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Allegato B
Seduta n. 160 del 29/5/2007
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PUBBLICA ISTRUZIONE
Interpellanza urgente (ex articolo 138-bis del regolamento):
I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della pubblica istruzione, per sapere - premesso che:
il punto 13 dell'ordinanza ministeriale 26 del 15 marzo, protocollo n. 2578 - Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 2006/2007 - prevede: «I docenti che svolgono l'insegnamento della religione cattolica (IRC) partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l'attribuzione del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento. Analoga posizione compete, in sede di attribuzione del credito scolastico, ai docenti delle attività didattiche e formative alternative all'insegnamento della religione cattolica, limitatamente agli alunni che abbiano seguito le attività medesime». Il punto 14 della stessa ordinanza prevede: «L'attribuzione del punteggio, nell'ambito della banda di oscillazione, tiene conto, oltre che degli elementi di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 323 del 23 luglio 1998, del giudizio formulato dai docenti di cui al precedente comma 13
riguardante l'interesse con il quale l'alunno ha seguito l'insegnamento della religione cattolica ovvero l'attività alternativa e il profitto che ne ha tratto, ovvero di altre attività, ivi compreso lo studio individuale che si sia tradotto in un arricchimento culturale o disciplinare specifico, purché certificato e valutato dalla scuola secondo modalità deliberate dall'istituzione scolastica medesima. Nel caso in cui l'alunno abbia scelto di assentarsi dalla scuola per partecipare ad iniziative formative in ambito extrascolastico, potrà far valere tali attività come crediti formativi se presentino i requisiti previsti dal decreto ministeriale n. 49 del 24 febbraio 2000»;
dall'ordinanza risulta che per gli alunni frequentanti l'IRC, o un'attività alternativa, è prevista la valutazione dell'impegno e del profitto in seno al Consiglio di classe, mentre, per coloro che abbiano svolto attività autonoma di studio, è previsto che sia stabilito di volta in volta dalle diverse scuole; per coloro, infine, che escono dall'edificio scolastico è prevista soltanto la possibilità di allegare come credito formativo la certificazione di un'attività extrascolastica valida;
dovrebbe essere chiarito chi sia titolare del potere di certificazione e di tale certificazione sia limitata ad un'unica ora;
risulta evidente il contrasto tra le citate disposizioni e le sentenze della Corte costituzionale n. 203 del 1989 e n. 13 del 1991 che prevedono lo stato di assoluto non obbligo per coloro che non si avvalgono dell'IRC. Risulta inoltre evidente la violazione dell'articolo 309, comma 4 del decreto legislativo 297 del 1994 che prevede che: «Per l'insegnamento della religione cattolica, in luogo di voti e di esami, viene redatta a cura del docente e comunicata alla famiglia, per gli alunni che di esso si sono avvalsi, una speciale nota, da consegnare unitamente alla scheda o alla pagella scolastica, riguardante l'interesse con il quale l'alunno segue l'insegnamento e il profitto che ne ritrae»;
la diversa valutazione di ciò che gli studenti fanno in un'ora in cui sono liberi da obblighi, significherebbe ledere un diritto riconosciuto:
nel Nuovo Concordato con la Chiesa Cattolica del 1984;
nelle Intese con altre confessioni religiose;
riaffermato dalla Corte costituzionale.
