Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
Allegato A
Seduta n. 145 del 17/4/2007
...
(A.C. 1638 - Sezione 21)
ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1638 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 19.
(Modifiche all'articolo 89 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale).
1. All'articolo 89 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e del responsabile delle operazioni»
b) al comma 2, le parole: «I nastri contenenti le registrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «I supporti contenenti le registrazioni e i flussi di comunicazioni informatiche o telematiche»;
c) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Il procuratore della Repubblica designa un funzionario responsabile del servizio di intercettazione e della tenuta del registro riservato delle intercettazioni, di cui all'articolo 267, comma 5, del codice, e dell'archivio riservato, di cui al comma 1 dell'articolo 89-bis, nel quale sono custoditi i verbali e i supporti.
2-ter. Il funzionario di cui al comma 2-bis comunica al procuratore della Repubblica ogni due mesi l'elenco delle operazioni che si protraggono da oltre tre mesi».
2-quater. Le prestazioni effettuate a fronte di richieste di intercettazioni o di informazioni da parte dell'autorità giudiziaria sono obbligatorie. Le prestazioni relative alle richieste di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni vengono remunerate mediante rimborsi forfetari secondo un listino proposto dal Garante per la protezione dei dati personali ed approvato dal Ministero delle comunicazioni, di concerto con il Ministero della giustizia. Le prestazioni relative alle richieste di acquisizione di dati relativi al traffico telefonico sono gratuite».
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 19.
(Modifiche all'articolo 89 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale).
Al comma 1, lettera c), sopprimere il capoverso 2-quater.
Conseguentemente:
aggiungere, in fine, i seguenti commi:
2. Il ristoro dei costi sostenuti dagli operatori per le prestazioni a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazioni ovvero di richieste di acquisizione di dati relativi al traffico telefonico da parte delle competenti autorità giudiziarie e le relative modalità di pagamento sono stabiliti con decreto del Ministro
della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle comunicazioni, in forma di canone annuo. La determinazione dei suddetti costi non può in nessun caso comportare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, rispetto a quelli derivanti dall'applicazione del listino di cui al comma 3.
3. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 2 continua ad applicarsi il listino adottato con decreto del Ministro delle comunicazioni 26 aprile 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 2001;
all'articolo 24, aggiungere, in fine, il seguente comma:
4. All'articolo 96 del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, al comma 2, il secondo e il terzo periodo sono soppressi e il comma 4 è abrogato.
19. 100. La Commissione.
(Approvato)
Al comma 1, lettera c), capoverso 2-quater, sopprimere il secondo e terzo periodo.
19. 41. Craxi.
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis. - 1. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 ogni procura della Repubblica può disporre intercettazioni telefoniche entro un limite di spesa che non può essere superiore al corrispondente ammontare di spesa dell'anno precedente, diminuito del 20 per cento. In via eccezionale, qualora sia necessario procedere ad indagini particolarmente complesse, il Procuratore generale presso la Corte d'appello autorizza l'intercettazione.
2. Il Ministro della giustizia, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce con proprio decreto i limiti di spesa entro cui ogni procura della Repubblica può disporre le intercettazioni telefoniche in coerenza con gli obiettivi di cui al comma 1.
19. 01. Lussana, Jannone, Barani.