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Allegato B
Seduta n. 136 del 28/3/2007
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SALUTE
Interpellanza:
Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro della salute, per sapere - premesso che:
la Società Italiana delle Ustioni da almeno quattro anni sollecita diversi Uffici del Ministero affinché si adottino opportuni provvedimenti volti a fornire ai Centri Grandi Ustioni assistenza anestesiologica ai propri pazienti gravemente ustionati; nello specifico si è trattato di una serie di iniziative che hanno interessato la Direzione Generale, il Consiglio Superiore della Sanità, la Commissione Consultiva e gli stessi vertici amministrativi del Ministero della precedente e attuale Legislatura;
nell'iter in questione è stata presentata dettagliatamente la necessità e l'urgenza di sopperire alla carenza di «assistenza ventilatoria meccanica con obbligatoria sorveglianza anestesiologica» per quei pazienti gravemente ustionati nei centri specializzati. Tale carenza, è stata solitamente giustificata da parte delle Direzioni sanitarie aziendali con un'insufficienza di personale, che è stato inteso come un'indisposizione a investire su questo settore;
la delicatezza del problema è rappresentata, come è stato descritto più volte, dall'esigenza respiratoria in cui incorrono i pazienti ustionati gravi durante gli interventi di medicazione. Mancando la presenza dell'anestesista, al quale per legge è affidata l'assistenza del paziente in assistenza ventilatoria, si rende obbligatorio il trasferimento dell'ustionato, in gravi condizioni, presso il Reparto di Rianimazione. In tal caso si espone il paziente sia al rischio di «superinfezioni», data l'alta presenza nei Centri di Rianimazione di germi particolarmente resistenti, sia a quello di un'inadeguata cura, data la necessità di personale addetto specialistico; non a caso la legge del 23 ottobre 1985, n. 595 prevede una sezione di «alta specialità» nei Centri Ustioni, con impianti idonei a garantire la sterilità, il microclima e la presenza di particolari strumenti assistenziali;
l'iter consultivo continua a seguire un corso non rispondente all'emergenza rappresentata dal problema. Difatti, sembrava ormai prossimo alla conclusione il 28 aprile del 2004, quando il Consiglio Superiore della Sanità esprimeva parere favorevole alla proposta di non trasferire in Rianimazione il paziente gravemente ustionato in assistenza anestesiologica, reputando necessaria la presenza nel Centro Grandi Ustionati dell'anestesista rianimatore; lo stesso parere a distanza di un anno veniva, a sua volta, recepito dalla Commissione Consultiva istituita (decreto ministeriale 16 marzo 2005) per la predisposizione di un «Piano per il miglioramento del sistema di emergenza e urgenza». Anche in questo caso si confermava l'opportunità che i Centri Grandi Ustioni fossero dotati di una terapia intensiva specifica ed esclusiva. Ancora il 19 gennaio 2006, il Dirigente
generale del Dipartimento di Qualità informava i Centri Ustioni che «il documento finale elaborato dalla Commissione di cui si tratta è attualmente al vaglio del Sig. Ministro per il successivo inoltro alla Conferenza Stato-Regioni». Infine, il 9 ottobre dello stesso anno il Ministro inoltrava un appunto predisposto sempre dalla Direzione Generale del Ministero con lo stesso assunto -:
se non ritenga necessario attuare quanto già approvato e predisposto dal CSS e dalla Commissione Consultiva;
se, inoltre, data l'estrema delicatezza del problema, non consideri necessario deliberare con urgenza un'ordinanza tesa a porre fine a lungaggini ormai ingiustificate e incresciose sia per la salute di pazienti che disgraziatamente si trovano nelle condizioni di assistenza senza anestesisti, sia per la professionalità dei medici specialisti ostacolati nel loro naturale esercizio.
(2-00444) «Leoluca Orlando».
