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Allegato B
Seduta n. 12 del 15/6/2006
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SALUTE
Interrogazioni a risposta orale:
PORETTI. - Al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che:
la legge n. 219 del 21 ottobre 20005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 ottobre 2005, n. 251 (legge n. 219 del 2005) detta norme in merito alle attività trasfusionali ed alla produzione nazionale degli emoderivati e disciplina, tra l'altro, le attività riguardanti le cellule staminali emopoietiche autologhe, omologhe e cordonali;
in virtù dell'articolo 27 della legge n. 219 del 2005, commi 1 e 2, è abrogata la legge n. 107 del 4 maggio 1990 ma restano vigenti i decreti di attuazione della stessa fino alla data di entrata in vigore dei decreti di attuazione della legge n. 219 del 2005;
in attesa dell'emanazione dei citati decreti di attuazione della legge n. 219 del 2005, la recente Ordinanza del Ministero della salute del 13 aprile 2006 «Misure urgenti in materia di cellule staminali da cordone ombelicale», vieta l'istituzione di banche per la conservazione di sangue da cordone ombelicale presso strutture sanitarie private anche accreditate ed ogni forma di pubblicità alle stesse connessa;
allo stato, la conservazione di sangue da cordone ombelicale è consentita presso le strutture pubbliche, ma, nonostante il riconoscimento unanime sull'importanza delle cellule staminali ricavate dal sangue del cordone ombelicale, in Italia sono molto pochi gli ospedali attrezzati per la raccolta e la conservazione di sangue da cordone ombelicale;
alla luce di quanto sopra, nella maggior parte dei casi le cellule staminali da cordone ombelicale non vengono raccolte, ma eliminate senza possibilità di future utilizzazioni;
l'articolo 10, comma 3, della legge n. 219 del 2005 stablisce che «entro nove mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto, predispone un progetto per l'istituzione di una rete nazionale di banche per la conservazione di cordoni ombelicali ai fini di trapianto, nonché programmi annuali di sviluppo delle relative attività, individuando le strutture trasfusionali pubbliche e private idonee sulla base di specifici accreditamenti»;
il citato termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 219 del 2005 è prossimo alla scadenza -:
quali siano i tempi previsti dal Governo per l'emanazione del decreto per l'istituzione di una rete nazionale di banche per la conservazione di cordoni ombelicali ai fini di trapianto ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge n. 219 del 2005;
sulla base di quali requisiti e presupposti, nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie in materia, verranno individuate le strutture private idonee ad essere accreditate per la conservazione di cordoni ombelicali ai fini di trapianto.
(3-00055)
CIOCCHETTI. - Al Ministro della salute, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che:
nella Regione Lazio sono da anni in corso convenzioni e accreditamenti di strutture private sanitarie, aderenti all'associazione AIOP, che oltre a svolgere una importante attività assistenziale sanitaria, hanno un altrettanto importante ruolo dal punto di vista occupazionale, impegnando migliaia di lavoratori tra operatori sanitari e non;
molte di queste cliniche private convenzionate rischiano, tuttavia, di non pagare i propri dipendenti e di chiudere le loro strutture a causa dei mancati trasferimenti da parte della Regione Lazio;
secondo quanto denunciato dalla AIOP, associazione italiana ospedalità privata, infatti, sono 11 mesi che la Regione Lazio non effettua trasferimenti in favore di tali strutture ospedaliere, una morosità che ha destato sconcerto e alimentato una altissima tensione da parte delle famiglie dei circa 15 mila addetti e che metterà a rischio oltre 12 mila posti letto -:
quali iniziative intendano adottare a riguardo onde garantire i livelli essenziali di assistenza e scongiurando la chiusura delle predette strutture ospedaliere nel Lazio che oltre ad avere pesanti ricadute occupazionali rischierebbe di far collassare il sistema assistenziale dell'intera regione che proprio grazie alla loro presenza in questi anni ha potuto evitare il congestionamento ed il sovraffollamento delle strutture pubbliche.
