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Allegato A
Seduta n. 106 dell'8/2/2007
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(A.C. 445 - Sezione 2)
ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE
SISTEMA DI INFORMAZIONE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA E NUOVA DISCIPLINA DEL SEGRETO
Capo I
STRUTTURA DEL SISTEMA DI INFORMAZIONE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA
Art. 1.
(Competenze del Presidente del Consiglio dei ministri).
1. Al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuiti, in via esclusiva:
a) l'alta direzione e la responsabilità generale della politica informativa e della sicurezza, nell'interesse e per la difesa della Repubblica e delle istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento;
b) l'apposizione e la tutela del segreto di Stato;
c) la conferma dell'opposizione del segreto di Stato;
d) la nomina e la revoca del direttore generale e di uno o più vice direttori generali del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza;
e) la nomina e la revoca dei direttori e dei vice direttori dei servizi di sicurezza;
f) la determinazione dell'ammontare annuo delle risorse finanziarie per i servizi di sicurezza e per il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, di cui dà comunicazione al Comitato parlamentare di cui all'articolo 30.
2. Ai fini dell'esercizio delle competenze di cui alle lettere b) e c) del comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri opera come Autorità nazionale per la sicurezza, determinando i criteri per l'apposizione e l'opposizione del segreto ed emanando le disposizioni necessarie per la sua tutela amministrativa, nonché quelle relative al rilascio e alla revoca dei nulla osta di sicurezza.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri provvede al coordinamento delle politiche di informazione per la sicurezza, impartisce le direttive e, sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica, emana ogni disposizione necessaria per la organizzazione ed il funzionamento del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO
Capo I
STRUTTURA DEL SISTEMA DI INFORMAZIONE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA
ART. 1.
(Competenze del Presidente del Consiglio dei ministri).
Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:
Art. 1. (Alta direzione, responsabilità e coordinamento) - 1. Al Presidente del
Consiglio dei ministri sono attribuiti l'alta direzione e la responsabilità generale della politica informativa per la sicurezza, nell'interesse e per la difesa della Repubblica e delle istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento.
2. Ai fini indicati nel comma 1 e in conformità agli indirizzi formulati dal Parlamento, il Presidente del Consiglio dei ministri impartisce le direttive ed emana ogni disposizione necessaria allo svolgimento coordinato delle attività di informazione per la sicurezza e alla organizzazione e funzionamento degli organismi informativi disciplinati dalla presente legge.
3. Al Presidente del Consiglio dei ministri è devoluta la tutela del segreto di Stato. A tal fine opera come Autorità nazionale per la sicurezza, determinando i criteri per l'apposizione del segreto ed emanando le disposizioni necessarie alla sua tutela amministrativa.
1. 100. Gasparri, Bocchino.
Al comma 1, alinea, sopprimere le parole:, in via esclusiva.
1. 60. Capotosti, Adenti.
Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole:, questi ultimi anche tramite l'Autorità delegata, ove istituita.
Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 5.
1. 62. Diliberto, Galante, Licandro, Sgobio, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: il quale esprime parere vincolante sull'ammontare predetto.
Conseguentemente, all'articolo 32, comma 3, aggiungere, in fine, le parole: , ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera f).
1. 61. Capotosti, Adenti.