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Allegato A
Seduta n. 114 del 22/2/2007
DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 28 DICEMBRE 2006, N. 300, RECANTE PROROGA DI TERMINI PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE. DISPOSIZIONI DI DELEGAZIONE LEGISLATIVA (APPROVATO DALLA CAMERA E MODIFICATO DAL SENATO) (A.C. 2114-B)
(A.C. 2114-B - Sezione 1)
PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:
il richiamo al rispetto dei vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni nel pubblico impiego, di cui al comma 6-ter dell'articolo 1, deve intendersi come finalizzato a garantire l'invarianza finanziaria delle disposizioni ivi previste;
può ragionevolmente escludersi che l'attuazione del comma 3 dell'articolo 2 possa determinare oneri superiori a quelli indicati per cui non dovrebbe effettivamente attivarsi la clausola di salvaguardia inserita nel corso dell'esame del provvedimento in seconda lettura al Senato;
il numero dei soggetti interessati dalle disposizioni di cui all'articolo 3-quater, comma 1, è estremamente contenuto e il limite di spesa ivi indicato deve conseguentemente intendersi come congruo rispetto agli oneri che possono derivarne;
le disposizioni di cui all'articolo 3-quater, comma 2, devono intendersi come riferite esclusivamente a soggetti che non si sono già avvalsi della facoltà di definizione dei termini previsti dalle norme previgenti;
la percentuale del 30 per cento indicata nel medesimo comma riflette la quota degli importi dovuti che realisticamente sarebbe stato possibile acquisire mediante riscossione coattiva;
fermo restando che il numero dei soggetti interessati alle disposizioni di cui all'articolo 3-quinquies risulta estremamente limitato e che le spese derivanti da tali disposizioni non hanno carattere permanente e possono essere configurati come limite di spesa cui potrebbe farsi fronte fino all'esaurimento delle risorse dispnibili in conto residui;
considerato tuttavia che il medesimo articolo 3-quinquies non appare pienamente rispondente alle previsioni della vigente disciplina contabile in quanto non è prevista una quantificazione degli oneri derivanti dall'attuazione dallo stesso e tenuto conto che sulle relative disposizioni già si é pronunciata in senso contrario la Commissione bilancio del Senato;
rivelato inoltre che le modifiche apportate dal Senato con riferimento al comma 8-quinquies dell'articolo 6 evidenziano una contraddizione in quanto, per un verso, si qualificano i relativi oneri in termini di limite di spesa e, per altro verso, prevedono l'apposizione della clausola
di salvaguardia di cui al comma 8-terdecies;
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
a) sia soppresso l'articolo 3-quinquies;
b) all'articolo 6, comma 8-quinquies, primo periodo, siano soppresse le parole: «nel limite di spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2007-2008».
Sugli emendamenti trasmessi dall'assemblea:
PARERE CONTRARIO
sugli emendamenti 1.32, 1.35, 2.31, 2.34, 3-quater.1, 3-quater.2, 3-quater.30, 4.1, 4.30, 6.7, 6-quater.2, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;
NULLA OSTA
sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.