Interrogazione a risposta scritta:
BUCCHINO, FRIAS, GIANNI FARINA, NARDUCCI, BAFILE, FEDI, CINZIA MARIA FONTANA, RAZZI, SPERANDIO, LOCATELLI, IACOMINO, DIOGUARDI, GUADAGNO detto VLADIMIR LUXURIA, CARUSO, MUNGO, OLIVIERI, DEIANA, DE CRISTOFARO, PROVERA, SMERIGLIO, MANTOVANI, SINISCALCHI, FRANCO RUSSO, ROCCHI, LICANDRO, FERDINANDO BENITO PIGNATARO, SGOBIO, SOFFRITTI, CESINI, GALANTE, PAGLIARINI, BELLILLO, GAMBESCIA, ZANOTTI, PORETTI, BUGLIO, MELLANO, BELTRANDI, D'ELIA, TURCO, LUCÀ, DI GIROLAMO, DE ZULUETA, SANNA, RAMPI, PETTINARI, LIONELLO COSENTINO, TRUPIA, AURISICCHIO, BELLANOVA, COLASIO e VENTURA. - Al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che:
nella circolare del 13 febbraio 2007, intitolata «Assistenza sanitaria ai cittadini provenienti dalla Romania e dalla Bulgaria privi di assistenza sanitaria», il Ministero della salute ha ricordato che la posizione nei confronti del Servizio Sanitario Nazionale dei cittadini rumeni e bulgari a seguito del passaggio al regime comunitario, è disciplinata dai Regolamenti comunitari n. 1408/71 e n. 574/72;
partendo da questa premessa il Ministero della salute informa «che i cittadini rumeni e bulgari che sono già iscritti al Servizio Sanitario Nazionale mantengono il diritto acquisito mentre coloro i quali regolarizzeranno la loro posizione attraverso la richiesta della carta di soggiorno, potranno iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale, mentre altri potranno accedere al Servizio Sanitario Nazionale a carico del Paese di origine»;
il Ministero della salute specifica inoltre che sul territorio italiano rimangono tuttavia cittadini rumeni e bulgari (non si conoscono i numeri ma non è azzardato ipotizzare che siano migliaia) i quali momentaneamente, per svariate ragioni, non sono in grado di regolarizzare la propria posizione assistenziale in Italia o nel Paese di origine e che fino al 31 dicembre 2006 avevano comunque usufruito delle prestazioni urgenti o essenziali così come previsto dall'articolo 35 del decreto legislativo n. 286 del 1998 (testo unico concernente la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), grazie al rilascio del cosiddetto codice STP (Straniero Temporaneamente Presente). Si tratta di quelle persone che prima dell'entrata nell'Unione Europea di Romania e Bulgaria erano cittadini extracomunitari che si trovavano in una condizione di clandestinità nel territorio italiano;
queste persone, in virtù delle disposizioni del testo unico sull'immigrazione, potevano accedere alle cure di base facendosi rilasciare dalle ASL un tesserino sanitario provvisorio con validità di sei mesi e rinnovabile;
il Ministero della salute - d'accordo con il Ministero dell'interno -, per rispondere
alle ASL che chiedevano chiarimenti sui comportamenti da adottare di fronte alle inderogabili domande di assistenza di questi cittadini che avendo acquisito la cittadinanza comunitaria rischiano paradossalmente di perdere la copertura sanitaria, ha stabilito (secondo gli interpellanti in maniera molto opportuna), nella circolare del 13 febbraio 2007, di prorogare l'uso del codice STP per cure urgenti ed essenziali, ancorché continuative, per l'anno in corso, ai cittadini rumeni e bulgari che ne erano in possesso al 31 dicembre 2006 e che attualmente sono ancora privi di altro titolo di accesso al servizio sanitario;
questa opportuna soluzione trova fondamento nell'articolo 1, comma 2, del testo unico sull'immigrazione che assicura l'applicazione delle norme in esso contenute (in questo caso la concessione del codice STP) anche ai cittadini comunitari nel caso in cui tali norme siano ad essi più favorevoli;
purtroppo però la circolare del Ministero della salute omette di considerare, in ordine all'assistenza sanitaria, la posizione di quei cittadini rumeni e bulgari i quali erano clandestini al 31 dicembre 2006, non erano in possesso del codice STP, sono diventati ora cittadini comunitari e quindi non più potenzialmente aventi diritto a tale codice, e non in grado di regolarizzare i loro diritti assistenziali in Italia (i motivi di questa incapacità possono essere svariati: impossibilità di chiedere la carta di soggiorno in Italia, mancata iscrizione al servizio sanitario rumeno, impossibilità di documentare un reddito sufficiente al proprio sostentamento);
il rischio che migliaia di persone, cittadini comunitari, rimangano senza copertura sanitaria in Italia è palese -:
quali urgenti misure si intendano adottare:
a) per garantire che anche ai cittadini comunitari di nazionalità rumena e bulgara che non sono attualmente in grado di regolarizzare la loro posizione nei rapporti con il Servizio Sanitario Nazionale, sia concessa l'assistenza sanitaria per cure urgenti od essenziali;
b) per evitare discriminazioni in ordine alla concessione dell'assistenza sanitaria tra cittadini extracomunitari e cittadini comunitari adottando perciò il principio dell'applicabilità della norma più favorevole previsto dall'articolo 35 del decreto legislativo n. 286 del 1998, testo unico concernente la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, anche ai cittadini comunitari privi al 31 dicembre 2006 del codice STP;
c) per evitare soprattutto discriminazioni tra cittadini comunitari originari dello stesso Paese, cittadini rumeni o bulgari, evitando di adottare nella sfera dei diritti sanitari una logica burocratica che contrasta con lo spirito umanitario della nostra costituzione, dei regolamenti comunitari di sicurezza sociale e della normativa comunitaria sulla libera circolazione.
(4-03111)