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Allegato A
Seduta n. 164 del 5/6/2007
...
(A.C. 2272-bis - Sezione 10)
ARTICOLO 26 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 26.
(Pubblicazione informatica dell'albo pretorio).
1. Il Governo, le regioni e gli enti locali promuovono intese o concludono accordi, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 281 del 1997, e successive modificazioni, al fine di prevedere che la pubblicazione degli atti nell'albo pretorio, ai sensi del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sia eseguita anche in via informatica.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 26 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 26.
(Pubblicazione informatica dell'albo pretorio).
Al comma 1, dopo le parole: al fine di prevedere aggiungere le seguenti: entro il 31 dicembre 2008.
26. 200. Caruso, Acerbo.
Al comma 1, dopo le parole: sia eseguita aggiungere la seguente: obbligatoriamente.
26. 201. Caruso, Acerbo.