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Allegato B
Seduta n. 152 del 7/5/2007
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ATTI DI CONTROLLO
PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Interpellanza urgente (ex articolo 138-bis del regolamento):
I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere - premesso che:
l'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, il decreto legislativo n. 46 del 1999 e successivi provvedimenti legittimano i comuni ad operare il fermo amministrativo delle automobili contravvenzionate o addirittura ad accendere ipoteca sugli immobili di proprietà del contravventore in caso di mancato pagamento;
tale norma ha provocato enormi danni ai presunti debitori che spesso si sono visti revocare o non concedere affidamenti
bancari per ipoteche iscritte senza riceverne comunicazione alcuna;
le notifiche degli atti preliminari alla iscrizione di ipoteca e l'iscrizione della ipoteca stessa sono affidate al servizio postale con tutti i limiti che questo presenta;
le amministrazioni comunali, come appare con grande evidenza sulla stampa di questi giorni, gestiscono con grave leggerezza e colpa il servizio contravvenzioni, spesso duplicando le multe e ancora più spesso non registrando gli avvenuti pagamenti, non tengono inoltre in alcun conto i ricorsi e le opposizioni, fino al punto, addirittura, di non prendere atto delle sentenze di condanna pronunciate dai giudici di pace;
al cittadino rimane sempre l'onere della prova dell'avvenuto pagamento; ciò comporta sempre defatiganti code tra vari uffici;
risulta oltremodo complicato, avuta la certezza di non essere debitore, ottenere lo sgravio dall'ufficio contravvenzioni e successivamente la cancellazione della ipoteca o del fermo macchina da parte dell'esattoria comunale;
le iscrizioni di ipoteche sono effettuato per somme fino a 4/6 volte il valore del debito;
ulteriori somme sono infine necessarie per la cancellazione dell'iscrizione;
spesso il cittadino subisce passivamente il danno non avendo altra via di difesa se non quella di rivolgersi alla magistratura con tempi a tutti noti -:
quali provvedimenti si intendano realizzare per porre fine a tale iniquo comportamento che danneggia in modo irreversibile il cittadino;
se, considerate le maggiorazioni richieste, non si finisca, di fatto, per praticare tassi di interesse che superino quelli usurai;
come consentire al contravvenzionato, una volta accertata la legittimità del debito, il pagamento «in bonis» del dovuto, magari a rate;
come intenda alleggerire i tribunali, gli uffici giudiziari, gli uffici dei giudici di pace, gli uffici delle esattorie comunali ed infine gli uffici contravvenzioni dei comuni di vertenze a detta degli interpellanti inutili, e impedire danni spesso irreversibili a carico del cittadino.
(2-00508)
«Buontempo, Ascierto, Bellotti, Benedetti Valentini, Bono, Buonfiglio, Castellani, Giorgio Conte, Gamba, Germontani, Holzmann, Leo, Mancuso, Amoruso, Antonio Pepe, Proietti Cosimi, Rampelli, Rositani, Barani, Ciccioli, Ciocchetti, Cossiga, Del Bue, Dell'Elce, Dionisi, Frassinetti, Garagnani, Forlani, Pelino, Stucchi, Tassone».
Interrogazione a risposta scritta:
PAOLO RUSSO. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 5 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 febbraio 2007 dispone che «i Comuni della Regione Campania sono obbligati ad avvalersi, in via esclusiva, per lo svolgimento del servizio di raccolta differenziata, dei Consorzi di bacino» «utilizzando i lavoratori assegnati in base all'ordinanza del Ministero dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile n. 2948 del 25 febbraio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1999». Al comma 2 essa specifica che «sono comunque fatti salvi i contratti per l'affidamento della raccolta sia del rifiuto differenziato che indifferenziato, comunque non prorogabili, già stipulati, alla data di adozione della presente ordinanza, tra i Comuni e soggetti, anche privati, conformemente
a quanto previsto nell'ordinanza di protezione civile n. 3529 del 2006 nella parte relativa al fabbisogno del personale incaricato alla raccolta che deve essere soddisfatta al 75 per cento dai lavoratori già in carico ai consorzi, i cui relativi costi sono sostenuti dai Comuni»;
il Comune di Marigliano (Napoli) con Determinazione Settore Qualità Urbana n. 103 del 14 dicembre 2006, ha indetto pubblico incanto ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 per l'affidamento del servizio di igiene urbana per anni cinque da espletarsi con il criterio di aggiudicazione al prezzo più basso ai sensi dell'articolo 82 comma 1 del citato decreto per un importo a base d'asta di euro 10.867.446,14 oltre iva;