Sarebbe inoltre una lesione della libertà di coscienza, poiché l'alunno potrebbe essere indotto da un trattamento più vantaggioso a rinunciare all'esercizio di quella libertà;
la revisione dell'Intesa tra Governo italiano e CEI (decreto del Presidente della Repubblica n. 202 del 1990) prevede che il voto del docente di religione cattolica allo scrutinio finale, qualora sia determinante per la promozione o bocciatura dell'alunno, non debba essere computato, ma é un giudizio motivato da inserire nel verbale;
sindacati, associazioni e diverse confessioni religiose non cattoliche hanno inoltrato al Tar del Lazio una richiesta di sospensiva dell'ordinanza ministeriale 26 del 15 marzo, protocollo n. 2578. La richiesta è stata accolta con la sentenza del 23 maggio 2007, con la sospensione in via cautelare dei punti 13 e 14 dell'articolo 8 dell'OM 26 del 2007. Il Tar del Lazio ha specificato: «La norma configura l'insegnamento della religione come una materia extracurriculare, come è dimostrato dal fatto che il relativo giudizio, per coloro che se ne avvalgono, non fa parte della pagella ma deve essere comunicato con una separata speciale nota» (...) «sul piano didattico, l'insegnamento della religione non può, a nessun titolo, concorrere alla formazione del «credito scolastico» per gli esami di maturità (in quanto) darebbe luogo ad una disparità di trattamento con gli studenti che non seguono né l'insegnamento religioso e né usufruiscono di attività sostitutive»;
il ministro dell'Istruzione Giuseppe Fioroni riguardo questa sentenza del Tar
del Lazio ha dichiarato di voler ricorrere al Consiglio di Stato -:
visti i tempi molto brevi - gli scrutini scolastici stanno per iniziare - quali iniziative urgenti il Ministro intenda prendere per ripristinare una formulazione dell'ordinanza in linea con l'uguaglianza dei diritti degli alunni, della loro libertà di coscienza, della normativa vigente.
(2-00561)
«Poretti, Beltrandi, Turco, D'Elia, Buemi, Angelo Piazza, Crema, Di Gioia, Turci, Villetti».
Interrogazioni a risposta scritta:
MIGLIORI. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
gli studenti del Liceo Classico Niccolini di Livorno hanno dato vita in questi giorni con i loro familiari a significative iniziative di protesta e sensibilizzazione contro l'annunciato provvedimento di accorpamento delle tre prime classi dell'Istituto che comporterebbe la perdita della specificità dell'indirizzo musicale;
trattasi di una misura che minerebbe la credibilità tradizionale del Liceo Classico Niccolini di Livorno con contraccolpi evidenti sui livelli formativi e culturali dei giovani -:
quali iniziative urgenti si intendano assumere tutelando la unitarietà e compiutezza dell'offerta formativa del Liceo Classico Niccolini di Livorno.
(4-03717)
ROCCO PIGNATARO. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
il processo di autonomia in atto nella scuola va adeguatamente sostenuto, supportato e ulteriormente implementato sotto il profilo didattico, organizzativo, amministrativo-gestionale e finanziario, se si vuole realizzare una scuola al passo con i tempi, legata alla cultura e alle esigenze territoriali ed inserita a pieno titolo nello scenario europeo;
da tale processo non può essere in alcun modo escluso l'attuale personale dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero della Pubblica Istruzione ed, in particolare, il personale dirigenziale;
la legge 23 dicembre 1998, n. 448, articolo 26, comma 8, prevede che l'Amministrazione centrale e periferica del Ministero della Pubblica Istruzione possa avvalersi dell'opera di dirigenti scolastici e di docenti, compreso il personale educativo, forniti di adeguati titoli culturali, scientifici e professionali, per lo svolgimento dei compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica;
per lo svolgimento dei compiti suindicati, il Decreto Interministeriale n. 30 del 9 febbraio 1999 ha determinato un contingente nazionale non superiore alle 500 unità di personale, di cui n. 119 assegnati agli Uffici dell'Amministrazione Centrale e n. 381 assegnati agli Uffici Scolastici Regionali;
i predetti 500 dirigenti scolastici e docenti, scelti a seguito di selezione, sono chiamati, per la loro competenza ed esperienza professionale, a fornire un valido contributo ai dirigenti amministrativi, già in servizio nell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero della Pubblica Istruzione, nella costruzione di una scuola rinnovata;
ai predetti dirigenti scolastici e docenti competono, quindi, solo funzioni di consulenza, studio, ricerca e supporto all'attuazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, finalizzate alla realizzazione degli obiettivi stabiliti anno per anno dalle direttive sull'azione amministrativa;
ai dirigenti amministrativi spetta, invece, secondo quanto stabilito dall'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, formulare proposte ed esprimere pareri ai dirigenti degli Uffici dirigenziali generali; curare l'attuazione dei progetti e delle gestioni a loro assegnati dai dirigenti
