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Allegato B
Seduta n. 137 del 29/3/2007
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SALUTE
Interpellanza:
Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro della salute, per sapere - premesso che:
fumare è certamente un disvalore che mina la salute;
è condivisibile la campagna che il Governo conduce;
tuttavia le sigarette e i sigari prodotti in Italia hanno, al pari di tutti i prodotti organici, un deperimento che rende i prodotti inusabili col passare del tempo;
in particolare il sigaro toscano è famoso ed esportato nel mondo -:
se il Governo intenda assumere iniziative normative volte ad introdurre l'obbligo di indicare una data di scadenza sulle confezioni dei prodotti indicati (sigari e sigarette), che, essendo organici, hanno naturale scadenza.
(2-00446) «Brigandì».
Interrogazione a risposta in Commissione:
PORETTI. - Al Ministro della salute, al Ministro della solidarietà sociale. - Per sapere - premesso che:
secondo la vigente normativa la spesa relativa al pagamento delle rette di permanenza nelle residenze sanitarie assistenziali (RSA) per soggetti con handicap permanente grave o ultrasessantacinquenni non autosufficienti è ripartita per il 50 per cento a carico del S.S.N. e per il restante 50 per cento a carico dei Comuni, con l'eventuale compartecipazione dell'utente secondo i regolamenti regionali o comunali (All. 1 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio del 2001, richiamato nell'articolo 54 della legge 289 del 2002);
questi ultimi possono chiedere all'assistito un contributo percentuale a tal fine, sulla base della situazione economica dello stesso, valutata secondo i parametri ISEE, così come determinata dall'articolo 25 della legge n. 328 del 2000 in relazione a quanto stabilito nel decreto legislativo n. 109 del 1998;
i Comuni, le ASL e le RSA calcolano l'ISEE dell'assistito con riferimento alle informazioni relative al nucleo familiare di appartenenza, ignorando la previsione normativa di cui all'articolo 3, comma 2-ter, del decreto legislativo n. 109 del 1998 secondo la quale ai fini del calcolo ISEE, per i soggetti con handicap permanente grave o ultrasessantacinquenni non autosufficienti che usufruiscano di prestazioni sociali agevolate, si deve prendere il considerazione la «situazione economica del solo assistito» (si vedano documenti allegati da 1 a 3);
alcuni Comuni addirittura, in assenza dei regolamenti comunali finalizzati ad individuare la situazione economica dell'assistito ai fini della compartecipazione agli oneri, richiedono il pagamento dell'intero 50 per cento della retta che per legge dovrebbe essere pagata dal Comune (si vedano documenti allegati da 4 a 6);
i comuni, le ASL e le RSA disapplicano il dettato normativo giustificandosi con la mancata adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri cui l'articolo 3, comma 2-ter del decreto legislativo n. 109 del 1998 fa riferimento, finalizzato ad «evidenziare la situazione economica del solo assistito»;
tale prassi è a detta dell'interrogante, illegittima. Se così non fosse si giungerebbe al paradosso giuridico per cui l'inerzia della Presidenza del Consiglio dei ministri comporterebbe la disapplicazione di una legge ordinaria;
del resto, tal è l'univoca interpretazione delle autorità consultate (pareri del Garante per la protezione dei dati personali: doc.; nota del direttore generale del diritto alla salute e delle politiche di solidarietà della Giunta Regionale Toscana: (si vedano documenti allegati da 13 a 21);
i Comuni, le ASL e le RSA, in caso di insufficienza del reddito dell'assistito, chiedono ai congiunti dello stesso, il pagamento di parte o dell'intera retta in base agli articoli 433 e ss. del codice civile e all'articolo 1 della legge 1580 del 1931 (si vedano documenti allegati da 7 a 12);
l'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo n. 109 del 1998 pone espressamente il divieto di rivalersi, per il pagamento di contributi relativi a prestazioni agevolate, nei confronti dei congiunti dell'assistito, escludendo l'applicazione degli articoli 433 e ss. del codice civile;
l'articolo 1 della legge n. 1580 del 1931, che disponeva la possibilità di esercitare una azione di rivalsa, per le spese di spedalità e manicomiacali, nei confronti dei congiunti che erano per legge tenuti agli alimenti durante il periodo di ricovero, è stato abrogato da norma uguale e contraria che espressamente esclude tale possibilità (il summenzionato articolo 2, comma 6, del decreto legislativo n. 109 del 1998). Ciò in applicazione dell'articolo 15 delle Disposizioni sulla legge in generale (cosiddette Preleggi) secondo cui la norma posteriore abroga quella anteriore con essa incompatibile;
come segnalato più volte da Aduc (Associazione Diritti degli Utenti e Consumatori), numerose famiglie, stante la grave situazione di salute del proprio congiunto, sono costrette a pagare quanto richiesto, pur anche nella consapevolezza dell'ingiustizia ed illegittimità della pretesa, o a vedersi negato il rimborso di quanto indebitamente pagato -:
se non intenda attivarsi perché sia finalmente adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri citato, al fine di dare attuazione definitiva alle disposizioni già in vigore, anche prevedendo idonee misure comparative a beneficio di coloro che si trovino o siano trovati nelle condizioni descritte in premessa.
(5-00903)
Interrogazione a risposta scritta:
MENIA e LISI. - Al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che:
è norma di legge che, prima di un intervento di chirurgia o di particolari esami diagnostici, l'interessato firmi il documento relativo al «consenso informato» che lo mette al corrente di eventuali conseguenze che l'intervento o l'esame stesso potrebbe causare;
poiché non sempre può venir registrato mentalmente ciò che si è sottoscritto, può accadere che, a fronte di qualsiasi inconveniente, non si abbia modo di ricordare se tale fatto rientri nella norma delle possibili conseguenze relative all'intervento subito o sia qualcosa di natura diversa e non si possa essere nelle condizioni di poter prendere le opportune iniziative ove si rendessero necessarie -:
se il Ministro non ritenga opportuno intervenire affinché sia esplicitamente previsto che le strutture sanitarie rilascino copia del predetto consenso informato al paziente che lo ha firmato.
(4-03131)