il Comune predetto con nota prot. 5042 del 14 febbraio 2007, ha richiesto alla Prefettura informative antimafia ai sensi del decreto legislativo n. 252 del 1998, per le Ditte partecipanti alla gara ed in ossequio al protocollo di legalità sottoscritto da comune e prefettura per arginare il fenomeno criminale;
con successiva nota prot. 8181 del 15 aprile 2007, il comune ha comunicato alla Prefettura che avrebbe proceduto all'aggiudicazione della gara decorso il termine di venti giorni indicato nel citato Protocollo, seppur sottoponendo il contratto alla condizione risolutiva dell'esito negativo della Prefettura;
in data 13 febbraio 2007, quindi, il Comune di Marigliano ha esperito l'asta per l'affidamento quinquennale - dal 21 marzo 2007 al 20 marzo 2012 - dei servizi di igiene pubblica provvedendo, con forte celerità, in data 16 marzo 2007 a redigere verbale di gara con il quale affidava provvisoriamente l'appalto;
inspiegabilmente, invece, il 20 marzo 2007, il Settore Qualità Urbana, con atto a firma del Direttore generale del Comune, confermava i verbali di gara del 13 febbraio 2007 e del 16 aprile 2007, ed affidava, in via definitiva, alla società esterna predetta il servizio di igiene urbana per il periodo 21 marzo 2007 - 20 marzo 2012;
tale comportamento, oltread essere di dubbia rispondenza alla normativa vigente, ritenuta la peculiarità e la delicatezza della materia, è anche quanto mai inconsueto poiché in altre occasioni il Comune di Marigliano ha atteso ben oltre il termine dei venti giorni indicati nel Protocollo;
tale modo di agire è, inoltre, secondo l'interrogante, abbastanza singolare considerato che non v'era necessità alcuna di addivenire in tempi così brevi all'aggiudicazione della gara in quanto il servizio di igiene urbana era già regolarmente garantito proprio dalla medesima Ditta - che, pur affidataria dell'appalto de quo con proroghe trimestrali, non ha mai prodotto la certificazione antimafia;
la condotta del Comune è, quindi, nettamente in contrasto sia con la normativa antimafia di cui al decreto legislativo n. 252 del 1998, sia con l'OPCM sopra richiamata e contravviene alle indicazioni ricevute su due espliciti quesiti posti dal Segretario Generale del Comune, sia al Commissario delegato per l'emergenza rifiuti nelle Regione Campania che al Consorzio di smaltimento RSU - Comuni Bacino NA3;
il commissario delegato per l'emergenza rifiuti ed il commissario del consorzio di smaltimento rsu NA3 hanno, infatti, perentoriamente ritenuto di indicare all'amministrazione comunale, per tempo, il divieto di aggiudicare tale gara;
già nel passato si erano verificate gravi anomalie nel settore interessato - anche con riferimento all'uso di mezzi ed aree adibite a suo tempo a spogliatoio e deposito mezzi - tanto da richiedere ripetutamente l'intervento della Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti, del Prefetto di Napoli anche in merito alle trattative intercorse tra il Comune
di Marigliano ed aziende con interdittiva antimafia -:
se non ritenga, alla luce di quanto in premessa, di dover intervenire - nell'ambito dei suoi poteri ispettivi e di controllo - nella vicenda de qua accertando la regolarità e la legittimità della procedura e dei provvedimenti amministrativi sopra richiamati evidenziando se del caso anche i rilievi di carattere penale che la fattispecie presenta;
se non ritenga, sempre nell'ambito delle competenze predette, accertare come il Comune di Marigliano si sia regolato rispetto alle nuove ditte che operano nello smaltimento dei rifiuti ormai da oltre un anno circa l'uso di aree adibite a deposito mezzi e spogliatoio e se le strutture sinora eventualmente utilizzate siano provviste di regolare concessione edilizia ed adeguatamente autorizzate ed attrezzate;
se non ritenga opportuno appurare se la PA in oggetto abbia anche verificato che la ditta affidataria abbia ottemperato a quegli obblighi a tutela dei lavoratori e quanti e quali siano regolarmente iscritti sul libro matricola e se questo effettivamente corrisponda a quelli impiegati per l'espletamento del servizio di igiene pubblica;
se non ritenga utile verificare come e perché si ricorre al lavoro interinale, per quali unità, quali professionalità e se tutte vengono realmente utilizzate in attività di spezzamento e raccolta dei rifiuti a Marigliano;
se non intenda provvedere a monitorare l'attività di tutte le amministrazioni locali interessate al rispetto dell'ordinanza facendo particolare attenzione, per quanto di competenza del commissario straordinario, all'adozione di qualunque provvedimento che si ponga in contrasto con tale normativa adottato in spregio a qualunque norma di tutela ambientale provvedendo anche ad adottare tutte le misure sanzionatorie a carico dell'amministrazione e degli eventuali responsabili.
(4-03521)