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Allegato A
Seduta n. 160 del 29/5/2007
...
(A.C. 2272-bis - Sezione 6)
ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 4.
(Trasferimento dell'attività di farmacia).
1. I commi secondo, ottavo, nono e decimo dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, sono abrogati.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 4.
(Trasferimento dell'attività di farmacia).
Sopprimerlo.
4. 200. Antonio Pepe.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 4 (Trasferimento dell'attività di farmacia) - 1. All'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. È consentito il trasferimento della titolarità della farmacia»;
b) i commi 2, 4, 7, 8, 9 e 10 sono abrogati;
c) il comma 12 è sostituito dal seguente: «Nel caso di morte del titolare gli eredi possono entro 5 anni effettuare il trapasso della titolarità della farmacia a favore di farmacista iscritto nell'albo professionale. Durante tale periodo gli eredi hanno diritto di continuare l'esercizio in via provvisoria sotto la responsabilità di un direttore iscritto nell'albo professionale.»
4. 205. Valducci, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Fratta Pasini, Lazzari, Milanato, Luciano Rossi, Alfredo Vito.
Al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4 il secondo ed il terzo periodo sono soppressi;
b) al comma 7 le parole: «ad una distanza dagli altri non inferiore a 200 metri e comunque» sono soppresse;
c) il comma 8 è abrogato.
4. 203. Valducci, Lazzari, Bernardo, Franzoso, Di Centa, Fedele, Fratta Pasini, Milanato, Luciano Rossi, Alfredo Vito.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. All'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, il comma 4-bis è sostituito dal seguente:
«4-bis. Ciascuno dei soggetti di cui al comma 1 può essere titolare dell'esercizio di non più di quattro farmacie ubicate nella provincia dove ha sede legale.»
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Misure in materia di attività di farmacia.
4. 201. Pellegrino, Trepiccione.
(Approvato)
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Il primo comma dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, è sostituito dal seguente: «Il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3000 abitanti»
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Misure in materia di attività di farmacia.
4. 204. Pellegrino, Trepiccione.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Al dodicesimo comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «due anni».
4. 202. Ulivi, Migliori, Lisi, Mancuso.
(Approvato)