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Allegato B
Seduta n. 140 del 3/4/2007
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LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE
Interrogazioni a risposta immediata:
VILLETTI. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che:
al fine esplicito di evitare il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria, l'articolo 1, comma 1189, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007) prevede la possibilità di accedere alla «mobilità lunga» e, quindi, al prepensionamento per un numero massimo di 6000 lavoratori, a favore di imprese o gruppi di imprese i cui piani di gestione delle eccedenze occupazionali siano stati oggetto di esame presso il ministero del lavoro e della previdenza sociale nel periodo dal 10 gennaio 2007 al 28 febbraio 2007;
i requisiti richiesti ai suddetti lavoratori per accedere alla mobilità sono:
a) aver compiuto un'età anagrafica inferiore di non più di dieci anni rispetto a quella prevista dalla legge per il pensionamento di vecchiaia (quindi 55 anni per gli uomini e 50 per le donne);
b) aver maturato un'anzianità contributiva non inferiore a 28 anni;
nella direttiva recante la definizione dei criteri generali ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 1189, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Ministro interrogato indica i criteri per la concessione della mobilità lunga. Il primo è rappresentato dalla dimensione dell'organico «per evitare concessioni di micro-numeri di mobilità lunga che non avrebbero alcun effetto sulle problematiche occupazionali dei gruppi di imprese o delle imprese e che renderebbero la norma priva di effetti
reali». Il secondo criterio consiste nel divieto, imposto alle imprese beneficiarie, di collocare in mobilità lunga i lavoratori che nel periodo di godimento della mobilità ordinaria, previsti dall'articolo 7, commi 1 e 2, della legge n. 223 del 1991, maturano i requisiti per il pensionamento di anzianità, di cui alla legge n. 335 del 1995 e successive modifiche, «al fine di evitare che l'applicazione della norma in esame diventi un modo surrettizio per superare le disposizioni in materia di pensionamento di anzianità in vigore dal 1o gennaio 2008»;
le imprese o gruppi di imprese che intendono avvalersi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 1189, della legge n. 296 del 2006 devono, per lavoratori da collocare in mobilità entro il 31 dicembre 2007, presentare domanda al ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il 31 marzo 2007;
il 19 febbraio 2007, in deroga al termine fissato nella disposizione citata, il Governo ha stipulato un accordo con i sindacati e la Fiat. L'accordo in questione consente all'azienda di usufruire, per 2000 dei suoi dipendenti, della procedura della mobilità lunga e prepensionamento, anteriormente al 31 marzo 2007, termine valido per la presentazione da parte di tutte le altre imprese o gruppi di imprese della domanda al ministero del lavoro e della previdenza sociale -:
quali siano i criteri che saranno adottati dal Governo nella scelta delle imprese da favorire con la procedura in questione, anche in considerazione della disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1189, della legge finanziaria per il 2007, che, delle 6000 unità previste, ne riserva esplicitamente 1000 alle grandi imprese in stato di insolvenza sottoposte ad amministrazione straordinaria e ulteriori 500 alle imprese del settore dell'elettronica sottoposte a procedure concorsuali e ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
(3-00791)
ASTORE. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che:
circa 5.000 ferrovieri a livello nazionale - e un centinaio nel solo Molise - nel 1990 furono trasferiti in altri settori della pubblica amministrazione a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 325 del 1988;
tale decreto prevedeva che il personale interessato mantenesse tutti i benefici maturati alla data del passaggio, tra cui anche la posizione pensionistica;
con la legge finanziaria per il 2000 sono stati costituiti dei fondi speciali (come, per esempio, Enel, Sip, Ferrovie dello Stato, Alitalia ed altri), che sono stati accorpati tutti presso l'Inps;
dal 1990 ad oggi, purtroppo, queste posizioni non sono ancora state ricostruite dal punto di vista previdenziale (non viene, cioè, loro riconosciuta la posizione contributiva ex ente Opera di previdenza e di assistenza per i ferrovieri dello Stato, Opafs) e questi lavoratori vengono a trovarsi senza alcuna copertura previdenziale, né Inps, né Opafs;
da alcuni anni questi lavoratori si rivolgono agli sportelli degli uffici Inps per cercare di capire il problema e tentare di risolverlo, ma incredibilmente senza successo;
la situazione sta diventando sempre più grave dal momento che alcuni di questi lavoratori hanno raggiunto l'età della pensione, ma non riescono ad andarci;
a causa di questa situazione migliaia di lavoratori non si vedono riconoscere diritti che hanno acquisito con anni di dura attività lavorativa -:
se il Governo sia al corrente della situazione appena esposta e quali provvedimenti intenda assumere per risolvere la grave problematica di cui sopra, facendo in modo che l'Inps ricostruisca automaticamente le posizioni previdenziali.
