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Allegato B
Seduta n. 12 del 15/6/2006
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LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE
Interrogazione a risposta in Commissione:
TUCCILLO. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che:
la legge 11 gennaio 1979, n. 12 disciplina l'Ordinamento della professione di Consulente del Lavoro;
l'articolo 25 della citata legge attribuisce al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro di giustizia, la vigilanza sul Consiglio Nazionale dell'Ordine;
per l'iscrizione all'Albo dei Consulenti del lavoro è previsto un biennio di
praticantato ed il superamento di un esame di abilitazione all'esercizio della professione, su base regionale, con due prove scritte (diritto del lavoro e legislazione sociale nonché diritto tributario) ed una orale su di un vasto gruppo di materie;
in base all'articolo 3, comma 1 sub lettera d) della citata legge, la Commissione d'esame è composta, fra gli altri, da tre consulenti del lavoro designati dal Consiglio Nazionale dell'Ordine fra i membri dei Consigli Provinciali competenti per territorio, sulla base delle designazioni degli stessi Consigli Provinciali;
il Consiglio Nazionale dell'Ordine, per l'attuazione della norma che precede, avrebbe dovuto dotarsi di un Regolamento allo scopo di emanare criteri precisi, uniformi su tutto il territorio nazionale, trasparenti, razionali, pubblici ed imparziali, riguardanti le modalità di scelta dei designati dai Consigli Provinciali ed il possesso di determinati requisiti (esempio anzianità, titolo di studio, specializzazione eccetera);
in assenza di tale regolamentazione dovrebbero essere adottati dal Consiglio Nazionale dell'Ordine criteri di scelta dei componenti le Commissioni esaminatrici egualmente improntati a razionalità, imparzialità, uguaglianza, buon andamento, pubblicità, rappresentatività ed uniformità su tutto il territorio nazionale;
il criterio, da sempre seguito dal Consiglio Nazionale dell'Ordine, è stato quello di considerare il designato dal Consiglio Provinciale capoluogo di Regione come membro di diritto nel mentre gli altri due componenti venivano scelti a rotazione fra i designati dagli altri Consigli Provinciali appartenenti alla stessa Regione anche per il rispetto di un principio di «rappresentatività» e per esigenze logistiche in quanto gli esami si svolgono nel capoluogo di Regione;
appare, pertanto, chiaro che ci si trova di fronte ad una «consuetudine» caratterizzata dalla diuturnitas e dall'opinio juris seu necessitatis;
il Consiglio Provinciale di Napoli cura la tenuta dell'Albo in cui sono iscritti oltre 1.250 consulenti del lavoro ed è, nella Categoria, il secondo d'Italia. Ha sempre avuto in Commissione d'esame, dal 1982, il proprio designato. Le altre 4 province della Campania, ex adverso, non raggiungono, nel complesso 800 iscritti. Nell'ultima sessione d'esami - 2005-2006 - i candidati di Napoli erano 600 su 729 partecipanti;
per la sessione 2006-2007 (le prove scritte si terranno nei giorni 15 e 16 novembre 2006) il Consiglio Nazionale dell'Ordine ha deliberato, nella seduta del 27 aprile 2006, i componenti consulenti del lavoro nelle Commissioni esaminatrici «sulla base delle designazioni effettuate dai Consigli Provinciali», escludendo il designato dal Consiglio Provinciale di Napoli;
dal verbale del Consiglio Nazionale dell'Ordine della seduta del 27 aprile 2006 le designazioni dei Commissari d'esame risultano, invece, così giustificate:
a) alcune Regioni hanno inviato i nominativi decisi dalle Consulte Regionali;
b) per le province autonome non si è seguito alcun criterio;
c) il Friuli-Venezia Giulia ne ha indicato solo tre;
d) per le altre Regioni si è seguito il criterio della rotazione;
relativamente alla rotazione non viene nemmeno specificato se essa sia da intendersi completa (id: riguardante anche il capoluogo di Regione) ovvero da riferirsi solo alle altre province della stessa Regione;
l'esclusione del designato dal Consiglio Provinciale di Napoli deriverebbe, alla luce dei novelli criteri, dalla mancata designazione dei tre consulenti del lavoro ad opera di una non meglio individuata Consulta Regionale ragion per cui per la Campania, per la prima volta dopo 25 anni, si sarebbe adottato un criterio di rotazione «completa»;
le Consulte Regionali non sono previste dalla legge 11 gennaio 1979, n. 12 né una loro «decisione» può assurgere ad autonomo e/o concorrente criterio di scelta dei Commissari d'esame in presenza di una consuetudine, in vigore da oltre 25 anni, formatasi a cagione dell'assenza di un Regolamento idoneo a definire i criteri per la scelta dei Commissari d'esame fra i designati dai singoli Consigli Provinciali di ciascuna Regione;
una volta designato dal proprio Consiglio Provinciale, un Commissario d'esame in pectore ha il diritto, inoltre, di essere scelto dal Consiglio Nazionale dell'Ordine e non dalla Consulta;
