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Allegato B
Seduta n. 160 del 29/5/2007
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ECONOMIA E FINANZE
Interpellanza:
Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per lo sviluppo economico, per sapere - premesso che:
dal 21 al 25 maggio si svolge a Roma l'annuale forum della Pubblica Amministrazione;
la partecipazione del Ministero dello Sviluppo Economico è realizzata esclusivamente attraverso l'IPI - Istituto per la Promozione Industriale;
a tale Istituto il Ministero sembrerebbe star assegnando sempre crescenti funzioni di «decentramento» della propria attività;
ad avviso dell'interrogante tale progressivo decentramento non corrisponderebbe sempre a necessità di ottimizzazione delle funzioni ed economicità delle attività;
per tale motivo sembra sia in atto un confronto con le organizzazioni sindacali dei dipendenti che lamentano scarsa trasparenza nei processi di assegnazione delle attività e dei relativi fondi -:
quali siano stati i provvedimenti di attribuzione dei fondi all'IPI assunti nell'ultimo semestre dal Ministero dello Sviluppo Economico;
quali siano le formule di rendicontazione di tali fondi ed in che maniera venga assicurato il controllo analogo dell'attività dell'Istituto attualmente identificato come in house al Ministero;
quali, in particolare, siano le previsioni di spesa per la partecipazione del MSE al forum della Pubblica Amministrazione;
quali siano i fondi sui quali è stata autorizzata tale spesa;
quali siano le formule di assegnazione e di controllo sulle subforniture disposte dall'IPI per la partecipazione del Ministero al forum della Pubblica Amministrazione.
(2-00558) «Galati».
Interrogazione a risposta orale:
GASPARRI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro delle comunicazioni. - Per sapere - premesso che:
il Governo si rivela particolarmente attento alla gestione della Rai, di cui il Tesoro è azionista;
da quanto appreso dall'interrogante, per una prestazione in prima serata su Rai 1 del noto attore Roberto Benigni la Rai spenderebbe la cifra di due milioni e mezzo di euro, mentre per altre dodici presenze dell'attore in seconda serata la spesa ammonterebbe a quattro milioni e ottocentomila euro;
si tratta di sette milioni e trecentomila euro, una cifra ingente sulla quale sarebbe opportuno conoscere l'opinione dell'azionista, non trattandosi certamente di vicende di ordinaria amministrazione -:
se non ritenga che i costi che la Rai affronterebbe per ingaggiare Roberto Benigni siano incongrui sotto il profilo dell'efficienza della gestione richiesta dal contratto di servizio, sul cui rispetto vigila il Governo.
(3-00905)
Interrogazioni a risposta immediata in Commissione:
VI Commissione:
GALLETTI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 16, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 prevede che per i lavori di formazione, di revisione e di conservazione del catasto terreni e del catasto edilizio urbano, l'Agenzia del territorio sia coadiuvata dalle commissioni censuarie le quali - ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001 - sono qualificate come organi della stessa Agenzia e dunque, a tutti gli effetti, come organi amministrativi;
l'articolo 2 del decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992, così come richiamato dall'articolo 19, comma 1, lettera f), dello stesso decreto, elenca analiticamente e dettagliatamente gli atti relativi ad operazioni catastali di carattere individuale che rientrano nella competenza, anche di merito, delle commissioni tributarie;
in particolare l'articolo 2 citato dispone che appartengono alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori
a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonché le controversie concernenti la consistenza, il classamento (in caso di terreni e di immobili a destinazione ordinaria rientranti nei gruppi A, B e C) e l'attribuzione della rendita catastale (in caso di immobili a destinazione speciale o particolare di cui ai gruppi D ed E);
diversamente, gli atti catastali di carattere generale aventi contenuto normativo, amministrativo e decisorio (quali, ad esempio, quelli recanti la determinazione, l'approvazione e la revisione delle tariffe d'estimo, ovvero quelli adottati dalle commissioni censuarie provinciali e dalla commissione censuaria centrale in materia di prospetti delle qualità e classi dei terreni e delle categorie e classi delle unità immobiliari) sono impugnabili solo davanti al giudice amministrativo, al quale è riconosciuto un sindacato meramente formale e cartolare di legittimità degli atti e dei procedimenti;
all'evidenza, dunque, difetta nel nostro ordinamento un sistema di controllo sulle congruità delle rilevazioni dei dati effettuate dall'Agenzia del territorio in collaborazione con le commissioni censuarie, mentre si tenderebbe necessaria l'individuazione di un unico organo competente a giudicare per la materia catastale, cui sia attribuito un sindacato a cognizione piena sulle valutazioni tecniche dell'amministrazione e sulle circostanze di fatto, nel contesto delle quali tali valutazioni tecniche si calano -:
