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Allegato B
Seduta n. 121 del 7/3/2007
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UNIVERSITÀ E RICERCA
Interrogazioni a risposta scritta:
NACCARATO. - Al Ministro dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001 n. 328 disciplina i requisiti per l'ammissione agli esami di Stato di alcune professioni facendo riferimento ai possessori di laurea triennale o specialistica;
il Ministero dell'università e della ricerca, anno per anno, emana ordinanze (l'ultima del 22 gennaio 2007) per regolamentare l'accesso agli gli esami di Stato dei possessori di diploma di Laurea conseguito secondo l'ordinamento previgente
ai decreti emanati in applicazione dell'articolo 17, comma 95, legge n. 127 del 15 maggio 1997;
tra questi soggetti non compaiono i laureati in Biotecnologie e ciò determina una situazione di disparità cui sono sottoposti i possessori di tale titolo che di fatto vengono esclusi dalla partecipazione agli esami di Stato;
in base alla circolare ministeriale 28 maggio 2002, infatti, sono equiparati agli effetti del decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001 i diplomi di Laurea che, secondo l'ordinamento previgente, costituivano titolo di accesso agli esami di Stato;
per quanto attiene agli esami di Stato per accedere all'Albo dei Biologi si fa riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982 n. 980 poi modificato con decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1984 n. 387;
tali disposizioni sono antecedenti all'istituzione della Laurea in Biotecnologie e dunque non potevano prevedere la stessa come titolo idoneo ai fini dell'accesso ai relativi esami di stato;
di conseguenza, oggi, i laureati secondo il vecchio ordinamento si trovano nella condizione di non poter accedere agli esami di Stato e ciò avviene sia nel caso dei Biotecnologi, sia dei Geologi così come di altre discipline;
vi sono decreti interministeriali che equiparano le Lauree di cui sopra ai fini dei concorsi pubblici e ciò determina la situazione paradossale per cui chi vincesse tali concorsi si troverebbe impossibilitato all'esercizio di alcune delle funzioni del suo ufficio perché non iscritto al relativo albo professionale -:
se il Ministro sia al corrente della situazione e quali iniziative intenda adottare per porre rimedio alla palese disuguaglianza sofferta dai soggetti citati; in particolare, se il Ministro sia intenzionato a dare corso alla revisione della disciplina concernente l'accesso agli esami di Stato con apposito decreto del Presidente della Repubblica, ovvero se consideri più opportuno prevedere una o più equipollenze ai sensi della Legge n. 182 del 1992 articolo 1 ai fini dell'accesso agli esami di Stato.
(4-02819)
BENZONI. - Al Ministro dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
dal 1o novembre 2006 è entrato in vigore il decreto legislativo n. 368 del 1999, concernente l'attuazione di direttive CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro titoli, modificato dall'articolo 1, comma 300 della legge n. 266 del 2005, con il quale si prevede, all'articolo 37 per i medici specializzandi la creazione di un contratto di formazione specialistica, disciplinato dal predetto decreto legislativo e dalla normativa per essi vigente; lo schema-tipo del contratto è definito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca di concerto con i Ministri della sanità, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
all'articolo 39 di tale decreto, modificato dall'articolo 1, comma 300 della legge n. 266 del 2005, si stabilisce che il trattamento economico è costituito da una parte fissa, uguale per tutte le specializzazioni e per tutta la durata del corso, e da una parte variabile, ed è determinato annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, avuto riguardo preferibilmente al percorso formativo degli ultimi tre anni;
per rendere pienamente attuativo tale provvedimento è necessario un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e
della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, il quale determini, nello specifico, la ripartizione ed assegnazione a favore delle università delle risorse previste per il finanziamento della formazione dei medici specialisti per l'anno accademico di riferimento;
con circolare n. 37 dell'8 febbraio 2007, l'INPS, in riferimento all'articolo 41 del decreto legislativo n. 368 del 1999, in cui ai contratti di formazione specialistica si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 26, primo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché le disposizioni di cui all'articolo 45 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, invita le università interessate, in quanto erogatrici del trattamento economico, ad effettuare tutti gli adempimenti previsti per i committenti e, in particolare, al versamento dei contributi entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento del compenso, nonché alla denuncia dei dati retributivi e contributivi tramite il flusso telematico e-mens;
da fonti di stampa si apprende che, nel vuoto normativo, aziende ospedaliere ed università si muovono ognuna per conto proprio arrivando in alcuni casi ad applicare la trattenuta ai fini previdenziali (molto più alta di prima) non sul nuovo compenso, previsto ma non ancora applicato, bensì sulla borsa di studio;
tutto ciò avviene nonostante l'INPS, in questi giorni, abbia chiarito, con una nota al Ministero dell'università e della ricerca che, fino a quando non sarà stipulato il contratto di formazione specialistica, non è dovuta alcuna contribuzione sui compensi degli specializzandi, in quanto al momento erogati come borse di studio -:
se il Ministro non intenda chiarire la situazione attuale, e se non siano già stati intrapresi provvedimenti volti a sanare il vuoto normativo evidenziato in premessa, anche al fine di eliminare la situazione di disparità tra gli specializzandi italiani e quelli degli altri Paesi europei, in contrasto con gli obiettivi del decreto legislativo n. 368 del 1999.
(4-02830)
OLIVA, LO MONTE, NERI, RAO e REINA. - Al Ministro dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
a settembre del 2003 l'Università degli Studi di Lecce (oggi Università del Salento) e il MIUR sottoscrissero un accordo di programma per l'erogazione dei finanziamenti (50 per cento dell'importo quantificato in 50 milioni di euro) per la realizzazione del Polo edilizio delle Facoltà dell'area umanistica integrato con servizi residenziali per gli studenti -:
se nel suddetto accordo di programma sia stabilito il numero massimo di residenze studentesche integranti il polo edilizio delle facoltà umanistiche e, sulla base delle norme vigenti in materia, se la realizzazione di posti letto ad uso esclusivo di foresteria possa ritenersi corrispondente alla realizzazione di residenze studentesche o di servizi residenziali per gli studenti o, ancora, di alloggi per universitari fuori sede.
(4-02832)