degli Uffici dirigenziali generali, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate; dirigere, coordinare e controllare l'attività degli Uffici che da loro dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia; provvedere alla gestione del personale (compreso il personale dirigente scolastico e docente comandato) e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri Uffici;
con l'entrata in vigore dell'autonomia scolastica, presso gli Uffici dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero della Pubblica Istruzione, si è ridotto lo spazio di azione dei dirigenti amministrativi a tutto vantaggio del personale dirigente scolastico e docente comandato in virtù della Legge n. 448/1998;
non sempre i dirigenti amministrativi sono messi nelle condizioni di espletare le loro funzioni, in quanto spesso sono esclusi da parte dei direttori generali da ogni forma di partecipazione;
non v'è, infatti, iniziativa ministeriale che non coinvolga direttamente ed in via esclusiva il suddetto personale scolastico comandato, relegando, di conseguenza, i dirigenti amministrativi al ruolo di meri spettatori passivi con conseguente loro crisi di identità, disaffezione al lavoro e mancanza di autostima -:
quali provvedimenti il Ministro interrogato intenda porre in essere al fine di specificare meglio i compiti dei dirigenti scolastici e dei docenti comandati presso gli Uffici dell'Amministrazione scolastica centrale e periferica e al fine di riconoscere altresì, ai dirigenti amministrativi in servizio nei suindicati Uffici, il ruolo e le funzioni che gli sono propri, tra cui il coinvolgimento personale di ciascun dirigente amministrativo nelle varie fasi delle iniziative ministeriali, dal concepimento dell'idea progettuale alla sua definitiva attuazione, restituendo, cosi, dignità e valore ad una funzione, quella del dirigente amministrativo, chiamata a svolgere un ruolo di protagonista, nel processo innovativo in atto, piuttosto che da esecutore di decisioni altrui.
(4-03729)
EVANGELISTI. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
il 7 febbraio 2007 l'Ufficio Scolastico Regionale della Toscana ha emanato il decreto istitutivo del convitto presso l'istituto del Marmo «P. Tacca» operante dall'anno scolastico 2007-2008;
le iscrizioni da parte degli allievi delle medie per la prima classe dell'anno scolastico 2007-2008 dovevano essere effettuate entro il 27 gennaio 2007;
comunque, acquisita la certezza dell'istituzione del convitto, il personale dell'istituto si è fortemente impegnato per portare utenza al convitto ed alla scuola rivolgendosi anche ad un'utenza sovraprovinciale ed internazionale che non avesse ancora effettuato la scelta;
alla data del 2 maggio, oltre alle 18 iscrizioni alla prima classe pervenute entro la predetta scadenza si sono registrate 14 domande di iscrizione di allievi stranieri per la prima classe e per il convitto e sono stati digitati a sistema anche se l'USP di Massa Carrara, per il tramite della funzionaria addetta agli organici avesse verbalmente sconsigliato di non digitarli come richiesto per gli organici di diritto (scadenza il 3 maggio) e di attendere il periodo degli organici di fatto (mese di luglio);
in data 14 maggio sono state acquisite ulteriori 6 domande per il convitto, divenute addirittura 10 in data 16 maggio: dall'USP telefonicamente è stato detto alla vicaria della Presidenza di non inviare alcuna nota di aggiornamento dei dati numerici, essendo «fuori tempo» ed anzi di non accettare più domande di iscrizione al convitto ed alla I classe del corso diurno (distinguo reso opportuno dal fatto che nell'istituto è funzionante anche un corso serale);
quanto sopra contraddice quanto detto in un primo momento e cioè di attendere gli organici di fatto (mese di luglio) per digitare dei dati più ampi e di non farlo entro il 3 maggio (data di scadenza degli organici di diritto);
il decreto istitutivo del convitto risale al 7 febbraio 2007, e visto che prima di quella data nessuno poteva iscriversi ad una realtà «astratta», sarebbe stato opportuno concedere una deroga;
l'Istituto «P. Tacca» di Carrara ha una specificità ed un'importanza rilevanti, esso costituisce un bene caratteristico del nostro Paese e contribuisce a valorizzare il nostro patrimonio artistico anche all'estero;
salvaguardare e potenziare la struttura dell'istituto anche con una organizzazione ricettiva è di fondamentale importanza, come ribadito in presenza del Ministro stesso da amministratori del comune di Carrara e della provincia di Massa Carrara venerdì 18 maggio 2007 -:
se il Ministro non ritenga opportuno intervenire, per quanto di sua competenza, affinché siano accettate le ulteriori domande di iscrizione al convitto dell'Istituto del Marmo «P. Tacca» garantendone il regolare funzionamento.
