezzi,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare ulteriori interventi volti a definire il periodo «transitorio», cui fa riferimento l'articolo 1, comma 3, citato in premessa, fissandone la durata nel termine massimo di due anni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame.
9/2910/9. Bernardo.
La Camera,
considerato che:
il provvedimento in esame anticipa taluni aspetti del provvedimento generale in materia di riordino della normativa energetica, questione centrale per lo sviluppo e per lo stesso futuro del Paese;
elemento centrale dell'ordinato sviluppo della produzione e della distribuzione energetica è il Piano energetico nazionale (PEN), la cui ultima adozione risale al 1988;
il Governo, sin dalla sua costituzione, ha dichiarato quale elemento centrale della propria attività l'individuazione di adeguate politiche di approvvigionamento, produzione e distribuzione energetiche;
la Conferenza nazionale, prevista per settembre dell'anno in corso originariamente era concentrata sulla questione energetica; successivamente il suo oggetto è stato modificato in Conferenza per le politiche di adattamento ai mutamenti climatici; sembra quindi allontanarsi la redazione del PEN, affidandosi la programmazione energetica ai soli Piani energetici regionali (PER), che scontano la limitatezza della visione localistica ed i limiti programmatori previsti dal riparto costituzionale della competenza tra Stato e regioni; pertanto assai spesso i PER sono in contrasto tra loro;
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di:
redigere entro l'anno in corso, anche sulla base delle conclusioni della Conferenza per le politiche di adattamento ai mutamenti climatici, il Piano energetico nazionale, indicante gli obiettivi nazionali di approvvigionamento, di produzione e di risparmio energetico;
prevedere che il Piano energetico nazionale costituisca il quadro entro il quale coordinare i Piani energetici regionali e sia modificativo degli stessi, mediante sua approvazione in ambito di Conferenza Stato regioni.
9/2910/10.Turco, Poretti, Beltrandi, D'Elia, Mellano.
La Camera,
considerato che:
il provvedimento in esame si inquadra nell'ambito del più generale disegna di liberizzazione del settore energetico;
strumento indispensabile per la programmazione delle necessità energetiche nazionali, sia sul fronte delle forniture dall'estero, sia su quello della produzione e della distribuzione è il Piano energetico nazionale;
nel programma di Governo presentato dal centro-sinistra per le elezioni del 2006 si prevedeva (pag. 143) «la realizzazione di un programma energetico-ambientale, nazionale e regionale, concertato fra lo Stato e le regioni, con la partecipazione degli enti locali e dei portatori di interesse», cioè la riedizione del vecchio Piano energetico nazionale (PEN);
dalle dichiarazioni dei membri del Governo sembrava che il PEN venisse redatto dopo la Conferenza energetica del settembre 2007; tuttavia tale Conferenza ha cambiato nome e ruolo (ora è Conferenza per le politiche di adattamento ai cambiamenti climatici) e la redazione del PEN, strumento indispensabile della politica energetica nazionale, sembra allontanarsi;
sono noti i contrasti interni alla maggioranza in materia energetica tra il ministro dell'ambiente e il ministro dello sviluppo economico; tuttavia ciò rischia di incidere pesantemente sul futuro del Paese; si rammenta che attualmente sono vigenti i Piani energetici regionali, spesso in contrasto tra loro e già si verificano fenomeni di «secessionismo energetico», forma perversa del federalismo, in base al quale talune regioni non sviluppano le proprie capacità energetiche in considerazione del fatto che esse già producono quanto è sufficiente alle proprie necessità;
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di redigere quanto prima il Piano energetico nazionale ed a coordinarlo con i Piani energetici regionali.
9/2910/11.Fedele.
