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Allegato B
Seduta n. 132 del 22/3/2007
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UNIVERSITÀ E RICERCA
Interrogazione a risposta in Commissione:
CANCRINI. - Al Ministro dell'università e della ricerca, al Ministro della salute, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che:
con la legge 18 febbraio 1989, n. 56, avente per oggetto l'Ordinamento della professione di psicologo, si stabilisce che l'esercizio dell'attività psicoterapeutica è subordinato ad una specifica formazione professionale, da acquisirsi, dopo il conseguimento della laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione e addestramento in psicoterapia, attivati dal Ministero dell'Università e Ricerca ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, presso scuole di specializzazione universitaria o presso istituti a tal fine riconosciuti;
nell'articolo 8 del decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale si regolamentano le norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia, si specifica che i corsi hanno durata almeno quadriennale ed il numero delle ore annuali di insegnamento teorico e di formazione pratica è determinato
in misura non inferiore a 500, di cui almeno 100 dedicate al tirocinio in strutture o servizi pubblici o privati accreditati, nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza;
gli allievi che frequentano le Scuole di Specializzazione in psicoterapia sono obbligati a svolgere uno specifico tirocinio formativo presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale e, laddove il sistema di accreditamento è stato realizzato, anche presso le strutture private accreditate dalla Regione;
inoltre, i tirocinanti svolgono un'attività all'interno di tutte queste strutture supervisionata dai docenti delle scuole che rappresenta una risorsa importante per la struttura;
la Direttiva n. 2 del 1o agosto 2005 della Funzione Pubblica la quale effettua una ricognizione delle norme che regolano il tirocinio formativo e di orientamento esplicita che «il tirocinio ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro» ma che le strutture «potranno eventualmente valutare l'opportunità di prevedere per i tirocinanti un rimborso spese, sotto forma di borsa di studio, sempre nell'ambito delle disponibilità di bilancio provvedendo eventualmente ad individuare requisiti e limiti per l'ammissione a tale beneficio»;
presso le stesse strutture i tirocinanti pre lauream e post lauream delle università pubbliche e private svolgono un tirocinio in psicologia senza che sia previsto un costo per le Università medesime e i tirocinanti stessi spesso vengono utilizzati nonostante non siano abilitati all'attività professionale;
alcune ASL non accettano l'assicurazione che l'allievo già paga per proprio conto attraverso la scuola e pretendono l'assicurazione INAIL sugli infortuni, mentre la legge n. 626 sulla sicurezza dovrebbe riguardare solo i contratti di apprendistato e non i tirocini e che le medesime ASL pretendono anche che il tirocinante si sottoponga, a pagamento, alla visita medica, che può essere sostituita a tutti gli effetti da un'autocertificazione;
nel corso degli anni è accaduto che, dopo una iniziale disponibilità da parte delle ASL, alcune Aziende hanno iniziato a pretendere dalle scuole di specializzazione in psicoterapia un corrispettivo in denaro (o in prestazioni) per l'ospitalità dei loro tirocinanti e il Coordinamento Nazionale delle Scuole di Psicoterapia dispone di un ampio dossier e di un numeroso elenco di casi riportati dalle scuole al proprio Coordinamento;
recentemente, l'Ordine degli Psicologi del Lazio ha segnalato tale situazione al Ministero della Salute e al Ministero dell'Università e Ricerca chiedendo il rispetto della normativa e la cessazione di ogni attività o iniziativa contraria alla stessa -:
quali interventi si intendano attuare, eventualmente attraverso la Conferenza Stato-Regioni, per risolvere questa situazione che non permette il rispetto delle specifiche convenzioni stipulate tra la ASL e le scuole di specializzazione, in considerazione del fatto che in psicoterapia il tirocinio, oltre ad essere obbligatorio per legge, assume una funzione strategica e di formazione, e che le ASL dovrebbero in ogni caso favorire lo svolgimento dei tirocini presso le loro strutture, escludendo dalle proposte di Convenzione qualsiasi forma di pagamento per il tirocinante.