(4-03740)
CORDONI. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
il bando del Concorso ordinario per l'assunzione dei dirigenti scolastici, indetto con decreto dirigenziale del 22 novembre 2004, in attuazione dell'articolo 29 del decreto legislativo 165 del 2001, prevedeva un esame finale, articolato in una prova scritta e orale, in seguito al quale sarebbero state compilate le graduatorie generali di merito;
detto esame, successivamente abolito, ha dimezzato le fasi del concorso con l'eliminazione della prova scritta e orale finale; conseguentemente, i vincitori saranno coloro che avranno superato il solo periodo di formazione (prescindendo dal previsto esame finale);
coloro che, pur non essendo utilmente collocati nella graduatoria di merito del corso-concorso ordinario per dirigenti scolastici, sono stati ammessi alla frequenza di un corso di formazione abbreviato, concluderanno, anch'essi, il percorso senza lo svolgimento di prove finali;
i presidi incaricati partecipanti al corso-concorso, che sono stati ammessi al corso di formazione per dirigenti scolastici debbono, dopo il corso di formazione, sostenere una prova scritta ed orale;
ci troviamo di fronte ad una evidente sperequazione di comportamento: gli uni hanno visto eliminare la prova finale, gli altri dovrebbero, invece, sottostare alla prova finale;
i presidi incaricati possono anche vantare e certificare una effettiva esperienza dirigenziale, nella maggior parte dei casi di lunga carriera avendo espletato la funzione dirigente a tutto vantaggio della scuola pubblica senza che mai fosse stato richiesto un accertamento con prove di qualsivoglia natura della loro competenza -:
se non ritenga di intervenire con urgenza per estendere il disposto del comma 619 della legge finanziaria 2007 anche alla fase conclusiva del corso-concorso degli incaricati conseguentemente eliminando anche perquesti ultimi l'esame finale.