(3-00056)
Interrogazione a risposta scritta:
ZANELLA. - Al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che:
il Prozac è un medicinale appartenente alla classe degli inibitori della ricaptazione della serotonina, il principio attivo è la fluoxetina; esso interviene sul meccanismo di uno dei neurotrasmettitori che regolano l'umore e, per le sue qualità antidepressive, è da molti anni uno dei farmaci più venduti nel mondo; da alcuni anni il Prozac non è più vincolato a brevetto, così da poter essere incluso nella categoria dei cosiddetti farmaci generici. La commercializzazione del Prozac, è tuttavia da sempre stata accompagnata da forti polemiche per i drammatici effetti collaterali che il farmaco indurrebbe, in primo luogo profonde modificazioni del comportamento, con lo sviluppo di forme incontrollate di aggressività, e per l'aumento dell'incidenza di suicidi che esso procurerebbe tra i consumatori minorenni, senza che sui foglietti illustrativi siano riportati i necessari avvertimenti;
in un articolo del British Medical Journal del gennaio 2005 sono stati pubblicati degli studi inediti secondo i quali
«il 38 per cento dei malati a cui è stata somministrata fluoxetina presenta un eccesso di eccitazione motoria, contro il 19 per cento dei pazienti che invece ricevono il placebo»; gli studi, inoltre, riferiscono che, nei pazienti adulti, l'uso degli inibitori della ricaptazione della serotonina (SSRI) può essere associato ad un aumento del rischio di tentato suicidio e forme di aggressività, fino al suicidio;
alcuni esponenti della comunità scientifica ritengono che la casa produttrice - la Eli Lilly - abbia precise responsabilità per non avere pubblicizzato lo studio, che risalirebbe al 1988 e sarebbe stato tenuto nascosto anche alla Food and Drugs Administration (FDA), l'ente americano preposto alla registrazione dei farmaci;
la questione relativa al rischio di suicidio e, più in generale, il rapporto rischio/beneficio degli SSRI nei bambini ed adolescenti, è attualmente oggetto di approfondita discussione presso le Agenzie del farmaco di diversi Paesi, nonché di varie pubblicazioni sulle riviste scientifiche internazionali;
l'efficacia e la sicurezza, nella popolazione pediatrica, degli SSRI e degli inibitori della ricaptazione della serotonina-norepinefrina (SNRI), sono state oggetto di una revisione effettuata dal Comitato scientifico per i prodotti medicinali per uso umano (CHMP), presso l'Agenzia Europea dei Medicinali (EMEA), iniziata su richiesta della Commissione europea il 17 dicembre 2004 e conclusasi nella riunione del 19-21 aprile 2005. La revisione comprese diverse specialità medicinali con i relativi principi attivi (fra le quali le specialità medicinali Prozac, Zoloft e Paxil, a base rispettivamente di fluoxetina, sertralina, paroxetina), poiché il comportamento correlato al suicidio (tentativo di suicidio e ideazione suicidarla) e l'ostilità (prevalentemente comportamento aggressivo, comportamento oppositivo e rabbia), sono stati osservati, nelle sperimentazioni cliniche, più frequentemente nei bambini ed adolescenti trattati con tali antidepressivi, rispetto a quelli che avevano ricevuto il placebo. Il CHMP, pertanto, ha raccomandato quindi che in tutta l'Unione europea venissero fornite precise avvertenze ai medici e ai genitori, e che i medicinali in questione non fossero utilizzati nei soggetti suddetti, tranne che per le indicazioni espressamente approvate per tali fasce di età;
desta pertanto forte stupore che l'Agenzia europea dei farmaci (Emea) abbia infine dato parere favorevole all'uso di questo prodotto nei bambini dopo gli 8 anni: la via farmacologica per affrontare le problematiche dell'infanzia rappresenta palesemente una sconfitta per la società e, potenzialmente, un ipoteca sulla salute futura del paziente sottoposto ad una cura che nelle fasi più delicate della crescita psico-fisica può alterare la personalità in modo irreparabile;
nella scorsa legislatura, il Ministro competente rispondendo all'interrogazione parlamentare 4-12336 ricordava che: «Nessuno di questi prodotti farmaceutici è autorizzato negli Stati membri per il trattamento della depressione e dell'ansia nei bambini e negli adolescenti» ma solo «nel trattamento del disturbo ossessivo-compulsivo ed uno di essi per il trattamento del disturbo da deficit dell'attenzione-iperattività». E anche in questi casi il CHMP raccomandava un attento monitoraggio dei pazienti, in particolare all'inizio del trattamento, per individuare il manifestarsi di comportamenti autolesionisti o di ostilità. L'Emea ha invece ora raccomandato di estendere l'indicazione del Prozac (fluoxetina) e di medicinali analoghi alla cura dei bambini che soffrano di depressione anche moderata -:
quale sia l'orientamento del governo italiano sulla somministrazione ai bimbi del Prozac;
se non si ritenga di dover far valere un principio di prudenza più stretto di quanto caldeggi l'EMEA.
(4-00270)