se il Ministero dell'economia e delle finanze non ritenga indispensabile ed urgente promuovere un intervento normativo volto ad individuare un unico organo competente a giudicare in materia catastale, al quale i cittadini possano rivolgersi affinché esso valuti anche il merito degli estimi e delle rilevazioni dei dati sul territorio, misura la cui urgenza è accentuata dalla imminente attribuzione ai comuni di funzioni catastali per effetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 197, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
(5-01058)
LEO. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
la Corte di Cassazione, nel cosiddetto IRAP day, ha fissato, con una serie di pronunce, i criteri di applicabilità di tale imposta;
mediante le pronunce della Corte di Cassazione sono state del tutto superate le posizioni interpretative fatte proprie dall'Amministrazione Finanziaria, che ritenevano applicabile l'imposta regionale a tutti i soggetti che svolgevano un'attività di lavoro autonomo, indipendentemente dalla sussistenza e dalle effettive caratteristiche dell'organizzazione per mezzo della quale si operava;
molti professionisti, anche sulla scorta dei chiarimenti forniti dalla giurisprudenza della Suprema Corte, del tutto legittimamente non saranno tenuti al versamento dell'IRAP con riferimento al periodo d'imposta 2006 (si pensi, a mero titolo esemplificativo, al commercialista privo di dipendenti e in possesso di minime attrezzature di valore inferiore a 25.000 euro);
il software Entratel per la presentazione in via telematica del Modello Unico 2007 Persone Fisiche (relativo al periodo d'imposta 2006) segnala la presenza di un errore bloccante nel caso di dichiarazioni in cui, risultando compilato il Quadro RE (relativo ai redditi di lavoro autonomo), non risulti anche presentato il Quadro IQ, relativo all'IRAP, con la conseguenza che tutti i lavoratori autonomi che ritengono di svolgere la propria attività senza un'autonoma organizzazione devono necessariamente adire la giustizia tributaria per vedere riconosciuta la carenza di soggettività passiva -:
se non sia possibile apportare una modifica alla procedura telematica di presentazione della dichiarazione dei redditi, in maniera tale da limitare un presumibile enorme contenzioso di fronte alle Commissioni Tributarie Provinciali; tale modifica appare quantomai necessaria,
anche in considerazione del fatto che i titolari di partita IVA (è il caso, evidentemente, dei professionisti) sono obbligati a presentare il modello di dichiarazione in via telematica, e che, conseguentemente, tali soggetti non potranno evitare l'errore «bloccante» cui si è fatto cenno presentando il modello in forma cartacea presso le banche, l'Agenzia delle entrate, eccetera.
(5-01059)
REINA, ZELLER, BRUGGER, WIDMANN, BEZZI e NICCO. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
il contribuente, nella dichiarazione dei redditi può effettuare una deduzione dal suo reddito imponibile dichiarato ai fini lrpef per i familiari a carico;
sono considerati familiari a carico dal punto di vista fiscale coloro che fruiscono di redditi non superiori a 2.840,51 euro, al lordo della «no tax area» e degli oneri deducibili;
dalle istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate ai fini della compilazione del modello di dichiarazione «UNICO 2006 PF» si apprende che tali persone sono: il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i figli ed i seguenti altri familiari conviventi che qualora ricevano dal contribuente un assegno alimentare non imposto dall'Autorità giudiziaria: genitori, ascendenti prossimi, coniuge separato, generi, nuore e suoceri, fratelli e sorelle, discendenti dei figli;
in sostituzione del regime di detrazioni operante fino al 31 dicembre 2004, dal 2005 per i familiari a carico sono riconosciute deduzioni di diverso importo dal reddito imponibile dichiarato ai fini Irpef;
nel caso in cui il reddito del familiare superi la soglia di 2.840,51 euro, al lordo della «no tax area» e degli oneri deducibili, il contribuente non può più effettuare la deduzione;
dal 1995 la cifra è rimasta invariata in assenza della previsione di una rivalutazione automatica, non si è debitamente tenuto conto né dell'inflazione né del caro-vita;
il 18 luglio 2006, sulla medesima questione, il Governo aveva riconosciuto che si trattava di «un problema di rilevante interesse sociale» e che intendeva affrontare la questione nell'ambito della legge finanziaria 2007;
un reddito annuo di 2.840,51 sicuramente non permette l'indipendenza economica del soggetto, la disposizione in questione va a discapito sia del contribuente che non può dedurre dal suo reddito imponibile gli importi calcolati in base al nuovo sistema delle deduzioni che del soggetto che perde la qualifica di «familiare a carico» -:
se il Ministro prenda in considerazione di adeguare il limite del reddito complessivo del familiare a carico, tenendo conto degli aumenti dei prezzi dal 1995 al 2006 e considerando la disponibilità della situazione della finanza pubblica.