i Consigli Provinciali di ogni singola Regione, così come operato dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, ben potrebbero autodeterminarsi nella scelta dei Commissari d'esame designandone, in complesso, solo tre senza devolverne la decisione alle Consulte Regionali pena la spoliazione di una prerogativa istituzionale che la legge assegna esclusivamente ai Consigli Provinciali ed al Consiglio Nazionale dell'Ordine;
il Consiglio Nazionale dell'Ordine, dal canto suo, non può devolvere un proprio compito d'istituto a soggetti esterni non individuati nemmeno nella legge n. 12 del 1979;
le singole designazioni da parte dei Consigli provinciali per la sessione d'esame 2006-2007 sono state sollecitate dal Consiglio Nazionale dell'Ordine con circolare n. 898 del 13 febbraio 2006 che contiene, peraltro, solo l'invito alla deliberazione consiliare, con conseguenziale notifica allo stesso Organo entro il termine del 20 aprile 2006, e nessun riferimento ad un eventuale atto decisionale delle cosiddette Consulte Regionali quale unico criterio idoneo ad evitare l'applicazione della «rotazione completa»;
se anche si volesse dar credito alle Consulte, come organizzazioni di fatto, non si potrebbe giammai, vigente una consuetudine ed un consolidato principio di rappresentatività, procedere per i Consigli Provinciali non aderenti alle stesse all'applicazione di criteri di rotazione completa non validi erga omnes e, per di più, senza motivazione;
nella seduta del 27 aprile 2006 sono stati, perciò, adottati nuovi criteri, secondo l'interrogante, irrazionali, discriminatori e, quanto meno, dubbi sul piano della legittimità e dell'eccesso di potere con violazione dei principi fondamentali cui dovrebbe uniformarsi l'attività della Pubblica Amministrazione;
l'irrazionalità consiste nell'aver abbandonato, senza alcuna giustificazione o motivazione, «la consuetudine» con il correlato criterio di rappresentatività particolarmente rilevante per il Consiglio Provinciale di Napoli alla luce dei dati forniti in precedenza;
in tema di discriminazione, si rappresenta, poi, che le Regioni Lazio e Puglia, fra le altre, non hanno fatto pervenire alcuna «decisione» delle rispettive Consulte ma, ad onta di ciò, i designati dai Consigli Provinciali di Roma e Bari risultano regolarmente nelle Commissioni d'esame con ciò rispettandosi, solo per loro, il criterio consuetudinario da sempre seguito dal Consiglio Nazionale dell'Ordine e non quello della rotazione completa così come attuato per la Campania;
risulta, perciò, incomprensibile sul piano della trasparenza, pubblicità, rappresentatività, imparzialità ed uniformità l'esclusione dalla Commissione d'esame del designato dal Consiglio Provinciale di Napoli;
qualsivoglia, pur auspicabile, principio di «pari dignità» dei singoli Consigli Provinciali deve essere valido erga omnes e la «rotazione completa» applicata nei confronti di tutti e ciò a prescindere dalla devoluzione della potestà designativa ad Organismi non previsti dall'Ordinamento professionale;
in assenza di un Regolamento non può che sopravvivere il criterio «consuetudinario»
adottato fino alle designazioni per gli esami 2005-2006 -:
se non ritenga opportuno e doveroso l'intervento del Suo dicastero nell'ambito dell'attività di vigilanza sul Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro attesa quella che secondo l'interrogante è una palese violazione di principi di equità, imparzialità, rappresentatività ed uniformità ad opera della delibera di nomina dei Commissari d'esame testé riportata.
(5-00028)
Interrogazione a risposta scritta:
BERTOLINI e PAOLETTI TANGHERONI. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, al Ministro per le politiche per la famiglia. - Per sapere - premesso che:
da notizie di stampa si apprende che il Governo stia vagliando ipotesi di modifiche della riforma previdenziale;
in particolare l'età di pensionamento delle lavoratrici potrebbe essere innalzata a 62 anni, forse 63;
un intervento potrebbe parimenti essere effettuato sulle pensioni di anzianità, con un contestuale stop al bonus Maroni;
nella riforma allo studio del Governo ci sarebbe anche la riduzione dello «scalone» che dal 2008 dovrebbe innalzare l'età minima per avere accesso all'assegno di anzianità dai 57 ai 60 anni;
tali ritocchi (anzianità e vecchiaia per le donne) dovrebbero essere introdotti con la prossima legge Finanziaria -:
se l'intento di procedere ad interventi modificativi nel senso su riportato, sul sistema previdenziale, corrisponda al vero;
se i Ministri in indirizzo non ritengano altamente dannose le modifiche volte ad elevare l'età pensionabile per le donne che hanno una maggiore precarietà del lavoro e che, tra l'altro, si occupano della cura dei figli e della gestione della casa;
se non ritengano, invece, di attivarsi per una modifica che preveda il riconoscimento dei periodi dedicati all'educazione dei figli come veri e propri periodi di anzianità lavorativa, in considerazione dell'importantissimo ruolo che la donna ricopre in ambito familiare, soprattutto nell'educazione e nella crescita dei figli;
se non ritengano sia in netto contrasto l'istituzione del nuovo Ministero per le politiche per la famiglia con un innalzamento dell'età pensionabile per la donna.
(4-00268)