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Allegato A
Seduta n. 173 del 20/6/2007
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(A.C. 2480-A/R - Sezione 2)
ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 10.
(Modifiche agli articoli 186 e 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di stupefacenti).
1. All'articolo 186 del decreto legislativo del 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dai seguenti:
«2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito con l'arresto fino a un mese e con l'ammenda da euro 500 a euro 2.000. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, la pena è dell'arresto fino a due mesi e dell'ammenda da euro 1.000 a euro 4.000. È fatta salva, in ogni caso, l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre mesi a un anno. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t o di complessi di veicoli ovvero quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un biennio. Ai fini del ritiro della patente di guida si applicano le disposizioni dell'articolo 223.
2-bis. Qualora sia accertato un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), fermo restando l'importo delle ammende di cui al comma 2, la pena dell'arresto è fino a tre mesi e, se il conducente provoca un incidente stradale, fino a sei mesi. La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida è da sei mesi a due anni ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. Si applicano il quinto e il sesto periodo del comma 2.
2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica.
2-quater. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie e alle misure di sicurezza di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti»;
b) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applicano le disposizioni del comma 5-bis dell'articolo 187»;
c) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 10.000. Se la violazione è commessa in occasione di un incidente stradale in cui il conducente è rimasto coinvolto, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000 ad euro 12.000. Dalla violazione conseguono la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di centottanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un biennio, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizini di cui all'articolo 223»;
c-bis) il comma 9 è abrogato.
2. All'articolo 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:
«1. Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l'arresto fino a due mesi e con l'ammenda da euro 500 a euro 2.000. Se il conducente in stato di alterazione provoca un incidente stradale, la pena è dell'arresto da due a quattro mesi e dell'ammenda da euro 1.000 a euro 4.000. È fatta salva, in ogni caso, l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223. All'accertamento del reato conseguono la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi a due anni e il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t o di complessi di veicoli ovvero quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un biennio. Ai fini del ritiro della patente di guida, si applicano le disposizioni dell'articolo 223.
1-bis. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica. Si applicano le disposizioni dell'articolo 186, comma 2-quater»;
b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Qualora l'esito degli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo, se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia stradale possono disporre il ritiro della patente di guida fino all'esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 216 in quanto compatibili. La patente ritirata è depositata presso l'ufficio o il comando da cui dipende l'organo accertatore»;
c) il comma 7 è abrogato;
d) il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 2, 3 o 4, il conducente è soggetto
alle sanzioni di cui all'articolo 186, comma
7. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente di guida, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119. Si applicano le disposizioni dell'articolo 128, comma 2-bis».
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 10.
(Modifiche agli articoli 186 e 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di stupefacenti).
Al comma 1, lettera a), capoverso comma 2, sopprimere il secondo e il terzo periodo.
10. 3. Beltrandi.
Al comma 1, lettera a), capoverso comma 2, secondo periodo, dopo le parole: incidente stradale aggiungere le seguenti: con danni alle persone.
10. 6. Uggè.
Al comma 1, lettera a), capoverso comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: da tre mesi a un anno con le seguenti: da uno a tre mesi.
10. 109. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco, Barani.
Al comma 1, lettera a), capoverso comma 2, quinto periodo, sostituire le parole: superiore a 3,5 t con le seguenti: superiore a 1,5 t.
10. 13. Uggè.
Al comma 1, lettera a), capoverso comma 2, quinto periodo, sopprimere le parole da: ovvero quando fino alla fine del periodo.
10. 105. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.
Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso comma 2, aggiungere i seguenti:
«2. 1. Tra le dotazioni di bordo obbligatorie a tutela della sicurezza deve essere previsto l'etilometro.
2. 2. La mancanza del dispositivo di cui al comma 2. 1 è punita con una sanzione amministrativa di 36 euro.».
10. 118. Palomba.
Al comma 1, lettera a), capoverso comma 2-bis, primo periodo, sopprimere le parole da: e, se il conducente fino alla fine del periodo.
Conseguentemente, alla medesima lettera, medesimo capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: sessanta giorni.
10. 102. Beltrandi.
Al comma 1, lettera a), capoverso comma 2-bis, secondo periodo, sostituire le parole da: da sei mesi a due anni con le seguenti: da due a sei mesi.
10. 114. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco, Beltrandi.
Al comma 1, lettera a), capoverso comma 2-bis, secondo periodo, sopprimere le parole da: ed è disposto il fermo fino alla fine del comma.
10. 112. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.
Al comma 1, lettera a), capoverso comma 2-bis, secondo periodo, sopprimere le parole da: ed è disposto il fermo fino alla fine del periodo.
10. 107. Olivieri, Mario Ricci, Locatelli.
Al comma 1, lettera a), capoverso comma 2-ter, sostituire le parole: tribunale in composizione monocratica con le seguenti: giudice di pace.
10. 117. Palomba.
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
10. 113. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.
Al comma 1, lettera c), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: euro 2.500 a euro 10.000 con le seguenti: euro 1.000 a euro 5.000;
conseguentemente, alla medesima lettera, medesimo capoverso:
sopprimere il secondo periodo;
terzo periodo, sostituire le parole: centottanta giorni con le seguenti: sessanta giorni.