(5-01060)
FUGATTI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
in una precedente interrogazione a risposta immediata in Commissione, la n. 5-01002, presentata l'8 maggio 2007, il sottoscritto interrogante chiedeva se il Governo fosse a conoscenza della pesante incertezza che da tempo aleggiava sul futuro della Manifattura tabacchi di Borgo Sacco di Rovereto, alla luce delle intenzioni della BAT di chiudere due dei tre stabilimenti di Manifattura tabacchi attualmente operativi - Chiaravalle, Lecce e Rovereto - per mantenere in Italia una sola fabbrica, nello specifico quella di Lecce;
nella risposta a tale interrogazione il Governo, nella persona del Sottosegretario di Stato all'Economia e alle Finanze onorevole Alfiero Grandi, rispondeva che sussiste «l'interesse comune del Governo, del Parlamento e di tutte le forze politiche a fare in modo che la questione sollevata nell'interrogazione sia risolta in termini economicamente e socialmente accettabili, in sintonia con gli interessi generali del Paese»;
il Governo inoltre evidenziava come «intenda seguire con la massima attenzione la questione, svolgendo un'attività di moral suasion, al fine di indurre la BAT a tenere un atteggiamento di attenzione nei confronti delle esigenze occupazionali e produttive delle realtà locali, ed in modo da garantire un adeguato bilanciamento tra il libero svolgersi dell'attività di impresa e la tutela degli interessi dei lavoratori e delle comunità interessate»;
in conclusione il Governo riferiva che «non accetterebbe in ogni caso, da parte della medesima BAT, un atteggiamento liquidatorio, che ponesse i lavoratori e gli enti locali di fronte ad una situazione senza alternative»;
in data 18 maggio 2007 la Bat Italia, nella persona dell'amministratore delegato Francesco Valli, ha illustrato a Trento il proprio piano industriale che prevede, come già da tempo si profilava, la chiusura dello stabilimento di Rovereto nel marzo del 2008, lasciando operativo e addirittura potenziando il sito pugliese;
la Manifattura tabacchi di Borgo Sacco - si ricorda - attualmente occupa circa 150 lavoratori, di cui una cinquantina esterni e gli altri contrattualizzati -:
come intenda il Governo svolgere la attività di moral suasion di cui sopra, al fine di indurre BAT ad avere un atteggiamento di attenzione nei confronti delle esigenze occupazionali roveretane con lo scopo di tutelare gli interessi dei lavoratori e delle comunità interessate.
(5-01061)
Interrogazioni a risposta scritta:
CATONE. - Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che:
il settore energetico è il comparto su cui poggia lo sviluppo socio-economico del Paese ed è considerato pre-condizione essenziale per l'emancipazione delle zone meno sviluppate, quali sono le aree di molti comuni della nostra Regione Abruzzo;
è in atto la riorganizzazione territoriale della Rete Elettrica della Divisione Infrastrutture e Reti dell'Enel Distribuzione S.p.A., che prevede la costituzione di un Dipartimento Territoriale Rete Lazio, Abruzzo e Molise;
nell'ambito del Comune di Roma, realtà più consistente della Regione Lazio, la distribuzione di energia elettrica è effettuata dall'Azienda Comunale Energia ed Acqua (ACEA);
in relazione a tale circostanza, l'ubicazione del Dipartimento Territoriale Rete Elettrica - Lazio, Abruzzo e Molise nella città di Roma, secondo l'interrogante, non sembrerebbe dettato da alcuna esigenza organizzativa;
per contro, la città dell'Aquila è obiettivamente più baricentrica alla dislocazione degli impianti e della clientela nell'ambito territoriale del Dipartimento;
la città de L'Aquila fino al 2000 è stata già sede della Direzione Territoriale Abruzzo e Molise dell'Enel Distribuzione S.p.A., sia per le strutture tecniche, che amministrative e commerciali;
l'attuale riorganizzazione in atto, prevede per Calabria e Sardegna, aventi gli stessi requisiti della Regione Abruzzo, la costituzione di Dipartimenti Territoriali Regionali -:
se corrisponda al vero che l'Enel Distribuzione S.p.A. non intende collocare nella città de L'Aquila la sede del Dipartimento Territoriale Rete Lazio, Abruzzo e Molise;
quali siano, in caso affermativo, i motivi della mancata collocazione nella città dell'Aquila.
