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Allegato B
Seduta n. 100 del 30/1/2007
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ECONOMIA E FINANZE
Interpellanza urgente (ex articolo 138-bis del regolamento):
I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per sapere - premesso che:
a Gela, antichissimo insediamento di popolazioni elleniche approdate stabilmente in Sicilia, parte non secondaria di quella civiltà mediterranea generatrice di una cultura che si è irradiata informando di sè la nascita e lo sviluppo di altri popoli e nazioni europee, a Gela, ridotta oggi miseramente ad un esecrabile scempio di brutalità
urbanistica che ne ha distrutto l'identità e violato la dignità, tristemente segnata dalla violenza criminale organizzata, devastata, come altre parti delle coste dell'isola, dalle terribili conseguenze, sul piano ambientale e della salubrità dei cittadini, che derivano dall'attività incontrollata degli stabilimenti petrolchimici, ad avviso degli interpellanti, a Gela si uccide con il consenso dello Stato;
l'abominio più orrendo ed esecrabile che uno stato di diritto, moderno e democratico per autodefinizione, possa compiere, ovvero la legittimazione di atti che possono provocare la morte delle persone, si è bellamente realizzato, separando il diritto al lavoro dal diritto alla salute in modo consapevole e determinato, in danno di migliaia di cittadini siciliani, che sono stati in tal modo privati anche del più elementare dei loro diritti civili, quello di essere considerati e tutelati quali cittadini dello Stato aventi gli stessi diritti e doveri di tutti gli altri;
con il decreto-legge 7 marzo 2002, n. 22, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 57 dell'8 marzo 2002, venivano adottati provvedimenti urgenti per l'individuazione della disciplina relativa all'utilizzazione del coke da petrolio (pet coke) negli impianti di combustione;
tali disposizioni normative intervenivano a modificare il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e introducevano la novità di una deroga a tale regime, consentendo l'uso del pet coke nell'ambito del luogo di produzione per alimentare impianti di combustione. Nondimeno, con le nuove disposizioni, il limite delle emissioni inquinanti in atmosfera veniva portato ad un livello pari a cinque volte superiore rispetto a quello previsto per gli inceneritori;
uno degli elementi su cui tecnicamente veniva fondata l'esigenza della novazione normativa consisteva nel fatto che a Gela, negli impianti ENI-Agip, veniva adottata la tecnica più evoluta a disposizione, unico esempio in Italia, che permetteva una combustione ambientalmente sicura di pet coke. Ma tale tecnica, più comunemente intesa come sistema SNOX in realtà non risolve adeguatamente il problema della emissione dei metalli, che costituiscono un pericoloso ed insidioso effetto collaterale dell'utilizzo del pet coke;
nella fase di conversione in legge del decreto in parola, il Governo espresse orientamento favorevole rispetto ad un ordine del giorno che, ad onta dell'ampia formulazione e dunque della universale applicazione sul territorio nazionale delle nuove disposizioni, delimitava l'ambito di applicazione delle medesime misure esclusivamente alla realtà industriale del petrolchimico di Gela;
sotto tale profilo, nella sostanza, anche se non nella forma, le disposizioni in parola venivano a costituire una sorta di lex specialis, che però dispiegava strabicamente effetti positivi solo per una delle parti in causa, ovvero l'ENI-Agip, ma non riconosceva granché proprio a coloro che sarebbero stati i «beneficiari ab origine» (od almeno per tali erano stati fatti passare), ovvero i lavoratori dell'impianto, che, in definitiva, non venivano ad acquisire sul piano formale nè garanzie in ordine alla stabilità e certezza del posto di lavoro nè forme retributive coerenti con il gravissimo rischio incombente, avendo davanti a se lo spettro terribile di un probabile futuro di malattie tumorali;
dunque, la giustificazione di fondo dell'iniziativa del Governo, che aleggia in tutto il dibattito parlamentare svoltosi nella circostanza, risiedeva nel fatto che, a seguito dell'intervento della magistratura che aveva posto sotto sequestro gli impianti di stoccaggio del pet coke, l'ENI-Agip aveva sospeso l'attività di tutto l'impianto e ne minacciava la chiusura definitivamente, per ragioni di antieconomicità gestionale, provocando, in tal modo, la perdita del posto di lavoro di migliaia di addetti ed un conseguente impoverimento, se non annichilamento, delle attività di indotto che insistono sul territorio e quindi delle condizioni economiche complessive