(3-00792)
SATTA. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che:
il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, disciplina il passaggio dal vecchio al nuovo sistema di calcolo della pensione per i dipendenti statali e stabilisce che, dal 1o gennaio 1993, la pensione si compone di una «quota A», che corrisponde all'importo relativo alle anzianità contributive, maturate al 31 dicembre 1992, calcolato secondo la normativa precedente, e una «quota B», che corrisponde all'importo relativo alle anzianità contributive, maturate a partire dal 1o gennaio 1993, calcolato secondo le norme più svantaggiose del citato decreto legislativo;
l'indennità di amministrazione, istituita nell'ambito della perequazione dei trattamenti del pubblico impiego e per il riconoscimento delle specifiche professionalità, è stata, perciò, da sempre, corrisposta in via fissa e continuativa, al pari dello stipendio. La natura stipendiale dell'indennità di amministrazione è stata anche confermata dal contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo del 16 maggio 2001, che stabilisce: «l'indennità di amministrazione è corrisposta per 12 mensilità, ha carattere di generalità ed ha natura fissa e ricorrente»;
diverse sentenze della Corte dei conti, tra cui la n. 33/A03 del 23 gennaio 2003 - sezione Sicilia, la n. 202 del 24 marzo 2005 - sezione Lombardia e la n. 408 del 27 gennaio 2006 - sezione Sicilia, hanno stabilito che l'indennità di amministrazione sia computata nella «quota A» della pensione, con effetto dal 1o gennaio 1996;
la sentenza n. 467 del 2006 della Corte dei conti - sezione Sardegna stabilisce, per contro, che «l'indennità di amministrazione è divenuta pensionabile dal 1o gennaio 1996, ma solo per la parte eccedente l'incremento della base pensionabile, previsto dagli articoli 15, 16 e 22 della legge n. 177 del 1976 e per quello previsto dall'articolo 15, comma 2, della legge n. 724 del 1994. In sintesi, gli elementi retributivi, resi pensionabili dal 1o gennaio 1996, sono assoggettati a contribuzione e confluiscono in pensione solo per la parte eccedente la maggiorazione del 18 per cento, di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973»;
con tale sentenza, che non prevede espressamente la computabilità in «quota A» dell'indennità di amministrazione, ma solamente in «quota B», è stato rigettato il ricorso dei pensionati Inpdap delle agenzie fiscali, al contrario di quanto è previsto per i pensionati Inps, per i quali è stabilita la piena pensionabilità di tutti gli emolumenti, a qualunque titolo, percepiti;
i pensionati Inpdap, nonostante abbiano svolto nella loro vita lavorativa pari compiti ed assunto pari responsabilità rispetto ai lavoratori gestiti dall'Inps, sono fortemente penalizzati a causa di una norma discriminante, che l'interrogante ritiene chiaramente incostituzionale -:
quali urgenti provvedimenti normativi il Ministro interrogato intenda adottare, al fine di riconoscere integralmente l'indennità di amministrazione nella «quota A» della pensione, con la relativa corresponsione di interessi e rivalutazione monetaria almeno dal 1o gennaio 2001, ponendo fine, in tal modo, ad un'ingiusta ed ingiustificata disparità di trattamento da parte dell'Inpdap rispetto all'Inps.
