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Allegato B
Seduta n. 132 del 22/3/2007
...
PUBBLICA ISTRUZIONE
Interrogazione a risposta scritta:
DELFINO. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 7 del decreto legislativo n. 59/04 prevede, per le classi della scuola primaria, un orario obbligatorio di 891 ore annue (27 settimanali) ed ulteriori attività ed insegnamenti «la cui scelta è facoltativa ed opzionale per gli allievi» in ragione di 99 ore annue (3 ore settimanali);
la libertà di scelta da parte della famiglia di avvalersi o meno delle attività opzionali è assolutamente garantita dalla norma;
tale facoltà è ribadita anche dalla recente circolare ministeriale n. 74/06 in materia di iscrizioni;
le libertà di scelta, nel caso di specie, si sostanzia solo ed esclusivamente in presenza di condizioni che consentano la possibilità di avvalersi, o meno, di tale facoltà;
l'autonomia scolastica, il cui regolamento è stato emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 275/99, riconosce «il pluralismo culturale» e prevede che gli interventi educativi siano, tra l'altro, «adeguati ... alla domanda delle famiglie» (articolo 1); che il piano dell'offerta formativa «sia coerente con gli obiettivi
generali ed educativi»; comprenda e riconosca «le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari»; che il P.O.F. sia elaborato «tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori;
nella scuola primaria del Circolo didattico di Busca (Cuneo), a fronte di un orario, nei decorsi anni scolastici, articolato in 27 ore settimanali antimeridiane su sei giorni la settimane (tranne per la sezione a «settimana breve») e due rientri pomeridiani settimanali per le attività facoltative opzionali, il Dirigente scolastico ha comunicato alle famiglie che, dal prossimo 1o settembre, l'orario comprenderà le attività facoltative opzionali in orario mattutino con la conseguente trasposizione pomeridiana delle attività obbligatorie;
quanto sopra implica per i bambini le cui famiglie hanno optato per il solo orario obbligatorio l'ingresso a scuola, per alcuni giorni la settimane, una o più ore dopo il normale avvio delle lezioni ed uscire, sempre alcuni giorni la settimana, una o due ore prima della normale cessazione delle lezioni mattutine, il tutto con obbligo di rientro a scuola due pomeriggi la settimana;
tale orario è stato contestato dai genitori in quanto:
a) fa venire meno la possibilità di fruire di alcuni servizi, quali, ad esempio, il trasporto alunni;
b) comporta un onere gravoso per le famiglie obbligate a portare i bambini a scuola o a prelevarli in orari di assoluta scomodità;
c) implica l'ingresso e l'uscita da scuola senza la presenza dei vigili urbani che regolano il traffico nell'orario normalmente destinato all'ingresso e all'uscita dei bimbi;
d) obbliga di fatto ai rientri pomeridiani che le famiglie optanti per il solo orario curriculare comprensibilmente non condividono;
sia pure di fronte alla protesta dei genitori il Dirigente scolastico ha ribadito la sua intenzione di procedere come sopra descritto;
in conseguenza di tale decisione, i genitori sarebbero costretti ad adattarsi all'orario delle lezioni di 30 ore settimanali, rinunciando alle scelte già effettuata per evitare gli effetti negativi sopra riscontrati -:
se non ritenga il Ministro, nel rispetto dei principi dell'autonomia scolastica, di assumere le opportune iniziative, anche per il tramite del Centro Servizi Amministrativi, volte a verificare la coerenza dell'offerta formativa rispetto al quadro normativo, in considerazione delle esigenze delle famiglie rappresentate in premessa.
(4-03021)