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Allegato B
Seduta n. 187 dell'11/7/2007
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LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE
Interrogazione a risposta orale:
STRADELLA, ARMOSINO, OSVALDO NAPOLI, LUPI e CROSETTO. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che:
in data 27 dicembre 2003 veniva pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299, la legge n. 350 nella quale l'articolo 4 comma 90, disponeva interventi agevolativi in materia fiscale a favore dei soggetti colpiti dagli eventi calamitosi dall'alluvione Piemonte 1994;
tale normativa individuava il campo di azione del beneficio, ovvero l'oggetto, tributi, contributi e premi e i soggetti beneficiari, facendo riferimento ai commi 2, 3 e 7-bis, dell'articolo 6, del decreto-legge n. 646, convertito con modificazioni dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22;
tra i soggetti individuati dalla legge n. 646, del 24 novembre 1994 di cui all'articolo 6, commi 2, 3 e 7-bis, potevano usufruire, in allora, di tali agevolazioni solo coloro i quali avessero inoltrato apposita domanda presso gli istituti preposti, Agenzia delle entrate, I.N.P.S., I.N.A.I.L. e altri enti locali;
tali agevolazioni sono state concesse, sin allora, ai richiedenti dagli enti sopraccitati;
entro il 31 luglio 2004 i possessori dei requisiti richiesti dalla legge n. 350 del 2003, articolo 4, comma 90, formulavano apposita domanda, allegando idonea documentazione, per usufruire delle agevolazioni previste dalla stessa;
la legge n. 350 del 2003, articolo 4, comma 90, faceva riferimento, per le disposizioni applicative alla legge n. 283 del 2002, articolo 9, comma 17, e su tali disposizioni sono sorte molteplici interpretazioni da parte degli enti interessati, tutte a sfavore del contribuente alluvionato;
in data 22 settembre 2005 il garante del contribuente del Piemonte esprimeva parere riconoscendo come oggetto delle agevolazioni, tributi, contributi previdenziali e premi assicurativi;
il gruppo dei promotori si rivolgeva al difensore civico del Piemonte, al fine di fare applicare la normativa in oggetto;
il difensore civico del Piemonte instaurava un interlocutorio con l'istituto I.N.P.S. regionale, con lo scopo di chiarire l'orientamento posto in essere dallo stesso;
l'istituto I.N.P.S. regionale dichiara, dopo sollecito, al difensore civico, in data 15 settembre 2006, di non aver ricevuto, dalla sede centrale, alcun chiarimento in merito;
l'istituto I.N.P.S. provinciale, a distanza di due anni non ha fornito ai contribuenti che hanno inoltrato domanda per usufruire delle agevolazioni previste dalla legge 350articolo 4, comma 90, alcuna risposta o delucidazione e sono state poste in essere alcune procedure
esecutive dall'ente delegato alla riscossione dei crediti C.A.R.AL.T. S.p.A. di Alessandria;
l'unica risposta pervenuta a un contribuente, dall'istituto I.N.P.S. provinciale, non rispettando l'ultima missiva dell'I.N.P.S. regionale, inviata al difensore civico in data 15 settembre 2006, è stata quella di non ritenersi oggetto delle agevolazioni previste dalla legge n. 350 del 2003, articolo 4, comma 90, basandosi sulla circolare I.N.P.S. n. 63 del 9 aprile 2004, punto 6 e alla prima risposta, fornita al difensore civico regionale in data 25 gennaio 2006;
la risposta dubitativa dell'I.N.P.S. regionale, quindi la richiesta di spiegazioni alla sede centrale è scaturita dal fatto che l'orientamento adottato dall'istituto I.N.P.S. nella circolare n. 63 del 6 aprile 2004 al punto 6, sulla legge n. 289 del 2002, articolo 9, comma 17, alla quale la legge n. 350 del 2003 faceva riferimento solo e per le modalità attuative, ad avviso degli interroganti potrebbe risultare del tutto erronea, alla luce della legge finanziaria per il 2006,articolo 1, comma 363, nella quale si fa esplicitamente riferimento alla legge n. 289 del 2002, articolo 9, comma 17, ed all'articolo 3-bis del decreto cosiddetto «mille proroghe» che proroga il termine per la presentazione delle domande -:
quali iniziative intenda assumere al fine di fornire esplicite indicazioni all'istituto I.N.P.S.-Direzione centrale in merito alla normativa n. 350 del 2003, articolo 4, comma 90, perché ne agevoli l'applicazione nei termini chiaramente stabiliti dalle norme approvate dal Parlamento.
(3-01086)
Interrogazione a risposta scritta:
MURGIA. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, al Ministro dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
la scuola di volo dell'Alitalia, con base nell'aeroporto di Alghero, fu chiusa il 1o ottobre 2005; da allora i lavoratori della ex scuola di volo sono stati messi in cassa integrazioni guadagni straordinaria;
attualmente, sono rimasti in C.I.G.S. solo 10 unità lavorative e gli stessi hanno proposto, in più occasioni, di essere ricollocati nelle società pubbliche che gravitano all'interno dell'aeroporto anche con mansioni differenti rispetto alle loro specializzazioni e dando disponibilità di sostenere eventuali corsi professionali di riqualificazione;
tra i lavoratori persiste uno stato di grande apprensione a causa del termine di scadenza della Cassa Integrazione che dovrebbe avvenire nel mese di settembre dell'anno 2007 -:
se non ritenga opportuno prolungare la cassa integrazione guadagni straordinaria per i dieci lavoratori della ex scuola di volo Alitalia in attesa che possano essere ricollocati in altre società pubbliche che gravitano all'interno dell'aeroporto.
(4-04315)