(4-03718)
GRIMOLDI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che:
l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul sito internet la Risoluzione n. 70 del 13 aprile 2007, con cui stabilisce che i massofisioterapisti in possesso di titolo biennale di formazione non possono essere inclusi nel decreto 17 maggio 2002, recante «Individuazione delle professioni sanitarie esenti dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto»;
tale determinazione scaturirebbe dall'applicazione del decreto ministeriale 29 marzo 2001 che, nell'individuare le figure professionali del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione che sono assoggettate alla disciplina delle professioni sanitarie, ai sensi della legge n. 251 del 2000, non contempla la figura del massofisioterapista, bensì solo quella del fisioterapista;
in base al decreto ministeriale 27 luglio 2000, che disciplina l'equipollenza al diploma universitario di fisioterapista di taluni titoli di studio conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa del decreto legislativo n. 502 del 1992, tale riconoscimento è attribuito al titolo di massofisioterapista conseguito sulla base del corso triennale di formazione specifica;
di conseguenza, alle prestazioni rese dai massofisioterapisti che, in possesso del titolo conseguito attraverso la formazione biennale, non sono riconducibili ai profili professionali sanitari delineati dal competente Ministero della salute pubblica (né in via indiretta, né per il tramite del riconoscimento di equipollenza) «non può essere applicato il regime di esenzione dell'IVA di cui all'articolo 10, n. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni»;
la Federazione Nazionale dei Collegi dei Massofisioterapisti, nonché l'Associazione italiana Fisioterapisti hanno prodotto ricorso ai Tar del Lazio, dell'Umbria e del Piemonte per chiedere l'annullamento del decreto ministeriale 27 luglio 2000 nella parte in cui riconosce l'equipollenza al diploma universitario di fisioterapista dell'attestato di massofisioterapista, rilasciato al termine di corsi triennali;
il Tar del Lazio, con sentenza n. 2593 del 2005, analogamente alla sentenza n. 340 del 2000 del Tar dell'Umbria e alla sentenza n. 223 del 2003 del Tar del Piemonte, nonché della Circolare del Ministero della Salute del 22 ottobre 1997, avrebbero, in sostanza, precisato «univocamente» che in base all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, i titoli di massofisioterapista, in quanto beneficiari dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, dovrebbero essere resi equipollenti od equivalenti al diploma universitario di fisioterapia di cui al decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 741;
prima dell'istituzione della laurea breve in fisioterapia, in alcune regioni, come ad esempio la Lombardia, il titolo di massofisioterapista, conseguito sulla base della frequenza biennale del corso di formazione, ha avuto lo stesso riconoscimento e validità su tutto il territorio nazionale, del titolo conseguito, in altre regioni, dopo tre anni di formazione specifica;
il decreto ministeriale 17 maggio 2002, nelle premesse, conferma l'esenzione IVA «per gli operatori sanitari indicati nel richiamato decreto interministeriale 21 gennaio 1994, che sono in possesso di titoli non ancora riconosciuti equivalenti ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 della legge n. 42 del 1999»; di conseguenza, le prestazioni riabilitative effettuate dal massofisioterapista rientrerebbero comunque nel regime di esenzione;
sulla base di quanto affermato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, con sentenza del 27 aprile 2006 (C/443 e C/444 del 2004): «... l'esclusione di una determinata professione o di un'attività medica specifica dalla definizione delle professioni paramediche, adottata dalla normativa nazionale ai fini dell'esenzione di cui all'articolo 13, parte A, n. 1, lettera c), della sesta direttiva deve poter essere giustificata, in base a motivi fondati sulle qualifiche professionali dei prestatori delle cure». La Corte ribadisce, altresì che gli Stati Membri esercitano un potere discrezionale, consistente nella garanzia che tale esenzione si applichi unicamente a persone in possesso delle qualifiche professionali richieste, nonché nel rispetto del principio della neutralità fiscale;
dal suddetto beneficio secondo la Corte non possono quindi essere esclusi professionisti in possesso di una pluriennale esperienza professionale;
l'obbligo di «fatturare» la prestazione sanitaria crea una serie di incongruenze: il diploma di massofisioterapista rientra nell'ambito sanitario che non prevede l'applicazione dell'IVA;
il paziente a cui viene applicata la predetta IVA non può detrarla dalle tasse e, peraltro, rischia che le Assicurazioni non la riconoscano come «prestazione sanitaria»;
chi lavora presso studi medici rischia di non essere considerato idoneo a svolgere l'attività per cui è stato assunto -:
se non intendano aprire un tavolo di trattative con tutti i soggetti interessati, al fine di intraprendere iniziative atte ad eliminare ogni forma discriminatoria nei confronti di detti professionisti, estendendo i benefici previsti dal citato decreto 17 maggio 2002 ai massofisioterapisti, che hanno conseguito il titolo sulla base del corso biennale di formazione specifica, rilasciato ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 403 del 1971.
