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Allegato B
Seduta n. 132 del 22/3/2007
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GIUSTIZIA
Interrogazioni a risposta scritta:
PEDICA. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
gli articoli 24 e 113 della Costituzione sanciscono l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale;
tale diritto è stato reso esecutivo da una serie di norme delle quali le più recenti sono contenute dal decreto del Presidente della Repubblica 15/2002;
sembra che negli ultimi tempi la disciplina del diritto alla tutela giurisdizionale stia subendo una sorta di involuzione in senso antidemocratico;
alcuni Avvocati di indiscussa moralità che hanno scelto di mettere la loro professionalità al servizio dei non abbienti e si sono iscritti nei registri dei difensori con il Patrocinio a spese dello Stato, hanno dovuto attendere tempi esageratamente lunghi per ottenere il pagamento delle loro competenze;
sembra, infatti, che la procedura per ottenere il pagamento di tali competenze, peraltro ridotte, per legge, della metà, sia divenuta molto lenta e farraginosa tanto che gli Avvocati interessati hanno deciso, ciascuno per proprio conto, di rinunciare al patrocinio a spese dello Stato;
tale realtà è documentata e resa attendibile dalle singole comunicazioni di avvocati che appartengono a diversa fede
politica, che non si conoscono fra di loro e che hanno agito in tempi differenti -:
se il Ministro non ritenga opportuno verificare la situazione descritta in epigrafe;
come intenda intervenire per ripristinare una procedura snella e veloce per l'evasione delle competenze agli Avvocati che effettuano il Patrocinio a spese dello Stato così da consentire la loro encomiabile attività ed, al contempo, ripristinare l'effettivo esercizio di un elemento assolutamente centrale per la vera democrazia come è il diritto alla tutela giurisdizionale per tutti i cittadini.
(4-03023)
MELLANO, BELTRANDI, TURCO, D'ELIA e PORETTI. - Al Ministro della giustizia, al Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione. - Per sapere - premesso che:
nella tredicesima legislatura è stata presentata dall'ex parlamentare Taradash l'interrogazione a risposta orale n. 3-04356, in data 5 ottobre 1999, relativamente alla quale il Governo non ha mai fornito alcuna risposta;
i fatti su cui si basava la citata interrogazione concernevano le vicende di Cosimo Pepe che nel luglio 1998, con tre lettere indirizzate all'amministrazione comunale di Gallipoli, avanzava la richiesta di accesso ai documenti amministrativi ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per poter conoscere, in qualità di cittadino, residente in quella città, informazioni in merito a questioni relative alla correttezza di alcune procedure amministrative, di decisioni di spesa specificate chiaramente nella domanda e ad alcuni aspetti della gestione finanziaria degli uffici del comune medesimo;
in seguito alle lettere inviate all'amministrazione comunale Cosimo Pepe è stato denunciato, dal sindaco, da alcuni membri della Giunta e dal segretario generale del comune, al Procuratore della Repubblica di Lecce per il reato di calunnia, anche se il contenuto delle missive riproduceva sostanzialmente quello di alcune interrogazioni consiliari presentate da componenti del Consiglio comunale di Gallipoli a cui il Sindaco e la Giunta non hanno mai dato risposta;
dopo un anno di processo nei confronti del Cosimo Pepe, in qualità di convenuto, il P.M. ha richiesto al G.I.P. l'archiviazione del caso e, conseguentemente, il rinvio a giudizio nei confronti del Sindaco Flavio Fasano per calunnia a danno del signor Cosimo Pepe e per abuso d'ufficio a danno del comune di Gallipoli in concorso, per quest'ultimo capo d'accusa, con Luigi De Tommasi, in qualità di Dirigente generale del Comune di Gallipoli, e Giuseppe Castaldi, in qualità di Dirigente dell'U.T.C. di Gallipoli;
la sentenza emessa dal Tribunale di Lecce in data 17 giugno 2005, assolve gli imputati per il reato di abuso d'ufficio e dichiara di non doversi procedere per diffamazione nei confronti del Sindaco Flavio Fasano per mancanza di querela, avendo così derubricato la calunnia, procedibile d'ufficio, in diffamazione, procedibile solo su istanza di parte;
infine Cosimo Pepe, in data 12 ottobre 2006, ha inviato una lettera con la spiegazione della sua vicenda a varie cariche dello Stato, tra cui il Ministro della giustizia, che non ha avuto alcun seguito -:
se il Ministro della giustizia non ritenga opportuno adottare ogni iniziativa di sua competenza per verificare in sede ispettiva la regolarità dell'azione della procura della Repubblica di Lecce nell'accertamento dei fatti emersi dalle interrogazioni consiliari e dalla richiesta informazioni avanzata da Cosimo Pepe e nel merito, nella procedura e nella lunghezza relativamente al processo che ha visto coinvolto Cosimo Pepe, in qualità d'imputato prima e di parte civile poi;
se non ritenga necessario sottoporre la questione all'esame della Commissione
per l'accesso ai documenti amministrativi, affinché la stessa eserciti i propri poteri di vigilanza e di accesso, ai sensi della richiamata legge n. 241 del 1990, considerando che il mancato rispetto da parte delle pubbliche amministrazioni, anche locali, dei principi sanciti da tali normative lede diritti ed interessi legittimi riconosciuti espressamente ai cittadini, singoli e associati.
(4-03044)