(5-00872)
Interrogazione a risposta scritta:
DELBONO. - Al Ministro dell'università e della ricerca, al Ministro della salute, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
i medici specializzandi italiani, attualmente titolari di borsa di studio, attendono da sette anni l'attuazione del
decreto legislativo n. 368/99, che recepisce le direttive comunitarie istituendo un «contratto di formazione specialistica» al posto della borsa di studio;
la legge n. 266 del 2005 (Finanziaria 2006) ha finalmente individuato la copertura finanziaria per l'applicazione del decreto legislativo n. 368 del 1999, stabilendo quindi che dall'anno accademico 2006-2007 venissero stipulati i «contratti di formazione specialistica» per i medici specializzandi;
la circolare ministeriale prot. 4149 del 31 ottobre 2006 ha confermato che «A decorrere dall'anno accademico 2006-2007 entra in vigore il decreto legislativo n. 368/1999, modificato dalla legge n. 266 del 2005 e quindi dovrà essere attuato il "contratto di formazione specialistica" previsto per tutti gli specializzandi in formazione; ovviamente il decreto legislativo n. 257 del 1991 viene abrogato». Non essendo al tempo ancora redatto il modello di contratto da applicare, la circolare specificava che «Fintanto che non verrà attuato il contratto si procederà come per gli anni scorsi e per tutti coloro che sono attualmente in formazione specialistica, al pagamento delle borse di studio, che verrà successivamente uniformato e conguagliato secondo le nuove indicazioni.»;
la suddetta circolare specificava anche come, per quanto riguarda la copertura assicurativa «nelle more del completamento delle procedure per l'approvazione dei provvedimenti formali previsti [...] gli oneri derivati dalla copertura assicurativa per rischi professionali, per responsabilità civile contro terzi, e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione, sono a carico delle Aziende sanitarie presso le quali viene svolta l'attività formativa, alle stesse condizioni del proprio personale (confrontare comma 3, articolo 41, decreto legislativo n. 368 del 1999)»; mentre per quanto riguarda i diritti inerenti la maternità «l'assenza per maternità sia regolata ai sensi del decreto legislativo n. 151 del 2001, come peraltro previsto dal comma 3 dell'articolo 40, decreto legislativo n. 368 del 1999». Ambedue questi aspetti cambiano in maniera sostanziale le condizioni di lavoro e le tutele per i medici specializzandi rispetto al loro attuale stato di titolari di borsa di studio;
nella realtà dei fatti non tutte le Aziende ospedaliere dove sono attivi medici specializzandi, né tutte le Università hanno recepito la suddetta circolare, affermando di attendere la pubblicazione effettiva dei contratti. Inoltre, per quanto riguarda la tutela della maternità, attualmente le università non dispongono ancora della copertura finanziaria e quindi sospendono la borsa di studio alle specializzande e l'ENPAM, che finora garantiva una copertura parziale alle specializzande in quanto iscritte all'Ordine dei Medici, ha invece sospeso tale tutela in attesa delle nuove norme previste dal decreto legislativo n. 368 del 1999;
ciò che risulta è una situazione di grave confusione, di vuoto legislativo, di disparità di trattamento da una sede universitaria all'altra e ulteriore aggravamento dell'assenza delle tutele per i medici specializzandi;
inoltre, il contratto di formazione specialistica prevede scarse tutele contributive a causa di quanto stabilito dalla legge n. 266 del 2005 (Finanziaria 2006), che ha modificato l'iniziale contribuzione prevista dal decreto legislativo n. 368 del 1999 pari al 75 per cento di quella ordinaria per il settore sanitario (confrontare comma 2, articolo 41 «Ai fini previdenziali ed assistenziali, la contribuzione dovuta dal datore di lavoro è pari al 75 per cento di quella ordinaria per il settore sanitario, rideterminabile con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità, del tesoro, bilancio e programmazione economica e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in relazione all'evoluzione del trattamento previdenziale dei contratti di formazione lavoro») stabilendo invece il versamento dei contributi pensionistici presso la gestione separata