di Gela. A tali eventi, non riuscendo a poter contare su alternative valide (che, comunque, non pervenivano da alcun lato), si opponevano con forza, tutta la cittadinanza, le forze politiche e sociali di ogni colore ed appartenenza ed anche la stessa Regione siciliana, trovando poi sostegno nell'azione del governo ed in una sorta di variegata maggioranza realizzatasi per l'occorrenza in Parlamento;
orbene, a parte il fatto che, proprio nel 2000, il bilancio d'esercizio dell'ENI-Agip aveva registrato un avanzo netto di 14.000 miliardi delle vecchie lire e, proprio per questo si era avviata la stagione della sua privatizzazione, vi è pure da considerare come in Italia ben sei centrali termoelettriche su sette funzionano a Gas e non si riesce a capire perché mai proprio a Gela debba essere denegata tale possibilità. Tutto ciò ovvero individuare altre soluzioni praticabili come ad esempio l'uso delle biomasse;
naturalmente, lo stato di cose descritto si aggrava ogni giorno di più per effetto dei considerevoli danni alla salute che l'immissione in atmosfera delle sostanze nocive sopradescritte, in particolare i metalli, con buona pace del sistema SNOX, provocano e si è costretti a registrare numerose malformazioni ed un altissima percentuale di patologie tumorali, senza contare il contributo non secondario all'implemento dell'effetto serra, con buona pace dei propositi di Barroso in ordine alle misure che vorrebbe adottassero i paesi membri della Comunità Europea per conseguire una riduzione del 20 per cento delle emissioni inquinanti -:
quali provvedimenti i Ministri interpellati intendano adottare, ciascuno per le competenze di riferimento in ordine a:
intervenire, come proprietà nell'azionariato ENI, al fine di eliminare del tutto l'utilizzazione del pet coke quale elemento combustibile utilizzato per il funzionamento della centrale termoelettrica dell'impianto petrolchimico dell'ENI-Agip di Gela;
individuare, nel gas, nella biomassa, od in quant'altro ancora, l'elemento combustibile da utilizzare per l'alimentazione della centrale termoelettrica medesima;
abrogare le norme contenute nel decreto-legge 7 marzo 2002 n. 22 e conseguentemente ripristinare la condizione di pari dignità dei cittadini di Gela nei confronti dei cittadini di tutti gli altri comuni italiani;
procedere ad un piano di risanamento ambientale, con il concorso di tutti i soggetti, territoriali e non, a ciò interessati.
(2-00333)
«Oliva, Lo Monte, Neri, Rao, Reina, Brugger».
Interrogazioni a risposta immediata in Commissione:
VI Commissione:
FUGATTI e FAVA. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 5-sexies del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 2febbraio 2003, n. 27, ha prorogato la disciplina sulla detassazione degli utili reinvestiti in beni strumentali nell'esercizio dell'attività d'impresa o di lavoro autonomo, cosiddetta «Tremonti bis», ai contribuenti con sede operativa nei comuni interessati dalle calamità naturali dei mesi di ottobre e novembre 2002, nei quali sono state emanate ordinanze sindacali di sgombero ovvero ordinanze di interdizione al traffico delle vie di accesso al territorio comunale;
l'agevolazione è stata prorogata per gli investimenti realizzati entro il 31 luglio 2003, ovvero entro il 31 luglio 2004 per gli investimenti immobiliari ed ha riguardato i soggetti che, per le difficoltà recate dagli eventi calamitosi, hanno subito, anche indirettamente, un danno economico;
il Comune di Viadana rientrava tra i comuni danneggiati e per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza;
le imprese di Viadana hanno ricevuto e continuano a ricevere dall'Agenzia delle Entrate di Suzzara ingiunzioni di pagamento per le imposte non pagate negli anni 2003 e 2004;
tali imposte non pagate derivano dall'applicazione della «Tremonti bis», concessa in seguito alle calamità naturali del novembre 2002 -:
se le imprese del comune di Viadana e degli altri comuni della Lombardia inseriti tra quelli danneggiati degli eventi calamitosi del novembre 2002, secondo il Decreto Dirigente U.O. Regione Lombardia del 24 marzo 2003 n. 4887, abbiano potuto effettivamente beneficiare della proroga della disciplina sulla detassazione degli utili reinvestiti in beni strumentali nell'esercizio dell'attività d'impresa o di lavoro autonomo, e se gli avvisi di pagamento relativi agli anni 2003 e 2004 siano dovuti ad un'errata interpretazione del decreto-legge n. 282 del 2002 da parte delle imprese coinvolte.
