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Allegato B
Seduta n. 109 del 14/2/2007
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AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Interrogazione a risposta scritta:
FERDINANDO BENITO PIGNATARO e CRAPOLICCHIO. - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. - Per sapere - premesso che:
l'azienda Trombini s.p.a., gruppo finanziario con interessi diversificati nato a Ravenna e che ha trasferito la sede generale a Frossasco (provincia di Torino) nel 2006, produce pannello truciolare a partire da legno vergine e rifiuti di legni vari;
l'essiccazione del truciolo (necessaria per la successiva applicazione della colla) viene realizzata per contatto diretto con i fumi caldi originati dal recupero energetico di rifiuti non pericolosi (punto 4 decreto ministeriale 5 febbraio 1998 codici CER: 030101-030105-150103-170201-191207-200138-200301; punto 6 decreto ministeriale 5 febbraio 1998 codici CER: 030105-150103-191207-200138);
tali fumi di combustione dei rifiuti vengono, all'interno della camera di combustione stessa e in uno stadio immediatamente successivo, diluiti con aria al fine di portarli ad una temperatura inferiore compatibile con l'uso a cui sono destinati. Gli effluenti sono poi avviati in atmosfera attraverso un impianto di abbattimento;
nel mese di dicembre 2006 la Provincia di Torino ha richiesto il parere del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare relativamente all'applicazione del parametro «tenore di riferimento di ossigeno nei fumi di combustione»;
la provincia di Torino intende applicare il 17 per cento mentre nel decreto ministeriale in oggetto per il recupero energetico di rifiuti si prevede l'11 per cento;
a parità di limite di concentrazione degli inquinanti e di quantitativo di rifiuto bruciato, considerare un valore di riferimento dell'ossigeno libero nei fumi del 17 per cento anziché dell'11 per cento equivale a consentire l'emissione di un quantitativo (o flusso di massa orario) di inquinanti provenienti dalla combustione dei rifiuti di circa quattro volte superiore;
in questo modo si determina anche, oltre al maggiore inquinamento ambientale descritto, una discriminazione (con risvolti economici rilevanti) fra impianti
che effettuano recupero energetico con altri scopi e quelli che utilizzano i fumi caldi di combustione per l'essiccazione;
è ragionevole l'applicazione del valore dell'11 per cento più restrittivo e cautelativo (nonché esplicitamente previsto dalla legge per l'attività di recupero energetico di rifiuti inequivocabilmente esercitata dall'azienda in tutti questi anni), al fine di tutelare l'ambiente e la salute della popolazione-:
se, almeno per gli inquinanti tipici delle combustioni in generale e di quelle operate su rifiuti in particolare (CO, NOx, metalli pesanti, PCDD, PCDF, PCB, HCl, HF, eccetera) debbano essere applicate:
a) le disposizioni del decreto legislativo n. 152 del 2006 (parte III, Allegato 1, punto 2) per gli impianti di essiccazione (analoghe a quelle del precedente decreto ministeriale 12 luglio 1990) e contenenti l'indicazione del valore di ossigeno di riferimento nei fumi pari al 17 per cento;
b) le disposizioni del decreto ministeriale 5 febbraio 1998 (allegato 2, sub. 1, punti 4 e 6), relative al recupero energetico di rifiuti non pericolosi costituiti da legno trattato e non trattato e che prevedono, tra l'altro, un valore di ossigeno di riferimento nei fumi pari all'11 per cento, quello che si ottiene operando con il rapporto ottimale combustibile-aria per quei tipi di combustibile.
(4-02591)