La Camera,
considerato che:
nell'ambito della liberalizzazione della produzione e distribuzione energetica, grande importanza riveste la microgenerazione diffusa da fonti rinnovabili;
secondo il guru dell'energia Jeremy Rifkin la microgenerazione contribuisce alla stabilità della rete elettrica, consentendole di superare più facilmente i momenti di picco di richiesta, mantenendo attive un gran numero di utenze anche in caso di black out e consentendo ai singoli di conquistare l'ultima delle grandi libertà civili: l'indipendenza energetica;
tuttavia l'istallazione di pannelli fotovoltaici e di impianti mini-eolici sconta i numerosi limiti delle normative sul territorio e le complesse procedure burocratiche degli enti locali, che non si è provveduto a semplificare;
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative volte a:
favorire la microgenerazione diffusa da fonte solare ed eolica, nei limiti di produzione già stabiliti per legge, prevedendo la semplificazione degli adempimenti burocratici a carico dei richiedenti, fatte salve le norme di tutela dell'ambiente e del paesaggio, e prevedendo inoltre che l'installazione non costituisce variazione della destinazione d'uso delle aree che ospitano gli impianti.
9/2910/12.Galli.
La Camera,
considerato che:
il provvedimento in esame richiama la necessità di tutelare le fasce deboli della popolazione dei rischi derivanti dalla liberalizzazione del mercato energetico, in particolare elettrico, che potrebbero comportare, per le suddette fasce di popolazione, incrementi tariffari insostenibili;
in tale ambito nella legge Finanziaria sono stati previsti fondi per sostenere le fasce deboli della popolazione, nonché per consentire l'uso di macchinari
sanitari salvavita in ambito domestico, senza maggiori oneri per l'approvvigionamento energetico;
si supera così l'attuale sistema tariffario che prevede minori costi per i bassi consumi in particolare elettrici e per le utenze fino a 3 kw; una delle motivazioni addotte per superare tale sistema è che in tal modo si favoriscono i single, piuttosto che le persone o le famiglie a scarso reddito;
tale motivazione é sconcertante perché non si tratta di un prodotto del quale più se ne vende, più alto è lo sconto, ma di un bene, l'energia elettrica, scarso ed essenziale, nell'ambito del quale andrebbero premiati i comportamenti virtuosi, cioè quelli che consentono minori consumi, da chiunque realizzati;
l'introduzione di tariffe differenziate sulla base del reddito comporta il rischio che le fasce più basse di reddito venderanno energia a coloro che, in base al reddito, la pagano di più; e questo senza considerare i rischi, già evidenti nel sistema sanitario, di falsa dichiarazione di reddito;
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di emanare, nell'ambito delle proprie competenze direttive all'Autorità per l'energia elettrica e del gas al fine di mantenere in ambito di tariffe elettriche un sistema premiale per i bassi consumi in ambito domestico, valido per tutti senza distinzione di reddito, modificando le soglie agevolative solo in considerazione dei componenti del nucleo familiare e della necessità di utilizzare nel medesimo ambito strumenti sanitari salvavita.
9/2910/13.Fasolino.
La Camera,
premesso che,
la liberalizzazione dei mercati dell'energia, oltre che essere una doverosa attuazione di disposizioni comunitarie, è soprattutto un'indispensabile norma volta a razionalizzare e rendere più efficace ed efficiente il mercato di una risorsa cardine per ogni paese;
il risparmio energetico deve essere considerato l'obiettivo primario per ogni politica energetica di tutte le economie avanzate dei paesi industrializzati, essendo ormai acclarato che i margini di recupero di energia, dispersa nella trasmissione o sprecata nella sua stessa produzione e nell'utilizzo finale, sono molto elevati e significativi;
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative volte a prevedere una propria campagna informativa, a grande impatto sull'opinione pubblica, a favore del risparmio energetico nell'ambito dell'utilizzo domestico, pubblico e produttivo;
a considerare l'efficienza energetica come un elemento fondamentale nelle valutazioni di impatto ambientale di tutti gli insediamenti soggetti ad autorizzazione governativa.
9/2910/14.Mellano, Poretti.