(5-00620)
BORGHESI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 1, comma 44, della legge n. 296 del 2006 dispone che il sistema del reverse-charge IVA si applica «...alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore»;
con circolare n. 37 del 29 dicembre 2006 l'Agenzia delle Entrate ha individuato il settore edile interessato dalla normativa in questione facendo riferimento ai codici di attività di cui alla sezione «F» della tabella ATECOFIN-2004 specificandone inoltre l'applicabilità anche alle attività di «...costruzione di opere del genio civile come autostrade, strade, ponti, gallerie, strade ferrate, campi di aviazione, porti e altre opere idrauliche, la costruzione di sistemi di irrigazione e di fognatura, impianti industriali, condotte e linee elettriche, impianti sportivi eccetera...»;
la società «Sensi srl», in base ad un contratto di appalto da «Telecom Italia Spa» e da «Enel Spa», realizza infrastrutture mediante la posa di cavi sotterranei ed aerei per il collegamento degli utenti dalle centrali alle prime prese (settore telefonico) e dalle cabine al contatore (settore elettrico);
la medesima società «Sensi srl», per la realizzazione delle infrastrutture, si avvale anche dell'opera di subappaltatori -:
relativamente agli interventi specificati nelle premesse, se il sistema del reverse-charge IVA di cui al citato comma 44 della legge n. 296 del 2006 vada applicato ai lavori affidati in subappalto della società «Sensi srl».
(5-00621)
GIANFRANCO CONTE. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
il settore degli apparecchi da intrattenimento soffre da tempo di taluni fenomeni di irregolarità, che pregiudicano il rispetto della disciplina vigente in materia;
il comma 502 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004, prevede che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato stabilisca i requisiti tecnici dei sistemi elettronici per l'identificazione ed il controllo a distanza degli apparecchi da intrattenimento;
la predetta disposizione costituisce uno degli strumenti essenziali per superare tale situazione, al fine di ripristinare la piena legalità in un settore che vede coinvolto un gran numero di operatori e che riveste un ruolo economico non secondario -:
quali provvedimenti siano stati assunti per attuare il disposto del comma 502 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004, al fine di stabilire i requisiti tecnici relativi ai sistemi di identificazione e controllo a distanza degli apparecchi da inttrattenimento.
(5-00622)
LEO. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
il trattamento economico dei Giudici tributari previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 545 del 1992 ha dato luogo a non pochi inconvenienti, specie per quanto riguarda i compensi riconosciuti ai Presidenti di Commissione, ai Presidenti di Sezione e ai Vice Presidenti, i quali sono determinati in ragione di una percentuale del compenso previsto per ciascun ricorso deciso;
appare opportuno prevedere un compenso fisso, diversificato a seconda delle funzioni svolte e, per i Presidenti delle Commissioni, in base al numero delle Sezioni, ragione del maggiore impegno che richiede una Commissione con più Sezioni, mentre il compenso aggiuntivo per ciascun ricorso deciso dovrebbe spettare esclusivamente ai componenti del collegio giudicante, tenendo conto dell'apporto del Relatore/Estensore;
sarebbe inoltre opportuno prevedere un compenso aggiuntivo per i provvedimenti di sospensione, nonché un'indennità per le partecipazioni alle udienze, così come previsto per gli altri giudici onorari -:
se non ritenga, in attesa di introdurre le menzionate disposizioni normative che renderebbero più dignitosa la remunerazione dell'attività dei Giudici tributari, di provvedere urgentemente all'aggiornamento dei compensi attribuiti ai giudici medesimi, tenuto conto dei modesti importi attualmente corrisposti, i quali non risultano coerenti con l'importante funzione dagli stessi svolta.
(5-00623)
MUNGO e FALOMI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
il giorno 14 settembre 2005, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Capo del IV Dipartimento ed i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali nazionali del personale e delle aree professionali hanno concordato di procedere all'assorbimento degli idonei delle graduatorie per la posizione economica C3 secondo una tabella allegata all'accordo nella quale sono stati indicati i posti disponibili nei vari Dipartimenti Provinciali per le posizioni economiche C3, C2 e B3;
l'inquadramento degli idonei sarebbe avvenuto solo nei dipartimenti in cui, oltre al posto disponibile, vi fossero stati anche dipendenti idonei nella relativa graduatoria;
nell'accordo raggiunto le parti si sono impegnate anche a riconsiderare la situazione di tutti gli idonei (C3, C2, B3) entro il mese di aprile 2006;
in data 3 ottobre 2005, facendo seguito al menzionato accordo, è stato emesso il decreto di inquadramento nella posizione economica C3 a favore del personale interessato;
il giorno 2 maggio 2006 nel corso di un nuovo incontro tra l'Amministrazione ed i rappresentanti sindacali, il Ministero ha manifestato l'intenzione di procedere all'inquadramento in esubero dei restanti lavoratori con qualifica C3, a prescindere della disponibilità dei posti nei singoli dipartimenti;
a tale manifestazione di disponibilità le sigle sindacali opponevano la necessità di procedere allo scorrimento delle graduatorie anche per i C2 e i B3 per i posti resisi disponibili, ma tale proposta non trovava il favore dell'Amministrazione -:
quale orientamento intenda assumere l'amministrazione in relazione alla richiesta di procedere allo scorrimento delle graduatorie anche per i lavoratori in posizione C2 e B3.
(5-00624)