(3-00793)
Interrogazione a risposta in Commissione:
VICO, BELLANOVA e DURANTI. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che:
nel mese di ottobre, durante la discussione del primo testo presentato alla Camera dei deputati della legge finanziaria per l'anno 2007, l'interrogante ha presentato un emendamento all'articolo 175 che prevedeva l'estensione del provvedimento di mobilità lunga per 1.000 lavoratori dipendenti di aziende in: «...concordato preventivo, procedura fallimentare e in
amministrazione straordinaria i cui piani di gestione delle eccedenze occupazionali sono stati oggetto di esame presso il ministero del lavoro e della previdenza sociale nel periodo dal 1o gennaio 2007 al 28 febbraio 2008...»;
l'emendamento veniva accolto ed inserito al comma 709 e successivamente al comma 1189 del maxiemendamento alla legge finanziaria 2007, sostituendo il primo capoverso con la seguente dicitura: «...alle imprese sottoposte alle procedure di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270, ed al decreto-legge 23 dicembre 2003 n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004 n. 39...»;
con direttiva del 28 gennaio 2007 il ministero del lavoro ha reso noti i criteri generali che dovevano essere osservati nelle fasi procedurali inerenti alla stipula degli accordi governativi ed alla predisposizione dello schema di decreto ministeriale. Dalla direttiva ministeriale risulta che le imprese beneficiari delle 1.000 unità riservate sono esclusivamente le imprese sottoposte alle procedure di amministrazione straordinaria e non invece, come richiesto, anche quelle fallite o in procedura concorsuale. Questo comporta la esclusione delle imprese dell'ex gruppo Belleli di Taranto in regime di proroga della C.I.G.S., per i cui dipendenti era stato formulato l'emendamento;
con nota scritta del 20 marzo 2007 il ministero del lavoro, più volte sollecitato dal primo firmatario del presente atto ad intervenire per impedire la esclusione delle aziende dell'ex gruppo Belleli, rispondeva che le predette aziende non potevano accedere alla misura in questione perché il comma 1189 riserva 1.000 unità ad aziende in amministrazione straordinaria e perché non risulta inoltrata in tempo utile la domanda per l'esame dei piani di gestione delle eccedenze occupazionali;
con verbale redatto presso l'assessorato al lavoro della Provincia dì Taranto e successivamente trasmesso al ministero del lavoro in data 8 gennaio 2007, è stato richiesto l'incontro per l'esame delle eccedenze occupazionali e per richiedere la proroga della C.I.G.S. prevista al successivo comma 1190 in attesa delle disposizione ministeriali sul comma 1189. L' incontro, sulla base delle nuove disposizioni emanate dal ministero si è svolto a Bari lo scorso 23 febbraio 2007, ed in quella sede sono state indicate le eccedenze occupazionali ancora presenti e derivanti da difficoltà registrate nella gestione dei piani di reinserimento -:
se intenda recuperare la situazione determinatasi impedendo che vengano esclusi dalla mobilità lunga circa 100 tra lavoratori e lavoratrici dei 315 attualmente in C.I.G.S. e rimasti in forza alle procedure fallimentari e concorsuali che presentano chiaramente forti difficoltà per una ricollocazione lavorativa.
(5-00919)
Interrogazioni a risposta scritta:
BENEDETTI VALENTINI. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che:
aggiungendosi ad una troppo lunga serie di sciagure che assegnano all'Umbria il triste primato in Italia, un incidente sul lavoro ha cagionato a Narni la morte del cinquantenne dipendente comunale Lanfranco Fausti;
dalle prime ricostruzioni emergerebbe che lo sventurato operaio sia precipitato a terra da oltre quattro metri, altezza alla quale stava lavorando per una riparazione elettrica, senza che il suo intervento fosse assistito da misure di sicurezza adeguate a prevenire e scongiurare l'incidente;
in tutte le precedenti occasioni di mortali incidenti sul lavoro non si è fatto risparmio di accuse alle imprese nel cui ambito o contesto si sono verificati, talvolta a buon diritto, altre volte con demagogica superficialità, anche senza attendere gli accertamenti della magistratura, e in questo tipo di comportamento si sono spesso distinti politici ed amministratori di Enti locali, che invece in questo caso -
caratterizzato da un'Amministrazione Comunale di sinistra come datore di lavoro - tacciono o si limitano a generiche espressioni di cordoglio-:
quali risultino al Governo essere state - fermi restando gli accertamenti della magistratura - le modalità di accadimento dell'incidente sul lavoro, avvenuto a Narni il 21 marzo 2007 con la morte dell'operaio comunale Lanfranco Fausti, quali misure di sicurezza fossero impiegate e quali invece non fossero in atto, in occasione del luttuoso episodio;
se non ritenga di disporre idonei controlli, tramite l'ispettorato del lavoro in ordine al rispetto della misura di sicurezza del lavoro anche nei confronti degli amministratori pubblici, amministratori dell'ente datore di lavoro, in particolare degli esercenti competenze riguardanti il settore interessato, nonché dei funzionari investiti di deleghe e obblighi attinenti ai lavori di manutenzione e alle misure di sicurezza del lavoro;
quali misure di concreta solidarietà risultino essere state adottate nei confronti della famiglia del defunto Lanfranco Fausti dalle Pubbliche Amministrazioni.