(4-03728)
CASSOLA. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
sarebbero circa 2600 i dipendenti appartenenti all'Agenzia delle entrate appartenenti alla categoria dell'«ex sesto livello»;
coloro che hanno più di dieci anni di servizio auspicano ad un passaggio alla posizione C1 ma di fatto sembrerebbe che siano esclusi da qualsiasi possibilità di passare ad una posizione superiore (C1);
infatti, nonostante sia prevista dal CCNL l'indizione di procedure concorsuali con riserva dei posti agli interni per il 50 per cento, sembrerebbe che l'Agenzia delle entrate non indica tali concorsi;
al contrario sembrerebbe che la prassi sia quella di indire dei bandi per contratti a tempo determinato con successiva assunzione a tempo indeterminato -:
se non ritenga opportuno verificare la correttezza delle procedure con cui vengono indetti i bandi di concorso e di valutare la possibilità di indire un nuovo concorso per l'assunzione nella prima fascia della terza area giuridica a tempo indeterminato.
(4-03738)
TURCO, BELTRANDI, CAPEZZONE, D'ELIA e PORETTI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
secondo quanto si apprende da un comunicato diffuso alla stampa da parte del deputato europeo onorevole Marco Cappato, segretario dell'Associazione Luca Coscioni, il 17 aprile 2007, vi sarebbero «numerose testimonianze documentate di CAF che in questi giorni rifiutano la firma del cinque per mille destinato all'Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica. Il diniego, a quanto pare, sarebbe dovuto ai software utilizzati dai CAF, che non sarebbero stati aggiornati con i nuovi codici. È dunque immaginabile che ci siano altri soggetti, oltre all'Associazione Coscioni ad essere danneggiati». Un tale errore arreca, in effetti, non solo un danno diretto e gravissimo all'Associazione Luca Coscioni, che ha
prodotto spot radiofonici e centinaia di migliaia di pubblicazioni per pubblicizzare la scelta di destinare il cinque per mille, ma anche un danno ai contribuenti, impediti nell'esercizio di un loro diritto -:
se è a conoscenza dei fatti narrati;
quali sono le associazioni che, pur avendo diritto a ricevere il cinque per mille, sono stati esclusi dalla materiale ed effettiva possibilità di riceverlo;
se intenda far aggiornare i software utilizzati dai CAF in modo tale che siano contemplati i codici fiscali di tutti gli enti aventi il diritto di ricevere, per l'anno 2007, il cinque per mille dell'IRPEF;
se intenda indirizzare una circolare a tutti i CAF abilitati alla presentazione della dichiarazione dei redditi dando corrette informazioni su quali siano i soggetti aventi diritto ad essere indicati come beneficiari del cinque per mille;
se intenda pubblicare un annuncio sui principali quotidiani per informare, almeno una parte dei cittadini, di quanto avvenuto per evitare il perpetuarsi di tale errore;
se intenda estendere di almeno 20 giorni i termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi.