(4-03748)
LION. - Al Ministro della pubblica istruzione, al Ministro per le politiche per la famiglia, Il Ministro per i diritti e le pari opportunità. - Per sapere - premesso che:
sulla cronaca di Ancona del 18 maggio è stato denunciato uno sconcertante ed assurdo caso di negligenza del settore degli impiegati civili dello Stato. Riguarderebbe una cittadina italiana che, a causa dell'accaduto ha messo in pericolo la propria salute e la vita della sua futura bambina,
ed ora rischia seriamente il posto di lavoro, tanto sudato con anni di studio e quasi conseguito;
la vicenda, che la competente amministrazione pubblica ha gestito in maniera che in modo molto eufemistico potremmo giudicare troppo rigida, e comunque con dannoso formalismo, è stata così riportata dalla stampa: «Ha vinto un concorso ma rischia di perdere il posto perché è incinta e la sua gravidanza si è complicata a tal punto da costringerla al ricovero in ospedale». È la storia di ordinaria e cinica burocrazia che inchioda la donna a una condizione di inferiorità, negandole il diritto alla salute, alla maternità e al lavoro. È una burocrazia disumana fino a imporle di mettere a repentaglio la sua gravidanza per non perdere un diritto riconosciutole dalla legge. È la storia di una maceratese, avvocato e titolare di un dottorato di ricerca all'Università, che nel marzo dell'anno scorso vince un concorso per dirigente scolastico; oggi è al settimo mese di gravidanza, rischia un parto prematuro e per questo è ricoverata in ospedale con una flebo al braccio ventiquattro ore al giorno. Per acquisire il posto la donna deve frequentare un corso di 60 ore in Ancona, ottanta ore di tirocinio presso un dirigente scolastico e acquisire 100 crediti attraverso frequenze on line;
la discente non dovrebbe lasciarsi sfuggire più di dieci delle 60 ore del corso, pena l'esclusione dal posto, prima del 18 maggio aveva già mancato una giornata di sei ore, se avesse saltato anche il 18 maggio avrebbe raggiunto le dodici ore di assenza, col rischio di rimetterci il posto;
l'interessata, nel più alto e nobile dei sentimenti, metteva al principio di ogni comportamento la salvaguardia della propria gravidanza;
in effetti la gestante a febbraio, aveva già parlato col responsabile dell'ufficio scolastico regionale di questa situazione, chiedendo cosa fare in caso di complicazione della gravidanza. Sembra che le sia stato risposto in maniera vaga e non risolutiva, anzi le sarebbe stato augurato che non le fosse accaduto nulla;
in pieno ricovero ed in condizioni tali da sconsigliare qualsiasi movimento, martedì 15 maggio, la partoriente ha ricontattato il responsabile regionale, dichiarando che voleva partecipare comunque. Di fronte a tale desiderio, la risposta sarebbe stata di recarsi al corso in ambulanza;
contestualmente, la signora, aveva parlato anche col direttore del corso, chiedendo se fosse stato possibile assistere alla lezione in videoconferenza, ma le sarebbe stato risposto in modo vago, senza ottenere una risoluzione né positiva, né negativa;
illuminante e da esempio per illustrare l'inefficienza di una parte della nostra pubblica amministrazione è quanto riferisce la stessa gestante in occasione di una intervista: «La più crudele delle beffe, se si costringe una donna a scegliere tra la salute propria e di una figlia in arrivo e un posto di lavoro regolarmente vinto, mi sto organizzando per andare in ambulanza, ma temo che i sussulti del viaggio non facciano bene alla gravidanza. Intanto spedirò un telegramma alle autorità scolastiche con cui le riterrò responsabili delle mie condizioni di salute. È assurdo il non volere trovare una soluzione, domani è il penultimo giorno di lezione e non mi è stata data alcuna alternativa. Non capisco perché si metta in dubbio la legittimità a ricoprire un posto per una lezione saltata, dopo che ho vinto regolarmente un concorso. Il corso è una delle tappe per entrare in possesso della carica, non la legittimazione a ricoprirla. Per questa ragione trovo assurdo non aver voluto trovare una soluzione»;
di fronte ad un episodio così sconcertante viene naturale domandarsi se le nobili dichiarazioni a tutela della famiglia, rilasciate in particolare da specifici settori del mondo politico, siano solo vana ipocrisia e frasi ad effetto di piccola circostanza -:
come giudichi la vicenda descritta in premessa;
quali iniziative intenda assumere in favore della gestante indicata e quali misure intenda adottare affinché il posto che sta per conseguire non le venga negato;
se, per la parte di propria competenza, non intenda assumere le opportune iniziative per rendere più attenta, efficace e solerte l'amministrazione pubblica che svolge compiti così importanti e delicati per il bene e la coesione della nostra collettività.
(4-03761)