10. 103. Beltrandi.
Al comma 1, lettera c), capoverso, terzo periodo, sostituire le parole da: conseguono fino alla fine del periodo, con le seguenti: consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni.
10. 121. Olivieri, Mario Ricci, Locatelli.
Al comma 1, lettera c) capoverso, sopprimere l'ultimo periodo.
10. 100. Lovelli, Velo.
(Approvato)
Al comma 1, sostituire la lettera c-bis), con le seguenti:
c-bis) al comma 8, primo periodo, le parole: «del comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 2 e 2-bis»;
c-ter) il comma 9 è sostituito dal seguente:
«9. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all'esito della visita medica di cui al comma 8.»
10. 101. Lovelli, Velo.
(Approvato)
Al comma 2, lettera a), capoverso comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: due mesi fino alla fine del periodo, con le seguenti: tre mesi e con l'ammenda da euro 1000 a euro 4000
Conseguentemente, alla medesima lettera, medesimo capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: quattro mesi e dell'ammenda da euro 1.000 a euro 4.000 con le seguenti: sei mesi e dell'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000.
10. 115. (Testo modificato nel corso della seduta). Bonelli.
(Approvato)
Al comma 2, lettera a), capoverso comma 1, primo periodo, sostituire le parole: due mesi con le seguenti: un mese.
10. 106. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.
Al comma 2, lettera a), capoverso comma 1, sopprimere il secondo periodo.
Conseguentemente, alla medesima lettera, medesimo capoverso, quarto periodo, sostituire le parole da: da sei mesi a due anni fino alla fine del periodo, con le seguenti: da tre mesi ad un anno.
10. 34. Beltrandi.
Al comma 2, lettera a), capoverso comma 1, secondo periodo, dopo le parole: incidente stradale aggiungere le seguenti: con danni alle persone.
10. 104. Uggè.
Al comma 2, lettera a), capoverso comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: da due a quattro mesi con le seguenti: fino a due mesi.
10. 110. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.
Al comma 2, lettera a), capoverso comma 1, quarto periodo, sostituire le parole da: conseguono fino alla fine del periodo, con le seguenti: consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi a due anni.
10. 108. Olivieri, Mario Ricci, Locatelli.
Al comma 2, lettera a), capoverso comma 1, quinto periodo, sopprimere le parole da: ovvero quando fino alla fine del periodo.
10. 111. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.
Al comma 2, lettera a), dopo il capoverso comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Con la sentenza di condanna, anche a pena condizionalmente sospesa, il giudice dispone la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Si applicano le disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 186.
10. 116. Bonelli.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3. Il Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dei trasporti, promuove la predisposizione e la diffusione capillare presso tutti i punti vendita presenti sul territorio nazionale, compresi quelli dotati di meccanismi di self service, di kit contenenti strumenti per la misurazione del tasso alcolico nel sangue e per l'accertamento dell'assunzione di sostanze stupefacenti.
10. 120. Baldelli, Di Virgilio, Buontempo, D'Ulizia.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10 bis. 1. Il medico che diagnostica o individua una patologia dei suo assistito che determina una diminuzione o un pregiudizio della sua idoneità alla guida, deve darne tempestiva comunicazione agli uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri, al fine di aggiornare il certificato medico anamnestico che aveva permesso il rilascio della patente di guida.
2. II medico che non ottempera alla disposizione di cui al comma precedente, è soggetto alla pena prevista dagli articoli 480 e 481 dei codice penale in materia di falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità, salvo che il fatto non costituisca reato più grave.
3. II Dipartimento dei trasporti terrestri, valuta a fronte della comunicazione di cui al comma 1, la necessità di disporre la revisione della patente di guida.
10. 030. Cancrini, Soffritti.
All'articolo aggiuntivo 10.0300 del Governo, primo periodo, sostituire le parole da: individua fino a: comunicazione con le seguenti: o viene a conoscenza in modo documentato di una patologia del suo assistito che determina una diminuzione o un pregiudizio della sua idoneità alla guida, deve darne tempestiva comunicazione scritta e riservata.
0. 10. 0300. 1. Di Virgilio, Mazzaracchio, Gardini, Leone.
All'articolo aggiuntivo 10.0300 del Governo, primo periodo, sostituire la parola: individua con le seguenti: comunque accerta.
0. 10. 0300. 2. Cancrini, Falomi.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
1. Il medico che diagnostica o individua una patologia del suo assistito che determina una diminuzione o un pregiudizio della sua idoneità alla guida, deve darne tempestiva comunicazione agli uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri. Tali uffici valutano la necessità di disporre la revisione della patente di guida per l'accertamento dei requisiti di idoneità psicofisica nei confronti del soggetto già titolare di patente, ovvero la necessità di richiedere che il soggetto, non ancora titolare di patente, si sottoponga a visita medica presso la commissione medica locale di cui all'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai fini del conseguimento del certificato medico utile per il rilascio dell'autorizzazione ad esercitarsi alla guida. Con decreto del ministro della salute, di concerto con il ministro dei trasporti, sono dettate le disposizioni applicative della presente disposizione, anche con riferimento alle patologie che comportano per il medico curante l'obbligo di provvedere alla comunicazione.
10. 0300. Il Governo.