(4-03753)
FUGATTI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 1, comma 8 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 286, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, stabilisce che, qualora siano contestate ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nel corso di un quinquennio, tre distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale, anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie in applicazione delle disposizioni del citato decreto legislativo n. 472 del 1997, è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da tre giorni ad un mese, ovvero per un periodo da un mese a sei mesi se l'importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione eccede la somma di 50.000 euro;
nelle scorse settimane alcuni esercizi pubblici sono già stati interessati dall'applicazione del provvedimento di cui sopra;
sempre con riguardo alla applicazione di quanto sopra, la Guardia di Finanza, secondo informazioni a disposizione dell'interrogante, ha attivato una serie massiccia di controlli tra i commercianti, nella provincia di Bolzano e nella provincia di Trento;
in alcuni casi i controlli vengono svolti da personale in borghese;
con riferimento alla provincia di Bolzano pare che tali controlli siano effettuati anche verso i turisti stranieri all'uscita degli alberghi, addirittura con blocchi stradali per le auto avvenuti questi ultimi in Val Pusteria;
tali controlli paiono essere del tutto sproporzionati rispetto alla reale lotta alla evasione che il Governo intende perseguire, e rischiano di creare una idea sbagliata del nostro paese ai turisti stranieri che si sono visti fermare dalla Guardia di Finanza per l'emissione di una semplice ricevuta fiscale;
tali pressanti controlli non paiono essere giustificati in quanto ben altri crimini, visti con preoccupazione dalla popolazione locale, dovrebbero essere prima combattuti dalle autorità competenti -:
quali direttive siano state impartite alle strutture periferiche della Guardia di Finanza di Bolzano, per quanto riguarda i controlli all'esterno degli alberghi e dei negozi;
per quali motivazioni le autorità competenti svolgano operazioni di controllo con tale assiduità, e se risulti vero che sono stati effettuati anche con blocchi stradali;
quale sia stata, in questi primi mesi del 2007, la distribuzione sul territorio nazionale dei controlli fiscali sui commercianti, se sia stata omogenea su tutto il territorio nazionale e a quante contestazioni, suddivise per regione, abbia portato.
(4-03764)
GALATI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
lo stabilimento delle ex Officine Meccaniche Calabresi da tempo declassato a mera unità produttiva della AnsaldoBreda è strutturalmente interessato da processi di riduzione dell'attività e degli addetti;
nonostante l'ampia disponibilità sempre dimostrata dal territorio e dai dipendenti alle richieste dell'Azionista Finmeccanica non risulta che neanche le recenti acquisizioni di nuove commesse ferroviarie da parte dell'Ansaldo Breda, di cui in ultimo alle recenti notizie stampa, abbiano determinato una inversione della ormai decennale tendenza di progressiva dismissione attuata dall'Azionista;
risulta che tali problematiche, peraltro presenti su altri stabilimenti del Gruppo in Italia ivi compresa la sede di Pistoia, non siano dovute a carenze di commesse ma ad errori di politica commerciale che hanno portato alla sottoscrizione da parte del management di accordi commerciali capestro con alcuni clienti ed al pagamento di penali tra l'altro a clienti norvegesi e danesi;
in particolare, lo stabilimento di Reggio Calabria continua ad essere interessato da processi di cassa integrazione ordinaria e straordinaria e mobilità mentre nel contempo proseguono assunzioni di nuovo personale;
i criteri di selezione adottati per le nuove assunzioni non appaiono completamente trasparenti;
in merito va considerata la particolarità del territorio e la sensibilità ambientale dello stesso per le persistenti infiltrazioni della malavita organizzata;
i processi di riduzione del personale sono in aperta contraddizione con il ricorso crescente alla terziarizzazione dell'attività produttiva -:
quali siano stati, nel corso dell'esercizio 2006 e nei primi cinque mesi dell'attuale, i movimenti di personale in entrata ed in uscita dallo stabilimento di Reggio Calabria, con riferimento a tutte le forme di lavoro dipendente od assimilato;
quali siano le qualifiche professionali dei dipendenti licenziati o posti in CIG o CIGS negli ultimi tre anni e quali siano invece le qualifiche attribuite ai nuovi assunti;
sulla base di quali accordi sindacali tali processi siano gestiti;
quale sia il valore delle lavorazioni esterne e la sua incidenza sul valore della produzione dello stabilimento ed in che termini tale rapporto si sia modificato negli ultimi cinque esercizi;
quali siano le attività di controllo e monitoraggio che il Governo ha in atto sulla situazione del Gruppo Ansaldo Breda di proprietà Finmeccanica;
quale sia in particolare la vigilanza esercitata sul possibile fenomeno di infiltrazione della malavita organizzata in parallelo al crescente ricorso alle lavorazioni esterne che la Società Ansaldo Breda attua nel suo stabilimento di Reggio Calabria.
(4-03787)