INPS (confrontare lettera c), comma 300 legge n. 266 del 2005 sostituisce integralmente il comma 2 dell'articolo 41 del decreto legislativo n. 368 del 1999, stabilendo che «a decorrere dall'anno accademico 2006-2007, ai contratti di formazione specialistica si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 26, primo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335 [...]). Nonostante tale peggioramento delle condizioni previdenziali sia stato riconosciuto come incongruo rispetto allo status effettivo di lavoro subordinato dei medici specializzandi e dalle stesse Commissioni parlamentari Igiene e Sanità del Senato e Affari Sociali della Camera durante lo scorso dibattito parlamentare inerente la legge Finanziaria 2007, tuttavia non si è riusciti a modificarlo e la questione previdenziale rimane ancora aperta. Nel frattempo l'iter per la pubblicazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, avviato e di competenza del Ministero dell'Università e della Ricerca, che dovrebbero portare all'attuazione del contratto di formazione specialistica è in corso da mesi, ma sembra aver già superato un vaglio dei Ministeri del Lavoro, della Salute e dell'Economia. Non vi sono però alcune garanzie né notizie certe circa i tempi che porteranno alla conclusione di tale iter, né vi sono motivazioni specifiche che possano giustificare l'attuale ritardo salvo le usuali inaccettabili lentezze burocratiche, che lasciano ancora una volta i medici specializzandi in una condizione di grave incertezza;
la necessità di provvedere al più presto all'attuazione dei contratti di formazione specialistica, che rendano chiari una volta per tutte i diritti degli specializzandi anche in termini di assunzione di responsabilità assistenziale. Infatti il decreto legislativo n. 368/99 recita chiaramente come «Ogni attività formativa assistenziale dei Medici in formazione specialistica si svolge sotto la guida di tutori» (confrontare comma 1, articolo 38, decreto legislativo n. 368 del 1999) e «In nessun caso l'attività del Medico in formazione specialistica è sostitutiva del personale di ruolo» (confrontare comma 3, articolo 38 decreto legislativo n. 368 del 1999), ma evidentemente tali norme restano ampiamente disattese su tutto il territorio italiano;
a questo si aggiunge l'ennesimo grave ritardo nella pubblicazione del bando di concorso per l'ammissione alle scuole di specializzazione, bando che da Regolamento ministeriale (decreto ministeriale 2 marzo 2006) dovrebbe essere pubblicato ogni anno entro il mese di settembre. Tale ritardo, ancora una volta motivato esclusivamente dalle lentezze burocratiche, impedisce il regolare svolgimento dell'attività formativa delle Scuole di Specializzazione provocando ormai ogni anno un ripetuto stato di incertezza per i medici neolaureati italiani -:
se i Ministri in indirizzo ritengano di predisporre un intervento, al fine di:
dare garanzia di tempi rapidi di attuazione del contratto di formazione specialistica tramite una pronta uscita dei relativi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri;
dare garanzia di regole comuni nell'applicazione dei vari aspetti inerenti tale contratto, in particolare quelli riguardanti il rispetto degli standard e degli obiettivi formativi e delle responsabilità assistenziali, dato che l'attuale frammentarietà e lo scarso controllo della situazione dei diversi atenei e delle diverse scuole di specializzazione rende necessaria una chiara specifica di quanto affermato in termini generali dalla legge (ad esempio, modalità di verifica e valutazione di quanto sopra in oggetto); tali regole andranno definite di concerto tra università, salute e parti interessate, comprese le rappresentanze dei medici in formazione specialistica;
dare garanzia di un'uscita in tempi brevi del Bando di Concorso per l'ammissione alle scuole di specializzazione, ma sopratutto di una regolarizzazione di tale tempistica che d'ora in poi, tenuto conto il nuovo regolamento concernente l'ammissione e i tempi di svolgimento degli esami
abilitanti alla professione medica, dovrà prevedere l'uscita del bando entro il mese di gennaio di ciascun anno.
(4-03047)