(4-03172)
FALOMI. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che:
nel 1999 è stata avviata la fase esecutiva del Piano Telematico Calabria, rinominato Telcal II, che prevedeva anche la formazione (erogata dalla Consiel dell'allora gruppo Telecom-Finsiel) di un primo nucleo (64 unità) di agenti di sviluppo che, nelle intenzioni del piano, dovevano fungere da leva strategica per l'implementazione e la messa in esercizio dei servizi innovativi previsti dalle azioni progettuali del piano;
nel 2000, alla fine del percorso formativo, gli agenti di sviluppo vennero assunti tramite una Agenzia di lavoro interinale con contratto a tempo indeterminato, ed immediatamente messi sotto contratto da parte dell'Intersiel di Cosenza, (allora gruppo Finsiel-Telecom) società attuatrice del piano, e dislocati presso le sedi comprensoriali, cominciando quella azione di marketing territoriale che doveva affiancare la promozione dei servizi avanzati previsti dal piano e la loro messa in opera presso i fruitori dei servizi stessi, ovvero enti pubblici, associazioni ed operatori economici del territorio;
nel periodo settembre 2000 - dicembre 2002, vennero aggiunte altre figure professionali che, debitamente formate, portarono il numero totale degli addetti a circa 106 unità;
una volta superati tutti i collaudi dell'allora MIUR, viene avviata la fase di pre-industrializzazione che avrebbe dovuto vedere la Regione Calabria, come da statuto del consorzio Telcal, l'unico destinatario beneficiario dei servizi implementati, delle reti telematiche, delle dotazioni HW/SW e del personale qualificato formato dal piano. Ma, al contrario, la Regione nel dicembre 2002, sancisce la fine del Piano telematico e comincia una azione di inventario dei beni e servizi del consorzio Telcal, utilizzando allo scopo i 106 Agenti di Sviluppo. Tale opera viene portata avanti fino al mese di aprile 2003, con un inquadramento presso il CRC Calabria con CCNL Enti Locali;
giunti a questa fase, ai lavoratori impegnati nel progetto, dopo un accordo tra sindacati e Regione, viene proposto di rassegnare le dimissioni dalla società interinale (contratto a tempo indeterminato) per poi farsi assumere da una società denominata WhyNot, con contratto a tempo determinato per 36 comparti multiservizi, con una sostanziale dequalificazione e un ribasso netto della remunerazione;
la maggioranza dei lavoratori accetta, non avendo alternativa, la soluzione prospettata, firmando, così, il contratto con la nuova società, attraverso la quale a partire dal mese di agosto 2003, i lavoratori
vengono coinvolti nel progetto «ipnosi» nel quadro della misura 6.3 B del POR Calabria;
nell'ambito del summenzionato progetto, i lavoratori vengono ripartiti secondo le zone di residenza e dislocati presso vari Enti locali (Province ed Assessorati regionali) per implementare azioni di e-governement. Il contratto, però, nel frattempo viene ridotto da 36 mesi a 24 mesi, e poi a 12 mesi, con scadenza settembre 2004. Da allora, gli agenti di sviluppo ex Telcal si trovano in uno stato di incertezza, senza lavoro e risposte esaustive sul loro futuro -:
quali iniziative intenda il Governo intraprendere per tutelare i livelli occupazionali e i diritti dei lavoratori.
(4-03173)